CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 840/2024 RGA avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 217/2022, pubblicata in data
27/06/2024 e non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 9/10/2025; promossa da:
, in Parte_1
persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n.
4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1
- appellante contro
pag. 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Sambuco CP_2
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Adriano Ferrari, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la società e (quale obbligata Controparte_1 CP_2
in solido), nell'evocare in giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro l' di Piacenza, proponevano opposizione avverso due Pt_1
ordinanze-ingiunzione a loro notificate in data 17 marzo 2022, riguardanti l'asserito omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015, con richiesta di pagamento complessivo di circa 38.000 euro.
Le parti opponenti sul piano formale eccepivano: l'illegittimità della notifica effettuata con raccomandata semplice anziché con modalità idonee,
l'indeterminatezza dei provvedimenti impugnati, nonché la decadenza e prescrizione delle pretese contributive, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo nei cinque anni precedenti;
nel merito, contestavano radicalmente la fondatezza delle sanzioni, sostenendo di aver regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi e documentando i pagamenti effettuati entro tre mesi dalla contestazione ovvero dalla notifica dell'accertamento della violazione fornendo a tal fine documentazione estrapolata dal sito e producendo il Documento Pt_1
pag. 2 di 9 Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attestava, con valore certificativo,
l'assenza di irregolarità contributive.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza di , ha deciso secondo la Pt_1
"ragione più liquida" e, richiamati i principi di riparto dell'onere probatorio in caso di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - evidenziando come non ci si debba limitare al controllo di legittimità formale dell'atto amministrativo ma occorra verificare la stessa fondatezza della pretesa sanzionatoria nel suo complesso - ha ritenuto che non abbia assolto al proprio onere probatorio Pt_1 per: i. non avere fornito alcuna prova dell'esistenza e della legittima notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze-ingiunzione impugnate ovvero delle contestazioni delle violazioni che avrebbero dovuto precedere l'irrogazione delle sanzioni;
non ha provato la legittimità del provvedimento sanzionatorio;
ii. non aver contestato la documentazione probatoria prodotta dagli opponenti circa l'intervenuto pagamento dei contributi dovuti nei tre mesi, con conseguente applicazione dell'art. 2 del D.L. 463/1983 (come novellato dal D.Lgs. 8/2016), evidenziando come l'Ente si sarebbe limitato a formulare una contestazione generica senza invero contestare analiticamente i singoli documenti prodotti
(modelli F24, ricevute di pagamento all'Agente della Riscossione, estratti dal portale ). Pt_1
Poneva peraltro l'accento sulla rilevanza probatoria del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, emesso da (congiuntamente ad INAIL) quale Pt_1
elemento decisivo in quanto attestante, alla data del 1° gennaio 2020 - e quindi anche con riferimento ai periodi contestati - la regolarità contributiva della società nei confronti di entrambi degli Enti previdenziali e Controparte_1 assicurativi.
Il Tribunale, quindi, accoglieva integralmente l'opposizione ed annullava entrambe le ordinanze-ingiunzione impugnate, condannando l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
pag. 3 di 9 Con atto di appello tempestivamente depositato, ha interposto Pt_1 gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando un unico motivo Pt_1
di impugnazione, con cui ha dedotto diversi errori in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, precisando, in primo luogo ed in punto di fatto, che la parte opponente non aveva contestato il mancato pagamento essendosi limitata a difendersi nel merito asserendo di avervi provveduto entro il termine trimestrale.
Tanto premesso l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove si afferma che "non vi siano prove sufficienti in ordine alla responsabilità degli
Opponenti": sostiene che le denunce contributive relative ai mesi in Pt_1
questione (dicembre 2013, novembre e dicembre 2014, gennaio-aprile 2015) costituiscono invero piena prova del diritto di credito fatto valere;
e comunque - prosegue l'appellante - l'illecito sussisterebbe anche in caso di versamento di acconti parziali, con la precisazione che le difficoltà economiche non escludono la responsabilità (con richiamo alla consolidata giurisprudenza della Cassazione).
Ha dedotto inoltre l'erroneità della pronuncia gravata laddove si afferma che non avrebbe fornito la prova della legittimità del procedimento Pt_1
sanzionatorio: ha evidenziato sul punto come gli accertamenti/diffide siano stati regolarmente emessi e notificati (alla in data 21.4.2017; alla CP_2 società in data 12.4.2017) nonché ritualmente prodotti in primo Controparte_1
grado.
Si censura, inoltre, la conclusione raggiunta dal Tribunale circa la prova dell'intervenuto pagamento dei contributi dovuti entro il termine trimestrale previsto ex lege: nello specifico si ritiene erronea l'applicazione del “principio di non contestazione” al quale avrebbe fatto ricorso il Tribunale nell'affermare che non avrebbe "preso posizione o contestato puntualmente la Pt_1 documentazione prodotta dai Ricorrenti, relativa ai pagamenti effettuati", pagamenti perciò ritenuti non contestati: l' ribatte sul punto in sede di Pt_1 gravame sostenendo di avere espressamente contestato l'avvenuto pagamento integrale entro i termini, essendo posto a carico degli opponenti la prova del fatto estintivo secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova,
pag. 4 di 9 precisando che le ordinanze-ingiunzione erano state emesse proprio in ragione dell'omesso pagamento nei termini di legge.
Deduce, inoltre, l'erroneità delle determinazioni giudiziali circa la valutazione del DURC del 3 settembre 2019, sostenendo che tale documento sarebbe del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio, ribadendo che non sarebbe stata fornita, nemmeno con tale documento, la prova che le ritenute erano state versate entro 3 mesi dal 21.4.2017 (con indicazione di termine ultimo nel 21.7.2017).
Completa le proprie argomentazioni deducendo che, al più, le parti opponenti avrebbero provveduto ad effettuare solo pagamenti parziali, come dimostrato da nuovo documento prodotto unitamente all'atto di gravame, costituito da riscontro via mail dell'ufficio amministrativo competente in punto di verifica della tempestività dei pagamenti.
L , alla luce di tutto quanto dedotto, ha quindi chiesto di riformare Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le domande avversarie, nonché di confermare le ordinanze-ingiunzione negli importi rideterminati ai sensi del d.l. n. 48/2023, il tutto col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano entrambi gli appellati – con unico atto – eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dei profili nuovi dedotti in appello, facendo con ciò evidente riferimento alla deduzione circa la natura solo parziale dei pagamenti effettuati e quindi la loro inidoneità ad estinguere il debito. Quanto al merito, respingevano le argomentazioni dell'appellante, chiedendo la conferma delle valutazioni della sentenza gravata, in particolare ribadendo l'intervenuta estinzione della propria posizione debitoria in ragione della prova fornita in I grado dei pagamenti entro il termine trimestrale, come peraltro confermato dall'emissione da parte di del DURC prodotto in atti, certificato attestante Pt_1
la regolarità contributiva anche del periodo in contestazione.
Richiamate, comunque, tutte le difese del primo grado - tra cui, in particolare,
l'eccezione di nullità della notificazione perché effettuata con raccomandata semplice, l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, decadenza e
pag. 5 di 9 prescrizione – gli appellati insistevano per il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese del grado.
La Corte ritiene che la causa debba essere decisa senza che occorra alcun approfondimento di natura decisorio, sulla base delle allegazioni di cui agli atti ed ai documenti di I grado, pervenendosi al rigetto dell'appello per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si ritiene doveroso accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati in sede di costituzione con riguardo alla deduzione svolta dalla parte appellante circa l'effettuazione, da parte degli opponenti in I grado, di pagamenti solo parziali inidonei ad estinguere l'obbligazione: si tratta, invero, di allegazione articolata per la prima volta solo in sede di appello, in aperta violazione del divieto di nova in sede di gravame di cui all'art. 345 c.p.c., osservandosi che diversamente opinando si trasformerebbe il giudizio d'appello da “revisio prioris instantiae" in “iudicium novum”, modello del tutto estraneo all'attuale sistema ordinamentale (cfr. Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 9211 del
22/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018).
Si rileva peraltro che, alla declaratoria di inammissibilità di tale nuova allegazione in punto di fatto, segue - con ciò assorbendosi ogni questione inerente la tardività della produzione in questione - la declaratoria di irrilevanza del documento allegato dall'ente appellante al gravame al fine di affermare la natura solo parziale dei pagamenti effettuati da controparte, giacché afferente a circostanza dichiarata inammissibile (si tratta di mail del 20.08.2024 elaborata, nella persona di dall'ufficio amministrativo Parte_2 Pt_1
interpellato dalla stessa difesa dell in epoca successiva alla pubblicazione Pt_3 della sentenza gravata).
Ebbene, tanto precisato si ritiene che l'appello debba essere rigettato dovendosi ritenere del tutto infondata la principale censura mossa alla sentenza ossia di avere erroneamente ritenuto provata l'estinzione delle obbligazioni gravanti in capo alle parti appellate, già opponenti in I grado.
pag. 6 di 9 Piuttosto, l'avvenuto pagamento dei contributi vantati da in forza delle Pt_1 ordinanze-ingiunzione oggetto di rituale opposizione entro il termine trimestrale - con conseguente estinzione del complessivo debito contributivo in ragione del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983 (come novellato dal D.Lgs. n. 8/2016)
– come già correttamente ed esaustivamente posto in rilievo dal giudice di prime cure, emerge innanzi tutto dall'applicazione del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto, a fronte della specifica eccezione di intervenuto pagamento entro il termine trimestrale con altrettanto specifica e puntuale allegazione documentale (cfr. doc. da 2 a 5 compresi, di cui al fascicolo di parte opponente in I grado), - in sede di costituzione in I grado Pt_1
- si è limitato ad una generica contestazione di mancato pagamento dei contributi, senza invero nulla argomentare circa l'eccezione svolta dagli opponenti in ordine al pagamento avvenuto entro il detto termine trimestrale (doc. 2-5) e peraltro senza svolgere alcuna argomentazione difensiva con riguardo al valore probatorio certificativo del DURC (cfr. doc. 6) (cfr. ex multis Cass., sezione
Lavoro, sentenza 28 maggio 2015 n. 11047; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza
17 giugno 2004 n. 1135; Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 aprile
2002 n. 5526).
E comunque, anche volendo prescindere dall'applicazione del principio di non contestazione, la piena prova circa l'avvenuto pagamento dei contributi vantati da con le opposte ordinanze-ingiunzione si trae dal Documento Pt_1
Unico di Regolarità Contributiva, emesso da (congiuntamente ad INAIL: Pt_1 cfr. doc. 6 di parte ricorrente in I grado) attestante, con valore certificativo, la regolarità contributiva della società nei confronti di entrambi Controparte_1 degli Enti, previdenziale e assicurativo, DURC emesso in data del 1° gennaio
2020 e quindi pacificamente riferito (anche) ai periodi contestati (2014-2015).
E' appena il caso di osservare che tale documento – rispetto al quale nulla Pt_1 ha contestato, dovendosi ritenere quindi scevro da profili di falsità - ha valore di certificazione amministrativa, pertanto facente piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato (quanto alla natura giuridica di tale atto nei termini
pag. 7 di 9 appena indicati, cfr. Cass. pen., Sentenza n. 29709 del 19/04/2017, che richiama il principio già espresso in altro precedente: “… questa a Corte proprio in tema di falsità materiale riferita al DURC si è espressa nel senso di ritenere integrato il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. (e non il reato di cui all'art. 476 .c.p.), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento ( Sez. 5, n. 3811/2016, rv 269087)”).
Ebbene alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ultroneo, segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono pertanto poste, così come determinate in parte dispositiva in base ai parametri di cui al D.M. n.55/20214 e succ. mod. (D.M. n. 147/2022), tenendo conto del valore della controversia, della bassa complessità della causa nonché del mancato espletamento di incombenti istruttori.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Piacenza resa pubblicata il giorno 27/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pag. 8 di 9
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 9/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 840/2024 RGA avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 217/2022, pubblicata in data
27/06/2024 e non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 9/10/2025; promossa da:
, in Parte_1
persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n.
4/2 presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell' stesso;
Pt_1
- appellante contro
pag. 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Sambuco CP_2
n. 14, presso lo studio dell'Avv. Adriano Ferrari, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la società e (quale obbligata Controparte_1 CP_2
in solido), nell'evocare in giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro l' di Piacenza, proponevano opposizione avverso due Pt_1
ordinanze-ingiunzione a loro notificate in data 17 marzo 2022, riguardanti l'asserito omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015, con richiesta di pagamento complessivo di circa 38.000 euro.
Le parti opponenti sul piano formale eccepivano: l'illegittimità della notifica effettuata con raccomandata semplice anziché con modalità idonee,
l'indeterminatezza dei provvedimenti impugnati, nonché la decadenza e prescrizione delle pretese contributive, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo nei cinque anni precedenti;
nel merito, contestavano radicalmente la fondatezza delle sanzioni, sostenendo di aver regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi e documentando i pagamenti effettuati entro tre mesi dalla contestazione ovvero dalla notifica dell'accertamento della violazione fornendo a tal fine documentazione estrapolata dal sito e producendo il Documento Pt_1
pag. 2 di 9 Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attestava, con valore certificativo,
l'assenza di irregolarità contributive.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza di , ha deciso secondo la Pt_1
"ragione più liquida" e, richiamati i principi di riparto dell'onere probatorio in caso di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - evidenziando come non ci si debba limitare al controllo di legittimità formale dell'atto amministrativo ma occorra verificare la stessa fondatezza della pretesa sanzionatoria nel suo complesso - ha ritenuto che non abbia assolto al proprio onere probatorio Pt_1 per: i. non avere fornito alcuna prova dell'esistenza e della legittima notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze-ingiunzione impugnate ovvero delle contestazioni delle violazioni che avrebbero dovuto precedere l'irrogazione delle sanzioni;
non ha provato la legittimità del provvedimento sanzionatorio;
ii. non aver contestato la documentazione probatoria prodotta dagli opponenti circa l'intervenuto pagamento dei contributi dovuti nei tre mesi, con conseguente applicazione dell'art. 2 del D.L. 463/1983 (come novellato dal D.Lgs. 8/2016), evidenziando come l'Ente si sarebbe limitato a formulare una contestazione generica senza invero contestare analiticamente i singoli documenti prodotti
(modelli F24, ricevute di pagamento all'Agente della Riscossione, estratti dal portale ). Pt_1
Poneva peraltro l'accento sulla rilevanza probatoria del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, emesso da (congiuntamente ad INAIL) quale Pt_1
elemento decisivo in quanto attestante, alla data del 1° gennaio 2020 - e quindi anche con riferimento ai periodi contestati - la regolarità contributiva della società nei confronti di entrambi degli Enti previdenziali e Controparte_1 assicurativi.
Il Tribunale, quindi, accoglieva integralmente l'opposizione ed annullava entrambe le ordinanze-ingiunzione impugnate, condannando l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
pag. 3 di 9 Con atto di appello tempestivamente depositato, ha interposto Pt_1 gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe formulando un unico motivo Pt_1
di impugnazione, con cui ha dedotto diversi errori in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, precisando, in primo luogo ed in punto di fatto, che la parte opponente non aveva contestato il mancato pagamento essendosi limitata a difendersi nel merito asserendo di avervi provveduto entro il termine trimestrale.
Tanto premesso l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove si afferma che "non vi siano prove sufficienti in ordine alla responsabilità degli
Opponenti": sostiene che le denunce contributive relative ai mesi in Pt_1
questione (dicembre 2013, novembre e dicembre 2014, gennaio-aprile 2015) costituiscono invero piena prova del diritto di credito fatto valere;
e comunque - prosegue l'appellante - l'illecito sussisterebbe anche in caso di versamento di acconti parziali, con la precisazione che le difficoltà economiche non escludono la responsabilità (con richiamo alla consolidata giurisprudenza della Cassazione).
Ha dedotto inoltre l'erroneità della pronuncia gravata laddove si afferma che non avrebbe fornito la prova della legittimità del procedimento Pt_1
sanzionatorio: ha evidenziato sul punto come gli accertamenti/diffide siano stati regolarmente emessi e notificati (alla in data 21.4.2017; alla CP_2 società in data 12.4.2017) nonché ritualmente prodotti in primo Controparte_1
grado.
Si censura, inoltre, la conclusione raggiunta dal Tribunale circa la prova dell'intervenuto pagamento dei contributi dovuti entro il termine trimestrale previsto ex lege: nello specifico si ritiene erronea l'applicazione del “principio di non contestazione” al quale avrebbe fatto ricorso il Tribunale nell'affermare che non avrebbe "preso posizione o contestato puntualmente la Pt_1 documentazione prodotta dai Ricorrenti, relativa ai pagamenti effettuati", pagamenti perciò ritenuti non contestati: l' ribatte sul punto in sede di Pt_1 gravame sostenendo di avere espressamente contestato l'avvenuto pagamento integrale entro i termini, essendo posto a carico degli opponenti la prova del fatto estintivo secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova,
pag. 4 di 9 precisando che le ordinanze-ingiunzione erano state emesse proprio in ragione dell'omesso pagamento nei termini di legge.
Deduce, inoltre, l'erroneità delle determinazioni giudiziali circa la valutazione del DURC del 3 settembre 2019, sostenendo che tale documento sarebbe del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio, ribadendo che non sarebbe stata fornita, nemmeno con tale documento, la prova che le ritenute erano state versate entro 3 mesi dal 21.4.2017 (con indicazione di termine ultimo nel 21.7.2017).
Completa le proprie argomentazioni deducendo che, al più, le parti opponenti avrebbero provveduto ad effettuare solo pagamenti parziali, come dimostrato da nuovo documento prodotto unitamente all'atto di gravame, costituito da riscontro via mail dell'ufficio amministrativo competente in punto di verifica della tempestività dei pagamenti.
L , alla luce di tutto quanto dedotto, ha quindi chiesto di riformare Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le domande avversarie, nonché di confermare le ordinanze-ingiunzione negli importi rideterminati ai sensi del d.l. n. 48/2023, il tutto col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano entrambi gli appellati – con unico atto – eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dei profili nuovi dedotti in appello, facendo con ciò evidente riferimento alla deduzione circa la natura solo parziale dei pagamenti effettuati e quindi la loro inidoneità ad estinguere il debito. Quanto al merito, respingevano le argomentazioni dell'appellante, chiedendo la conferma delle valutazioni della sentenza gravata, in particolare ribadendo l'intervenuta estinzione della propria posizione debitoria in ragione della prova fornita in I grado dei pagamenti entro il termine trimestrale, come peraltro confermato dall'emissione da parte di del DURC prodotto in atti, certificato attestante Pt_1
la regolarità contributiva anche del periodo in contestazione.
Richiamate, comunque, tutte le difese del primo grado - tra cui, in particolare,
l'eccezione di nullità della notificazione perché effettuata con raccomandata semplice, l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, decadenza e
pag. 5 di 9 prescrizione – gli appellati insistevano per il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese del grado.
La Corte ritiene che la causa debba essere decisa senza che occorra alcun approfondimento di natura decisorio, sulla base delle allegazioni di cui agli atti ed ai documenti di I grado, pervenendosi al rigetto dell'appello per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si ritiene doveroso accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati in sede di costituzione con riguardo alla deduzione svolta dalla parte appellante circa l'effettuazione, da parte degli opponenti in I grado, di pagamenti solo parziali inidonei ad estinguere l'obbligazione: si tratta, invero, di allegazione articolata per la prima volta solo in sede di appello, in aperta violazione del divieto di nova in sede di gravame di cui all'art. 345 c.p.c., osservandosi che diversamente opinando si trasformerebbe il giudizio d'appello da “revisio prioris instantiae" in “iudicium novum”, modello del tutto estraneo all'attuale sistema ordinamentale (cfr. Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 9211 del
22/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018).
Si rileva peraltro che, alla declaratoria di inammissibilità di tale nuova allegazione in punto di fatto, segue - con ciò assorbendosi ogni questione inerente la tardività della produzione in questione - la declaratoria di irrilevanza del documento allegato dall'ente appellante al gravame al fine di affermare la natura solo parziale dei pagamenti effettuati da controparte, giacché afferente a circostanza dichiarata inammissibile (si tratta di mail del 20.08.2024 elaborata, nella persona di dall'ufficio amministrativo Parte_2 Pt_1
interpellato dalla stessa difesa dell in epoca successiva alla pubblicazione Pt_3 della sentenza gravata).
Ebbene, tanto precisato si ritiene che l'appello debba essere rigettato dovendosi ritenere del tutto infondata la principale censura mossa alla sentenza ossia di avere erroneamente ritenuto provata l'estinzione delle obbligazioni gravanti in capo alle parti appellate, già opponenti in I grado.
pag. 6 di 9 Piuttosto, l'avvenuto pagamento dei contributi vantati da in forza delle Pt_1 ordinanze-ingiunzione oggetto di rituale opposizione entro il termine trimestrale - con conseguente estinzione del complessivo debito contributivo in ragione del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983 (come novellato dal D.Lgs. n. 8/2016)
– come già correttamente ed esaustivamente posto in rilievo dal giudice di prime cure, emerge innanzi tutto dall'applicazione del principio processuale di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto, a fronte della specifica eccezione di intervenuto pagamento entro il termine trimestrale con altrettanto specifica e puntuale allegazione documentale (cfr. doc. da 2 a 5 compresi, di cui al fascicolo di parte opponente in I grado), - in sede di costituzione in I grado Pt_1
- si è limitato ad una generica contestazione di mancato pagamento dei contributi, senza invero nulla argomentare circa l'eccezione svolta dagli opponenti in ordine al pagamento avvenuto entro il detto termine trimestrale (doc. 2-5) e peraltro senza svolgere alcuna argomentazione difensiva con riguardo al valore probatorio certificativo del DURC (cfr. doc. 6) (cfr. ex multis Cass., sezione
Lavoro, sentenza 28 maggio 2015 n. 11047; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza
17 giugno 2004 n. 1135; Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 aprile
2002 n. 5526).
E comunque, anche volendo prescindere dall'applicazione del principio di non contestazione, la piena prova circa l'avvenuto pagamento dei contributi vantati da con le opposte ordinanze-ingiunzione si trae dal Documento Pt_1
Unico di Regolarità Contributiva, emesso da (congiuntamente ad INAIL: Pt_1 cfr. doc. 6 di parte ricorrente in I grado) attestante, con valore certificativo, la regolarità contributiva della società nei confronti di entrambi Controparte_1 degli Enti, previdenziale e assicurativo, DURC emesso in data del 1° gennaio
2020 e quindi pacificamente riferito (anche) ai periodi contestati (2014-2015).
E' appena il caso di osservare che tale documento – rispetto al quale nulla Pt_1 ha contestato, dovendosi ritenere quindi scevro da profili di falsità - ha valore di certificazione amministrativa, pertanto facente piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato (quanto alla natura giuridica di tale atto nei termini
pag. 7 di 9 appena indicati, cfr. Cass. pen., Sentenza n. 29709 del 19/04/2017, che richiama il principio già espresso in altro precedente: “… questa a Corte proprio in tema di falsità materiale riferita al DURC si è espressa nel senso di ritenere integrato il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. (e non il reato di cui all'art. 476 .c.p.), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento ( Sez. 5, n. 3811/2016, rv 269087)”).
Ebbene alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro aspetto non espressamente trattato in quanto ultroneo, segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono pertanto poste, così come determinate in parte dispositiva in base ai parametri di cui al D.M. n.55/20214 e succ. mod. (D.M. n. 147/2022), tenendo conto del valore della controversia, della bassa complessità della causa nonché del mancato espletamento di incombenti istruttori.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Piacenza resa pubblicata il giorno 27/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pag. 8 di 9
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 9/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9