Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicchè l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e strutturali richiesti per le sentenze, (quali il rispetto del principio del contradditorio, e i requisiti formali dell'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione), nonchè in caso di provenienza da un giudice al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella specie, in applicazione dei principi sopra riportati la S.C. ha dichiarato inammissibile il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva deciso sull'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento con il quale, a seguito di opposizione di terzo, aveva sospeso le operazioni di vendita di un immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi NC - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI VERONA & NOVARA SOC. COOP. A. R.L. (già BANCA POPOLARE DI NOVARA), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI GIOVANNI DA PALESTRITA, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato MORONI TO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI ST, AL CO, BANCA CARIGE, AN GRAZIELLA, COGGIOLA AMERIGO, CASSA RISP TORINO SPA, BANCA MEDIOCRED SPA, IST NAZ CRED EDIL, COMIT, COND VIA MATTEOTTI 194 SANREMO, MUSSO MARCO, TO CO, FERRARIS PRESEDINA, CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONI TRI;
- intimati -
Tribunale di SANREMO, depositata il 04/09/02; rg. 1012/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/06 dal Consigliere Dott. Luigi NC DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'inammissibilità per tardività. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Banco AR di Verona e Novara Soc. Coop. a r.l., già BA AR di Novara Soc. Coop. a r.l., ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 4 settembre 2002, con la quale il giudice dell'esecuzione del tribunale di Sanremo ha rigettato opposizione agli atti esecutivi proposta dal Banco dichiarando l'estinzione della procedura.
2. I fatti di causa sono narrati nel ricorso per cassazione. La BA AR di Novara era intervenuta nell'esecuzione forzata immobiliare in danno di NC AL, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita di beni immobili della debitrice, per la quale le operazioni di vendita erano state delegate ad un notaio e che formavano il lotto n. 6 dei beni pignorati. RI CR aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione/ sostenendo di avere usucapito l'usufrutto di un piccolo alloggio compreso nel lotto n. 6, ed aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di nullità del pignoramento della parte usucapita.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7 maggio 2002, aveva sospeso le operazioni di vendita come richiesto.
La BA AR di Novara, con ricorso del 21 maggio 2002, ha opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di sospensione e l'opposizione è stata decisa con l'ordinanza impugnata con il ricorso per Cassazione.
3. Nell'attuale giudizio di Cassazione alcuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso per Cassazione è chiesto l'annullamento dell'ordinanza resa in data 4 settembre 2002 sulla base di tre motivi di censura.
Il ricorso è inammissibile sulla base delle considerazioni di seguito indicate.
2. L'art. 131 cod. proc. civ. dichiara che la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. Il contenuto della sentenza è indicato dal successivo art. 132 c.p.c., il quale ne stabilisce il contenuto formale minimo e lo individua nei seguenti elementi: l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori;
le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
Forma e contenuto dell'ordinanza sono indicati dall'art. 134 c.p.c., che si limita a stabilire che l'ordinanza è succintamente motivata. Nel caso di violazione delle forme indicate dalla legge, è consentito al giudice dell'impugnazione di verificare l'adeguatezza della forma del provvedimento concretamente adottato rispetto alla funzione ad esso riservata dalla legge.
2.1. Tanto premesso, nel sistema delineato dal titolo quinto del terzo libro del codice di rito è stabilito che le opposizioni esecutive non possono essere fatte valere nello stesso processo esecutivo, ma debbono essere trattate in apposita sede di cognizione contenziosa, la quale è autonoma rispetto al procedimento esecutivo, giacché esse sono destinate, sia a dar luogo ad un accertamento incontrovertibile tra le parti, sia a svolgersi autonomamente dal processo esecutivo.
Queste caratteristiche incidono sul particolare sistema di tutela predisposto attraverso le opposizioni esecutive: queste si debbono concludere con sentenza (art. 616 c.p.c. e art. 618 c.p.c., comma 2), la quale deve essere tale non solo dal punto di vista formale (art. 132 c.c. citato), ma anche sotto di quello strutturale, nel senso che la sentenza rappresenti la conclusione di un procedimento che sia stato introdotto e svolto con le forme del procedimento contenzioso ordinario, la cui conclusione è soggetta a rimedi di tipo impugnatorio.
Le opposizioni esecutive, infatti, sono destinate a concludere un accertamento, sulla questione sostanziale o processuale introdotta dall'interessato, per il quale l'art. 279 cod. proc. civ. prevede la sentenza come unico provvedimento adeguato.
2.2. Questi principi si riferiscono anche all'opposizione agli atti esecutivi.
L'atto introduttivo di questa, infatti, ha la forma della citazione o del ricorso (art. 617 cod. proc. civ.), l'eventuale istruzione si svolge secondo il procedimento indicato dalle norme sull'istruzione della causa (art. 618 c.p.c., comma 2), la definizione dell'opposizione avviene attraverso una sentenza, la quale deve essere tale sotto tutti i profili, compreso quello della sua impugnabilità con il rimedio dell'art. 111 Cost., comma 2, come questa corte ha avuto modo di affermare senza contrasti. La proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, infatti, apre un procedimento che deve essere svolto con le forme del procedimento contenzioso e si deve concludere con sentenza, sicché il giudice non può discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee o più convenienti: in questo senso, già Cass. 22 gennaio 2003, n. 967.
3. Nel caso che si sta esaminando, non ricorrono ne' i requisiti formali ne' quelli strutturali ora indicati.
L'ordinanza del 4 settembre 2002, infatti, non solo manca del requisito formale della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, ma proviene da un giudice - quello dell'esecuzione - al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento;
per. di più non è stato emesso nel contraddittorio di tutte le parti.
Queste circostanze consentono di ritenere che al provvedimento impugnato non può essere attribuita portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale i rimedi esperibili non sono quelli dell'immediato ricorso per Cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile.
4. La conclusione raggiunta non consente l'esame dei motivi del ricorso.
Alcuna pronuncia deve essere messa sulle spese di questo giudizio, poiché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006