Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1372 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2019
Promosso da
IT Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Mastrandrea
[...]
appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Violante Controparte_1
dell'Avvocatura Comunale congiuntamente all'avv. Adriano Giallauria
appellato
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6512/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 26/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata tenuto conto del rispetto da parte appellante dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. e del fatto
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'appello in quanto proposto con citazione anziché con ricorso.
Sul punto, le uniformi pronunzie della Cassazione hanno ribadito che quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, è ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge
(Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass.
n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).
Venendo al merito l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ed invero, parte appellante veniva autorizzata da parte appellata ad installare impianti pubblicitari (ed elementi di arredo urbano) in alcune strade del Comune di giusta delibera della Giunta Comunale n. 269 del 28/11/2003. CP_1
A fronte di detta autorizzazione la ditta individuale si impegnava a Parte_2
corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
Veniva poi stipulata fra le parti in data 23/12/2003 (rep. 802) una convenzione di durata novennale avente ad oggetto la fornitura, installazione e gestione di impianti di arredo urbano con annessa pubblicità.
In corrispondenza della scadenza della convenzione la ditta individuale presentava tempestivamente (in data 3/09/2012) istanza volta ad Parte_2
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione senza che il Comune di i fosse mai CP_1
pronunciato al riguardo.
Parte appellante, essendo interessata ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e nell'attesa di una risposta (positiva o negativa) dell'ente a cui aveva rivolto l'istanza, continuava a versare l'imposta comunale sulla pubblicità e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche in epoca successiva alla scadenza della convenzione. La prosecuzione del versamento delle somme di natura tributaria che la ditta individuale Pubblitime si era impegnata a corrispondere nel 2003 in favore del senza che quest'ultimo avesse comunicato l'interruzione del Controparte_1
rapporto e la non debenza degli importi induce a ritenere tacitamente prorogata l'autorizzazione in favore dell'appellante.
A tal proposito, a prescindere sia dalla formazione del silenzio-assenso sia dal disposto dell'art. 8 D. Lgs 507/1993 (che non sembra applicabile al caso di specie dove il rapporto è regolato da una convenzione), viene in rilievo la tutela dell'affidamento del privato nei riguardi della Pubblica Amministrazione e della sua attività procedimentale e provvedimentale.
La buona fede del titolare della , al quale il Parte_2 [...]
non ha neppure comunicato il preavviso di provvedimento negativo ex CP_1
art. 10 bis legge 241/1990 a seguito dell'istanza di rinnovo, appare manifesta (in assenza di elementi di segno contrario) con la conseguente tutela dell'affidamento del privato nella proroga tacita.
Buona fede che, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81, induce a ritenere fondate le ragioni dell'appellante.
Alla luce di quanto esposto le ordinanze-ingiunzioni opposte vanno annullate in quanto emesse in presenza dell'autorizzazione seppur tacita al posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade del Comune di CP_1
La particolarità della vicenda coinvolgente anche profili di diritto amministrativo controversi induce a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 6512/2018, annulla i verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada opposti in primo grado e le conseguenti sanzioni.
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 13/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo