Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 27/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n.1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati RI MARINARO Presidente CH GROSSMANN Referendario – relatore Anna ZA Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2587/R del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di xxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Martin Fill, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Dott. J. Perathoner n. 31;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 20.01.2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, Referendario CH AN, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore regionale LE Di IO, ed il legale del convenuto avv. Martin Fill.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 3 ottobre 2025, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Bolzano ha convenuto in giudizio il signor xxxx, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di medico dipendente dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della medesima Azienda Sanitaria, della somma complessiva di euro 23.033,96, di cui euro 3.033,96 a titolo di emolumenti lordi indebitamente percepiti, ed euro 20.000,00 a titolo di danno d’immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
In particolare, la Procura regionale ha esposto di aver acquisito, in data 18 febbraio 2025, la segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, relativa al procedimento penale avviato nei confronti del signor xxxxx per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per avere attestato falsamente la propria presenza in servizio. Il fascicolo istruttorio aperto in relazione a detta fattispecie sarebbe stato quindi riunito a quello originato da notizie di stampa apparse sui quotidiani locali in data 6 febbraio 2025 e 7 febbraio 2025, avente ad oggetto i medesimi fatti.
Dalle indagini espletate sarebbero emerse ripetute discrepanze tra le timbrature effettuate dal signor xxxxx ed il suo effettivo orario di servizio presso l’ospedale di Bressanone, con una frequenza maggiore nelle giornate di venerdì. Invero, nei pomeriggi di venerdì 2 febbraio 2024, venerdì 1° marzo 2024, venerdì 8 marzo 2024, venerdì 15 marzo 2024 e venerdì 5 aprile 2024 il convenuto si sarebbe allontanato dal posto di lavoro, rientrandovi al solo fine di attestare la fine del turno.
L’Azienda Sanitaria avrebbe inoltre accertato ulteriori assenze dal servizio nei pomeriggi di giovedì 15 giugno 2023, mercoledì 7 agosto 2024, mercoledì 25 settembre 2024, lunedì 7 ottobre 2024, mercoledì 9 ottobre 2024.
Il dipendente, infine, facendo risultare un’assenza di circa trenta minuti, avrebbe falsamente dichiarato la propria presenza in servizio durante l’intervallo della pausa pranzo dei giorni 7 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 16 maggio 2023, 23 maggio 2023, 6 giugno 2023, 18 giugno 2023, 20 giugno 2023, 27 giugno 2023, 9 luglio 2023, 25 luglio 2023, 30 luglio 2023, 6 agosto 2023, 13 agosto 2023 e 27 agosto 2023.
Per i predetti episodi la Procura regionale ravvisa la sussistenza di un danno erariale sotto il duplice profilo del danno patrimoniale e del danno all’immagine. La prima posta corrisponderebbe agli emolumenti lordi percepiti dal convenuto nonostante l’ingiustificata assenza, pari ad euro 3.033,96. La seconda posta di danno concernerebbe il danno all’immagine ai sensi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, calcolato in via equitativa nell’ammontare di euro 20.000,00, considerata la reiterazione delle condotte e la notorietà dell’accaduto. In proposito, la Procura regionale ha ricordato la specialità dell’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001, svincolata, a differenza di quella comune, dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione.
Secondo la prospettazione della Procura erariale sussisterebbero dunque tutti gli elementi di imputazione al convenuto del fatto dannoso: il rapporto di servizio quale medico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, l’antigiuridicità della condotta consistente nella manipolazione delle timbrature, l’elemento soggettivo del dolo, nonché il nesso causale fra condotta ed evento.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23 dicembre 2025 ed ha domandato, in rito, l’accertamento della nullità degli atti istruttori e processuali per violazione delle norme sulla proponibilità dell’azione, nel merito il rigetto dell’azione ovvero, in subordine, la condanna limitatamente al danno concretamente provato e determinato in via equitativa, con applicazione del potere riduttivo di cui agli artt. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nello specifico, a detta del convenuto, in base all’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, presupposto per l’apertura dell’istruttoria da parte della Procura erariale sarebbe l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico. Nella fattispecie in esame il procedimento disciplinare sarebbe stato promosso in data successiva rispetto all’inizio dell’istruttoria da parte della Procura erariale. Sarebbero state quindi violate le norme che disciplinano i presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, con conseguente nullità degli atti istruttori e processuali.
Nel merito, il convenuto contesta la sussistenza di un danno patrimoniale, in quanto nel 2024 e nel 2025 avrebbe prestato, senza percepire alcun corrispettivo, rispettivamente 57:31 e 81:12 ore lavorative in più rispetto a quanto contrattualmente previsto. Dalla compensazione tra tale eccedenza oraria e le asserite assenze, notevolmente inferiori rispetto alla prima, deriverebbe l’assenza di qualsivoglia danno patrimoniale.
Parte convenuta evidenzia poi come alcuna prova sarebbe stata fornita in relazione alle presunte assenze nelle giornate del 15 giugno 2023, 7 agosto 2024, 25 settembre 2024, 7 ottobre 2024 e 9 ottobre 2024, così come in relazione alle false timbrature durante l’intervallo della pausa pranzo. Con riferimento a tali contestazioni, aventi ad oggetto un totale di 23:15 ore, la Procura contabile si sarebbe limitata a richiamare presunte verifiche interne dell’Azienda Sanitaria e non avrebbe prodotto alcuna prova documentale, né offerto altri mezzi di prova.
Secondo il convenuto, inoltre, nella condotta tenuta non sarebbero ravvisabili gli estremi del dolo o della colpa grave. A seguito dell’assunzione con contratto a tempo determinato e alla prospettazione di un tempo di cinque anni per il conseguimento dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco, livello C1, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige avrebbe invero cambiato le condizioni applicate ai dipendenti, riducendo a tre anni il tempo per il conseguimento del predetto attestato. Il signor xxxx, gravato da impegni lavorativi e familiari, si sarebbe trovato così costretto ad intensificare lo studio del tedesco. Stante il riconoscimento di tale studio come attività lavorativa, lo stesso sarebbe stato concentrato nelle pause pranzo e nei pomeriggi del venerdì, in modo da non interferire con gli orari di apertura del Servizio di Igiene pubblica del Comprensorio sanitario di Bressanone. Onde potersi avvalere di una connessione internet più stabile, a partire dal febbraio 2024 il signor xxxxxx avrebbe tuttavia seguito le lezioni online di tedesco dal suo domicilio. Quanto precede sarebbe avvenuto confidando nelle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, interpretate nel senso che lo studio del tedesco avrebbe potuto essere effettuato, durante la chiusura al pubblico, sia presso l’ospedale che a casa. Simile affidamento sarebbe stato rafforzato dall’assenza di qualsivoglia censura da parte della Direttrice del Servizio, nonostante la medesima fosse a conoscenza delle assenze de quibus.
In via subordinata parte convenuta contesta la quantificazione del danno all’immagine operata dalla Procura regionale. Al riguardo, il convenuto rinvia all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, a mente del quale l’entità del danno all’immagine si presumerebbe, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale dell’altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Nel caso di specie non sarebbe stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza di un danno non patrimoniale di entità superiore al doppio del danno patrimoniale. Il contenimento della condanna entro il limite del doppio del danno patrimoniale, ovvero in misura inferiore, troverebbe giustificazione anche nelle condotte tenute dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la quale, dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica delle condotte assenteistiche, avrebbe rinnovato il contratto di lavoro, non avrebbe disposto alcuna sospensione dal servizio ed avrebbe espresso valutazioni positive sull’operato del convenuto.
Da ultimo, a detta del convenuto, la vicenda in esame non avrebbe in alcun modo pregiudicato la fiducia nel corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Questa avrebbe infatti prontamente reagito mediante l’avvio un procedimento disciplinare, cui si sarebbe affiancato anche un procedimento penale.
3. In data 19 gennaio 2026 la Procura regionale ha depositato documentazione integrativa attestante lo stato del procedimento disciplinare e del procedimento penale nei confronti del convenuto.
4. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 sono comparsi, come da verbale, il P.M. LE Di IO e l’avv. Martin Fill per il convenuto, i quali hanno confermato le conclusioni formulate in atti.
Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su un’ipotesi di illecito commesso ai danni dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige da parte del signor xxxxx nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di medico dipendente della medesima Azienda, in servizio presso l’ospedale di Bressanone. In particolare, al convenuto viene addebitato di avere falsamente attestato la propria presenza in servizio nei pomeriggi di venerdì 2 febbraio 2024, venerdì 1° marzo 2024, venerdì 8 marzo 2024, venerdì 15 marzo 2024, venerdì 5 aprile 2024, giovedì 15 giugno 2023, mercoledì 7 agosto 2024, mercoledì 25 settembre 2024, lunedì 7 ottobre 2024, mercoledì 9 ottobre 2024, nonché durante l’intervallo della pausa pranzo dei giorni 7 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 16 maggio 2023, 23 maggio 2023, 6 giugno 2023, 18 giugno 2023, 20 giugno 2023, 27 giugno 2023, 9 luglio 2023, 25 luglio 2023, 30 luglio 2023, 6 agosto 2023, 13 agosto 2023 e 27 agosto 2023.
Per i predetti episodi, da cui risulterebbero assenze indebite per 48 ore e 15 minuti, la Procura attrice chiede il risarcimento della somma complessiva di euro 23.033,96, di cui euro 3.033,96 a titolo di emolumenti lordi indebitamente percepiti, ed euro 20.000,00 a titolo di danno d’immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
2. La fattispecie in oggetto trova disciplina nell’art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale “1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater. (…)”.
3. Tanto premesso, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali sollevata da parte convenuta.
Sulla scorta del richiamo all’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, parte convenuta sostiene che la previa segnalazione dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente integrerebbe il necessario presupposto per la proponibilità dell’azione per danno all’immagine da assenteismo. Nel caso di specie, quindi, l’apertura del fascicolo istruttorio della Procura contabile in data antecedente all’avvio del procedimento disciplinare comporterebbe la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali.
L’eccezione deve essere disattesa.
Occorre innanzitutto osservare come l’eccezione in esame sia stata formulata con riferimento alla sola azione per danno all’immagine, invocando l’applicazione dell’art. 51, comma 6, c.g.c., e non anche con riguardo all’azione volta al risarcimento del danno patrimoniale.
Posto quanto precede, si evidenzia come, con l’introduzione, ad opera del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, degli artt. 55-quater e 55-quinquies all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il legislatore abbia sancito la specialità dell’azione per danno all’immagine derivante da assenteismo rispetto alla comune azione per danno all’immagine. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, infatti, l’azione è svincolata dalla condizione di proponibilità rappresentata dall’avvenuta condanna del responsabile con sentenza penale passata in giudicato, prescritta dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78. La giurisprudenza contabile ha in proposito evidenziato che “La fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose di cui all’art. 55-quinquies, (…), è intervenuta pochi mesi dopo l’art. 17, comma 30 ter, del DL 1° luglio 2009, n. 78 e pertanto prevale su quest’ultima sia per il suo essere (sostanzialmente coeva ma di fatto) successiva al DL n. 78/2009, con la conseguente applicazione del criterio cronologico secondo cui lex posterior derogat priori; sia perché essa è norma speciale rispetto a quella generale del DL n. 78/2009.” (Sez. giur. Calabria, sent. n. 7/2025).
Nello specifico, l’art. 55-quater, comma 3-quater, nel testo originario, disponeva come segue: “Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.”
Esclusa la pregiudizialità del giudizio penale, la disposizione de qua sottoponeva quindi a termini acceleratori tanto la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Procura contabile dell’avvio del procedimento disciplinare quanto l’emissione dell’invito a dedurre e l’esercizio dell’azione di responsabilità ad opera della Procura erariale; dettava infine un regime speciale per la quantificazione del danno non patrimoniale.
Sulle riportate previsioni ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.
La giurisprudenza contabile è peraltro consolidata nel senso che la pronuncia del Giudice delle leggi abbia comportato il solo venir meno dei termini di decadenza per l’emissione dell’invito a dedurre e per l’esercizio dell’azione di danno, nonché della speciale previsione relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale (cfr. II Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 229/2003; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 3/2025; Sez. giur. Calabria, sent. n. 7/2025; Sez. giur. Emilia Romagna, sent. n. 52/2025). È rimasta per contro inalterata l’autonomia dell’azione per danno all’immagine da assenteismo rispetto a quella penale. Come osservato da Sez. giur. Calabria, con la menzionata sentenza n. 7/2025, “la sentenza Corte cost. n. 61/2020 non ha infatti eliminato il primo periodo del comma 3 quater dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2020 che impone alle amministrazioni di segnalare tempestivamente (“entro venti giorni dall’avvio del procedi-mento disciplinare”) i fatti di assenteismo alle Procure della Corte dei conti oltre che alle Procure della Repubblica. L’obbligo di una tempestiva segnalazione sarebbe infatti svuotato di gran parte della sua utilità se poi il Pubblico Ministero contabile, prima di attivarsi per la lesione del danno all’immagine, dovesse attendere i tempi, spesso lunghissimi, del giudicato penale di condanna (Sez. Giurisdiz. Calabria, sentenza n. 265/2020).”
Posta l’autonomia rispetto al giudizio penale, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la tesi di parte convenuta, secondo cui la proponibilità dell’azione sarebbe subordinata alla previa segnalazione alla Procura contabile dell’avvio del procedimento disciplinare, in base al citato primo periodo del comma 3-quater.
Tale norma si limita invero a porre a carico dell’amministrazione un termine, meramente ordinatorio, di venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare per provvedere alla denuncia al pubblico ministero ed alla segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
L’interpretazione prospettata dal convenuto contrasta dunque con la lettera del comma 3-quater, che, a seguito dell’intervento della Consulta, non contempla né termini decadenziali né prescrizioni rivolte al pubblico ministero contabile.
Si tratta del resto di una previsione connotata da un’evidente finalità acceleratoria, volta cioè ad assicurare la tempestiva acquisizione della notizia di reato e di danno da parte dell’attore pubblico. La qualificazione della segnalazione in termini di presupposto di proponibilità non sarebbe pertanto compatibile con simile ratio. Non può inoltre ritenersi che il legislatore, dopo aver sancito l’autonomia dell’azione de qua rispetto al procedimento penale, in ragione della gravità dell’illecito e dalla necessità di una pronta reazione, abbia poi inteso subordinarla all’avvio di un procedimento disciplinare, vale a dire ad un incombente rimesso all’amministrazione danneggiata.
In definitiva, deve escludersi che la proponibilità dell’azione per danno all’immagine da assenteismo sia subordinata alla previa segnalazione dell’avvio di un procedimento disciplinare (cfr. II Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 194/2025; I Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 76/2024; II Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 339/2022; Sez. giur. Puglia, sent. n. 162/2025).
Ne consegue la piena validità degli atti istruttori e processuali posti in essere, in quanto fondati su notitiae damni specifiche e concrete, rappresentate dalla segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nonché da notizie di stampa apparse sui quotidiani locali in data 6 febbraio 2025 e 7 febbraio 2025.
4. Nel merito, le domande attoree sono fondate.
4.1. Risulta pacifica la sussistenza di un rapporto di servizio tra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e l’odierno convenuto, all’epoca dei fatti medico in servizio presso l’ospedale di Bressanone.
4.2. Parimenti il convenuto non contesta gli episodi di arbitrario allontanamento dal luogo di servizio nei pomeriggi di venerdì 2 febbraio 2024, venerdì 1° marzo 2024, venerdì 8 marzo 2024, venerdì 15 marzo 2024 e venerdì 5 aprile 2024.
In relazione agli stessi, dal raffronto tra le timbrature effettuate dal convenuto e gli esiti dell’attività di osservazione, controllo e pedinamento condotta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Bressanone (cfr. all. 4 all’atto di citazione) emerge quanto segue:
i) in data venerdì 2 febbraio 2024, a fronte di una timbratura in entrata alle 12:30 e in uscita alle 17:23, il convenuto ha lasciato il luogo di servizio alle 12:30 circa e vi ha fatto rientro alle 17:15 circa;
ii) in data venerdì 1° marzo 2024, a fronte di una timbratura in entrata alle 12:29 e in uscita alle 17:48, il convenuto ha lasciato il luogo di servizio alle 12:32 circa e vi ha fatto rientro alle 17:42 circa;
iii) in data venerdì 8 marzo 2024, a fronte di una timbratura in entrata alle 12:41 e in uscita alle 17:45, il convenuto ha lasciato il luogo di servizio alle 12:40 circa e vi ha fatto rientro alle 17:36 circa;
iv) in data venerdì 15 marzo 2024, a fronte di una timbratura in entrata alle 12:26 e in uscita alle 17:41, il convenuto ha lasciato il luogo di servizio alle 12:31 circa e vi ha fatto rientro alle 17:40 circa;
v) in data venerdì 5 aprile 2024, a fronte di una timbratura in entrata alle 12:37 e in uscita alle 17:34, il convenuto ha lasciato il luogo di servizio alle 12:40 circa e vi ha fatto rientro alle 17:25 circa.
Risultano quindi provate le 25 ore di assenza ingiustificata contestate dalla Procura regionale.
4.3. Quanto agli episodi asseritamente verificatisi nei pomeriggi di giovedì 15 giugno 2023, mercoledì 7 agosto 2024, mercoledì 25 settembre 2024, lunedì 7 ottobre 2024, mercoledì 9 ottobre 2024, nonché durante l’intervallo della pausa pranzo dei giorni 7 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 16 maggio 2023, 23 maggio 2023, 6 giugno 2023, 18 giugno 2023, 20 giugno 2023, 27 giugno 2023, 9 luglio 2023, 25 luglio 2023, 30 luglio 2023, 6 agosto 2023, 13 agosto 2023 e 27 agosto 2023, parte convenuta ha evidenziato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l’assenza di qualsivoglia elemento probatorio.
Parte attrice ha invece dedotto che le citate assenze risulterebbero da accertamenti interni dell’amministrazione danneggiata, che, quanto agli allontanamenti durante la pausa pranzo, comprenderebbero il raffronto tra le timbrature e l’orario riportato sugli scontrini relativi ai pasti consumati dal convenuto. In sede di discussione orale ha inoltre richiamato le risultanze di cui al provvedimento di licenziamento senza preavviso del 9 gennaio 2026, depositato dalla Procura regionale il 19 gennaio.
Sul punto, benché la Procura regionale non abbia prodotto documenti o mezzi di prova ulteriori rispetto al menzionato provvedimento, non può non attribuirsi rilievo alla valenza confessoria che la condotta del convenuto ha assunto anche con riguardo alle predette contestazioni.
Dalla segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (cfr. all. 1 atto di citazione) emerge invero come il signor xxxxx abbia proposto all’amministrazione il risarcimento dell’intera somma indebitamente percepita di euro 3.033,96, somma calcolata avendo riguardo anche alle assenze de quibus.
Deve poi osservarsi come il convenuto abbia ammesso le circostanze oggetto del presente giudizio nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Nello specifico, dal citato provvedimento di licenziamento emerge come nel procedimento disciplinare siano stati contestati al convenuto i medesimi fatti per cui è qui causa e dunque anche le assenze in data 15 giugno 2023 per 5 ore, in data 15 giugno 2023, mercoledì 7 agosto 2024, mercoledì 25 settembre 2024, lunedì 7 ottobre 2024, mercoledì 9 ottobre 2024, per complessive “11,15 ore” (da intendersi, all’evidenza, nel senso di 11 ore e 15 minuti), nonché durante la pausa pranzo dei giorni 7 febbraio 2023, 14 febbraio 2023, 16 maggio 2023, 23 maggio 2023, 6 giugno 2023, 18 giugno 2023, 20 giugno 2023, 27 giugno 2023, 9 luglio 2023, 25 luglio 2023, 30 luglio 2023, 6 agosto 2023, 13 agosto 2023 e 27 agosto 2023, per complessive 7 ore. Nel medesimo provvedimento è quindi dato leggere quanto segue: “I fatti contestati, provati dalla corposa documentazione di cui agli atti di indagine, cui si rinvia per relationem, e da Lei stesso ammessi, riguardano plurimi episodi di falsa attestazione della presenza in servizio e di indebita certificazione della fruizione della pausa pranzo, (…)” (cfr. pag. 4 provvedimento di licenziamento d.d. 09.01.2026).
All’udienza di discussione del 20 gennaio 2026 tali evidenze non sono state contestate dal difensore del convenuto, il quale le ha anzi invocate a supporto della richiesta di riduzione del quantum del danno all’immagine [“(…) Vorrei però soffermarmi soprattutto sul quantum, allora noi abbiamo 3.000,00 euro di danno che sin dall’inizio il dottor xxx si è adoperato a restituirli (…); abbiamo infine anche l’ammissione, giustamente ha detto la Procura, nel procedimento disciplinare, che purtroppo è finito anche con il licenziamento senza preavviso (…); abbiamo poi un terzo punto, il procedimento penale, dove anche lì sin dall’inizio già delle indagini preliminari lo stesso xxxxx si è adoperato a chiedere la messa alla prova (…). Ribadisco che la somma sembra per noi essere eccessiva anche visto che il medico è stato già penalizzato, si è reso conto subito della leggerezza, diciamo così dello sbaglio che ha fatto. (…)”].
Devono pertanto considerarsi dimostrati anche gli episodi in esame, vale a dire:
a) la fraudolenta attestazione della presenza in servizio nei pomeriggi i) del 15 giugno 2023, per la durata di 5 ore; ii) di mercoledì 7 agosto 2024, per la durata di 3:30 ore; iii) di mercoledì 25 settembre 2024, per la durata di 3:15 ore; iv) di lunedì 7 ottobre 2024, per la durata di 2:15 ore; v) di mercoledì 9 ottobre 2024, per la durata di 2:15 ore, con un’assenza complessiva di 16 ore e 15 minuti;
b) la falsa dichiarazione della presenza in servizio durante gli intervalli della pausa pranzo dei giorni i) 7 febbraio 2023, ii) 14 febbraio 2023, iii) 16 maggio 2023, iv) 23 maggio 2023, v) 6 giugno 2023, vi) 18 giugno 2023, vii) 20 giugno 2023, viii) 27 giugno 2023, ix) 9 luglio 2023, x) 25 luglio 2023, xi) 30 luglio 2023, xii) 6 agosto 2023, xiii) 13 agosto 2023 e xiv) 27 agosto 2023, con un’assenza indebita pari a 30 minuti per ciascun episodio, pari complessivamente a 7 ore.
4.4. Risulta in definitiva provata, a carico del convenuto, una condotta di fraudolenta attestazione della propria presenza in servizio per una durata complessiva di 48 ore e 15 minuti.
4.5. Alle condotte così accertate si ricollega indubbiamente una prima posta di danno, consistente negli emolumenti lordi indebitamente percepiti dal convenuto.
Al riguardo, il convenuto contesta la sussistenza di un danno patrimoniale a carico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, posto che, tanto nel 2024, quanto nel 2025, avrebbe prestato ore lavorative in più rispetto a quelle contrattualmente previste, senza percepire alcun compenso per le stesse. A detta del convenuto, l’ammontare di tali ore supererebbe nettamente l’ammontare delle ore di asserita assenza, con la conseguenza che, dovendosi compensare le prime con le seconde, verrebbe meno ogni danno patrimoniale.
Il Collegio ritiene che la riportata tesi non colga nel segno.
Da una parte, invero, non può non vedersi come l’eccepito credito orario si sia formato proprio grazie alle predette assenze non documentate.
Dall’altra si deve sottolineare come le condotta antigiuridica de qua, come delineata dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, non si riduca alla prestazione di meno ore lavorative rispetto a quelle dovute, essendo piuttosto rappresentata e caratterizzata dalla mancata fedele attestazione di entrate ed uscite dal servizio. Ciò che rileva è, pertanto, la fraudolenta interruzione del sinallagma contrattuale, vale a dire l’aver arbitrariamente dichiarato di essere presenti mentre si era assenti. Detto comportamento, ai sensi del menzionato art. 55-quinquies, è di per sé produttivo di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, indotto in errore in ordine al servizio prestato dal lavoratore. Simile danno non viene eliso dalla prestazione di ore lavorative aggiuntive in altri orari, cristallizzandosi nell’indebita percezione di emolumenti rispetto ad un determinato arco temporale in cui il dipendente aveva dichiarato la propria presenza (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n. 95/2025; Sez. giur. Calabria, sent. n. 7/2025; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 145/2024).
4.6. Dalle condotte accertate deriva poi una seconda posta di danno, data dal danno all’immagine, vale a dire dall’offesa al decoro della pubblica amministrazione.
Sotto il profilo dell’an, la notorietà all’interno dell’amministrazione, così come la risonanza mediatica che gli episodi di assenteismo hanno assunto a seguito delle notizie di stampa pubblicate sui quotidiani locali implicano un indubbio pregiudizio all’immagine dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, non può ritenersi che un tale vulnus sia eliso dalla reazione dell’amministrazione e, in generale, dell’ordinamento avverso l’illecito, mediante avvio di procedimenti disciplinari e penali. Si tratta, in proposito, di conseguenze necessitate della violazione, che attestano la capacità dell’amministrazione di attivarsi a seguito della commissione di condotte delittuose, senza tuttavia porre rimedio al pregiudizio alla reputazione e alla fiducia dei cittadini. Risulta infatti in ogni caso compromessa l’immagine dell’amministrazione quale contesto lavorativo in grado di assicurare la corretta ed effettiva prestazione del servizio da parte dei propri dipendenti.
4.7. Nella fattispecie in oggetto è infine ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo, discendente dalla cosciente e volontaria attestazione di un servizio non reso.
Risultano invero prive di pregio le difese svolte sul punto dal convenuto, che adduce, ad esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo, circostanze attinenti all’instaurazione ed all’evoluzione del rapporto di lavoro con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Nello specifico, il convenuto espone di aver inizialmente rappresentato le proprie esigenze familiari e di aver richiesto di stipulare un contratto libero professionale. Tale richiesta non sarebbe stata accolta, ma sarebbe stata garantita flessibilità per le ore pomeridiane. Inoltre, a seguito della iniziale prospettazione di un tempo di cinque anni per il conseguimento del patentino di bilinguismo italiano-tedesco, livello C1, sarebbe stata poi comunicata l’impossibilità, in assenza dello stesso, di rinnovare il contratto oltre i tre anni dall’assunzione a tempo determinato. Il convenuto si sarebbe così visto costretto ad accelerare lo studio del tedesco, a suo dire consentito in orario di lavoro durante la chiusura al pubblico, e dunque durante la pausa pranzo e nei venerdì pomeriggio. A tal fine, e per potersi avvalere di una migliore connessione internet, avrebbe frequentato lezioni di tedesco in videocollegamento dalla propria abitazione. Detta condotta sarebbe stata tenuta confidando nella possibilità di dedicarsi allo studio del tedesco sia in ospedale che a casa, o comunque di poter compensare le ore fuori sede con le ore prestate in ospedale. La superiore del convenuto si sarebbe d’altra parte mostrata accondiscendente nei confronti del descritto comportamento.
Sul punto, innanzitutto, deve rilevarsi l’assenza di qualsivoglia prova delle riportate allegazioni.
Difetta, in particolare, qualsivoglia riscontro probatorio in ordine all’asserita destinazione delle ore di assenza allo studio della lingua tedesca. Il certificato di frequenza di un corso di tedesco individuale online rilasciato dalla scuola “Deutsche Schule International” si riferisce infatti a giornate diverse rispetto a quelle oggetto di contestazione (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). Le condotte assenteistiche sono inoltre proseguite sino al 9 ottobre 2024, mentre l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, livello di competenza C1, è stato conseguito dal convenuto in data 27 agosto 2024 (cfr. all. 10 comparsa di costituzione e risposta).
Dall’annotazione di polizia giudiziaria prodotta dalla Procura regionale (cfr. all. 4 all’atto di citazione) si evince inoltre come il convenuto, durante le assenze, si sia dedicato ad occupazioni di diversa natura, tra cui l’accompagnare i figli da scuola a casa e dal barbiere, il recarsi in esercizi pubblici con la moglie ovvero il gettare i rifiuti domestici.
In ogni caso, le circostanze che precedono non rilevano al fine di elidere o di attenuare l’elemento soggettivo ravvisabile in capo al convenuto. Le difficoltà a conciliare gli impegni lavorativi con i carichi familiari e le esigenze di studio attengono infatti alla sfera dei motivi alla base delle condotte e non ne fanno venir meno l’intenzionalità. Parimenti inconferente risulta la considerazione secondo cui le assenze si sarebbero verificate durante gli orari di chiusura al pubblico. Si tratta, in proposito, di elemento che al più potrebbe valere ad escludere il diverso danno da disservizio, non contestato nella fattispecie in esame, non incidendo invece sul coefficiente psicologico della condotta.
Non risulta infine plausibile che il convenuto non fosse consapevole di violare i propri obblighi di servizio. L’asserita buona fede contrasta, in particolare, con la condotta concretamente tenuta, estrinsecatasi nel rientrare presso il luogo di servizio al solo fine di attestare la fine del turno lavorativo. In altri termini, la presunta convinzione di potersi legittimamente assentare non è compatibile con l’avvertita esigenza di tornare sul luogo di servizio per timbrare in uscita, all’evidenza giustificata dal solo scopo di occultare l’indebito allontanamento.
4.8. Sussistono, in definitiva, tutti i presupposti prescritti dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 per la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
4.9. In assenza di specifica contestazione circa l’ammontare degli emolumenti lordi percepiti dal convenuto, indicato dalla Procura regionale in euro 62,88 all’ora, e alla luce dell’accertata illecita assenza per 48 ore e 15 minuti, il danno patrimoniale da risarcire in favore dell’Amministrazione danneggiata corrisponde ad euro 3.033,96. Risulta invero corretta la quantificazione operata da parte attrice, considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto, l’emolumento lordo orario di euro 62,88 deve essere moltiplicato per 48,25, corrispondente a 48 ore e 15 minuti, e non per 48,15.
Sulla somma che precede è dovuta dal convenuto la rivalutazione monetaria dall’ultima accertata assenza, ovvero dal 9 ottobre 2024 (cfr. Sez. giur. Lombardia, n. 1028/1996), sino alla data di deposito della presente sentenza. Da quest’ultima data e sino all’effettivo pagamento decorrono, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali.
4.10. Con riferimento alla quantificazione del danno all’immagine da assenteismo si è testé evidenziato come la Corte costituzionale, con sentenza n. 61/2020, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001, il quale, nel rimettere la determinazione alla valutazione equitativa del giudice, stabiliva che la condanna non potesse essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Essendo venuto meno il parametro delle sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, la liquidazione è interamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c. La giurisprudenza contabile è invero consolidata nel senso della specialità del danno da immagine da assenteismo e della conseguente inapplicabilità dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, a mente del quale “l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.” (cfr. II Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 229/2023; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 3/2025). L’impossibilità di estendere il perimetro di applicazione di quest’ultima norma al danno da assenteismo è resa esplicita dall’espresso riferimento al danno derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato. Si richiama dunque la fattispecie comune, che presuppone un accertamento con sentenza definitiva, e non il sottosistema del danno da assenteismo. Il criterio presuntivo di cui al citato comma 1-sexies costituisce quindi, al più, un parametro ausiliario, mentre assumono rilievo preminente i seguenti criteri, come individuati dalla giurisprudenza:
“-criterio oggettivo, inerente alla natura del fatto, alle modalità di realizzazione dell’evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all’entità dell’eventuale arricchimento;
-criterio soggettivo, legato al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
-criterio sociale, legato alla negativa risonanza sociale della vicenda, al discredito che il fatto ha arrecato all’amministrazione, alla compromissione della fiducia dei cittadini, che costituisce un parametro utile ai fini della sua quantificazione” (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 3/2025).
La mancata percezione, nei casi di assenteismo fraudolento, di somme di denaro o di altre utilità patrimoniali giustifica, d’altra parte, la prevalenza da riconoscere ai criteri oggettivo, soggettivo e sociale.
Si evidenzia, pertanto, come siano stati accertati plurimi episodi di assenteismo, in tutto 24, per complessive 48 ore e 15 minuti di assenza ingiustificata, distribuiti su un ampio arco temporale di oltre un anno e mezzo. Viene così in rilievo una condotta fraudolenta reiterata, realizzata da un soggetto investito di un rilevante ruolo per la tutela della salute pubblica (cfr. Sez. giur. Bolzano, sent. n. 123/2025).
Su quanto precede non sono idonee ad influire le sopra richiamate circostanze addotte dal convenuto, inerenti alla destinazione delle assenze, durante gli orari di chiusura al pubblico, allo studio del tedesco, nonché alla condotta tenuta dal datore di lavoro. Come già osservato, non risulta dimostrato né che il convenuto si sia allontanato per studiare il tedesco, né che il suo diretto superiore abbia in qualche modo indotto o approvato simili condotte. Dette circostanze non valgono in ogni caso ad attenuare la gravità insita nell’abbandonare il luogo di servizio rendendo false attestazioni. Inconferenti sono anche gli ulteriori richiami del convenuto ai comportamenti del datore di lavoro, estrinsecatisi nelle valutazioni positive, nel rinnovo del contratto a tempo determinato e nella mancata sospensione dal servizio, salva successiva segnalazione alla Procura della Repubblica e avvio del procedimento disciplinare. Si tratta, al riguardo, di elementi esterni rispetto alle condotte accertate, che lasciano intatti l’intrinseco disvalore dell’illecito e l’offesa arrecata alla fiducia nella pubblica amministrazione.
La lesione all’immagine è poi accentuata dalla risonanza data alla vicenda dai mezzi di informazione, come attestano nelle notizie di stampa pubblicate sui quotidiani locali (cfr. all. 1 all’atto di citazione).
Per quanto esposto il Collegio ritiene congruo liquidare il danno all’immagine in via equitativa in misura pari ad euro 20.000,00. Su tale somma, già rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
4.11. Da ultimo occorre vagliare la richiesta di applicazione del potere riduttivo ex artt. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risultante dalle conclusioni rassegnate dal convenuto.
La richiesta deve essere respinta.
In base ad indirizzo giurisprudenziale costante, in presenza di illeciti dolosi, quali quello in esame, è precluso l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito (cfr. II Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 325/2021; I Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 432/2017; I Sez. giur. centrale d’appello, sent. n. 314/2017). Tale principio di diritto è stato recentemente codificato dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026 ed applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, con l’introduzione nell’art. 1 della legge n. 20/1994 del comma 1-octies. Tale comma esclude testualmente dall’ambito applicativo del potere riduttivo “i casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento”.
4.12. Ne consegue la condanna del convenuto xxxxx al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dell’importo complessivo di euro 23.033,96, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare sul solo importo di euro 3.033,96 dal mese di ottobre 2024 sino alla data di deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così determinata dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.
5. Le spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (cfr. art. 31, comma 1, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna il convenuto xxxxx al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dell’importo complessivo di euro 23.033,96, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare sul solo importo di euro 3.033,96 dal 9 ottobre 2024 sino alla data di deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così determinata dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto XXXXXX al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 242,33.
La Corte dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte convenuta a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
| L’estensore | Il Presidente |
| CH AN | RI NA |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |
Depositata in segreteria il giorno 27.1.26