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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/09/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 899/2022, cui sono stati riunito il fascicolo recante R.G.
N. 1180/2022 e il fascicolo recante R.G. N. 1820/2023
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies
c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 899 dell'anno 2022, cui è stato riunito il fascicolo recante R.G. n. 1180 dell'anno 2022 e il fascicolo recante R.G. n. 1820 dell'anno 2023
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Brillante ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via
Sant'Agostino n. 11, giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 per essa, n.q. di procuratrice, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Battaglini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Trapani, nella via Marinella n. 11, giusta procura in atti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_3 essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, ora
[...] in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di la quale, a Controparte_7 propria volta, è mandataria con rappresentanza di Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso ed elettivamente domiciliata a Catania, nella via Vittorio Emanuele Orlando n. 56, giusta procura in atti
E in persona Controparte_8 del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Surdi ed elettivamente domiciliata a Palermo, nella via Ammiraglio Gravina n.
2/F, giusta procura in atti
E
in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in
Trapani, nella via Palermo n. 86, giusta procura in atti
CONVENUTE- OPPOSTE
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE ha spiegato opposizione avverso le ordinanze, rese a Parte_1 verbale, dell'11.04.2022, del 23.05.2022 e del 25.9.2023 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 64/2019 R.G.
Es. . Segnatamente:
- con l'ordinanza dell'11.04.2022, il G.E. ha rigettato l'opposizione spiegata in data 1.2.2022 contenente istanza di sospensione del Con procedimento esecutivo n. 64/2019 R.G. (opposizione con la quale veniva dedotta l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso dal predetto GE in data 17.1.2022, avverso la richiesta di revoca dell'aggiudicazione disposta in suo favore all'asta dell'08/10/2021) affermando che la domanda andava ricondotta nell'alveo applicativo di cui all'art. 591-ter cpc, in quanto i rilievi mossi dall'opponente sarebbero esclusivamente pertinenti all'avviso di vendita, e ritenendo l'infondatezza delle deduzioni, sul punto, spiegate dalla debitrice esecutata;
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Giudice dott. Gaetano Sole - con l'ordinanza del 23.05.2023, il G.E. ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto adottato in data
15.03.2022, con il quale è stata dichiarata la decadenza della Pt_1 dall'aggiudicazione del Lotto Unico oggetto della procedura
[...] esecutiva, in quanto, in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di aggiudicazione, permaneva l'obbligo dell'aggiudicataria di provvedere al versamento del prezzo nel termine assegnato;
- con l'ordinanza del 25.9.2023, il G.E. ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza resa in data 5.6.2023, con cui, preso atto della decadenza dell'aggiudicataria, è stata condannata al pagamento Parte_1 della somma di euro 385.100,00.
Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre effettuare un breve excursus della vicenda processuale che ha coinvolto le parti.
Nell'ambito della procedura esecutiva R.G. es. n. 64/2019, in data Part 8.10.2021, si è aggiudicata, per il prezzo di euro Parte_1
770.000,00, l'immobile pignorato in danno della . Parte_1
Con istanza del 31.12.2021, l'aggiudicataria ha chiesto la revoca dell'aggiudicazione e la restituzione della caparra, con conseguenziale sospensione della procedura esecutiva, lamentando che l'immobile oggetto di pignoramento risultava gravato da vincoli ed oneri imposti dal
Consorzio ASI di Trapani per gli atti di cessione di suolo, previsti nell'art. 21, reg. n. 16/2020 dell'IRSAP.
A fronte di tale doglianza, il G.E. ha richiesto chiarimenti, e il professionista delegato alle vendite ha precisato che nella perizia di stima era stato specificato che “il lotto ricade nella zona industriale ASI ed è soggetto alla normativa vigente”, puntualizzando altresì che, nella domanda di vendita, la aveva rappresentato di aver preso visione Parte_1 della perizia di stima e dei relativi allegati.
Il G.E., con ordinanza del 27.1.2022, qualificando l'istanza come reclamo ex art. 591-ter cpc, ha rigettato la chiesta revoca.
Avverso tale provvedimento, in data 1.2.2022 ha Parte_1
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Giudice dott. Gaetano Sole proposta opposizione e, con ordinanza dell'11.4.2022, il G.E. l'ha rigettata. Contro tale ordinanza parte opponente ha proposto reclamo, dichiarato inammissibile dal Collegio con ordinanza del 28.6.2022.
Decorso il termine di 120 giorni per il versamento del prezzo di aggiudicazione e le spese accessorie, il G.E. - con il provvedimento del
15.03.2022 ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione. Avverso tale provvedimento, parte opponente ha proposto dapprima una nuova opposizione, rigettata dal GE, e successivamente reclamo al Collegio, rigettato da questo Tribunale che aveva rappresentato come l'applicazione della previsione di cui all'art. 587 cpc fosse un effetto automatico del mancato versamento del saldo- prezzo).
Celebrato un nuovo esperimento di vendita in data 17.6.2022, il bene è stato aggiudicato nuovamente a ma questa volta al minor Parte_1 prezzo di euro 350.000,00. Sicchè in applicazione dell'art. 587 cpc, il
G.E. ha quindi condannato, con decreto del 5.6.2023, la al Parte_2 pagamento della somma di euro 385.100,00 (pari alla differenza tra il prezzo della prima aggiudicazione revocata al netto della cauzione versata, e della seconda aggiudicazione).
Avverso tale decreto, la ha nuovamente proposta Parte_1 opposizione, contestando le ragioni della propria inadempienza.
Rilevate ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, è stata disposta la riunione dei procedimenti d'opposizione introdotti da recanti R.G. n. 1180/2022 e R.G. n. 1820/2023 a quello Parte_1 di più risalente iscrizione a ruolo (R.G. 899/2022).
Tanto premesso, parte opponente ha sostanzialmente spiegato – in tutti gli atti di citazione in opposizione depositati nei termini assegnati dal
G.E. – le medesime doglianze, che possono essere riassunte nei termini che seguono, in uno con le difese spiegate dalle parti opposte.
Quanto all'opposizione iscritta al n. R.G. 899/2022 ha in primo luogo eccepito l'erronea qualificazione Parte_1 giuridica dell'atto oppositivo operata dal G.E., avendo questi erroneamente ritenuto trattarsi di un reclamo ex art. 591-ter c.p.c. quello
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Giudice dott. Gaetano Sole che in realtà avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ciò in quanto, in seguito all'aggiudicazione dell'immobile staggito occorsa l'8.10.2021, la società aggiudicataria si sarebbe avveduta di un onere gravante sul bene e non dichiarato nell'avviso di vendita da parte del professionista delegato.
Donde, ha chiesto revocarsi l'aggiudicazione, sicché non potrebbe dubitarsi della riconducibilità dell'azione de qua nell'alveo di cui all'art. 617 c.p.c. .
In tesi di parte opponente, il G.E. avrebbe omesso di valutare quanto indicato dal professionista delegato, limitandosi a richiamare un proprio, precedente provvedimento (quello emesso il 17.01.2022, atto presupposto delle ordinanze rese dal G.E. ed oggetto delle opposizioni iscritte ai nn. R.G. 899/2022 e R.G. 1180/2022), che sarebbe privo dei requisiti giurisdizionali previsti dall'ordinamento, in quanto sprovvisto di motivazione, così come le successive ordinanze impugnate, che parimenti non avrebbero enucleato le ragioni poste a fondamento del rigetto.
V'è più, parte opponente ha eccepito la non integrazione del contradditorio, nonché l'abnorme quantificazione delle spese di giudizio e l'eccessiva brevità del termine perentorio indicato per l'introduzione del giudizio di merito.
Quanto alle ragioni che hanno portato al mancato versamento del saldo- prezzo, parte opponente ha dedotto che il bene oggetto di pignoramento
è un opificio, che viene concesso dall'IRSAP a dei soggetti aggiudicatari, con riserva di modificare le condizioni di sfruttamento del bene concesso. Ed invero, dopo l'aggiudicazione di detto bene nell'ambito della procedura esecutiva n. 64/2019 R.G.Es., visionando l'avviso di vendita di una diversa procedura esecutiva (recante R.G. n. 161/2018
R.G. Es.) avente ad oggetto un bene immobile limitrofo a quello sul quale si controverte, la società opponente si sarebbe avveduta che, nella sezione “Vincoli ed Oneri”, era stato indicato che gli aggiudicatari risultavano sottoposti ai vincoli ed oneri imposti dal Consorzio per l'Area di sviluppo Economico di Trapani negli atti di cessione di suolo a cui espressamente si rimanda.
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Giudice dott. Gaetano Sole Nella prospettazione di parte opponente, tale indicazione non sarebbe stata fornita nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 64/2019 R.G.
Es. dal professionista delegato, né sarebbe stata riportata nella perizia, dacché la ha dunque chiesto informazioni all'IRSAP, con Parte_1 una p.e.c. del 24.11.2021, in ordine alla debenza degli oneri finanziari di cui all'art. 21, reg. n. 16 del 28/12/2020.
L'Ente compulsato, con nota del 20.12.2021, avrebbe confermato tale circostanza, sicché parte opponente avrebbe dovuto versare, in favore dell'IRSAP, n.q. di aggiudicataria, la complessiva somma di € 227.363,40.
Di conseguenza, parte opponente ha lamentato la violazione dell'art. 173 bis, disp. att. c.p.c., dovuta all'errore/omissione nella redazione dell'avviso di vendita da parte del professionista delegato, che si sarebbe tradotta in un vizio della procedura esecutiva, che non si sarebbe potut o sanare con la semplice richiesta di chiarimenti al professionista delegato
(resi il 3.01.2022).
L'opponente – in data 31.12.2021 – ha quindi rappresentato al G.E. di aver evidenziato un fatto nuovo, di tale rilievo da giustificare la richiesta di revoca dell'aggiudicazione, circostanza che sarebbe corroborata altresì dal fatto che, in un'altra procedura esecutiva (recante R.G. n. 13/2017), il medesimo G.E. avrebbe richiamato l'attenzione degli offerenti sugli oneri gravanti sugli immobili con caratteristiche analoghe a quello aggiudicato da parte opponente nella procedura esecutiva R.G. n.
64/2019.
Pertanto, parte opponente ha chiesto: “In via preliminare sospendere
l'efficacia delle ordinanze impugnate con le due opposizioni spiegate. In via principale, accogliere del proposta domanda giudiziale per la forma ed i termini, conseguentemente annullare le ordinanze impugnate, ovvero dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del provvedimento reso dal G.E. in data 17.01.2021, e conseguentemente revocare il provvedimento di aggiudicazione ed il provvedimento di rigetto della revoca dell'aggiudicazione”.
Costituendosi in giudizio, e per essa, n.q. di Controparte_1 procuratrice, ha contestato partitamente le deduzioni di CP_2 parte opponente.
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Giudice dott. Gaetano Sole In primo luogo, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto – a fronte del primo provvedimento di rigetto reso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva recante R.G.
Es. n. 64/2019 – parte opponente avrebbe dovuto proporre reclamo al
Collegio, con la conseguenza che gli effetti del provvedimento di cui veniva lamentata la regolarità si sarebbero cristallizzati.
Inoltre, parte opposta ha dedotto la tardività dell'opposizione, in quanto introdotta dopo che il termine perentorio assegnato dal G.E. era spirato.
Nel merito, parte opposta ha evidenziato come – nelle relazioni rese – il professionista delegato nella procedura esecutiva avesse riferito come, nel paragrafo “vincoli od oneri condominiali” della perizia di stima era specificato che il lotto “ricadendo in zona industriale ASI, ottempera a quanto disposto dalla normativa attualmente vigente". Inoltre, la società opposta ha dedotto come il medesimo professionista ha precisato che, nella domanda di partecipazione alla vendita, la società opponente ha dichiarato espressamente di "aver preso visione della perizia di stima, degli allegati, dell'avviso di vendita e di ogni altro documento pubblico".
Parte opposta ha, altresì, eccepito l'inammissibilità della chiesta sospensione della procedura esecutiva, in quanto non prevista da alcuna norma di legge ed inconducente rispetto ai fini perseguiti da parte opponente (ottenere la revoca dell'aggiudicazione).
Pertanto, e per essa, n.q. di procuratrice, Controparte_1 CP_2 ha chiesto dichiarare inammissibili ed improponibili le domande
[...] spiegate dalla società opponente e, comunque, rigettarle perché infondate nel merito, pretestuose e temerarie.
e per essa si è costituita in Controparte_3 Controparte_11 giudizio, rappresentando preliminarmente di aver depositato atto d'intervento nella procedura esecutiva n. 64/2019 nei confronti CP_12 della società Controparte_13
in forza del decreto ingiuntivo n. 975/2016, emesso il 16.02.2017
[...]
e dichiarato definitivamente esecutivo l'11.05.2017, garantito da ipoteca giudiziale iscritta presso l'Ag. Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di
Trapani, in data 7.09.2016, , ai nn. 12308 rep. e 1078 racc., per il credito
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Giudice dott. Gaetano Sole di €.384.641,68 oltre interessi.
Ciò posto, dopo aver ripercorso le vicende processuali che hanno interessato le parti, e per essa Controparte_3 Controparte_11 ha preliminarmente eccepito come i motivi di doglianza dedotti in questa sede da parte opponente siano gli stessi già esaminati con l'ordinanza dell'11.04.2022, poi definita con ordinanza collegiale dell'1.07.2022, sicché la presente opposizione sarebbe inammissibile.
Nel merito, parte opposta ha poi dedotto che la società opponente era già conduttrice dell'immobile staggito in sede esecutiva, sicché non poteva non essere a conoscenza degli oneri di cui all'art. 21 del regolamento n. 16 del 28.12.2020. Inoltre, e per essa Controparte_3 ha dedotto sia che, per la vendita forzata, il Controparte_11
Legislatore ha espressamente escluso ogni forma di tutela dell'aggiudicatario in caso di difformità e/o lesione quantitativa del prezzo di vendita e che non opererebbe alcuna garanzia per i vizi, tant'è vero che il c.t.u. provvede a decurtare, dalla valutazione dei beni pignorati, una percentuale che va dal 10 al 20 % per l'assenza di tale garanzia.
In ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, parte opposta ha dedotto come la stessa non sia accoglibile, in quanto detto potere spetta al G.E. e poiché il Collegio ha confermato la statuizione anche in ordine al rigetto delle istanze di sospensione.
In definitiva, e per essa ha Controparte_3 Controparte_11 chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. .
costituendosi in Controparte_8 giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle opposizioni spiegate da parte opponente, in quanto – avendo agito ex art. 617 c.p.c. –
l'unico rimedio processuale esperibile avverso il provvedimento reso dal
G.E. il 17.10.2022 sarebbe stato il reclamo al Collegio ex art. 669- terdecies c.p.c. . Sarebbe, quindi, inammissibile la riproposizione di una nuova azione ex art. 617 c.p.c., ovvero ex art. 591-ter c.p.c., per la
Tribunale di Trapani 8
Giudice dott. Gaetano Sole medesima ragione.
Nel merito, ha poi Controparte_8 dedotto l'insussistenza di vizi di carattere procedurale, e che le somme di cui all'art. 21 del regolamento n. 16 del 28.12.2020 sarebbero dovute all'IRSAP dalla società opponente non in quanto aggiudicataria, ma n.q. di conduttrice dell'immobile staggito (qualifica che parte opponente riveste da prima di aggiudicarsi il lotto pignorato e venduto nell'ambito della procedura n. R.G. Es. 64/2019).
Ancora nel merito, parte opposta ha poi evidenziato che il c.t.u. nominato nell'ambito della procedura n. R.G. Es. 64/2019 ha esplicitamente dichiarato, nella propria perizia, che: “…relativamente ai vincoli, l'immobile ricadendo in zona industriale ASI, ottempera a quanto disposto dalla normativa attualmente vigente”, essendo quindi onere dell'offerente quello di andare a verificare di quali oneri si trattasse, nonché che l'IRSAP, con nota del 6.06.2022, ha evidenziato che per la vendita di immobili nell'ambito di procedure esecutive non le sono dovuti oneri. ha pertanto Controparte_8 chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle opposizioni spiegate, ovvero rigettarle in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Quanto all'opposizione iscritta al n. R.G. 1180/2022 ha ulteriormente dedotto che il G.E. avrebbe Parte_1 erroneamente motivato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto adottato in data
15.03.2022, affermando l'errata valutazione dell'art. 21, reg. n. 16/2020 che il G.E. avrebbe operato, confidando nella bontà delle deduzioni in merito spiegate dal professionista delegato alle vendite, quando in realtà detta norma prevederebbe oneri ulteriori a carico dell'aggiudicatario, ribadendo, ancora una volta, che, in altre procedure esecutive aventi ad oggetto immobili pedissequi per zona, valore e vincoli a quello staggito nella procedura esecutiva R.G. Es. n. 64/2019 (R.G. 13/2017 e
1616/2018 R.G. Es.) sono state portate a conoscenza del G.E. e degli offerenti gli oneri derivanti dalla suddetta previsione di legge.
Parte opponente ha, poi, contestato le ragioni in diritto del
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Giudice dott. Gaetano Sole provvedimento emesso dal G.E., deducendo che la doglianza resa in sede esecutiva si è approntata sulla (presunta) disattenzione del G.E. alle contestazioni espresse e che sarebbe illogica l'argomentazione resa dal
G.E. in merito alla necessità di fissazione di udienza e all'interpretazione dell'art. 176 disp att cpc, in quanto avrebbe presunto la volontà dei creditori “aliunde”.
Pertanto, dopo aver riportato il contenuto degli atti depositati in sede esecutiva e nel procedimento recante R.G. 899/2022, parte opponente ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare sospendere l'efficacia dell'Ordinanza emessa a seguito dell'udienza 23.05.2022 e depositata e notificata il 24.05.2022 impugnata attraverso il presente reclamo;
In via principale accogliere il proposto reclamo per la forma ed i termini, conseguentemente annullare l'Ordinanza emessa a seguito dell'udienza 23.05.2022 per i motivi espressi in premessa;
In sede devolutiva nel merito revocare l'ordinanza di cui trattasi e\o dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del provvedimento reso dal G.E. in data 17.01.2021, conseguentemente revocare il provvedimento di aggiudicazione e la successiva dichiarazione di decadenza dalla aggiudicazione, preso atto dei motivi di ricorso esposti verificare la presenza degli importanti oneri sopravvenuti non esposti in perizia e in avviso di vendita e rifissata a nuova data per le operazioni di vendita, con ogni provvedimento conseguenziale ritenuto opportuno di diritto. Con refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituendosi nel giudizio recante R.G. n. 1180/2022, Controparte_1
e per essa, n.q. di procuratrice, ha avversato l'ulteriore
[...] CP_2 opposizione spiegata da parte opponente, incentrando la propria comparsa di costituzione e risposta sulla corretta interpretazione dell'art. 21 del regolamento n. 16/2020.
In particolare, parte opponente ha rappresentato che la nota inviata all'opponente dall'IRSAP alla in ordine all'applicabilità della Pt_1 previsione anche alle vendite esecutive sarebbe la logica conseguenza della domanda sottoposta dall'opponente all'Ente, evidenziando, tuttavia, che l'immobile staggito era già stato acquistato nel 2000, sotto il vigore di una precedente disciplina dettata dalla L.R. n. 1/1984, e che dal 2018
è condotto in locazione dalla . Parte_1
Tribunale di Trapani 10
Giudice dott. Gaetano Sole Parte opposta ha immorato, inoltre, sull'irretroattività della previsione di cui all'art. 21 del regolamento n. 16/2020, che non potrebbe trovare applicazione per gli immobili oggetto di vendita in data antecedente all'introduzione dello stesso e, quindi, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Ha, pure, evidenziato che, con delibera n. 10 de
6.6.2022, con delibera adottata dal C.d.A., il regolamento n. 16/2020 è stato modificato, prevedendo che “per la vendita di immobili in sede giudiziaria e/o altre procedure esecutive non sono dovuti oneri all'IRSAP”.
ha, ancora, affermato l'inapplicabilità alle vendite giudiziarie CP_1 della disciplina di cui agli artt. 1460, 1481 e 1482 c.c. .
In definitiva, parte opposta, asserendo l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'ordinanza, ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare
l'opposizione proposta dalla società , perché inammissibile, Parte_1 abnorme, infondata e, comunque, carente dei presupposti di legge”.
Costituendosi nel giudizio recante R.G. n. 1180/2022, Controparte_3
e per essa ripercorrendo le tappe processuali che Controparte_11 hanno coinvolto le odierne parti, ha rappresentato, in via preliminare, che l'opponente ha riproposto doglianze già oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi, definita con ordinanza del 23.5.2022, e del reclamo conclusosi con ordinanza del 4.8.2022.
Sempre in via preliminare, parte opposta ha dedotto la correttezza del provvedimento reso dal G.E. in data 23.5.2022, stante anche la conferma dello stesso fornita in sede di reclamo da questo Tribunale in composizione collegiale.
Quanto agli oneri urbanistici relativi all'immobile staggito, parte opposta ha evidenziato che parte opponente lamenta l'omesso riferimento, nella perizia di stima, di oneri di cessione fissati dall'art. 21 del reg. n.
16/2020 dell'IRSAP, ma la stessa conduceva in locazione il bene dal 2018
e, stante il chiarimento reso dall'Ente in ordine all'applicabilità di detto regolamento a tutte le attività immobiliari connesse a vendite ed affitti posti in essere oltre il quinquennio, la sarebbe stata Parte_1 certamente a conoscenza di detti oneri.
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Giudice dott. Gaetano Sole Parte opposta ha, ancora dedotto la correttezza dell'operato dell'esperto estimatore, che ha specificato che il lotto oggetto di pignoramento ricade nella zona industriale ASI, rappresentando che il ctu ha decurtato la valutazione in percentuale e che il Legislatore avrebbe escluso ogni forma di tutela dell'aggiudicatario in caso di sopravvenuta difformità e/o lesione quantitativa del prezzo di vendita e ancora non opera alcuna garanzia per i vizi.
Pertanto, instando per il rigetto della chiesta sospensione dell'esecuzione, parte opposta ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare la opposizione nonché tutte le domande formulate in seno al detto atto, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria;
Condannare la reclamante alle spese e compensi del presente giudizio, ed anche ai sensi dell'art.96, c. 3 c.p.c.”.
Costituendosi in giudizio, ripercorrendo le tappe processuali che CP_8 hanno coinvolto le odierne parti, ha preliminarmente evidenziato la necessità di circoscrivere l'oggetto dell'indagine al solo provvedimento che ha disposto la revoca dell'aggiudicazione della non Parte_1 potendo essere oggetto di vaglio gli argomenti spesi da parte opponente in ordine agli oneri sopravvenuti che avrebbero reso antieconomica l'aggiudicazione del bene.
Nel merito, parte opposta ha evidenziato che, in mancanza di versamento del prezzo di vendita, la revoca dell'aggiudicazione è un atto dovuto affinché le operazioni di vendita possano proseguire.
L'opposta ha, parimenti, dedotto l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata fissazione di una nuova udienza di comparizione, in quanto l'art. 176 disp att cpc attribuisce tale facoltà al G.E., dal che ne discende la natura del tutto discrezionale della fissazione dell'udienza, e rappresentando altresì che il creditore procedente aveva già insistito per la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Quanto ai motivi relativi agli oneri discendenti dalla previsione di cui all'art. 21, Reg. n. 16/2020, l'opposta ha riportato le argomentazioni già rese in seno alla comparsa di costituzione nel giudizio recante R.G. n.
899/2020, indicando che, salvi i casi di aliud pro alio, è esclusa la tutela
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole dell'aggiudicatario in caso di sopravvenuta difformità o lesione quantitativa rispetto a prezzo di vendita. Sempre sotto tale profilo,
l'opposta ha dedotto che la previsione normativa su cui si discute prevederebbe una possibile integrazione degli oneri di urbanizzazione nelle sole ipotesi di trasferimento oltre il quinquennio dell'immobile già edificato, fatti salvi i casi di aggiudicazione dello stesso all'asta, e che non avrebbe dato prova di aver pagato gli oneri Parte_1 concessori.
Sempre sotto tale profilo, l'opposta ha evidenziato che, conducendo in locazione l'immobile staggito, l'opponente avrebbe già dovuto corrispondere i detti oneri, indipendentemente dall'aggiudicazione dell'immobile in sede esecutiva, assumendo la correttezza dell'operato del c.t.u. .
Pertanto, parte opposta “insiste per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione formulata dalla ed in ogni caso per il suo integrale Parte_1 rigetto stante la palese infondatezza sia in punto di fatto che di diritto”.
Costituendosi nel giudizio recante R.G. n. 1180/2022,
[...]
ha evidenziato la correttezza del Controparte_14 provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione reso dal G.E., in quanto il termine di decadenza per il versamento del prezzo è perentorio e, dalla mancata corresponsione, discende automaticamente – in assenza di un provvedimento di sospensione della procedura esecutiva – la decadenza dall'aggiudicazione.
si è, altresì, opposta Controparte_14 alla richiesta di sospensione formulata dall'opponente, in quanto infondata.
Donde, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate da parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Quanto all'opposizione iscritta al n. R.G. 1820/2023 ha, da ultimo, proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 del 25.9.2023 emessa dal G.E., richiamando integralmente le ragioni già estese in sede esecutiva, e rimarcando la circostanza che l'omessa esposizione, nella perizia, degli oneri IRSAP sarebbe circostanza di tale
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Giudice dott. Gaetano Sole gravità da giustificare il mancato versamento del saldo-prezzo.
Donde, parte opposta ha chiesto al Tribunale di: “In via preliminare sospendere l'efficacia dell'Ordinanza emessa a seguito dell'udienza 25.09.2023 e depositata e notificata il 2.10.2023 impugnata attraverso il presente atto;
In via principale accogliere la proposto opposizione nel merito per la forma ed i termini, conseguentemente annullare l'Ordinanza emessa a seguito dell'udienza 25.09.2023
e depositata e notificata il 2.10.2023 per i motivi espressi in premessa;
In sede devolutiva nel merito revocare l'ordinanza di cui trattasi e\o dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del provvedimento reso dal G.E. in data 17.01.2021, conseguentemente revocare il provvedimento di aggiudicazione e la successiva dichiarazione di decadenza dalla aggiudicazione, preso atto dei motivi di ricorso esposti verificare la presenza degli importanti oneri sopravvenuti non esposti in perizia e in avviso di vendita e rifissata a nuova data per le operazioni di vendita, con ogni provvedimento conseguenziale ritenuto opportuno di diritto. Con refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituendosi in giudizio, ha riproposto le difese Controparte_1 spiegate nella fase cautelare e negli altri giudizi d'opposizione, eccependo l'inammissibilità e l'inconducenza dell'opposizione, in quanto la richiesta di sospensione proviene da un soggetto estraneo alle vicende processuali che potrebbe solo invocare la sospensione del provvedimento di condanna, nonché l'infondatezza nel merito della stessa, e ciò in quanto alla vendita coattiva non si applicherebbero le previsioni di cui agli artt.
1460, 1481 e 1482 c.c. e poiché l'art. 21, reg. n. 16/2020 non ha portata retroattiva.
Pertanto, parte opposta ha instato per il rigetto della “richiesta di sospensione cautelare del procedimento esecutivo, formulata dalla società Pt_1
, perché inammissibile, abnorme e carente dei presupposti di legge” ed ha
[...] chiesto al Tribunale di “Rigettare, perché inammissibile ed infondata,
l'opposizione della società avverso il provvedimento di condanna, Parte_1 emesso dal GE il 05/06/2023”.
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente evidenziato che CP_8 unico oggetto di vaglio può essere l'ordinanza del G.E. del 6.6.2023.
Dopo aver ripercorso le tappe della procedura esecutiva, parte opposta
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Giudice dott. Gaetano Sole ha evidenziato la correttezza del provvedimento con cui il G.E. ha condannato a pagare la differenza tra il saldo-prezzo Parte_1 originariamente previsto e il prezzo a cui il bene è stato poi aggiudicato a seguito del provvedimento di decadenza, ex art. 587 cpc.
Pertanto, parte opposta ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso il rigetto di tutte le domande formulate.
***
Preliminarmente, in ordine alla correttezza procedurale delle decisioni assunte dal GE, mette conto evidenziare che, non colgono nel segno le eccezioni dell'opponente relative al difetto di motivazione dei provvedimenti e della mancata fissazione dell'udienza ex art. 176 disp att cpc, nonché alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'IRSAP, che di certo non può ritenersi litisconsorte necessario.
I provvedimenti emessi dal G.E. a fronte delle varie istanze cautelari spiegate dalla sono ampiamente motivati, né può dirsi Parte_1 che quelle rese dal Giudicante, in sede esecutiva, siano motivazioni apparenti. Difatti, il G.E. ha compiutamente argomentato le ragioni per le quali ha rigettato le istanze di sospensione proposte dall'odierna opponente, enunciando i principi di diritto che hanno sorretto l'analisi dei fatti portati alla cognizione: decisioni, peraltro, tutte confermate in sede di reclamo.
Quanto alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 176 disp. att. Cp.c. essa non ha in concreto determinato alcun vulnus nel diritto di difesa dell'opponente, la quale è stata comunque messa in condizioni di spiegare le ragioni della propria decisione di non versare il prezzo, spiegando ben tre opposizioni agli atti esecutivi.
Ciò posto le opposizioni proposte da per quanto riunite Parte_1 in separati procedimenti, risultano strettamente connesse sul piano soggettivo e oggettivo, in quanto tutte riconducibili alla medesima questione, ossia l'asserita incompletezza della perizia di stima e dell'avviso di vendita in relazione agli oneri previsti dall'art. 21 del regolamento IRSAP n. 16/2020.
Orbene, facendo applicazione del principio della ragione più liquida,
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Giudice dott. Gaetano Sole appare dirimente rilevare l'infondatezza nel merito delle opposizioni, potendosi prescindere dall'esame delle plurime eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dalle parti opposte.
In primo luogo, dalla stessa lettura dell'art. 21 del regolamento IRSAP si ricava che l'obbligo di corrispondere oneri aggiuntivi sorge esclusivamente in ipotesi di trasferimento o concessione in locazione dell'immobile a soggetto diverso. Nel caso di specie tale presupposto deve ritenersi insussistente, posto che è pacifico che Parte_1 detenesse l'immobile sin dal 2018 in forza di un contratto di locazione.
L'aggiudicazione non ha dunque determinato alcun “trasferimento” né alcuna “nuova concessione in locazione” in favore di un diverso imprenditore, con conseguente esclusione della debenza di oneri ulteriori rispetto a quelli, eventualmente, già versati.
Il dato è stato correttamente evidenziato dal GE, il quale in relazione alla nota data dall'IRSAP in risposta alla richiesta del legale di parte opponente così argomentava: “La nota in esame, tuttavia, non afferma che, in conseguenza del trasferimento del bene, l'aggiudicatario sarà tenuto a versare all'IRSAP alcuna somma ulteriore al prezzo di aggiudicazione quanto
l'assoggettamento della vendita forzata alla medesima disciplina dettata dall'articolo
21 per le ipotesi di cessione volontaria del bene. Secondo la previsione della norma in esame, decorsi cinque anni dalla cessione del bene, l'operatore economico potrà trasferire o concedere in locazione l'immobile o una parte di esso previa autorizzazione dell'IRSAP (non necessaria nelle ipotesi di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento) il cui rilascio è subordinato al versamento di una indennità precisando che “La suddetta somma per lo stesso immobile sarà dovuta una sola volta e nel caso di affitto parziale commisurata alla sola superficie da affittare . Ed al riguardo, come correttamente evidenziato dal professionista delegato, risulta agli atti la circostanza che l'immobile oggetto di aggiudicazione in favore della odierna opponente sia stato affittato dalla debitrice esecutata SEO INDUSTRIA
SERVIZI ED ORGANIZZAZIONE S.r.l., dapprima, in favore della ditta individuale “SEODUE Di Giacomo Birrittella” e poi in favore della società
“ , odierna opponente, con contratti regolarmente registrati che, Parte_1 oltre ad essere opponibili alla procedura, inducono a ritenere che la succitata
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Giudice dott. Gaetano Sole “indennità” prevista dall'articolo 21 del Regolamento sia stata già versata all'IRSAP prima che questa rilasciasse l'autorizzazione alla concessione dell'immobile in locazione ovvero che, comunque, qualora questa venisse richiesta all'odierna opponente lo sarebbe in forza del contratto di affitto concluso in data
22.05.2018 e non anche a seguito dell'aggiudicazione del lotto unico. Deduzione che trova ulteriore conferma in quanto esposto dall'esperto estimatore che, in seno al proprio elaborato, ha specificato come non sussistessero ulteriori oneri” (cfr. ordinanza a verbale del 23.5.2025).
Inoltre, il fatto che l'opponente fosse già conduttrice dell'immobile da lungo tempo comporta che essa fosse pienamente consapevole del regime giuridico gravante sul bene. Non può pertanto sostenersi che la mancata esplicitazione, nella perizia o nell'avviso di vendita, di un generico riferimento agli oneri IRSAP abbia determinato un vizio della procedura o un difetto informativo tale da incidere sulla validità dell'aggiudicazione.
A ciò si aggiunga che la stessa IRSAP, con successiva delibera del C.d.A. del 6.6.2022 (cfr. art. 17), ha espressamente chiarito l'inapplicabilità di qualsiasi onere economico in caso di vendita giudiziaria. Tale atto sopravvenuto conferma che l'assunto dell'opponente circa la debenza di oneri ulteriori era da ritenersi del tutto privo di fondamento. Né rileva che in altra procedura fosse stata inserita, nell'avviso di vendita, una diversa indicazione: tale circostanza non vale a dimostrare la correttezza di quell'indicazione, che anzi risulta smentita proprio dall'interpretazione autentica fornita a posteriori dallo stesso ente.
Inoltre, sotto un profilo più generale, va ribadito il principio secondo cui alla vendita forzata non si applica la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta, essendo limitata la possibilità di ricorrere ai rimedi edilizi al solo caso di aliud pro alio, configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico sociale, oppure quando risulti compromessa la destinazione del bene stesso all'uso che, preso in considerazione da detta ordinanza, abbia costituito elemento
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Giudice dott. Gaetano Sole determinante per l'offerta di acquisto (cfr., tra le tante Cass. sent. nn.
4085 del 2005, Cass. n. 10015 del 1998): ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
Ne consegue che, al di là della correttezza della prospettazione di parte opponente (in ordine alla necessità di versare in futuro ulteriori oneri economici), non può non evidenziarsi come il rimedio richiesto in sede di opposizione (revoca dell'aggiudicazione), avendo natura prettamente caducatoria, risulti comunque del tutto inconferente, in quanto, ove l'IRSAP avesse poi effettivamente chiesto somme non indicate in perizia o nell'avviso di vendita, si sarebbe potuto, al più, prospettare un'ipotesi di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. in capo agli organi della procedura esecutiva.
L'infondatezza dei motivi di doglianza propugnati dall'opponente si riverbera sulla correttezza della disposta revoca dell'aggiudicazione e sulla successiva condanna, di parte opponente, al pagamento della differenza tra il prezzo della prima e della seconda aggiudicazione, al netto della caparra già versata.
Ed invero, come enunciato dal G.E. con argomenti del tutto condivisibili, decorsi 120 giorni dall'aggiudicazione, stante il mancato versamento del saldo-prezzo, l'art. 587 cpc prevede che vada disposta la revoca dell'aggiudicazione. Nel caso di specie, rilevata l'inconferenza della doglianza della società aggiudicataria in ordine alla dedotta necessità di far fronte al versamento degli oneri IRSAP, non vi erano ragioni per le quali l'aggiudicataria potesse, legittimamente, non versare l'importo dovuto, dacché la decadenza è stata pronunciata
“indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata”, e cioè come semplice conseguenza del mancato versamento del prezzo nel termine assegnato.
Da ultimo, sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 587 cpc, “Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”. Donde, il G.E. ha correttamente condannato Parte_1
(risultata aggiudicataria del bene anche nella seconda vendita all'incanto) al pagamento della differenza tra gli importi della prima e della seconda
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Giudice dott. Gaetano Sole aggiudicazione (non essendo stata evidenziata alcuna doglianza in ordine all'importo così come calcolato dal G.E.).
Va aggiunto che la fattispecie di cui all'art. 587 II co. c.p.c. integra una ipotesi di responsabilità patrimoniale conseguente alla previsione di un peculiare “obbligo di garanzia del risultato”, inteso quale obbligo al risultato dell'effettivo conseguimento della somma di cui al prezzo dell'aggiudicazione poi rimasta ineseguita e dalla legge posto in capo all'aggiudicatario inadempiente, responsabilità diretta a presidiare la serietà e l'effettività delle offerte formulate (in tal senso vedasi Cass. 5-8-
2021 n. 22343), sicché nessun rilievo può assumere l'atteggiamento soggettivo dell'aggiudicatario inadempiente: va peraltro notato che il mancato pagamento del saldo fu dovuto ad una scelta intenzionale da parte dell'opponente.
Ne deriva che le doglianze svolte da sono prive di Parte_1 fondamento e che le opposizioni proposte, tutte basate sull'asserita omissione informativa in ordine agli oneri IRSAP, devono essere rigettate.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di Parte_1 operata da parte di e per essa Controparte_3 Controparte_11 non si rinvengono gli estremi della mala fede o della colpa grave nell'operato dell'opponente, sicché la domanda va rigettata.
***
Le spese seguono la soccombenza;
ne consegue che va Parte_1 condannata a rifondere le spese di lite affrontate dalle società opposte, spese che si liquidano sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi ivi indicati per lo scaglione di valore della controversia così come individuato in atto di citazione in opposizione (indeterminabile, complessità bassa), in € 3.809,00, per ciascuna causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
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Giudice dott. Gaetano Sole - Rigetta le opposizioni spiegate da Parte_1
- Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da CP_3
e per essa
[...] Controparte_11
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di ognuna delle parti opposte, delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per ciascuna causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 2.9.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 20
Giudice dott. Gaetano Sole