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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 1721 del registro affari contenziosi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26/04/2001, residente in [...], in proprio senza l'assistenza di difesa tecnica;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. e P.IVA: , con sede in Cittiglio (VA), Via Controparte_2 P.IVA_1
Provinciale n. 46, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché SINDACO PRO TEMPORE
DEL (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. SALVEMINI LEONARDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 nonché
nata in [...] il [...]; Controparte_4
PARTE NECESSARIA SOGGETTA A TSO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati regolarmente al P.M., senza osservazioni ostative pervenute).
OGGETTO: “Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 21
d.lgs. n. 150/2011, art. 5 della legge n. 180/1978 e art. 35 legge n. 833/1978”.
CONCLUSIONI
Le parti costitute hanno concluso all'udienza 26/03/2025 riportandosi integralmente agli atti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive richieste ed opposizioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 29/07/2024, iscritto a ruolo in pari data, la ricorrente sig.ra in qualità di figlia di Controparte_1 CP
, nata in [...] il [...], sottoposta a TSO, ha proposto opposizione
[...] avverso l'ordinanza del Sindaco del “n. 19/2024-tso” del 26/07/2024, Controparte_2 convalidata con decreto del Giudice Tutelare di turno di Varese in data 27/07/2024;
l'ordinanza sindacale di nuovo TSO è stata disposta sulla base della proposta medica
26/07/2024 ore 12.19 da parte del dott. Dirigente Medico dell'Unità Persona_1 di Psichiatria dell'Ospedale di Cittiglio (VA), convalidata in pari data dalla dott.ssa
[...]
parimenti Dirigente Medico dell'Unità di Psichiatria dell'Ospedale di Cittiglio Per_2
(VA).
Parte ricorrente ha domandato l'immediata interruzione del trattamento sanitario obbligatorio in corso, contestando la sussistenza dei relativi presupposti;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che il TSO in esame è stato disposto a seguito di mancata convalida di proroga del precedente, da parte del Giudice Tutelare non essendo questa stata proposta tempestivamente;
ancora, ha ribadito che anche i medici del reparto in cui è ricoverata la pagina 2 di 9 madre per il TSO avrebbero confermato l'assenza di comportamenti pericolosi, autolesivi o eterolesivi;
ancora, la ricorrente ha precisato che, a fronte di rassicurazioni telefoniche ed a voce alla stessa da parte dei medici, con sicuro miglioramento della madre, gli stessi avrebbero poi raffigurato un quadro inveritiero e più pessimistico, al solo fine di ottenere nuovamente il TSO, in quanto risulterebbe l'assenza del rifiuto delle cure, nonché l'assenza di impossibilità di cure extraospedaliere. Infine, la ricorrente ha precisato come la madre sarebbe addirittura peggiorata durante il ricovero, subendo pesanti effetti collaterali, che dettaglia.
Con decreto del 31/07/2024 del Presidente del Tribunale f.f.è stata nominata la presidente della I sezione civile f.f., la quale, rigettata l'istanza di immediata interruzione del TSO, ha nominato questo giudicante per la trattazione del procedimento.
Con decreto 01/08/2024 è stata quindi fissata l'udienza di prima comparizione al
15/10/2024, con attivazione del contraddittorio secondo l'ordinario schema processuale applicabile alla fattispecie, ex artt. 21 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies segg. c.p.c.
Con tempestiva comparsa di costituzione in giudizio, depositata in data 02/10/2024, si sono costituiti il Sindaco del e il , ricostruendo Controparte_2 Controparte_2 dettagliatamente la scansione temporale dei fatti e degli atti intercorsi. In via preliminare, è stato eccepita la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, evidenziando come il provvedimento impugnato fosse già stato superato da successivi provvedimenti di proroga, poi venuti meno quanto ad efficacia perché scaduti. Sempre in via preliminare, è stata eccepita la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché notificato al Sindaco presso la casa comunale anziché presso l'Avvocatura dello Stato a norma di legge. Nel merito, è stato domandato il rigetto della richiesta di parte ricorrente, deducendo che l'ordinanza che ha disposto il TSO in esame è stata emessa tempestivamente e nel pieno rispetto dei presupposti di legge.
All'esito dell'udienza fissata 15/10/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della madre della ricorrente, destinataria del TSO, in ragione della nullità della notifica operata e della necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale pagina 3 di 9 parte direttamente interessata;
tale notifica è stata correttamente eseguita a mezzo UNEP, con consegna a mani dalla stessa destinataria in data 21/01/2025.
All'udienza fissata, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa è stata discussa nei seguenti termini, per come verbalizzato: “Le parti si richiamano integralmente a tutte le deduzioni già in atti. In particolare. la sig.ra ad integrazione esibisce CP_1 attestazione ISEE relativa all'annualità successiva rispetto a quella già depositata, in linea con la stessa. Evidenzia che la madre non è pericolosa, neppure alla guida come segnalato, depositando sul punto documentazione afferente alle assicurazioni dell'auto, con prova che ha classe alta e non ha subito o causato sinistri. Ribadisce che i privati che hanno fatto le segnalazioni non sono pubblici ufficiali né dottori e quindi non possono denunciare infrazioni o diagnosticare patologie. Riferisce che i dottori a lei non avrebbero riferito correttamente quanto contenuto nei documenti. Richiama il contenuto della visita domiciliare del medico di base, che non avrebbe formulato alcuna proposta di cura, e quindi mia madre non può avere rifiutato le cure, non essendole state proposte. Precisa che la madre non si è recata dal medico di base, prima del TSO, per un anno intero, perché non c'era stata esigenza e quindi non la conosceva. Precisa che il è ancora del CP_5 tutto omertoso, in quanto egli non riferisce di chi fossero le voci sulla base delle quali sono arrivate le segnalazioni. Richiama il Rapporto della salute mentale del ministero della salute relativo all'anno 2023, l'ultimo disponibile, evidenziando che a Cittiglio in 6 mesi sono stati fatti eccessivi TSO rispetto alla media nazionale e alla media lombarda, in termini di 18 a 1 (0,6) su 10.000 abitanti (Cittiglio ha solo 4.000 abitanti). Contesta la valenza medica di come è stato accertato il presupposto del TSO. Chiede oblio medico- giuridico dell'evento di TSO occorso, anche in ragione dello stigma culturale delle malattie mentali. Chiede che vengano meno anche gli effetti collaterali del TSO, es. segnalazione alla Motorizzazione. In particolare, la sig.ra deposita anche nel CP_1 presente fascicolo copia della valutazione psicopatologico forse già depositata anche nel
R.G. 1721/2024, in modalità caratcea. L'Avv. Parini contesta le odierne deduzioni, si richiama integralmente agli atti, insistendo per le domande ivi contenute, rimarcando la competenza sanitaria sul punto. insiste ove occorra per l'istanza di riunione. Le parti si richiamano agli atti e chiedono fase decisoria.”.
pagina 4 di 9 Dichiarata la contumacia della parte non costituita e non comparsa, la decisione è stata riservata al Collegio.
***********
1) In via preliminare
Preliminarmente, si osserva che l'oggetto della presente controversia, qualificabile quale procedimento di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 180/1978, art. 35 legge n. 833/1978 e art. 21 d.lgs. n.
150/2011, attiene alla verifica della legittimità e del rispetto dei presupposti di legge per la convalida del TSO disposta dal Giudice Tutelare.
Così chiarito il thema decidendum, indipendentemente dal fatto che il TSO disposto nel luglio 2024 abbia già evidentemente perso la sua efficacia per decorso del tempo, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse effettivo, concreto e attuale della ricorrente, nella sua qualità di figlia della persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio, al relativo accertamento giurisdizionale.
Sempre in via preliminare, chiarito il thema decidendum della presente controversia e ulteriormente precisato che, a mente dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 5 della legge n. 180/1978 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, devono essere dichiarate inammissibili le richieste di risarcimento e/o rimborso delle spese sostenute, avanzate dalla ricorrente, in quanto tardivamente formulate nel presente giudizio, oltre i termini ordinari asserviti.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione svolta al Sindaco presso la Casa Comunale, trattandosi di nullità sanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c. 3 c.p.c. dalla regolare costituzione del Sindaco stesso il quale, con comparsa del 02/10/2024, ha ampiamente articolato e spiegato le proprie difese anche con riferimento al merito della controversia.
2) Nel merito
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
pagina 5 di 9 Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è regolato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, che ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedimentali.
Quanto ai profili sostanziali, il trattamento può essere adottato «solo se», ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della citata legge, ricorrono tre presupposti: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo; c) l'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
In relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi), l'art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», prospettando il trattamento coattivo come extrema ratio, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizione, per cui «[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari».
La legge, inoltre, circonda il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di garanzie procedimentali e processuali.
Le garanzie procedimentali precedono l'adozione del provvedimento sindacale e consistono in un duplice parere medico. Il provvedimento è adottato su proposta motivata di un medico (art. 33, terzo comma) sottoposta a «convalida» – così testualmente l'art. 34, quarto comma, ultimo periodo – di un secondo medico dell'unità sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria. Il sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all'esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra richiamati, tra cui la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo). Segue la convalida del giudice tutelare nelle successive quarantotto ore (cfr. anche la sopravvenuta Corte Cost n. 76/2025).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, deve ritenersi accertata la piena legittimità del trattamento sanitario per cui è causa, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali e del rispetto delle regole procedimentali.
L'ordinanza motivata del Sindaco del n. 19 del 26/07/2024, Controparte_2 convalidata con decreto del Giudice Tutelare di turno di Varese in data 27/07/2025
(procedimento R.G. n. 3205/2024 V.G.), è stata pronunciata sulla base della proposta del dott. e della convalida della dott.ssa entrambi dirigenti medici in servizio Per_1 Per_2 presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, come tali pubblici ufficiali le cui attestazioni, peraltro, fanno fede fino a querela di falso.
La proposta medica e la relativa convalida di cui sopra, attestano il perdurare della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del trattamento, ed in particolare:
“florida e pervasiva ideazione delirante persecutoria, che condiziona fortemente la percezione e il significato delle vicende e delle esperienze della vita quotidiana e le reazioni della paziente ad esse e alle persone terze coinvolte, in assenza di un adeguato esame di realtà. La paziente è sprovvista di una qualsivoglia consapevolezza delle proprie problematiche mentali e rifiuta pertanto di sottoporsi alle cure del caso, che allo stato attuale possono essere praticate esclusivamente nel contesto ospedaliero.”; da ciò ne emerge, in particolare, la mancata accettazione degli interventi terapeutici, la quale consegue all'assoluta e persistente assenza di consapevolezza di malattia e della necessità di cure da parte della stessa.
Risultano pertanto attestati e presenti i presupposti di legge per il disposto TSO;
infatti, ricorre sia la presenza di una patologia psichiatrica, peraltro mai contesta neppure dalla ricorrente, sia la necessità di trattamento farmacologico ospedaliero (non rileva la circostanza per cui, de visu sarebbe stato assicurato alla figlia che il trattamento precedente era in dismissione con miglioramento, in quanto, fintanto che persiste la necessità di somministrazione di cure necessariamente ospedaliere, il TSO risulta giustificato), sia il rifiuto delle cure, sotto forma di assoluta mancanza di consapevolezza di malattia e conseguente mancanza di consapevolezza della necessità di detta cura (come sarebbe pagina 7 di 9 possibile che la signora, negando ogni propria patologia e avendo un esame di realtà del tutto fallace, comprendesse la necessità di assumere e proseguire nell'assunzione di una terapia farmacologica per una malattia che ritiene di non avere?).
Occorre infine osservare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, non rileva l'asserita assenza in capo all'interessata di una condizione di pericolosità sociale, ovvero di potenziale pericolosità per sé o per gli altri, il cui accertamento esula dal perimetro del presente procedimento e del procedimento che dispone un TSO;
infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il
TSO costituisce uno strumento finalizzato esclusivamente alla tutela della salute del paziente e alla sua cura, e non costituisce una misura di difesa sociale (cfr. Cass. civ., n.
509/2023), in quanto il soggetto non viene sottoposto a restrizione perché “pericoloso”, ma solo per somministrargli le cure necessarie in conseguenza della sua patologia, rimanendo la finalità di tutela della salute nettamente separata dalla finalità di tutela della sicurezza sociale (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 24124/2024 in parte motiva).
Alla luce delle risultanze in atti, pertanto, si deve pertanto ritenere accertata la legittimità del TSO per cui è causa, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali;
invero, lo stesso risulta regolare e legittimo, non rilevando il suo collocamento temporale, successivo a mancata proroga di precedente TSO, persistendo la presenza dei requisiti sostanziali per la sua emissione ex novo.
L'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma dei provvedimenti emessi, dalle Autorità sanitarie, dal Sindaco e dal G.T.
3) Le spese di lite
Vista la natura e l'oggetto del giudizio e considerata la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA i provvedimenti relativi al TSO
n. 19 del Sindaco del Comune di Cittiglio (VA) oggetto del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 1721 del registro affari contenziosi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26/04/2001, residente in [...], in proprio senza l'assistenza di difesa tecnica;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(C.F. e P.IVA: , con sede in Cittiglio (VA), Via Controparte_2 P.IVA_1
Provinciale n. 46, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché SINDACO PRO TEMPORE
DEL (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. SALVEMINI LEONARDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 9 nonché
nata in [...] il [...]; Controparte_4
PARTE NECESSARIA SOGGETTA A TSO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (atti comunicati regolarmente al P.M., senza osservazioni ostative pervenute).
OGGETTO: “Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 21
d.lgs. n. 150/2011, art. 5 della legge n. 180/1978 e art. 35 legge n. 833/1978”.
CONCLUSIONI
Le parti costitute hanno concluso all'udienza 26/03/2025 riportandosi integralmente agli atti e chiedendo l'accoglimento delle rispettive richieste ed opposizioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 29/07/2024, iscritto a ruolo in pari data, la ricorrente sig.ra in qualità di figlia di Controparte_1 CP
, nata in [...] il [...], sottoposta a TSO, ha proposto opposizione
[...] avverso l'ordinanza del Sindaco del “n. 19/2024-tso” del 26/07/2024, Controparte_2 convalidata con decreto del Giudice Tutelare di turno di Varese in data 27/07/2024;
l'ordinanza sindacale di nuovo TSO è stata disposta sulla base della proposta medica
26/07/2024 ore 12.19 da parte del dott. Dirigente Medico dell'Unità Persona_1 di Psichiatria dell'Ospedale di Cittiglio (VA), convalidata in pari data dalla dott.ssa
[...]
parimenti Dirigente Medico dell'Unità di Psichiatria dell'Ospedale di Cittiglio Per_2
(VA).
Parte ricorrente ha domandato l'immediata interruzione del trattamento sanitario obbligatorio in corso, contestando la sussistenza dei relativi presupposti;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che il TSO in esame è stato disposto a seguito di mancata convalida di proroga del precedente, da parte del Giudice Tutelare non essendo questa stata proposta tempestivamente;
ancora, ha ribadito che anche i medici del reparto in cui è ricoverata la pagina 2 di 9 madre per il TSO avrebbero confermato l'assenza di comportamenti pericolosi, autolesivi o eterolesivi;
ancora, la ricorrente ha precisato che, a fronte di rassicurazioni telefoniche ed a voce alla stessa da parte dei medici, con sicuro miglioramento della madre, gli stessi avrebbero poi raffigurato un quadro inveritiero e più pessimistico, al solo fine di ottenere nuovamente il TSO, in quanto risulterebbe l'assenza del rifiuto delle cure, nonché l'assenza di impossibilità di cure extraospedaliere. Infine, la ricorrente ha precisato come la madre sarebbe addirittura peggiorata durante il ricovero, subendo pesanti effetti collaterali, che dettaglia.
Con decreto del 31/07/2024 del Presidente del Tribunale f.f.è stata nominata la presidente della I sezione civile f.f., la quale, rigettata l'istanza di immediata interruzione del TSO, ha nominato questo giudicante per la trattazione del procedimento.
Con decreto 01/08/2024 è stata quindi fissata l'udienza di prima comparizione al
15/10/2024, con attivazione del contraddittorio secondo l'ordinario schema processuale applicabile alla fattispecie, ex artt. 21 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies segg. c.p.c.
Con tempestiva comparsa di costituzione in giudizio, depositata in data 02/10/2024, si sono costituiti il Sindaco del e il , ricostruendo Controparte_2 Controparte_2 dettagliatamente la scansione temporale dei fatti e degli atti intercorsi. In via preliminare, è stato eccepita la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, evidenziando come il provvedimento impugnato fosse già stato superato da successivi provvedimenti di proroga, poi venuti meno quanto ad efficacia perché scaduti. Sempre in via preliminare, è stata eccepita la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché notificato al Sindaco presso la casa comunale anziché presso l'Avvocatura dello Stato a norma di legge. Nel merito, è stato domandato il rigetto della richiesta di parte ricorrente, deducendo che l'ordinanza che ha disposto il TSO in esame è stata emessa tempestivamente e nel pieno rispetto dei presupposti di legge.
All'esito dell'udienza fissata 15/10/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della madre della ricorrente, destinataria del TSO, in ragione della nullità della notifica operata e della necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale pagina 3 di 9 parte direttamente interessata;
tale notifica è stata correttamente eseguita a mezzo UNEP, con consegna a mani dalla stessa destinataria in data 21/01/2025.
All'udienza fissata, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa è stata discussa nei seguenti termini, per come verbalizzato: “Le parti si richiamano integralmente a tutte le deduzioni già in atti. In particolare. la sig.ra ad integrazione esibisce CP_1 attestazione ISEE relativa all'annualità successiva rispetto a quella già depositata, in linea con la stessa. Evidenzia che la madre non è pericolosa, neppure alla guida come segnalato, depositando sul punto documentazione afferente alle assicurazioni dell'auto, con prova che ha classe alta e non ha subito o causato sinistri. Ribadisce che i privati che hanno fatto le segnalazioni non sono pubblici ufficiali né dottori e quindi non possono denunciare infrazioni o diagnosticare patologie. Riferisce che i dottori a lei non avrebbero riferito correttamente quanto contenuto nei documenti. Richiama il contenuto della visita domiciliare del medico di base, che non avrebbe formulato alcuna proposta di cura, e quindi mia madre non può avere rifiutato le cure, non essendole state proposte. Precisa che la madre non si è recata dal medico di base, prima del TSO, per un anno intero, perché non c'era stata esigenza e quindi non la conosceva. Precisa che il è ancora del CP_5 tutto omertoso, in quanto egli non riferisce di chi fossero le voci sulla base delle quali sono arrivate le segnalazioni. Richiama il Rapporto della salute mentale del ministero della salute relativo all'anno 2023, l'ultimo disponibile, evidenziando che a Cittiglio in 6 mesi sono stati fatti eccessivi TSO rispetto alla media nazionale e alla media lombarda, in termini di 18 a 1 (0,6) su 10.000 abitanti (Cittiglio ha solo 4.000 abitanti). Contesta la valenza medica di come è stato accertato il presupposto del TSO. Chiede oblio medico- giuridico dell'evento di TSO occorso, anche in ragione dello stigma culturale delle malattie mentali. Chiede che vengano meno anche gli effetti collaterali del TSO, es. segnalazione alla Motorizzazione. In particolare, la sig.ra deposita anche nel CP_1 presente fascicolo copia della valutazione psicopatologico forse già depositata anche nel
R.G. 1721/2024, in modalità caratcea. L'Avv. Parini contesta le odierne deduzioni, si richiama integralmente agli atti, insistendo per le domande ivi contenute, rimarcando la competenza sanitaria sul punto. insiste ove occorra per l'istanza di riunione. Le parti si richiamano agli atti e chiedono fase decisoria.”.
pagina 4 di 9 Dichiarata la contumacia della parte non costituita e non comparsa, la decisione è stata riservata al Collegio.
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1) In via preliminare
Preliminarmente, si osserva che l'oggetto della presente controversia, qualificabile quale procedimento di opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 180/1978, art. 35 legge n. 833/1978 e art. 21 d.lgs. n.
150/2011, attiene alla verifica della legittimità e del rispetto dei presupposti di legge per la convalida del TSO disposta dal Giudice Tutelare.
Così chiarito il thema decidendum, indipendentemente dal fatto che il TSO disposto nel luglio 2024 abbia già evidentemente perso la sua efficacia per decorso del tempo, non è revocabile in dubbio la sussistenza di un interesse effettivo, concreto e attuale della ricorrente, nella sua qualità di figlia della persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio, al relativo accertamento giurisdizionale.
Sempre in via preliminare, chiarito il thema decidendum della presente controversia e ulteriormente precisato che, a mente dell'art. 21 d.lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall'art. 5 della legge n. 180/1978 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, devono essere dichiarate inammissibili le richieste di risarcimento e/o rimborso delle spese sostenute, avanzate dalla ricorrente, in quanto tardivamente formulate nel presente giudizio, oltre i termini ordinari asserviti.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione svolta al Sindaco presso la Casa Comunale, trattandosi di nullità sanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c. 3 c.p.c. dalla regolare costituzione del Sindaco stesso il quale, con comparsa del 02/10/2024, ha ampiamente articolato e spiegato le proprie difese anche con riferimento al merito della controversia.
2) Nel merito
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
pagina 5 di 9 Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è regolato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, che ne disciplinano i presupposti sostanziali e le condizioni procedimentali.
Quanto ai profili sostanziali, il trattamento può essere adottato «solo se», ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della citata legge, ricorrono tre presupposti: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo; c) l'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
In relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi), l'art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», prospettando il trattamento coattivo come extrema ratio, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizione, per cui «[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari».
La legge, inoltre, circonda il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di garanzie procedimentali e processuali.
Le garanzie procedimentali precedono l'adozione del provvedimento sindacale e consistono in un duplice parere medico. Il provvedimento è adottato su proposta motivata di un medico (art. 33, terzo comma) sottoposta a «convalida» – così testualmente l'art. 34, quarto comma, ultimo periodo – di un secondo medico dell'unità sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria. Il sindaco adotta il provvedimento che dispone il trattamento entro quarantotto ore dalla convalida da parte dello specialista (art. 35, primo comma), motivando espressamente in ordine all'esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra richiamati, tra cui la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero (art. 34, quarto comma, ultimo periodo). Segue la convalida del giudice tutelare nelle successive quarantotto ore (cfr. anche la sopravvenuta Corte Cost n. 76/2025).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, deve ritenersi accertata la piena legittimità del trattamento sanitario per cui è causa, sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali e del rispetto delle regole procedimentali.
L'ordinanza motivata del Sindaco del n. 19 del 26/07/2024, Controparte_2 convalidata con decreto del Giudice Tutelare di turno di Varese in data 27/07/2025
(procedimento R.G. n. 3205/2024 V.G.), è stata pronunciata sulla base della proposta del dott. e della convalida della dott.ssa entrambi dirigenti medici in servizio Per_1 Per_2 presso il Servizio psichiatrico dell'Ospedale di Cittiglio, come tali pubblici ufficiali le cui attestazioni, peraltro, fanno fede fino a querela di falso.
La proposta medica e la relativa convalida di cui sopra, attestano il perdurare della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del trattamento, ed in particolare:
“florida e pervasiva ideazione delirante persecutoria, che condiziona fortemente la percezione e il significato delle vicende e delle esperienze della vita quotidiana e le reazioni della paziente ad esse e alle persone terze coinvolte, in assenza di un adeguato esame di realtà. La paziente è sprovvista di una qualsivoglia consapevolezza delle proprie problematiche mentali e rifiuta pertanto di sottoporsi alle cure del caso, che allo stato attuale possono essere praticate esclusivamente nel contesto ospedaliero.”; da ciò ne emerge, in particolare, la mancata accettazione degli interventi terapeutici, la quale consegue all'assoluta e persistente assenza di consapevolezza di malattia e della necessità di cure da parte della stessa.
Risultano pertanto attestati e presenti i presupposti di legge per il disposto TSO;
infatti, ricorre sia la presenza di una patologia psichiatrica, peraltro mai contesta neppure dalla ricorrente, sia la necessità di trattamento farmacologico ospedaliero (non rileva la circostanza per cui, de visu sarebbe stato assicurato alla figlia che il trattamento precedente era in dismissione con miglioramento, in quanto, fintanto che persiste la necessità di somministrazione di cure necessariamente ospedaliere, il TSO risulta giustificato), sia il rifiuto delle cure, sotto forma di assoluta mancanza di consapevolezza di malattia e conseguente mancanza di consapevolezza della necessità di detta cura (come sarebbe pagina 7 di 9 possibile che la signora, negando ogni propria patologia e avendo un esame di realtà del tutto fallace, comprendesse la necessità di assumere e proseguire nell'assunzione di una terapia farmacologica per una malattia che ritiene di non avere?).
Occorre infine osservare che, differentemente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, non rileva l'asserita assenza in capo all'interessata di una condizione di pericolosità sociale, ovvero di potenziale pericolosità per sé o per gli altri, il cui accertamento esula dal perimetro del presente procedimento e del procedimento che dispone un TSO;
infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il
TSO costituisce uno strumento finalizzato esclusivamente alla tutela della salute del paziente e alla sua cura, e non costituisce una misura di difesa sociale (cfr. Cass. civ., n.
509/2023), in quanto il soggetto non viene sottoposto a restrizione perché “pericoloso”, ma solo per somministrargli le cure necessarie in conseguenza della sua patologia, rimanendo la finalità di tutela della salute nettamente separata dalla finalità di tutela della sicurezza sociale (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 24124/2024 in parte motiva).
Alla luce delle risultanze in atti, pertanto, si deve pertanto ritenere accertata la legittimità del TSO per cui è causa, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sostanziali;
invero, lo stesso risulta regolare e legittimo, non rilevando il suo collocamento temporale, successivo a mancata proroga di precedente TSO, persistendo la presenza dei requisiti sostanziali per la sua emissione ex novo.
L'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma dei provvedimenti emessi, dalle Autorità sanitarie, dal Sindaco e dal G.T.
3) Le spese di lite
Vista la natura e l'oggetto del giudizio e considerata la reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA i provvedimenti relativi al TSO
n. 19 del Sindaco del Comune di Cittiglio (VA) oggetto del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/06/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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