Art. 1. Articolo unico.
Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile , per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e' elevato a cinquanta milioni di lire.
Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile , per la scelta dei componenti del Collegio sindacale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e' elevato a cinquanta milioni di lire.