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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 911 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MANGELI MARTA Parte_1
.domiciliato inPIAZZA DELLA REPUBBLICA 60121 NA ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NA . e domiciliata elettivamente in
CORSO MAZZINI 55 NA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei Parte_1
confronti di in conseguenza del diniego al Controparte_1
riconoscimento in suo favore della qualifica di vittima del dovere con diritto alle relative provvidenze ed indennità.
Nello specifico deduceva di aver presentato domanda in via amministrativa per poter essere dichiarato vittima del dovere in conseguenza di 3 distinti episodi.
Nello specifico e tra gli altri era indicato anche l'episodio avvenuto in data
22.02.2007, durante il quale rimaneva ferito a seguito di operazione finalizzata alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. pagina 1 di 3 Il ricorrente deduceva ancora che in quell'occasione, a seguito di colluttazione con un pregiudicato che si disfaceva di due involucri di cellophane, pativa
“trauma contusivo, distorsivo al secondo dito della mano destra”, con prognosi iniziale di giorni 5.
L'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio veniva tuttavia esclusa dalla valutazione relativa alla domanda di riconoscimento quale vittima del dovere in quanto il MINISTERO competente motivava che la domanda amministrativa è stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione ex artt. 2934 e 2935 cc a far data dall'evento stesso.
La procedura proseguiva pertanto solo per gli altri due eventi e si concludeva positivamente, tuttavia con valutazione ovviamente differente ed inferiore rispetto all'ipotesi in cui si fosse tenuto debitamente conto anche dell'ipotesi esclusa.
Di qui il ricorso
Si costituiva a sua volta contestando le averse Controparte_1
pretese e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti e decisa con emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente della qualifica di vittima del dovere con conseguente dei benefici riconnessi in misura differente e maggiore di quanto già valutato, a seguito del rigetto parziale espresso dal . CP_1
Deve qui osservarsi che appare ben poco contestabile che i fatti siano avvenuti in corso di operazione comandata rientrante nell'ipotesi di cui all'art 1 comma 563
L. 266 del 2005 lett. A).
Deve allora osservarsi che la pretesa di ritenere prescritto il riconoscimento di una situazione di fatto che, in quanto, tale si rinnova di giorno in giorno, appare priva di sostegno potendosi al più affermare che i diritti conseguenti a tale posizione potranno venire meno per inutile decorso del tempo.
Dovrà allora osservarsi che potranno per conseguenza dichiararsi prescritti i benefici periodici conseguenti alla condizione, ma non il diritto a vedersi pagina 2 di 3 riconosciuta una condizione di per sé esistente e soggetta a semplice accertamento.
Ne consegue che anche il suddetto evento avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione.
Il ragione di quanto sopra veniva ammessa CTU medica con la quale si aveva modo di accertare trattarsi di conseguenze minimali tanto da poter essere definite dall'impatto radiologico e clinico ben modesto e la cui valutazione non supera il
2%.
Detta valutazione può quindi assommarsi al presofferto e già riconosciuto pervenendosi ad una valutazione complessiva del 13%, percentuale complessiva sostanzialmente non contestata.
In tali termini appare limitatamente accoglibile il ricorso con conseguente diritto ai benefici di legge entro i termini prescrizionali ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza al soddisfo.
Spese anche di CTU come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed accerta e dichiara che il sig.
è vittima del dovere con invalidità complessiva pari al 13% e Parte_1 con conseguente diritto ai benefici di legge aumentati di interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza e conseguenti all'invalidità accertata, il tutto entro in termini prescrizionali decennali
2) respinge per il resto
3) compensa le spese di giudizio in ragione del solo limitato accoglimento
4) Spese di CTU a carico di entrambe le parti per utilità comune nella misura di cui a precedente liquidazione con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, in data 10/03-09/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 911 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MANGELI MARTA Parte_1
.domiciliato inPIAZZA DELLA REPUBBLICA 60121 NA ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NA . e domiciliata elettivamente in
CORSO MAZZINI 55 NA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei Parte_1
confronti di in conseguenza del diniego al Controparte_1
riconoscimento in suo favore della qualifica di vittima del dovere con diritto alle relative provvidenze ed indennità.
Nello specifico deduceva di aver presentato domanda in via amministrativa per poter essere dichiarato vittima del dovere in conseguenza di 3 distinti episodi.
Nello specifico e tra gli altri era indicato anche l'episodio avvenuto in data
22.02.2007, durante il quale rimaneva ferito a seguito di operazione finalizzata alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. pagina 1 di 3 Il ricorrente deduceva ancora che in quell'occasione, a seguito di colluttazione con un pregiudicato che si disfaceva di due involucri di cellophane, pativa
“trauma contusivo, distorsivo al secondo dito della mano destra”, con prognosi iniziale di giorni 5.
L'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio veniva tuttavia esclusa dalla valutazione relativa alla domanda di riconoscimento quale vittima del dovere in quanto il MINISTERO competente motivava che la domanda amministrativa è stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione ex artt. 2934 e 2935 cc a far data dall'evento stesso.
La procedura proseguiva pertanto solo per gli altri due eventi e si concludeva positivamente, tuttavia con valutazione ovviamente differente ed inferiore rispetto all'ipotesi in cui si fosse tenuto debitamente conto anche dell'ipotesi esclusa.
Di qui il ricorso
Si costituiva a sua volta contestando le averse Controparte_1
pretese e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti e decisa con emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente della qualifica di vittima del dovere con conseguente dei benefici riconnessi in misura differente e maggiore di quanto già valutato, a seguito del rigetto parziale espresso dal . CP_1
Deve qui osservarsi che appare ben poco contestabile che i fatti siano avvenuti in corso di operazione comandata rientrante nell'ipotesi di cui all'art 1 comma 563
L. 266 del 2005 lett. A).
Deve allora osservarsi che la pretesa di ritenere prescritto il riconoscimento di una situazione di fatto che, in quanto, tale si rinnova di giorno in giorno, appare priva di sostegno potendosi al più affermare che i diritti conseguenti a tale posizione potranno venire meno per inutile decorso del tempo.
Dovrà allora osservarsi che potranno per conseguenza dichiararsi prescritti i benefici periodici conseguenti alla condizione, ma non il diritto a vedersi pagina 2 di 3 riconosciuta una condizione di per sé esistente e soggetta a semplice accertamento.
Ne consegue che anche il suddetto evento avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione.
Il ragione di quanto sopra veniva ammessa CTU medica con la quale si aveva modo di accertare trattarsi di conseguenze minimali tanto da poter essere definite dall'impatto radiologico e clinico ben modesto e la cui valutazione non supera il
2%.
Detta valutazione può quindi assommarsi al presofferto e già riconosciuto pervenendosi ad una valutazione complessiva del 13%, percentuale complessiva sostanzialmente non contestata.
In tali termini appare limitatamente accoglibile il ricorso con conseguente diritto ai benefici di legge entro i termini prescrizionali ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza al soddisfo.
Spese anche di CTU come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed accerta e dichiara che il sig.
è vittima del dovere con invalidità complessiva pari al 13% e Parte_1 con conseguente diritto ai benefici di legge aumentati di interessi e rivalutazione da ciascuna singola debenza e conseguenti all'invalidità accertata, il tutto entro in termini prescrizionali decennali
2) respinge per il resto
3) compensa le spese di giudizio in ragione del solo limitato accoglimento
4) Spese di CTU a carico di entrambe le parti per utilità comune nella misura di cui a precedente liquidazione con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, in data 10/03-09/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 3 di 3