Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio preventivo e mancato rispetto del periodo di sospensione previsto dalla L. n. 111/2023

    La Corte ha ritenuto che le norme invocate (L. n. 111/2023 e D.Lgs. n. 1/2024) si riferiscono alla sospensione dell'invio di atti da parte dell'Amministrazione finanziaria e non alla produzione documentale da parte dei contribuenti. Pertanto, decorso il termine di 60 giorni, l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente notificato l'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della detrazione IVA e violazione degli artt. 19, 21 e 55 D.P.R. n. 633/1972

    La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, per la detrazione sono necessari i versamenti e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. Nella specie, non risultava effettuato alcun versamento di imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche. Inoltre, la documentazione prodotta (F24 relativi al 2017 e fatture del 2023) non era riferibile all'anno d'imposta 2018 oggetto di accertamento. Pertanto, correttamente non è stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 9
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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