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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/01/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2479/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2479/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla RIONE I MAGGIO, 1 85022 BARILE ITALIA presso lo studio dell'Avv.
TRAFICANTE DONATO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTORE
E
, c.f.: elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._3
VIA UMBERTO I 129 85028 RIONERO IN VULTURE, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO TERESA, c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTO
E il (C:F: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Raffaele Ciasca n. 8, con domicilio eletto a Barile (PZ), alla Via Croce n. 15, presso lo studio dell'Avv. Carmine Ramunno (Cod. Fisc.: – Fax: C.F._5
0972720553 – Pec.: del foro di Potenza, il quale Email_1 rappresenta e difende il suddetto ente, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione ed in virtù di conferimento d'incarico giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 26.10.2020, (All.01).
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 20/10/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06/10/2020, ricevuto in data successiva, l'attore, asserendo che “l'opera realizzata dalla predetta signora di cui Controparte_1 al permesso di costruire del comune di Rionero in Vulture n.1749/2015 è assolutamente illegittima ecc…” lamentava la violazione delle distanze di legge da un immobile di sua proprietà e pertanto, citava la convenuta ed il
[...]
in Vulture, per sentire condannare la prima, al risarcimento del CP_2 danno in forma specifica, mediante la demolizione di quanto da ella realizzato ed, entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto Controparte_2 di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva del CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , insistendo per Controparte_1 l'infondatezza della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale al fine di veder riconosciuto il suo diritto al rispetto delle distanze di legge, con conseguente condanna del alla riconduzione dell'immobile di sua Parte_1 proprietà alla distanza di dieci metri dall'immobile . CP_1
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, trattandosi di un presupposto processuale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Sotto questo profilo, inoltre, non può dirsi formato il giudicato implicito in base al previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di decisione sulla prescrizione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sig.ra
, e non già sulla domanda attorea spiegata anche nei confronti Controparte_1 del CP_2
Peraltro, sul punto, secondo un recente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l'eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola.” (Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 04/11/2021, n. 31653)
Per quanto concerne il profilo del riparto di giurisdizione, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
- 2 -
"Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso
l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il per far valere l'illegittimità dell'attività CP_2 provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo." (cfr. Cass. SSUU 13673/2013; Cass. S.U. n. 13673/2014;
Cassazione civile sez. un. - 24/12/2018, n. 33364 ).
Parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio ha testualmente allegato che: “in data 12.11.2015, il Responsabile del Servizio Urbanistica…omissis.. rilasciava alla sig.ra il permesso di Controparte_1 costruire n. 3302/2015, per la realizzazione di una struttura leggera in legno o
p.v.c., rimovibile a servizio di un locale di sua proprietà…omissis…, senza trasmettere il suddetto provvedimento al responsabile delle Attività produttive, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e senza imporre il deposito presso l'Ufficio difesa del suolo della , considerato che, per stessa Organizzazione_1 dichiarazione proveniente dalla richiedente, il nuovo manufatto, completamente chiuso su tre lati e con utilizzo del muretto di cemento sottostante, avrebbe avuto la dimensione di circa 40 mq. (mq. 39,8575); (pag.
3, 2° cpv)
Ha inoltre, che: “Il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 65/2011 stabilisce, all'art. 2 comma 1, che legittimato a presentare la richiesta di concessione per la realizzazione di un dehor è esclusivamente “il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione” …omissis…, vietando, quindi, espressamente che la richiesta possa provenire dal mero proprietario del locale interessato, seppure catastalmente adibito ad esercizio commerciale.
(pag. 04 Lett. a). Ulteriormente conclude : “pertanto, dall'esame congiunto e comparato dei due provvedimenti amministrativi emerge una evidente contraddittorieta fra gli stessi,…omissis…” (pag. 4 lett. d)
Dall'esame della domanda giudiziale come complessivamente articolata e proposta, quindi, si evince che parte attrice ha censurato la lesione alla propria sfera soggettiva causata dalla illegittimità degli atti amministrativi del
[...]
che avrebbero inciso, con le concessioni edilizie Controparte_2
(illegittime) rilasciate alla sig.ra , interessi di carattere generale. CP_1
Parte attrice, inoltre, ha contestato la conformità del fabbricato del convenuto alla concessione edilizia e al Regolamento Comunale per temporanea occupazione di suolo pubblico e/o privato per dehors/giardini d'inverno
- 3 -
stagionali e/o continuativi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
65 del 29/09/2011. Ha rilevato, ancora, vizi di legittimità delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di deducendo dunque il Controparte_2 cattivo uso del potere da parte della PA dello schema norma- potere- effetto, invocando il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo anche nei confronti del Comune.
In tal caso, la fonte del danno cagionato al privato non è la violazione della regola della buona fede precontrattuale, ma il cattivo uso del potere pubblico, cioè l'illegittimità dell'atto amministrativo. Si configura, ivi, una responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo ex art. 2043 c.c. con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore del privato, nei limiti dell'interesse positivo, il quale può impugnare il provvedimento illegittimo dinanzi al giudice amministrativo quale giudice di legittimità.
La fattispecie concreta è quindi concretamente sussumibile nello schema astrattamente delineato dalla Suprema Corte, con conseguente declinatoria della giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo, dinnanzi al quale il giudizio andrà quindi riassunto nei termini di legge.
Considerata la complessità della vicenda, che ha visto anche l'esame della domanda riconvenzionale ad opera della convenuta diversa dalla parte pubblica, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 del così provvede: Controparte_2
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, il 25/01/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2479/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla RIONE I MAGGIO, 1 85022 BARILE ITALIA presso lo studio dell'Avv.
TRAFICANTE DONATO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTORE
E
, c.f.: elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._3
VIA UMBERTO I 129 85028 RIONERO IN VULTURE, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO TERESA, c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTO
E il (C:F: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Raffaele Ciasca n. 8, con domicilio eletto a Barile (PZ), alla Via Croce n. 15, presso lo studio dell'Avv. Carmine Ramunno (Cod. Fisc.: – Fax: C.F._5
0972720553 – Pec.: del foro di Potenza, il quale Email_1 rappresenta e difende il suddetto ente, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione ed in virtù di conferimento d'incarico giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 26.10.2020, (All.01).
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della PA.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 20/10/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06/10/2020, ricevuto in data successiva, l'attore, asserendo che “l'opera realizzata dalla predetta signora di cui Controparte_1 al permesso di costruire del comune di Rionero in Vulture n.1749/2015 è assolutamente illegittima ecc…” lamentava la violazione delle distanze di legge da un immobile di sua proprietà e pertanto, citava la convenuta ed il
[...]
in Vulture, per sentire condannare la prima, al risarcimento del CP_2 danno in forma specifica, mediante la demolizione di quanto da ella realizzato ed, entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto Controparte_2 di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva del CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , insistendo per Controparte_1 l'infondatezza della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale al fine di veder riconosciuto il suo diritto al rispetto delle distanze di legge, con conseguente condanna del alla riconduzione dell'immobile di sua Parte_1 proprietà alla distanza di dieci metri dall'immobile . CP_1
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, trattandosi di un presupposto processuale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Sotto questo profilo, inoltre, non può dirsi formato il giudicato implicito in base al previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di decisione sulla prescrizione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sig.ra
, e non già sulla domanda attorea spiegata anche nei confronti Controparte_1 del CP_2
Peraltro, sul punto, secondo un recente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità:
“In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l'eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola.” (Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 04/11/2021, n. 31653)
Per quanto concerne il profilo del riparto di giurisdizione, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
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"Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi
l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso
l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il per far valere l'illegittimità dell'attività CP_2 provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo." (cfr. Cass. SSUU 13673/2013; Cass. S.U. n. 13673/2014;
Cassazione civile sez. un. - 24/12/2018, n. 33364 ).
Parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio ha testualmente allegato che: “in data 12.11.2015, il Responsabile del Servizio Urbanistica…omissis.. rilasciava alla sig.ra il permesso di Controparte_1 costruire n. 3302/2015, per la realizzazione di una struttura leggera in legno o
p.v.c., rimovibile a servizio di un locale di sua proprietà…omissis…, senza trasmettere il suddetto provvedimento al responsabile delle Attività produttive, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e senza imporre il deposito presso l'Ufficio difesa del suolo della , considerato che, per stessa Organizzazione_1 dichiarazione proveniente dalla richiedente, il nuovo manufatto, completamente chiuso su tre lati e con utilizzo del muretto di cemento sottostante, avrebbe avuto la dimensione di circa 40 mq. (mq. 39,8575); (pag.
3, 2° cpv)
Ha inoltre, che: “Il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 65/2011 stabilisce, all'art. 2 comma 1, che legittimato a presentare la richiesta di concessione per la realizzazione di un dehor è esclusivamente “il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione” …omissis…, vietando, quindi, espressamente che la richiesta possa provenire dal mero proprietario del locale interessato, seppure catastalmente adibito ad esercizio commerciale.
(pag. 04 Lett. a). Ulteriormente conclude : “pertanto, dall'esame congiunto e comparato dei due provvedimenti amministrativi emerge una evidente contraddittorieta fra gli stessi,…omissis…” (pag. 4 lett. d)
Dall'esame della domanda giudiziale come complessivamente articolata e proposta, quindi, si evince che parte attrice ha censurato la lesione alla propria sfera soggettiva causata dalla illegittimità degli atti amministrativi del
[...]
che avrebbero inciso, con le concessioni edilizie Controparte_2
(illegittime) rilasciate alla sig.ra , interessi di carattere generale. CP_1
Parte attrice, inoltre, ha contestato la conformità del fabbricato del convenuto alla concessione edilizia e al Regolamento Comunale per temporanea occupazione di suolo pubblico e/o privato per dehors/giardini d'inverno
- 3 -
stagionali e/o continuativi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
65 del 29/09/2011. Ha rilevato, ancora, vizi di legittimità delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di deducendo dunque il Controparte_2 cattivo uso del potere da parte della PA dello schema norma- potere- effetto, invocando il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo anche nei confronti del Comune.
In tal caso, la fonte del danno cagionato al privato non è la violazione della regola della buona fede precontrattuale, ma il cattivo uso del potere pubblico, cioè l'illegittimità dell'atto amministrativo. Si configura, ivi, una responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo ex art. 2043 c.c. con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore del privato, nei limiti dell'interesse positivo, il quale può impugnare il provvedimento illegittimo dinanzi al giudice amministrativo quale giudice di legittimità.
La fattispecie concreta è quindi concretamente sussumibile nello schema astrattamente delineato dalla Suprema Corte, con conseguente declinatoria della giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo, dinnanzi al quale il giudizio andrà quindi riassunto nei termini di legge.
Considerata la complessità della vicenda, che ha visto anche l'esame della domanda riconvenzionale ad opera della convenuta diversa dalla parte pubblica, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 del così provvede: Controparte_2
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, il 25/01/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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