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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1978/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ a)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale specifica prevista dall'art. 108 del CCNL Comparto Sanità
Pubblica del 03.11.2022, con decorrenza iniziale dall'1.1.2023;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale, Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n.
6, al pagamento dell'indennità pro futuro e alla corresponsione delle somme maturate a tale titolo dal 1.1.2023 fino alla data di liquidazione;
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Part Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che la ha provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento dell'indennità richiesta dall'istante
(Indennità Specifica professionale), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2024.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dal procuratore della stessa parte ricorrente.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il
Part giudicante che le stesse debbano essere poste a carico della , considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'azienda, la quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14.02.2024;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
258,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell' nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore Pt_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 22.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1978/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ a)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale specifica prevista dall'art. 108 del CCNL Comparto Sanità
Pubblica del 03.11.2022, con decorrenza iniziale dall'1.1.2023;
b) Per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale, Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Starita n.
6, al pagamento dell'indennità pro futuro e alla corresponsione delle somme maturate a tale titolo dal 1.1.2023 fino alla data di liquidazione;
c) Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, per fattane anticipazione”.
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Part Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che la ha provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento dell'indennità richiesta dall'istante
(Indennità Specifica professionale), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2024.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dal procuratore della stessa parte ricorrente.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il
Part giudicante che le stesse debbano essere poste a carico della , considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'azienda, la quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14.02.2024;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
258,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell' nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore Pt_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 22.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli