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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies comma III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7848/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – assicurazione contro i danni, vertente tra
(P.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te p.t., rapp.ta e difesa – come da procura in atti - dall'Avv. Antonio Petrarolo
( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Santa Maria C.F._1
Capua Vetere alla Via dei Sanniti, P.co Acanto PEC
; Email_1
appellante
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], entrambi CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Garofalo ed elett.te dom.ti presso il suo studio in TR CE (CE), alla Via F. Coppi, n. 11, PEC
; Email_2
appellati nonché soc. in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Alvignano Parte_2
(CE) ; appellato non costituito
CONCLUSIONI
Come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 17 ottobre 2022 la Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale e
[...] Controparte_1 CP_2 nonchè la soc. per veder riformata integralmente la sentenza n. Parte_2
721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), depositata in data
20.7.2022, non notificata, con la quale era stata accolta la domanda attorea e condannata la - in solido con la sua assicurata - al risarcimento Parte_1 Parte_2 dei danni riportati nel sinistro del 12.9.2019 dagli attori e Controparte_1
, quantificati per la prima in € 5.147,50 e per il secondo in € 5.214,11, CP_2 oltre interessi e spese di causa.
L'appellante società lamentava che il Gdp aveva fatto malgoverno delle risultanze processuali, non avendo tenuto conto che l'unico teste escusso aveva reso una testimonianza generica e lacunosa, dunque insufficente a provare l'evento ; lamentava che il gdp aveva liquidato il risarcimento dei danni senza disporre una ctu medica per accertare il nesso di causalità e quantificare i danni biologici patiti.
Chiedeva, quindi, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito accogliere l'appello e per l'effetto, riformare la sentenza rigettando la domanda di e di Controparte_1 CP_2 risarcimento delle lesioni personali riportate. In subordine, chiedeva disporre CTU medico legale per l'accertamento del nesso eziologico tra le lesioni e l'evento dedotto e ai fini di una concreta e giusta quantificazione delle stesse;
ordinare la restituzione delle somme medio tempore eventualmente corrisposte dalla Società assicurativa o che si corrisponderanno, in virtù di esecuzione della sentenza impugnata, in favore degli odierni appellati nonché degli onorari liquidati in favore dell'avvocato costituito;
vinte le spese del doppio grado.
3. Si costituivano gli appellati e , Controparte_1 CP_2 contestando l'avverso dedotto, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello.
Gli appellati ne contestavano l'infondatezza ed inammissibilità; contestavano, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla omessa consulenza medico – legale;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla valutazione erronea della prova testimoniale, in quanto genuina ed esaustiva.
La soc. nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, discussa la causa mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 16.10.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
Profili preliminari
4.In via preliminare va dichiarata la contumacia della soc. citata e Parte_2 non costituitasi in giudizio.
5.Nel merito si osserva quanto segue.
In tema di processo di appello, in ossequio al principio “tantum devolutum tantum appellatum” espresso all'art. 342 c.p.c., i motivi di appello devono tutti essere specificati nell'atto di appello e ciò sia per delimitare con certezza il campo del riesame della sentenza impugnata, sia per identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione;
logico corollario di quanto esposto è che restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (vedi Cass. 2006, n. 6630).
Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta pure che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacchè esso deve essere correlato adeguatamente al contenuto della sentenza impugnata (Cass. 2004, n. 20987).
Il merito
Passando al merito, l'appellante ha mosso specifiche doglianze in ordine all'operato del g.d.p., censurando la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver questi fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, non avendo considerato che le dichiarazioni rese dall'unico teste addotto erano generiche e lacunose, dinque insufficienti a provare il sinistro e la sua dinamica;
in via subordinata, ha lamentato che il primo giudice aveva liquidato il risarcimento dei danni senza disporre una ctu medica per accertare il nesso di causalità e quantificare i danni.
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte,
Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda ,in particolare in ordine alla prova del nesso di causalità..
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Ed invero, i maggiori e più significativi elementi di criticità si ravvisano nella ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto le dichiarazioni dell'unico teste escusso, residente in [...]di Briano (CE), sul punto erano Testimone_1 insufficienti a fondare il convincimento del giudice sulla sussistenza del nesso causale.
Il teste escusso in primo grado, interrogato in ordine alla dinamica dell'evento, ha descritto il fatto in maniera generica e sommaria, riferendo che il 12 settembre
2019 alle ore 8,30, mentre era fermo con la sua auto sulla SR in Arce (FR) , aveva assistito al tamponamento di un'auto Fiat Punto e un ciclomotore con due ragazzi a bordo, che a seguito dell' investimento erano caduti a terra, lamentando dolori.
La genericità della deposizione dell'unico teste escusso si rivela non esaustiva e dunque poco affidabile, in quanto il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore. Tale dato va valutato unitamente alla assenza di intervento di polizia o carabinieri o di ambulanza sul posto, il che consentirebbero già di per sè di ritenere non provato il fatto storico del sinistro.
A ciò va altresì aggiunto come appaia inverosimile la peculiare circostanza che gli attori ed il teste escusso risultino tutti residenti in [...]in Agro Aversano
( a Villa di Briano, ad Aversa e a Lusciano come dalla Tes_1 CP_2 CP_1 documentazione medica in atti), dove ha sede anche la nondimeno, Parte_2
l'incidente si verificava in Arce, in provincia di Frosinone.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria, oltre che dall'atto introduttivo degli attori in primo grado, risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
Non risultano, in conclusione, condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né tanto meno l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta insussistente il nesso di causalità tra l'assunto investimento e le lesioni lamentate con la conseguenza che va accolto integralmente l'appello con riforma totale dell'impugnata sentenza .
6. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Bisogna tuttavia rilevare che per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno
2001, n. 8160), con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della soc. ; Parte_2
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da e ; Controparte_1 CP_2
• ordina la restituzione a parte appellante delle somme medio tempore eventualmente corrisposte agli appellati in virtù di esecuzione della sentenza di primo grado, compresi gli onorari liquidati in favore dell'avvocato costituito;
• condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 174,00 per spese ed in euro 2.114,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 21 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies comma III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7848/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – assicurazione contro i danni, vertente tra
(P.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappr.te p.t., rapp.ta e difesa – come da procura in atti - dall'Avv. Antonio Petrarolo
( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Santa Maria C.F._1
Capua Vetere alla Via dei Sanniti, P.co Acanto PEC
; Email_1
appellante
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], entrambi CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Garofalo ed elett.te dom.ti presso il suo studio in TR CE (CE), alla Via F. Coppi, n. 11, PEC
; Email_2
appellati nonché soc. in persona del legale rappr.te p.t., con sede in Alvignano Parte_2
(CE) ; appellato non costituito
CONCLUSIONI
Come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 17 ottobre 2022 la Parte_1
conveniva innanzi all'intestato Tribunale e
[...] Controparte_1 CP_2 nonchè la soc. per veder riformata integralmente la sentenza n. Parte_2
721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), depositata in data
20.7.2022, non notificata, con la quale era stata accolta la domanda attorea e condannata la - in solido con la sua assicurata - al risarcimento Parte_1 Parte_2 dei danni riportati nel sinistro del 12.9.2019 dagli attori e Controparte_1
, quantificati per la prima in € 5.147,50 e per il secondo in € 5.214,11, CP_2 oltre interessi e spese di causa.
L'appellante società lamentava che il Gdp aveva fatto malgoverno delle risultanze processuali, non avendo tenuto conto che l'unico teste escusso aveva reso una testimonianza generica e lacunosa, dunque insufficente a provare l'evento ; lamentava che il gdp aveva liquidato il risarcimento dei danni senza disporre una ctu medica per accertare il nesso di causalità e quantificare i danni biologici patiti.
Chiedeva, quindi, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito accogliere l'appello e per l'effetto, riformare la sentenza rigettando la domanda di e di Controparte_1 CP_2 risarcimento delle lesioni personali riportate. In subordine, chiedeva disporre CTU medico legale per l'accertamento del nesso eziologico tra le lesioni e l'evento dedotto e ai fini di una concreta e giusta quantificazione delle stesse;
ordinare la restituzione delle somme medio tempore eventualmente corrisposte dalla Società assicurativa o che si corrisponderanno, in virtù di esecuzione della sentenza impugnata, in favore degli odierni appellati nonché degli onorari liquidati in favore dell'avvocato costituito;
vinte le spese del doppio grado.
3. Si costituivano gli appellati e , Controparte_1 CP_2 contestando l'avverso dedotto, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello.
Gli appellati ne contestavano l'infondatezza ed inammissibilità; contestavano, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla omessa consulenza medico – legale;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla valutazione erronea della prova testimoniale, in quanto genuina ed esaustiva.
La soc. nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Parte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, discussa la causa mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 16.10.2025 il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
Profili preliminari
4.In via preliminare va dichiarata la contumacia della soc. citata e Parte_2 non costituitasi in giudizio.
5.Nel merito si osserva quanto segue.
In tema di processo di appello, in ossequio al principio “tantum devolutum tantum appellatum” espresso all'art. 342 c.p.c., i motivi di appello devono tutti essere specificati nell'atto di appello e ciò sia per delimitare con certezza il campo del riesame della sentenza impugnata, sia per identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione;
logico corollario di quanto esposto è che restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (vedi Cass. 2006, n. 6630).
Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta pure che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacchè esso deve essere correlato adeguatamente al contenuto della sentenza impugnata (Cass. 2004, n. 20987).
Il merito
Passando al merito, l'appellante ha mosso specifiche doglianze in ordine all'operato del g.d.p., censurando la sentenza resa dal giudice di primo grado per aver questi fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, non avendo considerato che le dichiarazioni rese dall'unico teste addotto erano generiche e lacunose, dinque insufficienti a provare il sinistro e la sua dinamica;
in via subordinata, ha lamentato che il primo giudice aveva liquidato il risarcimento dei danni senza disporre una ctu medica per accertare il nesso di causalità e quantificare i danni.
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte,
Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data
04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda ,in particolare in ordine alla prova del nesso di causalità..
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Ed invero, i maggiori e più significativi elementi di criticità si ravvisano nella ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto le dichiarazioni dell'unico teste escusso, residente in [...]di Briano (CE), sul punto erano Testimone_1 insufficienti a fondare il convincimento del giudice sulla sussistenza del nesso causale.
Il teste escusso in primo grado, interrogato in ordine alla dinamica dell'evento, ha descritto il fatto in maniera generica e sommaria, riferendo che il 12 settembre
2019 alle ore 8,30, mentre era fermo con la sua auto sulla SR in Arce (FR) , aveva assistito al tamponamento di un'auto Fiat Punto e un ciclomotore con due ragazzi a bordo, che a seguito dell' investimento erano caduti a terra, lamentando dolori.
La genericità della deposizione dell'unico teste escusso si rivela non esaustiva e dunque poco affidabile, in quanto il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore. Tale dato va valutato unitamente alla assenza di intervento di polizia o carabinieri o di ambulanza sul posto, il che consentirebbero già di per sè di ritenere non provato il fatto storico del sinistro.
A ciò va altresì aggiunto come appaia inverosimile la peculiare circostanza che gli attori ed il teste escusso risultino tutti residenti in [...]in Agro Aversano
( a Villa di Briano, ad Aversa e a Lusciano come dalla Tes_1 CP_2 CP_1 documentazione medica in atti), dove ha sede anche la nondimeno, Parte_2
l'incidente si verificava in Arce, in provincia di Frosinone.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria, oltre che dall'atto introduttivo degli attori in primo grado, risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
Non risultano, in conclusione, condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né tanto meno l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta insussistente il nesso di causalità tra l'assunto investimento e le lesioni lamentate con la conseguenza che va accolto integralmente l'appello con riforma totale dell'impugnata sentenza .
6. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Bisogna tuttavia rilevare che per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno
2001, n. 8160), con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della soc. ; Parte_2
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 721/2022 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese (CE), rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da e ; Controparte_1 CP_2
• ordina la restituzione a parte appellante delle somme medio tempore eventualmente corrisposte agli appellati in virtù di esecuzione della sentenza di primo grado, compresi gli onorari liquidati in favore dell'avvocato costituito;
• condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 174,00 per spese ed in euro 2.114,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 21 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo