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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8368/22 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Colletta 7, presso lo studio professionale dell'avv. Aldo
Bissi, del foro di Milano, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Genova, Via Peschiera 33, presso lo studio professionale dell'avv. Micaela
D'Evola, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis:
Nel merito:
a) Accertare, in via incidentale, la sussistenza dei reati di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
e diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) commessi dalla Dott.ssa in danno del Dott. CP_1 in conseguenza delle condotte descritte in narrativa. Parte_1
b) In ogni caso accertare e dichiarare, per le condotte mantenute dalla convenuta così come descritte nell'atto di citazione, e di cui al capo a) che precede, la lesione del diritto all'immagine, all'onore, alla reputazione del Dott. con conseguente diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del Parte_1
pagina 1 di 19 danno a carico della convenuta, da liquidarsi equitativamente nella misura di € 100.000,00, o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
c) In ogni caso accertare e dichiarare, per le condotte di cui sopra, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance in capo all'attore.
d) In ragione di quanto sopra, per le ragioni tutte e i titoli di responsabilità esposti in narrativa, condannare la convenuta Dott.ssa al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificabili in CP_1 via equitativa in € 100.000,00, o nella differente somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria -trattandosi di debito di valore- dal momento dell'illecito sino al saldo, per ciò che concerne il danno da diffamazione.
e) In ragione di quanto sopra, per le ragioni e i titoli di responsabilità esposti in narrativa, condannare la convenuta Dott.ssa al risarcimento del danno da perdita di chance patito dall'attore, da CP_1 quantificarsi in via equitativa nella misura di € 30.000,00
f) Con condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
g) Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri e accessori di legge, oltre al rimborso per le spese generali dovuto ex. l.31.12.2012 n. 247.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in via principale, respingere la domanda avversaria e condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma c.p.c., liquidandolo nella misura equitativamente ritenuta, avuto riguardo a ogni rilevante elemento, e in particolare dell'oggettiva offensività (e gratuità) degli addebiti mossi alla conchiudente;
ovvero, in subordine, condannare il dott. al pagamento della somma di cui all'art. Pt_1
96, terzo comma, c.p.c.; in subordine – salvo il gravame – limitare la condanna a quanto risulterà strettamente dovuto;
in ogni caso, con vittoria di spese – anche generali, ex art. 15 T.P.F. – onorari, i.v.a. e c.p.a., del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente causa è stata introdotta dall'attore per sentire accertare e dichiarare la Parte_1 natura diffamatoria delle dichiarazioni rese dalla convenuta in occasione dell'audizione presso la Prima
Commissione del CSM in data 7.12.2021, nonché per veder accertata la natura illecita delle condotte poste in essere dalla stessa nel 2018, in occasione del procedimento concorsuale per la nomina CP_1 del Procuratore della Repubblica presso la Procura di Savona.
Ricostruita la propria carriera in magistratura a far data dal 1998, l'attore ha dato atto di aver presentato, in data 9.4.2018, domanda per concorrere alla nomina a Procuratore della Repubblica di pagina 2 di 19 Savona, domanda che avrebbe dovuto essere vagliata unitamente a quelle presentate dal dott. Per_1
all'epoca Sostituto Procuratore di Savona, e Sostituto Procuratore presso la
[...] Controparte_2
DDAA di Genova.
L'attore precisava:
- che in data 26.07.2018 aveva avuto luogo la seduta della Quinta Commissione del
Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal dott. e che, rimessa la Persona_2 decisione al plenum del CSM, l'organo deliberava la nomina al suddetto Ufficio del dott.
Controparte_2
- che in data 18.7.2020 il quotidiano “La Verità” aveva pubblicato un articolo a firma del giornalista titolato “Per dirigere la Procura di Savona sono in corsa due Controparte_3 banditi incapaci”, con sottotitolo “l'avvertimento dell'allora segretario generale di
Magistratura democratica all'ex boss della corrente Unicost Luca Palamara prima della nomina del capo dell'ufficio giudiziario. I trascorsi “burrascosi” dei candidati bocciati”;
- che l'articolo in oggetto dava atto dell'esistenza di messaggi intercorsi tra la dott.ssa all'epoca dei fatti Segretario di e il già citato dott. CP_1 Controparte_4
aventi a oggetto il concorso per il quale l'odierno attore aveva presentato domanda, Per_2 del seguente tenore: “Scusa se ti disturbo, domani dovreste discutere Procuratore Savona.
Savona è uno snodo fondamentale. Sono in corsa e uno è di MI, l'altro di A1. Pt_1 CP_2
Ma non è questo il problema. Sono due banditi incapaci. Il migliore è un Persona_1 collega veramente valido, attuale reggente. Grazie e buon lavoro.” All' “ok” dell'interlocutore, la rispondeva “mi raccomando”, ricevendo in replica “assolutamente si” da parte del CP_1
Per_2
Aggiungeva che, pur a fronte dell'indubbia gravità delle espressioni utilizzate e dell'indebita interferenza in un procedimento concorsuale posta in essere dalla convenuta, nessuna iniziativa giudiziaria era stata intrapresa fino all'avvio del procedimento da parte del CSM nei confronti della stessa CP_1
Parte attrice dava infatti atto che, nella seduta del 26.1.2022, la Prima Commissione del Consiglio
Superiore della Magistratura aveva trattato il procedimento n. 20/RS/2021, avente a oggetto “atti relativi all'accertamento della sussistenza di possibile incompatibilità ambientale ex art.
2. L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris. E 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott.ssa , Sostituto Procuratore c/o CP_1
” e, nel deliberarne l'archiviazione – poi respinta dal plenum con rinvio Controparte_5 degli atti alla I Commissione per approfondimenti istruttori – la Commissione aveva richiamato l'esito dell'audizione della dott.ssa avvenuta in data 7.12.21. CP_1
Riportava quindi le espressioni utilizzate dalla convenuta nel corso dell'audizione, evidenziando come la stessa avesse riferito: “Io ho lavorato per dieci anni alla DDA di Genova e poi sono venuta alla pagina 3 di 19 e sono delegata al coordinamento con la Liguria…ho, quindi, una Controparte_5 conoscenza molto approfondita delle criticità del territorio ligure dal punto di vista della criminalità…ci voleva una figura molto specchiata di Procuratore della Repubblica e ho ritenuto di dover esprimere un sintetico e sbrigativo parere su due dei concorrenti perché non li ritenevo, soprattutto dal punto di vista morale, ci voleva una persona specchiata moralmente…uno era diventato magistrato di collegamento in Marocco e l'altro era uscito dalla Distrettuale perché decorsi dieni anni. Li conoscevo molto bene dal punto di vista sia del comportamento che anche dal punto di vista professionale, per aver giudicato in qualche modo il loro lavoro…mi sembravano due figure che nessuna delle due potesse…poi io faccio cenno alla loro appartenente correntizia, ma non c'entra niente, anche perché il OR è forse l'unico iscritto a Magistratura Indipendente, quindi non è Per_1 un problema di appartenenza correntizia, era proprio un problema di opportunità per quel posto: ci volevano due persone specchiate moralmente” e si diceva “veramente preoccupata che potesse finire una figura così discutibile a fare il Procuratore di Savona, che è la zona più rischiosa della Liguria, tanto che Savona è l'unica dove non è stato accertato, dal punto di vista giudiziario, la presenza di un locale di 'ndrangheta, cosa che è successa in tutti gli altri capoluoghi di provincia”.
Ritenendo le condotte riportate gravemente lesive della propria immagine, del proprio onore e della propria reputazione – aggravate dalla natura di “atto pubblico” dei verbali delle sedute del CSM (art
595 comma III c.p.), dalla qualificazione di pubblico ufficiale della persona diffamata (art. 61 n. 10
c.p.) e della diffamante, che avrebbe dunque posto in essere l'illecito “in violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione” (art. 61 n. 9 c.p.) – l'attore instava per il risarcimento di tutti i danni morali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei comportamenti riportati, quantificati in complessivi €
100.000,00.
L'attore instava, altresì, per il riconoscimento del danno conseguente al reato di traffico di influenze illecite, dando atto come i messaggi indirizzati al dott. allora presidente della V Per_2
Commissione del CSM, avrebbero avuto il precipuo scopo di interferire nella procedura concorsuale per l'accesso a un pubblico ufficio, generando, peraltro, un esito pregiudizievole per l'odierno attore.
L'attore ha quindi chiesto di vedersi risarcito il danno “da perdita di chance”, quantificato equitativamente in € 30.000,00, evidenziando come le indebite interferenze poste in essere dalla convenuta non solo avessero intralciato la possibilità per l'attore di concorrere alla nomina a
Procuratore capo di Savona ma, altresì, come la diffusione delle dichiarazioni della convenuta presso le maggiori istituzioni dovesse considerarsi idonea a compromettere, per il futuro, la possibilità di concorrere per differenti Uffici direttivi, circostanza, questa, che rileverebbe altresì sotto il profilo economico.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la ricostruzione in fatto operata da controparte eccependo l'infondatezza della pretesa risarcitoria con riferimento ad entrambe le condotte pagina 4 di 19 allegate, instando quindi per il rigetto delle domande proposte e chiedendo, per contro, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma 2 e 3 c.p.c.,
Nella propria difesa la convenuta ha evidenziato, quanto alla ritenuta diffamazione aggravata:
- che la conversazione intervenuta, via Whatsapp con il dott. essendo Per_2 strettamente privata e intercorsa in assenza dell'attore, è insuscettibile di essere inquadrata nella fattispecie della diffamazione, mancando il requisito strutturale della comunicazione con più persone;
- che anche le dichiarazioni rese innanzi alla Prima Commissione del CSM nella seduta del 7.12.2021 mancano dei requisiti necessari alla configurazione del reato di cui l'art. 595 c.p., potendo dedursi, dalla lettura integrale dei verbali relativi all'audizione del 7.12.21, come le dichiarazione rese dalla dott.ssa non avessero un intento diffamatorio essendo, invece, CP_1 necessarie per spiegare il vero senso della conversazione intervenuta tra lei e il dott. e Per_2 le ragioni della propria iniziativa, specificamente ricollegata alla delicata situazione del territorio ligure, peraltro pronunciate in risposta a domande proposte del Consigliere relatore e in adempimento dei doveri inerenti alla funzione.
La convenuta evidenziava, in particolare, come l'attore avrebbe omesso di riportare la parte del verbale in cui la dott.ssa rendeva edotta la Commissione dei fatti sui quali si fondava il timore in ordine CP_1 alla nomina a Procuratore Capo, nonché le circostanze di fatto derivanti dalla diretta conoscenza dei Per_ canditati proposti per la copertura del ruolo di Procuratore: “[il dott. e il dott. li conoscevo Pt_1 bene dal punto di vista sia del comportamento che anche dal punto di vista professionale, per aver giudicato in qualche modo il loro lavoro. Il OR era sottoposto all'epoca era stato richiamato Pt_1 sia dal Procuratore Generale che dal Prefetto perché le scorte si lamentavano perché gli faceva fare quasi tutte le sere le due di notte frequentando discoteche con balli sudamericani. Era un appassionato di balli sudamericani e costringeva le scorte a fare le due di notte.”. e, ancora, “…Il OR dal Pt_1 punto di vista professionale aveva avuto come Distrettuale delle grossissime difficoltà a coordinare il lavoro all'interno della stessa Distrettuale Antimafia di Genova perché lui era titolare del Per_ procedimento definito “La Svolta” sulla mafia nel ponente ligure e il collega era il titolare del procedimento “Maglio 3” sulla 'ndrangheta nella città di Genova e non si era quasi riusciti a farli lavorare insieme perché il OR frenava il più possibile per ragioni di gelosia professionale. Pt_1
Quindi non era di certo un buon collega”.
La convenuta rilevava, ancora, come le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione del CSM erano riferite a fatti specifici, idonei a dare oggettivo fondamento al timore manifestato con riferimento all'esito della procedura concorsuale per la nomina a Procuratore Capo e non già animate da un intento diffamatorio della persona del dott. osservando, in ogni caso, come risultasse rispettato il limite Pt_1 della continenza anche alla luce del contesto nel quale le stesse erano state pronunciate e avrebbero dovuto essere diffuse. pagina 5 di 19 In via subordinata, anche a voler ritenere la condotta di rilevanza penalistica, la convenuta osservava come la stessa dovesse essere intesa quale esercizio del diritto di difesa, operando, nel caso di specie,
l'esimente di cui agli artt. 51 c.p. e 24 Cost., essendo le frasi pronunciate in occasione dei chiarimenti richiesti alla stessa nell'ambito del procedimento per l'accertamento della sussistenza di CP_1 possibile incompatibilità ambientale.
In ogni caso, la convenuta evidenziava come le frasi pronunciate, lungi dal costituire invettive gratuite e infondate, trovassero riscontro negli articoli giornalistici pubblicati dal giornale “La Stampa”, intitolato “Fa una vita troppo mondana. La Scorta si ribella al magistrato” risalente al 16.07.2022-; articolo del giornale “Il Secolo XIX” intitolato “La scorta non resiste al pm ballerino” del 3.6.2016, poi ripreso da altre testate e blog, tra cui Dagospia), nonché nelle dichiarazioni di altri colleghi magistrati sul conto dell'odierno attore (in ispecie: dichiarazione del 10.04.22 della dott.ssa , Per_4 già P.G. presso la Corte d'Appello di Genova) e nelle note informative della dott.ssa stessa al CP_1
Procuratore Nazionale Antimafia del 18.11.2021, del 23.03.2012 e del 27.11.2012.
In via ulteriormente subordinata, la convenuta invocava l'applicazione della causa di giustificazione di cui l'art. 598 c.p., in forza della quale risultano scriminate affermazioni di fatti non rispondenti al vero, nonché espressioni sconvenienti ed offensive, purché non gratuite e concernenti l'oggetto della controversia.
La convenuta contestava la quantificazione del danno allegato dall'attore, evidenziando come la diffusione del verbale recante le asserzioni ritenute diffamatorie – avvenuta, in particolare, tramite trasmissione via mail agli appartenenti all'Ordine Giudiziario e tramite pubblicazione sul sito istituzionale del CSM – non integrasse una condotta a sé imputabile o dalla stessa evitabile.
Quanto al lamentato danno da perdita di chances, la stessa rilevava che la genericità del CP_1 pregiudizio lamentato e la mancata allegazione della prova di danno concreto, effettivo ed attuale, dei relativi presupposti e del nesso causale, ne impedirebbero la configurabilità, anche in via di mera presunzione.
Quanto all'allegato reato di traffico di influenze illecite, la convenuta ne rilevava la mancanza degli elementi costitutivi, essendo l'iniziativa della dott.ssa motivata dall'intento di preservare CP_1
l'istituzione e non da logiche correntizie o da un movente patrimoniale.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., attesa la natura documentale della controversia, all'udienza figurata del 12.9.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice si fonda sulla ritenuta commissione da parte della convenuta di condotte penalmente rilevanti – inquadrabili rispettivamente nella previsione di cui agli artt. 595 c.p. e 346 bis c.p.c. – costituenti altrettante fonti di pregiudizio civilmente risarcibile, ai sensi pagina 6 di 19 dell'art. 2059 e 2043 c.c.
In termini generali, è noto, spetta al giudice civile, in assenza di una sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato il nucleo oggettivo del reato, l'accertamento, incidenter tantum, dei presupposti del reato medesimo (v. Cass. 26.7.2024, n. 21037).
Più precisamente, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651
c.p.p., il giudice civile è tenuto ad accertare, con efficacia limitata al procedimento in essere, l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi – oggettivi e soggettivi – come previsti dalla legge penale.
Pare opportuno ricordare, inoltre, che con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. hanno
“ampliato” la nozione strettamente tipica del danno non patrimoniale, individuando tra le ipotesi di danno risarcibile non solo quella in cui il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato - nel qual caso la vittima ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, in forza della previsione di cui all'art. 185 c.p.– ma anche quella in cui il fatto illecito integri la lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito (in senso conforme cfr. Cass., sez. L.,
19.12.2008, n. 29832), purché, in tale secondo caso, la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia di minima tollerabilità, e il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi.
Ne consegue che, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., non è più necessaria l'astratta verifica della sussistenza di un reato, a condizione che vengano lesi diritti inviolabili di copertura costituzionale tra i quali rientrano, a pieno titolo, quelli all'onore e alla reputazione, costituenti invero al contempo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice del reato di diffamazione e diritti protetti a livello costituzionale, dagli artt. 2 – che tutela i diritti inviolabili dell'uomo – e 3, che fa riferimento alla dignità sociale (v. Cass. 15.6.2018, n. 15742).
• .Diffamazione
Ciò premesso, quanto al lamentato danno conseguente alla condotta diffamatoria asseritamente posta in essere dalla convenuta, deve procedersi alla verifica dell'esistenza della condotta illecita e di un danno risarcibile, i cui presupposti – ex art. 595 c.p. – devono essere individuati nella consapevole diffusione della condotta denigratoria e lesiva dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne sia derivato a quest'ultimo e nell'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la condotta e l'evento.
Sul piano materiale, il reato di diffamazione è realizzato da colui che, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, in assenza del soggetto passivo.
Sul piano soggettivo, è sufficiente il dolo generico, non essendo necessario che la condotta materiale sia stata sorretta da uno specifico movente ulteriore ed estrinseco rispetto alla materialità del fatto, pagina 7 di 19 essendo sufficiente la colpevole volontà di realizzare il fatto tipico descritto dalla legge.
Ne deriva che l'eventuale accertamento della natura colposa del messaggio denigratorio, se è idonea ad escludere la fattispecie di reato di cui all'art. 595 c.p. consente pur sempre il vaglio civilistico della pretesa risarcitoria, in quanto sufficiente ai fini dell'integrazione dell'illecito civile aquiliano, nei termini in cui lo stesso è strutturalmente tratteggiato dall'art. 2043 c.c.
Parte attrice lamenta la natura diffamatoria di talune dichiarazioni rese dalla convenuta in occasione dell'audizione del 7.12.2021 innanzi alla I Commissione del CSM e riportate nel verbale relativo alla seduta del 26.1.2022 (Ordine del Giorno n. 3375), successivamente pubblicato sul sito www.csm.it/lavori e inoltrato agli appartenenti all'ordine giudiziario attraverso la casella di posta elettronica Email_1
Le espressioni richiamate dall'attore e ritenute fonte di lesione all'onore e alla reputazione sono state così testualmente riportate nell'atto di citazione (pagg. 4 e 5): “ci voleva una figura molto specchiata di Procuratore della Repubblica…non li ritenevo [il dott. e il dott. , soprattutto dal punto Pt_1 Per_1 di vista morale, ci voleva una persona specchiata moralmente…Li conoscevo [ancora, il dott. e il Pt_1 dott. molto bene dal punto di vista sia del comportamento che anche dal punto di vista Per_1 professionale, per aver giudicato in qualche modo il loro lavoro…ci volevano due persone specchiate moralmente…ero veramente preoccupata che potesse finire una figura così discutibile a fare il
Procuratore di Savona, che è la zona più rischiosa della Liguria, tanto che Savona è l'unica dove non
è stato accertato, dal punto di vista giudiziario, la presenza di un locale di 'ndrangheta, cosa che è successa in tutti gli altri capoluoghi di provincia”.
La valutazione della rilevanza penale e della portata lesiva di tali espressioni, ai fini della proposta domanda risarcitoria, deve tenere conto della considerazione che l'eventuale ritenuta veridicità di un fatto non legittima l'esponente ad avvalersi di un linguaggio che, anche tenuto conto del contesto di riferimento, risulti offensivo e pregiudizievole delle ragioni altrui ben “potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa.” (v. Cass. pen. 7.10.2014, n. 47973).
Nessun rilievo, ai fini della valutazione rimessa a questo giudice, può assumere l'archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti della dott.ssa a seguito della querela sporta CP_1 dall'attore, tenuto conto che la stessa previsione di cui all'art. 652 c.p.p., dispone che la sentenza penale di proscioglimento produce effetti nel giudizio civile di danno a condizione che si tratti di sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento, o a seguito di rito abbreviato se la parte civile ha accettato il rito, e sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e che comunque il danneggiato dal reato non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 c.p.p..
Ancora recentemente, la Cassazione ha precisato che “in tema di giudicato, la disposizione di cui pagina 8 di 19 all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti” (v. Cass. 12.6.2024, n.
16422), aggiungendo che “soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (v. Cass. cit).
Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla convenuta dinanzi alla Prima Commissione del CSM appaiono idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato di diffamazione, se si considera che l'espressione moralità non specchiata ha, nell'accezione comune, una connotazione certamente negativa, riferita a un soggetto i cui principi morali non appaiono ineccepibili, improntati a onestà e linearità, quanto piuttosto di dubbia trasparenza.
L'uso di tale espressione, poi, viene legittimamente utilizzata, nell'interpretazione corrente, come riferita a un soggetto del quale non può aversi piena e completa fiducia, lasciando aperta la possibilità che lo stesso assuma condotte non trasparenti, se non addirittura disoneste.
Nel caso di specie, l'espressione richiamata viene correlata alla necessità che un incarico di rilievo, quale quello di Procuratore di Savona, sia affidato a una persona “..moralmente specchiata..”: è evidente che l'affermazione secondo cui il soggetto al quale ci si riferisce, non sia persona adeguata a ricoprire l'incarico, equivale ad affermare che lo stesso sia privo di tali qualità morali.
Tale espressione, poi non può che acquistare un senso fortemente dispregiativo e denigratorio se, come nel caso di specie, tale qualità morale viene riferita a un magistrato candidato a ricoprire un ruolo dirigenziale importante.
Non è chi non veda come l'attribuzione a un magistrato di una moralità non esemplare, correlata alla delicatezza delle funzioni ricoperte, costituisca indubbiamente grave offesa all'immagine e alla reputazione.
Il riferimento alle non specchiate qualità morali, infatti, appare idoneo a suggerire l'idea di un magistrato del quale si pone in dubbio l'affidabilità e l'obiettività di giudizio, suggerendo l'esistenza di comportamenti tali da rendere incerta l'efficienza e da minare il prestigio della delicata funzione ricoperta.
L'ulteriore espressione utilizzata, nel corso dell'audizione, dalla convenuta con riferimento all'attore, pagina 9 di 19 quale “figura discutibile”, suggerisce nell'ascoltatore l'esistenza di un pericolo per la serenità e la garanzia di trasparenza richiesta dalla funzione ricoperta, in ragione di pregressi comportamenti.
La natura diffamatoria delle dichiarazioni non può ritenersi esclusa neppure alla luce delle difese svolte dalla dott.ssa atteso che né la veridicità, ovvero la cd. “base oggettiva” sulla quale si fondava il CP_1 giudizio espresso dalla convenuta, né le preoccupazioni manifestate in ordine alla peculiare condizione della Procura di Savona, costituiscono altrettanti giustificativi alle espressioni offensive utilizzate.
Né, ancora, può ritenersi integrato l'esercizio del diritto di critica.
Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate.
Tale limite deve ritenersi superato nel momento in cui si utilizzino termini intesi a screditare il soggetto interessato, evocando una pretesa inadeguatezza personale, ovvero si utilizzino espressioni eccessive rispetto allo scopo da conseguire che, per le loro caratteristiche, appaiano gratuitamente denigratorie e si risolvano in un'aggressione dell'onore e della reputazione del soggetto destinatario.
La stessa Prima Commissione del CSM, pur ritenendo insussistenti i presupposti per un trasferimento per incompatibilità ambientale della dott.ssa ha confermato la valutazione negativa circa le CP_1 modalità di espressione del pensiero adottate dalla convenuta, confermando la gravità delle espressioni
“in assenza di qualsiasi titolo legittimante e con una denigrazione esplicita degli altri aspiranti apostrofati quali “banditi incapaci…”.
****
Accertata la natura oggettivamente diffamatoria delle espressioni utilizzate, deve peraltro valutarsi la rilevanza delle scriminanti invocate dalla convenuta, sia con riferimento all'adempimento del dovere, di cui all'art. 51 c.p., sia con riguardo all'esercizio del diritto di difesa, di cui agli artt. 51 c.p. e 24 Cost, nonché della causa di esclusione della punibilità di cui all'invocato art. 598 c.p.
La stessa convenuta, costituendosi, ha osservato come le dichiarazioni rese innanzi alla Prima
Commissione del CSM fossero necessitate dall'esigenza di rispondere alle domande che le venivano poste dal Consigliere relatore e dall'obbligo di fornire chiarimenti in merito ai fatti per cui era stata chiamata in audizione.
Più precisamente, risultando “impensabile che un magistrato possa rifiutare la propria collaborazione” nell'ambito di un procedimento avviato dal CSM, ritiene la convenuta che le espressioni oggi impugnate, rese in adempimento al dovere inerente la propria funzione, utilizzate nel riferire quanto a sua conoscenza in merito ai fatti oggetto dell'istruttoria, risulterebbero scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p..
La medesima condotta, inoltre, sarebbe legittimata dall'operatività dell'art. 51 e 24 Cost., quale esercizio del diritto di difesa, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il procedimento nel cui pagina 10 di 19 ambito la convenuta è stata convocata in audizione era volto a vagliare l'opportunità di disporre il suo trasferimento di sede per incompatibilità ambientale.
In via ulteriormente subordinata, parte convenuta ha invocato la previsione di cui all'art. 598 c.p. secondo il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p., “a tal fine verificando che sussista un pericolo attuale dell'offesa all'onore, ed anche che le argomentazioni dei ricorrenti si mantengano nei limiti di evitare il pregiudizio all'onore senza tradursi in vendetta o aggressione all'altrui reputazione determinata dall'ira; col limite, proprio delle cause di giustificazione in materia di delitti contro l'onore, della salvaguardia della verità del fatto attribuito” (v. Cass. 28.2.2024, n. 5277).
La ratio dell'immunità giudiziale prevista dall'art. 598 c.p., infatti, si coglie nell'esigenza di escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria – concetto, quest'ultimo, da intendersi in senso lato – che, pur riguardando l'oggetto della causa, risultino esorbitanti rispetto alle necessità difensive riconducibili nell'alveo della generale causa di giustificazione di cui l'art. 51 c.p. che, dal canto suo, opera solo ove siano rispettati, dal punto di vista strutturale e teleologico, i requisiti di necessarietà, strumentalità e proporzionalità rispetto al fine difensivo (v. Cass. n. 118170/2015).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che "in tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. e la scriminante di cui all'art. 51 c.p. operano su piani diversi, la prima non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo;
la seconda ricollegandosi, invece, all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità" (v. Cass. 14542/2017).
Nel caso di specie, le frasi oggi impugnate sono state pronunciate da in occasione CP_1 dell'audizione dinanzi alla Prima Commissione del CSM, fissata nell'ambito del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di incompatibilità ambientali ex art. 2 L.G., aperto nei suoi confronti.
Ritiene il Tribunale che tali frasi rientrino nell'alveo della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa.
E' certo, infatti, che avviato il procedimento per valutare la sussistenza di un'eventuale incompatibilità pagina 11 di 19 ambientale della convenuta – aperto in ragione della pubblicazione e della diffusione dei messaggi dalla stessa inviati al OR relativi alla nomina del Procuratore di Savona – la stessa avesse il Per_2 diritto-dovere di riferire le circostanze rilevanti e, anche, di giustificare la propria condotta.
Se il procedimento in oggetto, infatti, non costituisce in senso proprio un procedimento disciplinare, è certo che lo stesso, potendo concludersi con il trasferimento d'ufficio del magistrato, implichi una valutazione approfondita e contestualizzata delle condotte poste in essere dal magistrato, dovendo accertare se i comportamenti assunti dallo stesso possano tradursi in un “vulnus all'indipendenza e imparzialità del magistrato”, ovvero possano minare in radice il “rapporto fiduciario che deve esistere tra magistrato, l'ambiente lavorativo e la cittadinanza” (v. delibera CSM doc. n. 2 parte convenuta).
E' pertanto indubbio che la stessa convenuta, chiamata a riferire sulle circostanze di fatto e sul contenuto dei messaggi inviati al avesse necessità di spiegare compiutamente il senso delle Per_2 parole utilizzate al fine di chiarire le proprie condotte e giustificare le ragioni dei termini impiegati.
Pare opportuno, a tal fine, riportare per esteso le dichiarazioni rese da a fronte CP_1 dell'espressa richiesta da parte del consigliere del CSM di fornire “qualche spiegazione o di voler commentare le sue conversazioni” con specifico riferimento ai “commenti su altri concorrenti oltre al OR che erano e : Per_1 Pt_1 CP_2
“ho lavorato per dieci anni alla DDA di Genova e poi sono venuta alla Controparte_5
e sono delegata al coordinamento con la Liguria. Ho, quindi, una conoscenza molto approfondita delle criticità del territorio ligure dal punto di vista della criminalità. In particolare, il territorio di Savona è un territorio molto critico perché è connotato da un misto di criminalità di tipo 'ndranghetistica, corruttela e massoneria. Quindi ci voleva una figura molto specchiata di Procuratore della Repubblica no e ho ritenuto di dover esprimere un sintetico e sbrigativo parere su due dei concorrenti perché non li ritenevo, soprattutto dal punto di vista morale, ci voleva una persona specchiata moralmente…. Li conoscevo molto bene dal punto di vista sia del comportamento che anche dal punto di vista professionale, per aver giudicato in qualche modo il loro lavoro. Il OR era sottoposto a Pt_1 misure di tutela e all'epoca era stato richiamato sia dal Procuratore Generale che dal Prefetto perché le scorte si lamentavano perché gli faceva fare quasi tutte le sere le due di notte frequentando discoteche con balli sudamericani. Era un appassionato di balli sudamericani e costringeva le scorte a fare le due di notte… quindi mi sembravano due figure che nessuna delle due potesse… “... il DO
, dal punto di vista professionale aveva avuto come Distrettuale delle grossissime difficoltà a Pt_1 coordinare il lavoro all'interno della stessa Distrettuale Antimafia di Genova perché lui era titolare Per_ del procedimento definito 'La Svolta' sulla mafia nel ponente ligure e il collega era il titolare del procedimento 'Maglio 3' sulla ndrangheta nella città di Genova e non si era quasi riusciti a farli lavorare insieme perché il OR frenava il più possibile per ragioni di gelosia professionale. Pt_1
Quindi non era di certo un buon collega” .
La stessa convenuta ha, altresì, precisato – a fronte dell'espressa richiesta di chiarimenti sul perché pagina 12 di 19 avesse ritenuto doveroso o opportuno fare questa segnalazione al OR – che “...ero molto Per_2 preoccupata, ero veramente preoccupata che potesse finire una figura così discutibile a fare il
Procuratore di Savona, che è la zona più rischiosa della Liguria, tanto che Savona è l'unica dove non
è stato accertato, dal punto di vista giudiziario, la presenza di un locale di 'ndrangheta', cosa che è successa in tutti gli altri capoluoghi di provincia”.
E' evidente che le espressioni oggi impugnate, inserite nelle più articolate e complete affermazioni rese da alla Commissione, costituiscono nient'altro che il pieno esercizio del diritto della CP_1 stessa di difendersi dalla prospettata sussistenza di ragioni di incompatibilità ambientale che, pur prescindendo da un giudizio di riprovevolezza delle condotte, presuppongono l'accertamento che “un magistrato, in un determinato contesto, dimostri anche solo per doti di equilibrio, serenità di giudizio ed affidabilità di valutazioni obiettive e non collegate posizioni personali, di non dare il massimo della garanzia richiesta in una funzione” (v. delibera CSM doc. n. 2 parte convenuta).
Deve pertanto ritenersi che le espressioni utilizzate nella seduta della Commissione da parte della convenuta, pur offensive, siano coperte dalla causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. avente come tale portata più ampia rispetto alla causa di esclusione della punibilità in senso stretto descritta dall'art. 598 c.p., elidendo integralmente l'antigiuridicità della condotta scriminata.
A parere del tribunale, ricorrono poi tutti i requisiti per l'applicazione al caso di specie della causa di giustificazione in parola, ovvero la necessarietà della condotta e il rispetto dei limiti di proporzionalità
e di strumentalità.
infatti, nella qualità di destinataria del procedimento amministrativo volto ad accertare la CP_1 sussistenza dei presupposti per un trasferimento d'ufficio, durante l'audizione fissata nel corso dell'istruttoria procedimentale, si è difesa in relazione ai singoli episodi emersi a seguito dell'acquisizione dei messaggi inviati al dott. suscettibili di dar luogo al trasferimento per Per_2 incompatibilità ambientale, ribadendo e chiarendo, anche alla luce di elementi di fatto oggettivamente riscontrabili, le ragioni poste a fondamento delle espressioni utilizzate.
Peraltro, la ragione della scriminate dell'esercizio di difesa si coglie proprio nell'esigenza di assicurare la libertà di discussione delle parti, anche nel caso di offesa non necessaria, che si inserisca nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale nel senso che “le espressioni ingiuriose devono concernere, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e devono assumere rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (v, Cass. 8.2.2006, n. 6701).
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla convenuta si traducono in un giudizio necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi in relazione al quale il requisito della continenza si risolve in “una forma espositiva corretta della critica rivolta cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione” non potendosi ritenere superato “per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico pagina 13 di 19 negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.” (Cass. n. 37397/2016).
Deve, peraltro, darsi altresì atto che nell'ambito del procedimento ex art.2 L.G. la Commissione ha disposto una seconda audizione della convenuta in data 9.6.2022 nel corso della quale la stessa, ribadendo il legame esistente con il dott. ha riferito “l'interlocuzione con venne Per_2 Per_2 ovviamente via chat un modo quindi che costringe a una sintesi estrema, che porta a semplificare troppo, come purtroppo è avvenuto in questo caso;
necessità di flash non di spiegazioni. Ho sicuramente usato delle espressioni non consone. Ho usato espressioni sbrigative ed inadeguate, del tutto infelici e neanche corrispondenti a quello che volevo effettivamente comunicare, ma quello che ho fatto è stato esclusivamente nell'interesse della scelta migliore. Non avevo nessun interesse. non era un interesse correntizio perché il collega, che poi avevo suggerito, era un collega che conoscevo solo per ragioni di lavoro, estraneo alle logiche correntizie, esclusivo nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, cioè la persona giusta al posto giusto. Le parole usate sono state parole, e di questo mi scuso, necessariamente sintetiche. Quello che volevo esprimere era esclusivamente la mia convinzione circa il candidato più idoneo a quell'ufficio e le eventuali riserve sugli altri”.
Tali ulteriori chiarimenti offerti consentono di ribadire come le argomentazioni difensive della convenuta debbano farsi rientrare nell'esercizio del diritto di difesa funzionale al procedimento amministrativo del quale la stessa era destinataria.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, la causa di giustificazione di cui l'art. 51 c.p., declinato in termini di “esercizio del diritto di difesa”, scrimini la condotta diffamatoria posta in essere dalla dott.ssa CP_1
• traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.
Parte attrice ha, altresì, chiesto l'accertamento, in via incidentale, della sussistenza del reato di traffico di influenze illecite di cui l'art. 346 bis c.p., ritenendolo integrato dalla condotta posta in essere dalla dott.ssa all'atto dell'invio dei messaggi diretti al dott. volti, secondo la ricostruzione CP_1 Per_2 attorea, ad interferire, in modo indebito e illecito, nella procedura concorsuale per l'accesso ad un pubblico ufficio.
La ricostruzione non può essere condivisa.
Come correttamente evidenziato da parte convenuta, la previsione di cui all'art. 346 bis c.p., vigente all'epoca dei fatti, richiedeva la dazione o la promessa di “denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita”, prova che, nel caso di specie, non solo non emerge dagli atti di causa, ma neppure è stata prospettata da parte attrice.
Più precisamente, la mediazione illecita era chiaramente tipizzata con riferimento al risultato perseguito, con la precisazione che l'illiceità della mediazione ricorreva quando l'intervento era finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi indebiti.
pagina 14 di 19 Nel caso di specie, non solo la convenuta, ma altresì il CSM all'esito dell'istruttoria svolta nel procedimento ex art. 2 L.G., ha ribadito come l'iniziativa della dott.ssa fosse “motivata CP_1 esclusivamente dall'intento di preservare l'istituzione e non da logiche correntizie”.
In assenza di elementi che consentano di ritenere sussistente un vantaggio patrimoniale connesso alla condotta della convenuta, il reato non è configurabile.
III
Deve ora esaminarsi la domanda risarcitoria proposta dall'attore avente ad oggetto la refusione dei danni non patrimoniali subiti a seguito delle condotte tenute dalla dott.ssa CP_1
Esclusa la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate dalla convenuta nel corso dell'audizione dinanzi alla Prima Commissione del CSM, a fronte dell'operare della scriminante ex art. 51 c.p., esclusa altresì la configurabilità del danno ex art. 346 bis c.p., deve valutarsi la sussistenza dei presupposti di risarcibilità di cui all'art. 2043 c.c.
E' certo, infatti, che l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059
c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato.
La valutazione della sussistenza del danno deve essere condotta secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie quali la condotta, l'elemento soggettivo, il nesso causale e il danno.
Costituendosi, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta diffamatoria consistita nelle dichiarazioni rese in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione del CSM e, anche, del danno da perdita di chance, conseguente all'interferenza della convenuta nel procedimento di nomina del Procuratore di Savona.
Lo stesso ha ribadito, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che anche i messaggi inviati dalla dott.ssa al dott. pur non costituenti fattispecie di reato, devono ritenersi idonei ad integrare i CP_1 Per_2 presupposti della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., a fronte del contenuto lesivo e della diffusione avuta degli stessi.
La domanda così proposta deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto nuova implicando l'accertamento di fatti diversi rispetto a quelli oggetto di allegazione nell'atto di citazione.
Deve, infatti, evidenziarsi che sin dall'atto introduttivo, l'attore ha limitato la propria domanda risarcitoria alle conseguenze delle condotte poste in essere dalla convenuta costituenti altrettante fattispecie di reato – ex artt. 595 c.p. e 346 bis c.p. – sottolienando come la conversazione intercorsa con pur trattandosi di “un fatto gravissimo, certamente censurabile sotto ogni profilo etico” Per_2 era “in realtà limitato ad una conversazione scritta tra due colleghi Magistrati” (v. atto di citazione).
**** pagina 15 di 19 Deve quindi valutarsi la domanda risarcitoria proposta con riferimento al danno conseguente alle dichiarazioni rese in occasione dell'audizione presso la Prima Commissione del CSM.
Si è già dato atto che, in ragione dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., deve ritenersi esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p.
Deve peraltro ritenersi che la scriminante di cui all'art. 51 c.p., trovi applicazione anche in materia di responsabilità civile con la conseguenza che la sua sussistenza comporti la non configurabilità dell'illecito ex artt. 2043 e ss. c.c. per l'insussistenza dell'antigiuridicità, che ne è elemento costitutivo.
La previsione di cui all'art. 51 c.p., infatti, enuncia il principio generalissimo secondo cui un fatto costituente esercizio di una facoltà o di un obbligo non può, al tempo stesso, essere qualificato come illecito: il fondamento della liceità di un fatto che in presenza della scriminante non configura come reato proprio per tale ragione (in quanto consentito dall'ordinamento), deve essere individuato nella prevalenza dell'interesse attuabile mediante l'esercizio del diritto rispetto all'interesse tutelato da eventuale norma penale incriminatrice.
In termini generali, il fatto scriminato è lecito per l'intero ordinamento giuridico e trova il proprio fondamento logico-giuridico nel principio di non contraddizione per cui lo stesso ordinamento non può consentire e a un tempo vietare il medesimo fatto senza rinnegare se stesso (v. Cass. 19.2.2014, n.
3973).
Peraltro, con riferimento all'ipotesi oggetto di giudizio, la prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto all'onore e alla reputazione, con la conseguente esclusione della illiceità del fatto punito dalla norma penale, è correlata e delimitata dalla strumentalità dell'atto – ovvero delle espressioni utilizzate
– rispetto alla difesa nel procedimento: le espressioni offensive devono essere attinenti in modo diretto e immediato all'oggetto del procedimento nel quale il diritto di difesa è esercitato e l'atto difensivo deve essere necessitato, non potendo ritenersi strumentale alla difesa l'eventuale diffusione all'esterno degli atti contenenti le offese (v. Cass. cit.).
Peraltro, nel caso di specie, non può ritenersi accertato – né peraltro allegato da parte attrice – che la convenuta abbia posto in essere atti esorbitanti rispetto all'esercizio di difesa svolto nel contesto del procedimento amministrativo nel quale le frasi oggetto di valutazione sono state pronunciate.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere respinta.
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Parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno da c.d. “perdita di chance”, ritenendo che l'interferenza della dott.ssa in occasione della votazione inerente alla CP_1 nomina a Procuratore della Repubblica di Savona abbia pregiudicato la possibilità di ottenere tale incarico.
E' noto che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la chance di ottenere il risultato sperato debba essere qualificata come bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stessa la perdita di una occasione: “com'è stato ormai da tempo evidenziato, tanto da pagina 16 di 19 autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (Cass. n.
4400/2000).
Ne consegue che il pregiudizio del quale si chiede ristoro, deve essere valutato in termini concreti e attuali e commisurato non già alla perdita del risultato, quanto, piuttosto, alla possibilità di conseguirlo.
Come osservato dalla giurisprudenza, infatti, la chance si configura con la seria e consistente possibilità di conseguire il risultato sperato, la cui perdita – distinta dal risultato perduto – è risarcibile a patto che di questa sia dimostrata la sussistenza, tenendo conto, peraltro, che l'accertamento del nesso eziologico non richiede l'accertamento della concreta probabilità di ottenere il risultato.
La stessa Cassazione ha ribadito che la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità …; b) nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno. Il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, pertanto, nel territorio della perdita di chance per la sua sostanziale certezza eziologica ( id est , dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)” (v. Cass. 5.9.2023, n. 25910).
Alla luce di tali osservazioni, deve ribadirsi come ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria sia insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole, dovendo essere offerto dal danneggiato qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a dedurre elementi utili alla liquidazione in via equitativa delle poste risarcitorie, senza peraltro offrire elementi utili a ritenere sussistente, anche in via meramente presuntiva, la concreta e non meramente ipotetica probabilità di essere nominato Procuratore della
Repubblica di Savona.
Ribadito che, nell'ambito di un concorso, il pregiudizio non può essere desunto dalla pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso (Cass. 23.9.2024, n. 25442), in assenza di elementi oggettivi, non è possibile formulare un giudizio che, nei termini indicati dalla Cassazione, consenta di ritenere fondata la domanda risarcitoria proposta.
IV
Pur a fronte del rigetto delle domande attoree, si ritiene non possa trovare accoglimento la domanda di condanna formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 17 di 19 L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, infatti, secondo la previsione dell' art. 96, primo comma, c.p.c. postula oltre al carattere totale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, gli elementi atti ad individuare l'an debeatur e a determinarne, eventualmente in via equitativa, il quantum non emergono in modo univoco dagli atti di causa né sono stati oggetto di una, sia pur generica, allegazione.
Per tali motivi la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta deve essere disattesa.
Né paiono sussistere i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. non ravvisandosi, né negli scritti difensivi di parte attrice, né in quello di parte convenuta, espressioni svincolate dalle esigenze difensive, ovvero irrispettose dei criteri di pertinenza e continenza formale.
V
Le spese del presente giudizio, stante la soccombenza sostanziale di parte attrice, devono essere poste a carico dell'attore.
Tali spese, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, devono essere quantificate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità media) ridotti per la fase istruttoria, caratterizzata dall'assenza di istruttoria orale e dal mero deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6 c.p.c, e, così, in complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 8.991,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Torino, il 15.2.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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