Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 8113
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicchè l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e strutturali richiesti per le sentenze, (quali il rispetto del principio del contradditorio, e i requisiti formali dell'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione), nonchè in caso di provenienza da un giudice al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella specie, in applicazione dei principi sopra riportati la S.C. ha dichiarato inammissibile il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva deciso sull'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento con il quale, a seguito di opposizione di terzo, aveva sospeso le operazioni di vendita di un immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 8113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8113
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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