Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1950, n. 9
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17 febbraio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile , per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e' elevato a cinquanta milioni di lire.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1950
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