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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4268 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FATICONI MAURIZIO. Parte_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. La domanda attorea, presentata dal ricorrente , nella sua qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. – avente ad oggetto la irripetibilità Parte_2 della somma di € 31.961,63 richiesta a titolo di indebito sulla pensione n. 044- 409101077018 cat. INV.CIV. intestata a per il periodo dal Parte_2
01.12.2013 sino al 30.11.2023 contestato con comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, nonché circostanza evincibile documentalmente, che il sig. è titolare di pensione nr. 01077018 cat. Parte_2
INVCIV con decorrenza dal 1 novembre 1987, nonché di prestazioni IOCPDEL nr.
1 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997 e SOCPDEL nr. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010 (cfr. modelli Obis- certificato di pensione depositati in atti fasc. ricorr e fasc. ). CP_1
Ha dedotto il ricorrente di aver sempre provveduto alla compilazione ed inoltro dei modelli 730 per gli anni di imposta dal 2012 al 2022. CP_ Con la comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 l' ha proceduto al ricalcolo della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1.12.2013 ed alla contestazione di un indebito nella misura di € 31.961,63, in ragione del ricalcolo derivante dalla titolarità di altre pensioni. Risulta presentato ricorso al Comitato provinciale in data 28.11.2023.
CP_
4. Nel costituirsi in giudizio l' ha rappresentato –ribadendo quanto già dichiarato in sede amministrativa dal Comitato Provinciale con delibera n. 237922 del 21/12/2023 –
“L'indebito oggetto di ricorso di importo pari ad euro 31.961,63 è stato acquisito dall'Istituto in data 8/11/2023 in forza di ricostituzione online di pari data effettuata a seguito di segnalazione del Casellario Generale delle pensioni, avvenuta in considerazione della titolarità, in capo al ricorrente, di altri trattamenti pensionistici. Ed invero, il sig. , con decorrenza 01/1997, è titolare di pensione Cat. Parte_2
IOCPDL n. 06787102, nonché di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 a far data dal 12/2010. (…) L' ha provveduto alla ricostituzione della pensione d'invalidità in data 8/11/2023, CP_2 nell'ambito della prescrizione decennale, in adempimento all'obbligo di verifica, attesa la segnalazione ricevuta dalla Direzione Centrale delle Pensioni mediante le liste di posizioni anomale da controllare. Nel caso specifico, l'abbinamento delle suddette pensioni ex con i relativi Pt_3 importi in pagamento ha determinato il venir meno del diritto alla percezione della pensione di inabilità Cat. INV. CIV. n. 1077018 su cui grava l'indebito”. L'indebito sulla pensione cat.INVCIV in godimento al sig. pertanto, Parte_2 trova la propria causa nel superamento del requisito reddituale in ragione della corresponsione delle altre due pensioni indicate: pensione Cat. IOCPDL n. 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997 e di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010.
5. Con il presente giudizio la parte ricorrente ha dedotto la irripetibilità dell'indebito per buona fede nella percezione, in quanto tutti i dati reddituali (compresa la sussistenza delle ulteriori due pensioni) sono sempre stati nella disponibilità ed a conoscenza dell' ; CP_2 inoltre deduce di aver sempre provveduto all'inoltro dei modelli 730, per tutti gli anni oggetto di contestazione, come attestato dalla documentazione in atti.
6. Giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale,
2 in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223 del 2020). Negli stessi termini la Suprema Corte con pronuncia n. 12608/20 ha statuito che: “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 CP_1
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1 via telematica”. Nella medesima pronuncia la Suprema Corte afferma: “Va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già CP_1 CP_2 conosce”.
7. Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente la irripetibilità dell'indebito in quanto l' è sempre stato perfettamente a conoscenza CP_1 della situazione reddituale del sig. . Parte_2
Invero, come provato dai modelli 730 acclusi al fascicolo attoreo, , per Parte_2 il tramite del proprio tutore sig. , ha provveduto per tutti gli anni Parte_4 oggetto di indebito alla compilazione ed inoltro del modello 730. CP_ Inoltre, come rappresentato dall' stesso in sede di memoria, le due ulteriori prestazioni corrisposte al , oltre alla pensione di invalidità civile, Parte_2 rispettivamente la pensione Cat. IOCPDL n. 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997
e di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010, erano originariamente in capo all' le cui funzioni sono state trasferite all' in Pt_3 CP_1
3 attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214. CP_ Ne deriva che l' era in ogni caso a conoscenza della situazione reddituale del
, il cui importo deriva esclusivamente dalle prestazioni erogate Parte_2 dall' . CP_2
Ne deriva che non è configurabile alcun dolo in capo al che ha Parte_2 continuato ad usufruire della pensione di invalidità in totale buona fede dal 2013 al 2023, quindi per 10 anni, prima gli venisse contestata la nota di indebito del novembre 2023.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
nei confronti di (R.G. 4268/2023), ogni contraria domanda, Parte_2 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara la irripetibilità della somma di € 31.961,63 rivendicata con comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 sulla pensione n. 044-409101077018 cat. INV.CIV. intestata a;
Parte_2 CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 3.291,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4268 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FATICONI MAURIZIO. Parte_2
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. La domanda attorea, presentata dal ricorrente , nella sua qualità di Parte_1 amministratore di sostegno del sig. – avente ad oggetto la irripetibilità Parte_2 della somma di € 31.961,63 richiesta a titolo di indebito sulla pensione n. 044- 409101077018 cat. INV.CIV. intestata a per il periodo dal Parte_2
01.12.2013 sino al 30.11.2023 contestato con comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
3. Costituisce circostanza pacifica tra le parti, nonché circostanza evincibile documentalmente, che il sig. è titolare di pensione nr. 01077018 cat. Parte_2
INVCIV con decorrenza dal 1 novembre 1987, nonché di prestazioni IOCPDEL nr.
1 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997 e SOCPDEL nr. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010 (cfr. modelli Obis- certificato di pensione depositati in atti fasc. ricorr e fasc. ). CP_1
Ha dedotto il ricorrente di aver sempre provveduto alla compilazione ed inoltro dei modelli 730 per gli anni di imposta dal 2012 al 2022. CP_ Con la comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 l' ha proceduto al ricalcolo della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1.12.2013 ed alla contestazione di un indebito nella misura di € 31.961,63, in ragione del ricalcolo derivante dalla titolarità di altre pensioni. Risulta presentato ricorso al Comitato provinciale in data 28.11.2023.
CP_
4. Nel costituirsi in giudizio l' ha rappresentato –ribadendo quanto già dichiarato in sede amministrativa dal Comitato Provinciale con delibera n. 237922 del 21/12/2023 –
“L'indebito oggetto di ricorso di importo pari ad euro 31.961,63 è stato acquisito dall'Istituto in data 8/11/2023 in forza di ricostituzione online di pari data effettuata a seguito di segnalazione del Casellario Generale delle pensioni, avvenuta in considerazione della titolarità, in capo al ricorrente, di altri trattamenti pensionistici. Ed invero, il sig. , con decorrenza 01/1997, è titolare di pensione Cat. Parte_2
IOCPDL n. 06787102, nonché di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 a far data dal 12/2010. (…) L' ha provveduto alla ricostituzione della pensione d'invalidità in data 8/11/2023, CP_2 nell'ambito della prescrizione decennale, in adempimento all'obbligo di verifica, attesa la segnalazione ricevuta dalla Direzione Centrale delle Pensioni mediante le liste di posizioni anomale da controllare. Nel caso specifico, l'abbinamento delle suddette pensioni ex con i relativi Pt_3 importi in pagamento ha determinato il venir meno del diritto alla percezione della pensione di inabilità Cat. INV. CIV. n. 1077018 su cui grava l'indebito”. L'indebito sulla pensione cat.INVCIV in godimento al sig. pertanto, Parte_2 trova la propria causa nel superamento del requisito reddituale in ragione della corresponsione delle altre due pensioni indicate: pensione Cat. IOCPDL n. 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997 e di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010.
5. Con il presente giudizio la parte ricorrente ha dedotto la irripetibilità dell'indebito per buona fede nella percezione, in quanto tutti i dati reddituali (compresa la sussistenza delle ulteriori due pensioni) sono sempre stati nella disponibilità ed a conoscenza dell' ; CP_2 inoltre deduce di aver sempre provveduto all'inoltro dei modelli 730, per tutti gli anni oggetto di contestazione, come attestato dalla documentazione in atti.
6. Giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale venuto recentemente a consolidarsi in seno alla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di indebito assistenziale,
2 in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223 del 2020). Negli stessi termini la Suprema Corte con pronuncia n. 12608/20 ha statuito che: “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 CP_1
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in CP_1 via telematica”. Nella medesima pronuncia la Suprema Corte afferma: “Va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi esso l' già CP_1 CP_2 conosce”.
7. Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente la irripetibilità dell'indebito in quanto l' è sempre stato perfettamente a conoscenza CP_1 della situazione reddituale del sig. . Parte_2
Invero, come provato dai modelli 730 acclusi al fascicolo attoreo, , per Parte_2 il tramite del proprio tutore sig. , ha provveduto per tutti gli anni Parte_4 oggetto di indebito alla compilazione ed inoltro del modello 730. CP_ Inoltre, come rappresentato dall' stesso in sede di memoria, le due ulteriori prestazioni corrisposte al , oltre alla pensione di invalidità civile, Parte_2 rispettivamente la pensione Cat. IOCPDL n. 06787102 con decorrenza dal gennaio 1997
e di pensione Cat. SO CPDL n. 08214868 con decorrenza dal dicembre 2010, erano originariamente in capo all' le cui funzioni sono state trasferite all' in Pt_3 CP_1
3 attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214. CP_ Ne deriva che l' era in ogni caso a conoscenza della situazione reddituale del
, il cui importo deriva esclusivamente dalle prestazioni erogate Parte_2 dall' . CP_2
Ne deriva che non è configurabile alcun dolo in capo al che ha Parte_2 continuato ad usufruire della pensione di invalidità in totale buona fede dal 2013 al 2023, quindi per 10 anni, prima gli venisse contestata la nota di indebito del novembre 2023.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. Parte_1
nei confronti di (R.G. 4268/2023), ogni contraria domanda, Parte_2 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara la irripetibilità della somma di € 31.961,63 rivendicata con comunicazione di riliquidazione del 08.11.2023 sulla pensione n. 044-409101077018 cat. INV.CIV. intestata a;
Parte_2 CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 3.291,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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