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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2959 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Nel giudizio tra:
C.F. , difesa dall'Avv. FORCIERI Parte_1 C.F._1
ANDREA
E
, C.F. , difeso dall'Avv. FORCIERI CP_1 C.F._2
ANDREA
CON L'INTERVENTO DELL' Controparte_2
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 27.8.1995 (anno 1995- atto n.
9- parte II- Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del comune di VO
Pag. 1 di 5 • ordinare al Comune di VO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) la figlia , minorenne, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione principale presso l'abitazione della madre dove attualmente vive, in VO, via Malaspina, nr. 27; anche il figlio maggiore degli anni diciotto, Per_2 continuerà a vivere presso la madre;
i figli potranno stare con il padre fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena, tenuto comunque conto di esigenze particolari e delle loro necessità in considerazione dell'età;
b) entrambi i genitori contribuiranno in maniera paritaria al mantenimento dei figli che non sono autonomi dal punto di vista economico;
tuttavia la collocazione prevalente presso la madre e la convivenza con questa induce i genitori a stabilire a carico del padre un assegno quale contributo di mantenimento di €. 250,00 ciascuno (duecentocinquanta/00) per un totale di €. 500,00;
Rimangono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% le spese straordinarie per la cura della salute, lo sport, la ricreazione e lo studio di entrambi figli quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
d) dotazione informatica ( pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni).
c) allo stato i coniugi, economicamente autosufficienti, non prevedono corresponsione tra loro di assegno di mantenimento.
d)entrambi i coniugi si obbligano tuttavia a continuare a pagare in parti uguali le rate di ammortamento del mutuo contratto con in via solidale per l'acquisto dell'immobile in comproprietà al 50% sito in comune di Follo, loc. Capria, in corso di costruzione, identificato al catasto del detto comune con il foglio 13, mappali 685 (fabbricato), 74 e 202 (terreni); a tal fine si impegnano a corrispondere su CC di riferimento le somme necessarie per il pagamento della rata mensile.
Pag. 2 di 5 e)i coniugi si obbligano reciprocamente a ricercare l'acquirente e a procedere alla vendita dell'immobile comune ad un prezzo pari all'importo rimanente del capitale del mutuo ipotecario di cui sopra alla data della proposta di acquisto.”
***
Udito il relatore nella camera di consiglio del 31/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 19/12/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
All'udienza del 31/01/2025 , tenutasi in modalità cartolare, i coniugi confermavano la volontà di ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta decreto di omologa della separazione consensuale del 22/07/2015 emesso dal Tribunale Ordinario di Massa nel procedimento 1336/2015 ;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno una figlia minorenne ( n. 19.1.2009) e uno maggiorenne non Per_1 economicamente autonomo ( n. 22.12.2003), le condizioni dagli stessi Per_2 concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, risultando dette condizioni rispondenti al superiore interesse del minore.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
in data 27.8.1995 a VO (anno 1995- atto n.
[...] CP_1
9- parte II- Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del comune di VO).
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie.
Pag. 3 di 5 4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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