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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1241/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (Me), via S. Cattafi n. 26 presso lo studio dell'Avv. Luigi Mario Martino
Giovanni Munafò che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 agiva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della in forza di contratto a tempo determinato dal 14 febbraio Controparte_1
2022 al 13 maggio 2022 con mansioni di manovale edile (livello 1 CCNL Edilizia Industria).
Lamentava che la società non aveva corrisposto le retribuzioni per i mesi di marzo ed aprile
2022, né quanto maturato a titolo di TFR e di indennità per ferie non godute.
Aggiungeva che la società non aveva neanche consegnato le buste paga per i mesi di marzo ed aprile 2022, rendendo più difficoltoso l'accertamento delle somme dovute.
Ciò premesso, chiedeva la condanna di al pagamento delle Controparte_1 somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di marzo ed aprile 2022, TFR ed “altre indennità dovute per legge, anche per le ferie non godute”, oltre alla condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata consegna delle buste paga, da quantificarsi in € 3.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. non si costituiva in giudizio, sicché ne deve essere dichiarata Controparte_1 la contumacia.
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni di marzo e aprile 2022, del TFR e dell'indennità per ferie non godute, si osserva che non vi è prova da parte del datore di lavoro, rimasto contumace, del relativo pagamento.
In proposito va osservato che “spetta al datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione e dunque anche della corresponsione del TFR” (Cass. 14 novembre 2018, n. 29367).
La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione contrattuale per i mesi di marzo ed aprile 2022, del TFR, e dell'indennità per le ferie maturate al momento della conclusione del rapporto di lavoro da quantificarsi nella somma complessiva di € 4.509,10, così come accertata dal c.t.u. all'esito di un accertamento immune da censure, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Va precisato che nessuna somma può essere riconosciuta ad altro titolo, dal momento che il ricorrente non ha esattamente individuato altre voci retributive, limitandosi ad un eccessivamente generico richiamo alle altre indennità dovute per legge.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente a causa della mancata consegna delle buste paga.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità civile non ha natura sanzionatoria, ma ha l'esclusivo scopo di tenere indenne il danneggiato dalle ripercussioni negative subite alla propria sfera patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto nessun risarcimento può essere riconosciuto, dal momento che la mancata consegna delle buste paga non ha di fatto cagionato alcun danno al ricorrente, essendo stato comunque possibile quantificare il credito vantato per l'attività lavorativa svolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 in considerazione dell'assenza di particolari questioni giuridiche, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società resistente.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della società resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.509,10, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in € 1.314,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da Parte_1 distrarre in favore del procuratore costituito, Avv. Luigi Munafò, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino