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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14753/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14753/2023 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per 'avv. Francesca Ranucci in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DAVID.
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Ranucci precisa le conclusioni come da comparsa depositata, in particolare insiste nell'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di carenza di interesse ad agire e di illegittimità costituzionale spiegate. La posizione fu chiusa in via transattiva, quindi si insiste sulla carenza di interesse ad agire anche per tale motivo.
L'avv. Spagnoli insiste sulla nullità della transazione citata dall'avversaria come meglio specificato nella conclusionale.
L'avv. Ranucci contesta che detta domanda di nullità è inammissibile proprio in quanto spiegata solo in sede di memoria conclusiva.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14753/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DAVID ) C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Resistente: “Chiede il Tribunale di Firenze, ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. sospenda il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale. Per il resto, la nel merito, CP_1 riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Firenze: in via
pagina 2 di 10 pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta CP_2 ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della
Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del sig.
; - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, Pt_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, rigettare l'avversa domanda di nullità; - in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale: dichiarare parzialmente inammissibile l'azione di nullità per sopravvenuta parziale prescrizione decennale della conseguente eventuale azione di ripetizione di indebito;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande dovessero essere accolte, compensare le spese di lite”.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in Controparte_1 data 25.10.2002. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010, nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate. Nel merito sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto avvenuta per il tramite di un fornitore di beni che si era limitato a identificare il cliente e a presentare sul mercato il contratto stesso, senza svolgere attività riconducibili a quelle tipiche dell'agente in attività finanziaria, poiché la conclusione del contratto era stata effettuata direttamente dalla Banca.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il G.I. disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita, dava però esito negativo (verbale di mediazione del 10.7.2024 dep. con nota del 13.1.25). Con ordinanza riservata del 13.2.25, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. pagina 4 di 10 La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal G.I. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si è concluso con esito negativo (doc. depositato in data 13.01.2025 da parte ricorrente).
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte convenuta, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai Con soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il
Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in
Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del pagina 5 di 10 credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Nel merito
Nel merito, va premesso che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving concluso in data 25.10.2002 dal ricorrente in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 – parte ricorrente).
Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving.
Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi. pagina 6 di 10 Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_3
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_3 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Orbene, tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025). Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di alcuni elettrometrici presso un fornitore specializzato e che, contestualmente, veniva attivata tramite adesione dell' una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della Parte_2 CP_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea pagina 7 di 10 di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va accolta la domanda del ricorrente di nullità del contratto de quo, e, conseguentemente, deve disporsi l'inapplicabilità del tasso d'interesse contrattualmente previsto. Pertanto le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite alla sco. finanziaria non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
4. Sulla carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione
Parte resistente eccepisce la carenza di interesse ad agire del ricorrente per intervenuta transazione fra le parti. Invero detta transazione è nulla e/o annullabile ai sensi dell'articolo 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patto nullo perché contrario a norme imperative contenute nella disposizione di cui all'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999 e 117 TUB (v. sul punto, ex multiis, Cass. Civ. n. 23064/16, Cass. Civ. ord. n.
382/18). Secondo la Suprema Corte non è inoltre possibile rinunciare a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva dalla legge e, pertanto, non può essere oggetto di disposizione da parte dei privati. Proprio in virtù della portata assoluta della nullità, non può essere rimessa alle parti la facoltà di escludere la possibilità di eccepire la nullità contrattuale, che, difatti, può essere sollevata da chiunque vi abbia interesse senza alcun limite temporale (sul punto, v. sent. Cass. civ. n. 26168 del 18.10.2018).
Nel caso in esame, l'atto impugnato ha come presupposto una fonte illecita ovvero patti nulli ignorati dall'attore perché contrari alle norme imperative previste dall'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 e 117 TUB.
Pertanto non può pregiudicare la richiesta di declaratoria di nullità del contratto. Il contratto di finanziamento stipulato tra le parti del presente giudizio deve dichiararsi nullo ex art. 1418, 2° comma,
c.c. e, nella parte in cui lo riguardi, è nullo anche il contratto di transazione ex art. 1972, 1° comma,
c.c..
5. Sull'inammissibilità dell'azione per parziale prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito
L'eccezione è infondata, posto che il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla In CP_1 relazione ai contratti di mutuo, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass.
17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di pagina 8 di 10 decadenza dal beneficio del termine. Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al febbraio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della convenuta resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della CP_3
Suprema Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25). Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il pagina 9 di 10 ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la Banca, consapevole della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea
Ruocco – dichiaratosi antistatario – le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14753/2023 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA. Parte_1 Per 'avv. Francesca Ranucci in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DAVID.
L'avv. Spagnoli precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Ranucci precisa le conclusioni come da comparsa depositata, in particolare insiste nell'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di carenza di interesse ad agire e di illegittimità costituzionale spiegate. La posizione fu chiusa in via transattiva, quindi si insiste sulla carenza di interesse ad agire anche per tale motivo.
L'avv. Spagnoli insiste sulla nullità della transazione citata dall'avversaria come meglio specificato nella conclusionale.
L'avv. Ranucci contesta che detta domanda di nullità è inammissibile proprio in quanto spiegata solo in sede di memoria conclusiva.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14753/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DAVID ) C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Resistente: “Chiede il Tribunale di Firenze, ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. sospenda il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale. Per il resto, la nel merito, CP_1 riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Firenze: in via
pagina 2 di 10 pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta CP_2 ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della
Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del sig.
; - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, Pt_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, rigettare l'avversa domanda di nullità; - in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale: dichiarare parzialmente inammissibile l'azione di nullità per sopravvenuta parziale prescrizione decennale della conseguente eventuale azione di ripetizione di indebito;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande dovessero essere accolte, compensare le spese di lite”.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in Controparte_1 data 25.10.2002. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, concludeva chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010, nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate. Nel merito sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto avvenuta per il tramite di un fornitore di beni che si era limitato a identificare il cliente e a presentare sul mercato il contratto stesso, senza svolgere attività riconducibili a quelle tipiche dell'agente in attività finanziaria, poiché la conclusione del contratto era stata effettuata direttamente dalla Banca.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il G.I. disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita, dava però esito negativo (verbale di mediazione del 10.7.2024 dep. con nota del 13.1.25). Con ordinanza riservata del 13.2.25, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. pagina 4 di 10 La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione d'improcedibilità del presente giudizio formulata dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal G.I. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si è concluso con esito negativo (doc. depositato in data 13.01.2025 da parte ricorrente).
2. Sulla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte convenuta, nella propria comparsa conclusionale, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui si attribuisce al
Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, il d.lgs.
374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'art. 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai Con soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il
Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in
Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del pagina 5 di 10 credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3. In sintesi, non si ravvisa alcun abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Nel merito
Nel merito, va premesso che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving concluso in data 25.10.2002 dal ricorrente in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1 – parte ricorrente).
Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving.
Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi. pagina 6 di 10 Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_3
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_3 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Orbene, tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era Con riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025). Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di alcuni elettrometrici presso un fornitore specializzato e che, contestualmente, veniva attivata tramite adesione dell' una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della Parte_2 CP_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 –
[...] parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea pagina 7 di 10 di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va accolta la domanda del ricorrente di nullità del contratto de quo, e, conseguentemente, deve disporsi l'inapplicabilità del tasso d'interesse contrattualmente previsto. Pertanto le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite alla sco. finanziaria non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
4. Sulla carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione
Parte resistente eccepisce la carenza di interesse ad agire del ricorrente per intervenuta transazione fra le parti. Invero detta transazione è nulla e/o annullabile ai sensi dell'articolo 1972 c.c., in quanto avente ad oggetto patto nullo perché contrario a norme imperative contenute nella disposizione di cui all'art. 3,
D.lgs. n. 374/1999 e 117 TUB (v. sul punto, ex multiis, Cass. Civ. n. 23064/16, Cass. Civ. ord. n.
382/18). Secondo la Suprema Corte non è inoltre possibile rinunciare a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva dalla legge e, pertanto, non può essere oggetto di disposizione da parte dei privati. Proprio in virtù della portata assoluta della nullità, non può essere rimessa alle parti la facoltà di escludere la possibilità di eccepire la nullità contrattuale, che, difatti, può essere sollevata da chiunque vi abbia interesse senza alcun limite temporale (sul punto, v. sent. Cass. civ. n. 26168 del 18.10.2018).
Nel caso in esame, l'atto impugnato ha come presupposto una fonte illecita ovvero patti nulli ignorati dall'attore perché contrari alle norme imperative previste dall'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 e 117 TUB.
Pertanto non può pregiudicare la richiesta di declaratoria di nullità del contratto. Il contratto di finanziamento stipulato tra le parti del presente giudizio deve dichiararsi nullo ex art. 1418, 2° comma,
c.c. e, nella parte in cui lo riguardi, è nullo anche il contratto di transazione ex art. 1972, 1° comma,
c.c..
5. Sull'inammissibilità dell'azione per parziale prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito
L'eccezione è infondata, posto che il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla In CP_1 relazione ai contratti di mutuo, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass.
17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di pagina 8 di 10 decadenza dal beneficio del termine. Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al febbraio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
6. Le spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della convenuta resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della CP_3
Suprema Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25). Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il pagina 9 di 10 ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la Banca, consapevole della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea
Ruocco – dichiaratosi antistatario – le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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