Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6761/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 6761/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Trotta Carmela, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dagli Avv.ti Sansò Claudio e Morriello Vincenzo, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. TIZIANA IZZO (CF. ), in qualità di curatore speciale C.F._3 del minore (01.02.2022) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 08.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 nata a [...] Parte_1
1
(SA) il 15.08.1987 (C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
] in data 15.09.2018 in Eboli (SA) e che dall'unione era C.F._2 nato il figlio (01.02.2022), chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1 dal coniuge con addebito e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva, altresì: 1) l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa familiare [sita in Eboli (SA) alla via U. Nobile n. 14] in suo favore;
3) la regolamentazione del diritto di vista del padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 in favore del figlio e di un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 in suo favore, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 17.11.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente chiedeva, altresì: 1) l'addebito della separazione alla ricorrente;
2)
l'affidamento esclusivo rafforzato del minore con collocamento presso di sé; 3) la regolamentazione del diritto di visita della madre;
4) la previsione a carico della ricorrente di un assegno di mantenimento per il figlio da quantificarsi in base all'apprezzamento del giudice;
5) il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e della domanda di mantenimento in favore della ricorrente.
Con comparsa del 17.12.2024 si costituiva l'Avv. Tiziana Izzo nominata curatore speciale del minore con decreto del 21.11.2024.
All'udienza del 19.12.2024, il G.D. sentiva le parti separatamente e, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20.12.2024, emetteva i provvedimenti provvisori e, attesa l'estrema conflittualità delle parti, disponeva una CTU onde verificare l'idoneità genitoriale delle stesse.
Alla udienza del 08.04.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio in ordine alla pronuncia di stato.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente
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ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per l'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti la causa va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la separazione personale di [nata a Parte_1
AG (SA) il 15.08.1987 (C.F. ] e C.F._1 [...]
[nato a [...] il [...] (C.F. ]; CP_1 C.F._2
- riserva ogni altro aspetto alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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