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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3108/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 21/09/2017 al n. 3108/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 347/2017 del
18.08.2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel giudizio civile n.
629/2016, depositata il 18.08.2017 e non notificata
TRA
(C.F. ), rappresenta e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Lorenzo Rubinetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Siracusa n. 84;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ferdinando Venezia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via P. De Coubertin n. 32;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite discutevano la causa, rassegnando le conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate.
1 Proc. n. 3108/2017 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso alla sentenza n. 347/2017 del 18.08.2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel giudizio civile n. 629/2016, depositata il 18.08.2017 e non notificata, con la quale il primo giudice, a definizione dei procedimenti riuniti nn. 629/2016 e 656/2016 R.G. – nei quali, rispettivamente, aveva proposto azione di Parte_1
accertamento negativo del credito e opposizione al decreto ingiuntivo n.
187/2016 emesso dal Giudice di Pace di Potenza, in relazione alla medesima somma di € 2.128,38 richiesta dal per spese di CP_1
pavimentazione dei lastrici solari in uso esclusivo all'attrice – pur accogliendo le domande attoree (e in particolare revocato il decreto ingiuntivo), disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
2. A fronte di rituale citazione, si costituiva nel presente giudizio d'appello, con comparsa depositata il 19/01/2018, il Controparte_1
, dispiegando appello incidentale con cui chiedeva, previo
[...] rigetto dell'appello principale, la riforma della sentenza nel senso della conferma del decreto ingiuntivo opposto (e revocato) in primo grado.
3. La causa, attesane la natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 25/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, le questioni vanno delibate secondo il corretto ordine logico-giuridico, e pertanto si palesa preliminare il vaglio dell'appello incidentale, con cui si contesta l'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado laddove, travisando il thema decidendum, ha vagliato nel merito l'entità delle somme pretese dal quale conguaglio per CP_1
i lavori di rifacimento dei lastrici solari.
5. In punto di fatto, risulta che, con un primo atto di citazione del 27 aprile
2016, ha proposto un'azione di accertamento negativo Parte_1
del credito (confluita nel procedimento avente n. 629/2016), volta testualmente a conseguire la declaratoria di non debenza della somma di €
2.128,38 accollatale dal Condominio con delibera del 01/03/2016.
2 Proc. n. 3108/2017 R.G.
Nelle more del giudizio, il ha conseguito il decreto ingiuntivo CP_1
n. 187/2016 per il pagamento della medesima somma di € 2.128,38, avverso il quale proponeva opposizione incardinando il Parte_1
procedimento n. 656/2016 R.G., poi riunito a quello di accertamento negativo (avente n. 629/2016 R.G.) poiché involgente il medesimo credito tra le medesime parti.
6. Ciò posto, la sentenza appellata risulta viziata laddove, dopo aver correttamente premesso che “l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ma non può estendersi a profili di nullità ed annullabilità della delibera che dovrà invece essere fatta valere con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.”, e cioè dopo aver dato atto della validità delle delibere condominiali di approvazione del riparto delle spese, afferma la necessità “di accertare, pertanto quale sia la superficie dei due lastrici solari, ad uso esclusivo di parte attrice, facenti parte del fabbricato, sito in Potenza alla Via
Bertazzoni, n. 68”.
6.1. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5254 del
04/03/2011; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020, secondo cui, in massima, “Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno
3 Proc. n. 3108/2017 R.G.
impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati”).
In altri termini, una volta approvato, per mezzo del rendiconto, il riparto delle spese condominiali, queste ultime possono essere contestate, per ragioni di legittimità, soltanto attraverso la domanda di annullamento della delibera, da proporsi entro il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Né può consentirsi una impugnativa sine die, legittimata dalla sola ipotesi di nullità della delibera, che si verifica nei limitati casi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” – contenuto illecito, ossia contrario a
“norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”, laddove, invece, sono meramente annullabili le deliberazioni (come quelle in commento) aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così Cass.,
S.U., sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
6.2. Sicché, mediante la proposizione di una azione di accertamento negativo del credito (quale quella introdotta da nel Parte_1
giudizio n. 629/2016 R.G.) non sarebbe stata conseguibile l'utilità ventilata, ovvero la caducazione del debito di € 2.128,38 per lavori di rifacimento dei lastrici solari, che si sarebbe potuta conseguire soltanto all'esito del fruttuoso esperimento dell'azione di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto condominiale (e delle relative voci di spesa), resa, nel caso di specie, nell'assemblea del 01/03/2016 (prodotta
4 Proc. n. 3108/2017 R.G.
anche dalla stessa rispettivamente sub. All. 2 e 3 nei fascicoli di Pt_1
primo grado).
6.3. Se così è, preso atto dell'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. (spirato anche laddove si intendesse qualificare la domanda proposta nel procedimento n. 629/2016 R.G. quale azione di annullamento, da considerarsi comunque tardiva, in quanto proposta in data 27 aprile
2016, ovvero di là dai trenta giorni successivi alla deliberazione, alla quale era presente, del 01/03/2016) il primo giudice avrebbe Parte_1
dovuto dare atto del definitivo consolidamento della posizione debitoria a carico della condomina, e conseguentemente rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
6.4. Ciò anche in quanto “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre
2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez.
2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)” [in tali testuali termini si è espressa la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, sottolineatura del redigente].
7. In definitiva, si presentano fondate le doglianze articolate dal derivandone l'accoglimento dell'appello incidentale e la CP_1
consequenziale riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e dell'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 187/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza, che pertanto va dichiarato esecutivo.
5 Proc. n. 3108/2017 R.G.
8. All'accoglimento dell'appello incidentale consegue il rigetto del gravame principale, mirato a contestare la compensazione delle spese di lite da parte del primo giudice: del resto, alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019).
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite (rimessa alla presente autorità giudiziaria con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio), le stesse possono liquidarsi, per entrambi i gradi, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello e con attribuzione al procuratore del dichiaratosi antistatario con esclusivo riguardo a quelle CP_1
relative al secondo grado di giudizio.
Le spese della consulenza espletata in primo grado, nella misura già liquidata, possono porsi a carico delle parti in solido tra loro.
10. Stante il rigetto dell'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nel procedimento avente n. 3108/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da nel Parte_1
procedimento avente n. 629/2016 R.G. e rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 187/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del , che si liquidano, per il primo grado, Controparte_2
6 Proc. n. 3108/2017 R.G.
in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione – soltanto per queste ultime – al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. dispone che le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura già liquidata, siano poste a carico solidale delle parti;
5. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 21/09/2017 al n. 3108/2017
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 347/2017 del
18.08.2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel giudizio civile n.
629/2016, depositata il 18.08.2017 e non notificata
TRA
(C.F. ), rappresenta e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Lorenzo Rubinetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Siracusa n. 84;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ferdinando Venezia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via P. De Coubertin n. 32;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite discutevano la causa, rassegnando le conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate.
1 Proc. n. 3108/2017 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso alla sentenza n. 347/2017 del 18.08.2017, emessa dal Giudice di Pace di Potenza nel giudizio civile n. 629/2016, depositata il 18.08.2017 e non notificata, con la quale il primo giudice, a definizione dei procedimenti riuniti nn. 629/2016 e 656/2016 R.G. – nei quali, rispettivamente, aveva proposto azione di Parte_1
accertamento negativo del credito e opposizione al decreto ingiuntivo n.
187/2016 emesso dal Giudice di Pace di Potenza, in relazione alla medesima somma di € 2.128,38 richiesta dal per spese di CP_1
pavimentazione dei lastrici solari in uso esclusivo all'attrice – pur accogliendo le domande attoree (e in particolare revocato il decreto ingiuntivo), disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
2. A fronte di rituale citazione, si costituiva nel presente giudizio d'appello, con comparsa depositata il 19/01/2018, il Controparte_1
, dispiegando appello incidentale con cui chiedeva, previo
[...] rigetto dell'appello principale, la riforma della sentenza nel senso della conferma del decreto ingiuntivo opposto (e revocato) in primo grado.
3. La causa, attesane la natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 25/09/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, le questioni vanno delibate secondo il corretto ordine logico-giuridico, e pertanto si palesa preliminare il vaglio dell'appello incidentale, con cui si contesta l'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado laddove, travisando il thema decidendum, ha vagliato nel merito l'entità delle somme pretese dal quale conguaglio per CP_1
i lavori di rifacimento dei lastrici solari.
5. In punto di fatto, risulta che, con un primo atto di citazione del 27 aprile
2016, ha proposto un'azione di accertamento negativo Parte_1
del credito (confluita nel procedimento avente n. 629/2016), volta testualmente a conseguire la declaratoria di non debenza della somma di €
2.128,38 accollatale dal Condominio con delibera del 01/03/2016.
2 Proc. n. 3108/2017 R.G.
Nelle more del giudizio, il ha conseguito il decreto ingiuntivo CP_1
n. 187/2016 per il pagamento della medesima somma di € 2.128,38, avverso il quale proponeva opposizione incardinando il Parte_1
procedimento n. 656/2016 R.G., poi riunito a quello di accertamento negativo (avente n. 629/2016 R.G.) poiché involgente il medesimo credito tra le medesime parti.
6. Ciò posto, la sentenza appellata risulta viziata laddove, dopo aver correttamente premesso che “l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ma non può estendersi a profili di nullità ed annullabilità della delibera che dovrà invece essere fatta valere con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.”, e cioè dopo aver dato atto della validità delle delibere condominiali di approvazione del riparto delle spese, afferma la necessità “di accertare, pertanto quale sia la superficie dei due lastrici solari, ad uso esclusivo di parte attrice, facenti parte del fabbricato, sito in Potenza alla Via
Bertazzoni, n. 68”.
6.1. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5254 del
04/03/2011; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020, secondo cui, in massima, “Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno
3 Proc. n. 3108/2017 R.G.
impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati”).
In altri termini, una volta approvato, per mezzo del rendiconto, il riparto delle spese condominiali, queste ultime possono essere contestate, per ragioni di legittimità, soltanto attraverso la domanda di annullamento della delibera, da proporsi entro il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Né può consentirsi una impugnativa sine die, legittimata dalla sola ipotesi di nullità della delibera, che si verifica nei limitati casi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” – contenuto illecito, ossia contrario a
“norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”, laddove, invece, sono meramente annullabili le deliberazioni (come quelle in commento) aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (così Cass.,
S.U., sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
6.2. Sicché, mediante la proposizione di una azione di accertamento negativo del credito (quale quella introdotta da nel Parte_1
giudizio n. 629/2016 R.G.) non sarebbe stata conseguibile l'utilità ventilata, ovvero la caducazione del debito di € 2.128,38 per lavori di rifacimento dei lastrici solari, che si sarebbe potuta conseguire soltanto all'esito del fruttuoso esperimento dell'azione di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto condominiale (e delle relative voci di spesa), resa, nel caso di specie, nell'assemblea del 01/03/2016 (prodotta
4 Proc. n. 3108/2017 R.G.
anche dalla stessa rispettivamente sub. All. 2 e 3 nei fascicoli di Pt_1
primo grado).
6.3. Se così è, preso atto dell'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. (spirato anche laddove si intendesse qualificare la domanda proposta nel procedimento n. 629/2016 R.G. quale azione di annullamento, da considerarsi comunque tardiva, in quanto proposta in data 27 aprile
2016, ovvero di là dai trenta giorni successivi alla deliberazione, alla quale era presente, del 01/03/2016) il primo giudice avrebbe Parte_1
dovuto dare atto del definitivo consolidamento della posizione debitoria a carico della condomina, e conseguentemente rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
6.4. Ciò anche in quanto “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre
2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez.
2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)” [in tali testuali termini si è espressa la Corte di Cassazione con la recente
Ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, sottolineatura del redigente].
7. In definitiva, si presentano fondate le doglianze articolate dal derivandone l'accoglimento dell'appello incidentale e la CP_1
consequenziale riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e dell'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 187/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza, che pertanto va dichiarato esecutivo.
5 Proc. n. 3108/2017 R.G.
8. All'accoglimento dell'appello incidentale consegue il rigetto del gravame principale, mirato a contestare la compensazione delle spese di lite da parte del primo giudice: del resto, alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019).
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite (rimessa alla presente autorità giudiziaria con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio), le stesse possono liquidarsi, per entrambi i gradi, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello e con attribuzione al procuratore del dichiaratosi antistatario con esclusivo riguardo a quelle CP_1
relative al secondo grado di giudizio.
Le spese della consulenza espletata in primo grado, nella misura già liquidata, possono porsi a carico delle parti in solido tra loro.
10. Stante il rigetto dell'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti nel procedimento avente n. 3108/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta da nel Parte_1
procedimento avente n. 629/2016 R.G. e rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 187/2016 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del , che si liquidano, per il primo grado, Controparte_2
6 Proc. n. 3108/2017 R.G.
in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione – soltanto per queste ultime – al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. dispone che le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura già liquidata, siano poste a carico solidale delle parti;
5. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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