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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Delle Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD502L1003622024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD502L100362/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 16.9.2024 e con il quale, in relazione al periodo di imposta 2018, era stata accertata una maggiore IVA con conseguente ripresa a tassazione, chiedendone l'annullamento.
Lamentava la illegittimità dell'avviso di accertamento per: 1) violazione del principio del contraddittorio preventivo e mancato rispetto del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 111/2023; 2) mancato riconoscimento della detrazione IVA e violazione degli artt. 19, 21 e 55 D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10.1.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, insistendo, con memoria depositata il 1.12.2025, nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla ritenuta violazione del principio del contraddittorio preventivo e sul mancato rispetto del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 111/2023.
Deduce, sul punto, parte ricorrente che “[..] il termine di 60 giorni concesso dall'Ufficio alla società contribuente per consentirgli di controdedurre a seguito dell'invio dello schema di atto (01.07.2024) non è stato rispettato, in quanto Agenzia delle Entrate ha notificato il successivo avviso di accertamento in data 16.09.2024, senza tener conto del periodo di sospensione (diverso dalla periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale) previsto dall'1 al 31 agosto dal c.d. Decreto Adempimenti.
Infatti, dal 2016, è prevista una “pausa estiva” dall'1 agosto al 4 settembre per le somme dovute a seguito dei controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
A ciò, si è aggiunta la previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, anche dell'invio degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente rinvio, per il medesimo periodo, dell'obbligo di risposta da parte dei contribuenti (cfr. art. 16, co. 1, lett. o), L. n.111/2023).
Dunque, anche i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2024 [..] Applicando la richiamata normativa al caso di specie e rispettando il prescritto periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto ha fatto, non poteva procedere alla notifica dell'avviso di accertamento prima del 04.10.2024, aggiungendo ai 60 gg. concessi per le osservazioni (30.08.2024) ulteriori 35 giorni per la c.d. “pausa estiva” [..]” (così alle pagg.
3-4 del ricorso).
Ebbene, l'art. 16 L. n. 111/2023 – richiamato da parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso – rubricato
“Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” prevede, in particolare, alla lettera o) del comma 1 che “Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: [..] prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Ora, il decreto legislativo n. 1/2024, che ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nel citato art. 16 L. n. 111/2023, all'art. 10 ha previsto “1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal
1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
È quindi evidente che né la norma di principio (fissata nella legge delega) nè quella attuativa si riferiscono alla produzione documentale da parte dei contribuenti, prevedendo entrambe, infatti, limitazioni al potere dell'Amministrazione finanziaria nel periodo feriale sicchè, non operando nella specie per la ricorrente la invocata sospensione dei termini per produzione della documentazione richiesta con lo schema d'atto notificato l'1.7.2024, ne consegue che, decorso invano il termine di 60 giorni, legittimamente l'Agenzia delle
Entrate ha notificato in data 16.9.2024 l'avviso di accertamento impugnato.
Ciò detto, neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sul mancato riconoscimento della detrazione
IVA e sulla violazione degli artt. 19, 21 e 55 D.P.R. n. 633/1972.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione ai fini IVA, ex art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di € 66.092,00 - pari ai ricavi dichiarati dalla società – poiché, pur risultando questa nell'anno 2018 beneficiaria di bonifici relativi al pagamento di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, la stessa ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
non essendo stati, poi, rintracciati né versamenti né liquidazioni periodiche,
l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto IVA in detrazione.
L'art. 55 D.P.R. n.633/1972 dispone invero che “se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio [..] può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33”.
La parte ricorrente lamenta in proposito che “[..] nella fattispecie de qua l'Agenzia delle Entrate di Crotone accertando in € 11.266,00 l'IVA dovuta dalla società ricorrente per l'anno di imposto 2018 ha, ingiustamente ed erroneamente, omesso di detrarre le imposte risultanti dalle liquidazioni trimestrali IVA che Ricorrente_1 per la stessa annualità ha tempo per tempo trasmesso all'Ufficio [..]” (così alla pag. 5) e che “[..] la società, sebbene non abbia presentato per il periodo d'imposta 2018 la dichiarazione annuale Iva, ha comunque trasmesso le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA [..]”; sostiene quindi che “[..] In sostanza, dalla dichiarazione annuale IVA presentata per il periodo d'imposta 2017 risulta un credito IVA pari a €6.967,00; il suddetto credito è stato utilizzato in compensazione nei modelli F24 per € 4.740,22 e per € 255,69 in compensazione nelle liquidazioni periodiche di cui sopra;
quindi residua un ulteriore credito di €1.971,09 per il periodo d'imposta 2017. Complessivamente l'imposta da versare per il periodo d'imposta 2018 pari a € 2.841,04 [..]" e che “[..] non può sfuggire che l'Amministrazione Finanziaria aveva a disposizione tutti i dati esposti sopra, in quanto sia le liquidazioni periodiche trasmesse che gli F24 compensati, nonché la dichiarazione iva annuale per il periodo d'imposta 2017 sono facilmente reperibili nel cassetto fiscale del contribuente [..]” (cfr. pagg. 7-8).
Nondimeno, come correttamente rileva l'Agenzia delle Entrate, l'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che devono essere portati in detrazione i versamenti e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 e, nella specie, ha rilevato che non risulta effettuato alcun versamento di imposta seppur dovuto in base alle liquidazioni periodiche, evidenziando, quanto alla documentazione prodotta dalla contribuente in questa sede, che: a) difettano i registri IVA, ciò che non consente di quantificare l'imposta dovuta;
b) i modelli di versamento F24 depositati sono relativi al pagamento dell'IVA riferito all'anno d'imposta 2017 mentre l'anno oggetto di accertamento è il 2018; 3) le due fatture prodotte emesse nel 2023 non possono essere riferite a nessun anno d'imposta diverso da quello di emissione (e quindi non possono essere riferite al 2018).
Non risultando il versamento di imposta dovuta secondo le liquidazioni trimestrali, correttamente non è stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Crotone, 16.12.2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Delle Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD502L1003622024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 699/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD502L100362/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 16.9.2024 e con il quale, in relazione al periodo di imposta 2018, era stata accertata una maggiore IVA con conseguente ripresa a tassazione, chiedendone l'annullamento.
Lamentava la illegittimità dell'avviso di accertamento per: 1) violazione del principio del contraddittorio preventivo e mancato rispetto del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 111/2023; 2) mancato riconoscimento della detrazione IVA e violazione degli artt. 19, 21 e 55 D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10.1.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, insistendo, con memoria depositata il 1.12.2025, nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sulla ritenuta violazione del principio del contraddittorio preventivo e sul mancato rispetto del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 111/2023.
Deduce, sul punto, parte ricorrente che “[..] il termine di 60 giorni concesso dall'Ufficio alla società contribuente per consentirgli di controdedurre a seguito dell'invio dello schema di atto (01.07.2024) non è stato rispettato, in quanto Agenzia delle Entrate ha notificato il successivo avviso di accertamento in data 16.09.2024, senza tener conto del periodo di sospensione (diverso dalla periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale) previsto dall'1 al 31 agosto dal c.d. Decreto Adempimenti.
Infatti, dal 2016, è prevista una “pausa estiva” dall'1 agosto al 4 settembre per le somme dovute a seguito dei controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
A ciò, si è aggiunta la previsione della sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, anche dell'invio degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente rinvio, per il medesimo periodo, dell'obbligo di risposta da parte dei contribuenti (cfr. art. 16, co. 1, lett. o), L. n.111/2023).
Dunque, anche i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2024 [..] Applicando la richiamata normativa al caso di specie e rispettando il prescritto periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto ha fatto, non poteva procedere alla notifica dell'avviso di accertamento prima del 04.10.2024, aggiungendo ai 60 gg. concessi per le osservazioni (30.08.2024) ulteriori 35 giorni per la c.d. “pausa estiva” [..]” (così alle pagg.
3-4 del ricorso).
Ebbene, l'art. 16 L. n. 111/2023 – richiamato da parte ricorrente a sostegno del motivo di ricorso – rubricato
“Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” prevede, in particolare, alla lettera o) del comma 1 che “Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: [..] prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria”.
Ora, il decreto legislativo n. 1/2024, che ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nel citato art. 16 L. n. 111/2023, all'art. 10 ha previsto “1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal
1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
È quindi evidente che né la norma di principio (fissata nella legge delega) nè quella attuativa si riferiscono alla produzione documentale da parte dei contribuenti, prevedendo entrambe, infatti, limitazioni al potere dell'Amministrazione finanziaria nel periodo feriale sicchè, non operando nella specie per la ricorrente la invocata sospensione dei termini per produzione della documentazione richiesta con lo schema d'atto notificato l'1.7.2024, ne consegue che, decorso invano il termine di 60 giorni, legittimamente l'Agenzia delle
Entrate ha notificato in data 16.9.2024 l'avviso di accertamento impugnato.
Ciò detto, neppure è meritevole di accoglimento la doglianza sul mancato riconoscimento della detrazione
IVA e sulla violazione degli artt. 19, 21 e 55 D.P.R. n. 633/1972.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione ai fini IVA, ex art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di € 66.092,00 - pari ai ricavi dichiarati dalla società – poiché, pur risultando questa nell'anno 2018 beneficiaria di bonifici relativi al pagamento di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, la stessa ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
non essendo stati, poi, rintracciati né versamenti né liquidazioni periodiche,
l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto IVA in detrazione.
L'art. 55 D.P.R. n.633/1972 dispone invero che “se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio [..] può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33”.
La parte ricorrente lamenta in proposito che “[..] nella fattispecie de qua l'Agenzia delle Entrate di Crotone accertando in € 11.266,00 l'IVA dovuta dalla società ricorrente per l'anno di imposto 2018 ha, ingiustamente ed erroneamente, omesso di detrarre le imposte risultanti dalle liquidazioni trimestrali IVA che Ricorrente_1 per la stessa annualità ha tempo per tempo trasmesso all'Ufficio [..]” (così alla pag. 5) e che “[..] la società, sebbene non abbia presentato per il periodo d'imposta 2018 la dichiarazione annuale Iva, ha comunque trasmesso le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA [..]”; sostiene quindi che “[..] In sostanza, dalla dichiarazione annuale IVA presentata per il periodo d'imposta 2017 risulta un credito IVA pari a €6.967,00; il suddetto credito è stato utilizzato in compensazione nei modelli F24 per € 4.740,22 e per € 255,69 in compensazione nelle liquidazioni periodiche di cui sopra;
quindi residua un ulteriore credito di €1.971,09 per il periodo d'imposta 2017. Complessivamente l'imposta da versare per il periodo d'imposta 2018 pari a € 2.841,04 [..]" e che “[..] non può sfuggire che l'Amministrazione Finanziaria aveva a disposizione tutti i dati esposti sopra, in quanto sia le liquidazioni periodiche trasmesse che gli F24 compensati, nonché la dichiarazione iva annuale per il periodo d'imposta 2017 sono facilmente reperibili nel cassetto fiscale del contribuente [..]” (cfr. pagg. 7-8).
Nondimeno, come correttamente rileva l'Agenzia delle Entrate, l'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che devono essere portati in detrazione i versamenti e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33 e, nella specie, ha rilevato che non risulta effettuato alcun versamento di imposta seppur dovuto in base alle liquidazioni periodiche, evidenziando, quanto alla documentazione prodotta dalla contribuente in questa sede, che: a) difettano i registri IVA, ciò che non consente di quantificare l'imposta dovuta;
b) i modelli di versamento F24 depositati sono relativi al pagamento dell'IVA riferito all'anno d'imposta 2017 mentre l'anno oggetto di accertamento è il 2018; 3) le due fatture prodotte emesse nel 2023 non possono essere riferite a nessun anno d'imposta diverso da quello di emissione (e quindi non possono essere riferite al 2018).
Non risultando il versamento di imposta dovuta secondo le liquidazioni trimestrali, correttamente non è stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Crotone, 16.12.2025