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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Manfredi
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento maggiorazione danno biologico malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dalle malattie denunciate da all' in Parte_1 CP_1 data 18.07.2023, riconosciute dall'Istituto come di natura tecnopatica con IP pari pagina 1 di 4 all'8%, è derivato un maggior danno biologico permanente pari alla percentuale complessiva del 14% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a erogare in favore CP_1 del medesimo l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. Parte_1
a) prima parte D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al 14% di cui al punto 1), detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo dall'aggravamento.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_2 spese processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 29.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che dalle malattie del sovraccarico delle spalle e del sovraccarico del rachide lombare, la cui natura di tecnopatia è già stata riconosciuta dall' in sede CP_1 amministrativa, è derivato un danno biologico superiore a quello accertato dai sanitari dell'Istituto (3% per la patologia del sovraccarico delle spalle e 6% per la patologia del sovraccarico del rachide lombare pari all'8% complessivo). Ritenendo incongrua la valutazione operata dall' proponeva opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U. CP_1
1124/1965 avverso il provvedimento L del 14.10.2023, chiedendo di essere sottoposto a vista collegiale, purtuttavia non riceveva alcuna convocazione per cui il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso con esito sfavorevole. Sulla base di tale premessa, chiede la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 previsto dal D.lgs. n. 38/2000 per il danno biologico permanente derivato dalle malattie professionali di cui innanzi, pari alla percentuale complessiva del 24% (12% per ciascuna patologia), o comunque superiore alla percentuale complessiva del 9% riconosciuta dai sanitari dell'Istituto. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e diritto. Allega documentazione.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di
CTU medico-legale. Ed infatti va opportunamente precisato che l' ha riconosciuto CP_1 la natura tecnopatica delle malattie per cui è causa, che non può quindi essere rimessa in discussione in questa sede, con la conseguenza che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del grado di IP che ne è derivato. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso si osserva che il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte sulla base della documentazione in atti e sottoposto l'assicurato a visita medico-legale pone la diagnosi di “Artrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple. Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale“. Ciò posto evidenzia che facendo riferimento alle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, per la prima patologia in diagnosi (codice 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti Fino a 12%) in considerazione della presenza di protrusioni multiple e dell'incidenza funzionale rilevata il danni biologico permanente può essere equitativamente valutato nel la misura del 9%. Per la seconda patologia in diagnosi
(codice 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
Fino a 4%) in considerazione dell'evidenza di una modica limitazione funzionale bilaterale (sx>dx), ritiene che il danno biologico può essere equitativamente valutato nel
4% per la spalla sx e nel 3% per la spalla dx, per un totale complessivo del 6%.
Conclude, quindi, che la valutazione globale del danno biologico, sulla base dei diversi criteri medico-legali di giudizio, è pari al 14% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In replica alle note critiche al presente elaborato peritale dal CTP dell' precisa che CP_1 la valutazione espressa nella bozza della relazione si riferisce, quale accertamento diagnostico probante, alla RM eseguita in data 27.05.2023 e depositata nel fascicolo di parte attrice. Precisa, inoltre, che il predetto quadro clinico è stato confermato in sede di operazioni peritali. Infine, poiché il predetto accertamento strumentale è precedente alla data della domanda amministrativa (18.07.2023) ribadisce che l'IP complessivamente accertata era già presente alla data di presentazione della domanda all'Ente .
Alla luce di quanto sopra esposto, osserva questo giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del CTU, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria pagina 3 di 4 prodotta dal ricorrente, su quanto accertato all'esito della prova orale e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate e distratte come in dispositivo in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Manfredi
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento maggiorazione danno biologico malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dalle malattie denunciate da all' in Parte_1 CP_1 data 18.07.2023, riconosciute dall'Istituto come di natura tecnopatica con IP pari pagina 1 di 4 all'8%, è derivato un maggior danno biologico permanente pari alla percentuale complessiva del 14% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a erogare in favore CP_1 del medesimo l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. Parte_1
a) prima parte D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al 14% di cui al punto 1), detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo dall'aggravamento.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_2 spese processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 29.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché CP_1 sia accertato che dalle malattie del sovraccarico delle spalle e del sovraccarico del rachide lombare, la cui natura di tecnopatia è già stata riconosciuta dall' in sede CP_1 amministrativa, è derivato un danno biologico superiore a quello accertato dai sanitari dell'Istituto (3% per la patologia del sovraccarico delle spalle e 6% per la patologia del sovraccarico del rachide lombare pari all'8% complessivo). Ritenendo incongrua la valutazione operata dall' proponeva opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U. CP_1
1124/1965 avverso il provvedimento L del 14.10.2023, chiedendo di essere sottoposto a vista collegiale, purtuttavia non riceveva alcuna convocazione per cui il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso con esito sfavorevole. Sulla base di tale premessa, chiede la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 previsto dal D.lgs. n. 38/2000 per il danno biologico permanente derivato dalle malattie professionali di cui innanzi, pari alla percentuale complessiva del 24% (12% per ciascuna patologia), o comunque superiore alla percentuale complessiva del 9% riconosciuta dai sanitari dell'Istituto. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e diritto. Allega documentazione.
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo di
CTU medico-legale. Ed infatti va opportunamente precisato che l' ha riconosciuto CP_1 la natura tecnopatica delle malattie per cui è causa, che non può quindi essere rimessa in discussione in questa sede, con la conseguenza che l'oggetto del presente giudizio è limitato all'accertamento del grado di IP che ne è derivato. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso si osserva che il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte sulla base della documentazione in atti e sottoposto l'assicurato a visita medico-legale pone la diagnosi di “Artrosi del rachide lombare con protrusioni discali multiple. Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale“. Ciò posto evidenzia che facendo riferimento alle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000, per la prima patologia in diagnosi (codice 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti Fino a 12%) in considerazione della presenza di protrusioni multiple e dell'incidenza funzionale rilevata il danni biologico permanente può essere equitativamente valutato nel la misura del 9%. Per la seconda patologia in diagnosi
(codice 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale
Fino a 4%) in considerazione dell'evidenza di una modica limitazione funzionale bilaterale (sx>dx), ritiene che il danno biologico può essere equitativamente valutato nel
4% per la spalla sx e nel 3% per la spalla dx, per un totale complessivo del 6%.
Conclude, quindi, che la valutazione globale del danno biologico, sulla base dei diversi criteri medico-legali di giudizio, è pari al 14% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In replica alle note critiche al presente elaborato peritale dal CTP dell' precisa che CP_1 la valutazione espressa nella bozza della relazione si riferisce, quale accertamento diagnostico probante, alla RM eseguita in data 27.05.2023 e depositata nel fascicolo di parte attrice. Precisa, inoltre, che il predetto quadro clinico è stato confermato in sede di operazioni peritali. Infine, poiché il predetto accertamento strumentale è precedente alla data della domanda amministrativa (18.07.2023) ribadisce che l'IP complessivamente accertata era già presente alla data di presentazione della domanda all'Ente .
Alla luce di quanto sopra esposto, osserva questo giudicante che non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle suddette conclusioni del CTU, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della documentazione sanitaria pagina 3 di 4 prodotta dal ricorrente, su quanto accertato all'esito della prova orale e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, logico esaustivo e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è, dunque, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate e distratte come in dispositivo in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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