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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PUPO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS 20052 presso lo studio dell'avv. CP_1
LL CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
pagina 1 di 7 APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. sulle seguenti conclusioni.
Per : in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva o dell'esecuzione (se intrapresa) della sentenza di primo grado per manifesta fondatezza della presente impugnazione;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi oggetto dei due atti di accertamento prot. n. .4901.12/06/2017.0089297 e prot. n. CP_1
.4901.12/06/2017.0089246 notificati, rispettivamente, il 14/06/2017 e il CP_1
15/06/2017, per i motivi indicati nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle due ordinanze-ingiunzioni n. OI-
000121309 e n. OI-000123344, notificate dall' sede di rispettivamente, il CP_1 CP_1
26/09/2022 e il 06/10/2022 o, comunque, annullarle;
- in caso di ulteriore resistenza dell' , condannare l' medesimo al pagamento CP_1 CP_2
in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata, ai sensi Parte_1
dell'art. 91 comma 3 c.p.c.;
- con vittoria dei compensi professionali e delle spese del doppio grado di giudizio.
Per DI : Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso CP_1 CP_1
in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Monza e con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 44 del 14.1.2025 il Tribunale di Monza dr.ssa Elena Greco ha parzialmente accolto il ricorso della parte ricorrente rideterminando la sanzione pagina 2 di 7 amministrativa per OI 123344 nel minore importo di € 5.677,50 e confermando la sanzione applicata con OI 121309 di e 7.459,50 come già riliquidata da . Spese CP_1
compensate per un quarto.
Il primo giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito contributivo afferente le sanzioni amministrative applicate con i provvedimenti impugnati, in quanto aveva prodotto in atti tanto gli atti diffida originari, quanto i successivi atti di CP_1
interruzione della prescrizione ed infine gli avvisi di accertamento notificati rispettivamente in data 14.6.2017 e 15.6.2017 relativi ad omissione contributive per i periodi giugno, luglio, settembre e ottobre 2010 e febbraio, marzo, aprile e maggio 2011.
Il primo giudice ha ritenuto che ha contestato le dette omissioni contributive tra il CP_1
2010 e 2011 con puntuale richiamo ai documenti prodotti in giudizio da . CP_1
Pertanto, il primo giudice ha ritenuto che sull'omissione contributiva non fosse maturata alcuna prescrizione, avendo il primo giudice specificato in motivazione che tutti i detti documenti erano prodotti completi in giudizio e dai quali emergeva l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Per quanto attiene all'oggetto proprio del presente giudizio ossia di impugnazione delle sanzioni amministrative relative all'omesso versamento delle trattenute effettuate dal ricorrente in qualità di amministratore della società datrice di lavoro CP_3
mediante l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni notificate in data 26.9.2022 e
4.10.2022, il primo giudice ha rilevato che a seguito della depenalizzazione del reato specifico operata con il d. lgs. 8/2016 entrato in vigore il 6.2.2016 non era parimenti maturata alcuna prescrizione sulla sanzione amministrativa.
La sentenza esplicita in motivazione come il termine di decorrenza della prescrizione, a seguito della depenalizzazione del reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali, va considerato che l'art. 2 comma 1/bis DL 463/1983 prevede la trasmissione della denuncia di reato da alla procura competente e al comma 1- CP_1
pagina 3 di 7 quater prevede la sospensione della prescrizione durante il termine di cui al comma
1/bis.
La norma di depenalizzazione successiva ha previsto che la Procura trasmette ad CP_1
gli atti ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, avvenuta il 2.3.2016 e così il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative decorre da tale data e così applicando il termine dilatorio di tre mesi per la regolarizzazione del pagamento dei contributi e la sospensione COVID 19 dal
23.2.2020 al 31.5.2020 le OI erano notificate nei 5 anni dalla notifica degli avvisi di accertamento del 14.6.2017 e 15.6.2017.
Il tribunale ha altresì respinto la domanda di accertamento della mancanza di dolo o colpa ai sensi dell'art. 3 l 689/81 rilevando che l'eccezione era stata anche tardiva perché sollevata in sede di difese conclusive e, comunque, confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito depenalizzato, in quanto la parte ricorrente non ha inteso regolarizzare i versamenti neppure a seguito della notifica degli atti di accertamento.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con la formulazione di due motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione alla eccezione di prescrizione dei contributi omessi, giacché secondo l'appellante la sentenza non ha motivato in merito all'applicazione del principio espresso da Cass. 19897/2018 sul dies a quo della prescrizione sul diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e la sua applicazione al dies a quo di riscossione dei contributi omessi.
In sostanza l'appellante ribadisce che la prescrizione dei contributi era maturata alla data di notifica degli avvisi di accertamento ed in tanto da tale eccepita prescrizione – non accolta dal primo giudice – deriverebbe la non debenza delle sanzioni amministrative ad esse correlate, dato che anche a volersi concedere che l'appellante avesse avuto la volontà di sanare la posizione contributiva a seguito della notificazione degli pagina 4 di 7 accertamenti, questi non avrebbe potuto provvedervi per l'irrinunciabilità della prescrizione previdenziale siccome a suo dire già maturata.
Ove il primo giudice avesse correttamente applicato l'art. 3 l. 335/1995 avrebbe accolto la domanda di nullità delle OI, in quanto una volta intervenuta la prescrizione del contributo previdenziale omesso, la sanzione verrebbe meno in quanto diversamente vi sarebbe una violazione dell'art. 3 cost. per disparità di trattamento verso i soggetti debitori per i quali ancora il debito contributivo non è prescritto e, dunque, sanabile nel termine di tre mesi.
Si è costituito in giudizio ripercorrendo in fatto gli atti di interruzione della CP_1
prescrizione dei crediti e così chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la prescrizione dei contributi omessi alla data di notifica degli avvisi di accertamento da parte di , CP_1
per i quali è pacifico in atti essere stati notificati all'appellante in data 14.6.2017 e
15.6.2017.
A tale proposito si rileva che la domanda proposta in primo grado riguarda l'opposizione alle OI notificate in data 26.9.2022 e 4.10.2022: dunque, l'oggetto della controversia riguarda la richiesta nullità delle ordinane ingiunzione opposte per effetto della richiesta di accertamento della prescrizione dei debiti contributivi di cui agli avvisi di accertamento notificati in data 14.6.2017 e 15.6.2017.
Va chiarito quanto alla domanda di accertamento della prescrizione dei contributi come formulata in giudizio e ribadita in appello, che la stessa risulta inammissibile in quanto l'impugnazione della pretesa contributiva di cui agli avvisi notificati ed al fine di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati deve essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/1999. pagina 5 di 7 Pertanto, non è possibile esaminare la domanda di accertamento della prescrizione anteriormente maturata alla data di notifica degli avvisi di addebito, presupposti delle OI di irrogazione delle sanzioni amministrative qui opposte.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto il debito contributivo è divenuto irretrattabile, potendosi sollevare opposizione solo per la prescrizione successiva ed a seguito di notifica di un qualsiasi atto con cui dimostra la volontà CP_1
di voler procedere alla riscossione del credito.
La motivazione della sentenza impugnata va modificata in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello risulta del tutto infondato da un lato perché il credito contributivo era certamente esistente alla data di notifica delle OI per le sanzioni amministrative applicate, dall'altro in quanto l'appellante nulla oppone quanto al passo della sentenza in cui in maniera limpida si esclude la prescrizione del diritto alle sanzioni amministrative con termine di decorrenza dagli avvisi di addebito (non opposti nei termini di legge) e in applicazione delle sospensioni del corso della prescrizione come specificate dalla sentenza impugnata.
Sul secondo motivo, a prescindere dal tempo della eccezione, va detto che già alla data di notifica degli avvisi di addebito l'appellante ben avrebbe potuto sanare la posizione nel termine di tre mesi dalla notifica, tanto più nella consapevolezza dello stesso della esistenza del debito contributivo per omesso versamento delle trattenute operate ai lavoratori a suo tempo, stante la mancata contestazione degli accertamenti nel termine di cui all'art. 24 D. lgs 46/1999 (40 giorni).
Sussiste pertanto l'elemento soggettivo doloso o colposo di omesso versamento di tale somma all' nei termini di legge, né sorregge la tesi di parte l'infondata eccezione di CP_1
prescrizione dei contributi, non maturata come già chiarito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di cui al dispositivo per il presente grado, importo ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Monza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre oneri di legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 215/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PUPO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MORANDI, 1 C/O AVVOCATURA INPS 20052 presso lo studio dell'avv. CP_1
LL CLARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
pagina 1 di 7 APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. sulle seguenti conclusioni.
Per : in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva o dell'esecuzione (se intrapresa) della sentenza di primo grado per manifesta fondatezza della presente impugnazione;
nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi oggetto dei due atti di accertamento prot. n. .4901.12/06/2017.0089297 e prot. n. CP_1
.4901.12/06/2017.0089246 notificati, rispettivamente, il 14/06/2017 e il CP_1
15/06/2017, per i motivi indicati nel presente atto;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle due ordinanze-ingiunzioni n. OI-
000121309 e n. OI-000123344, notificate dall' sede di rispettivamente, il CP_1 CP_1
26/09/2022 e il 06/10/2022 o, comunque, annullarle;
- in caso di ulteriore resistenza dell' , condannare l' medesimo al pagamento CP_1 CP_2
in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata, ai sensi Parte_1
dell'art. 91 comma 3 c.p.c.;
- con vittoria dei compensi professionali e delle spese del doppio grado di giudizio.
Per DI : Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il ricorso CP_1 CP_1
in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Monza e con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 44 del 14.1.2025 il Tribunale di Monza dr.ssa Elena Greco ha parzialmente accolto il ricorso della parte ricorrente rideterminando la sanzione pagina 2 di 7 amministrativa per OI 123344 nel minore importo di € 5.677,50 e confermando la sanzione applicata con OI 121309 di e 7.459,50 come già riliquidata da . Spese CP_1
compensate per un quarto.
Il primo giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito contributivo afferente le sanzioni amministrative applicate con i provvedimenti impugnati, in quanto aveva prodotto in atti tanto gli atti diffida originari, quanto i successivi atti di CP_1
interruzione della prescrizione ed infine gli avvisi di accertamento notificati rispettivamente in data 14.6.2017 e 15.6.2017 relativi ad omissione contributive per i periodi giugno, luglio, settembre e ottobre 2010 e febbraio, marzo, aprile e maggio 2011.
Il primo giudice ha ritenuto che ha contestato le dette omissioni contributive tra il CP_1
2010 e 2011 con puntuale richiamo ai documenti prodotti in giudizio da . CP_1
Pertanto, il primo giudice ha ritenuto che sull'omissione contributiva non fosse maturata alcuna prescrizione, avendo il primo giudice specificato in motivazione che tutti i detti documenti erano prodotti completi in giudizio e dai quali emergeva l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Per quanto attiene all'oggetto proprio del presente giudizio ossia di impugnazione delle sanzioni amministrative relative all'omesso versamento delle trattenute effettuate dal ricorrente in qualità di amministratore della società datrice di lavoro CP_3
mediante l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni notificate in data 26.9.2022 e
4.10.2022, il primo giudice ha rilevato che a seguito della depenalizzazione del reato specifico operata con il d. lgs. 8/2016 entrato in vigore il 6.2.2016 non era parimenti maturata alcuna prescrizione sulla sanzione amministrativa.
La sentenza esplicita in motivazione come il termine di decorrenza della prescrizione, a seguito della depenalizzazione del reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali, va considerato che l'art. 2 comma 1/bis DL 463/1983 prevede la trasmissione della denuncia di reato da alla procura competente e al comma 1- CP_1
pagina 3 di 7 quater prevede la sospensione della prescrizione durante il termine di cui al comma
1/bis.
La norma di depenalizzazione successiva ha previsto che la Procura trasmette ad CP_1
gli atti ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa a seguito dell'intervenuta depenalizzazione, avvenuta il 2.3.2016 e così il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative decorre da tale data e così applicando il termine dilatorio di tre mesi per la regolarizzazione del pagamento dei contributi e la sospensione COVID 19 dal
23.2.2020 al 31.5.2020 le OI erano notificate nei 5 anni dalla notifica degli avvisi di accertamento del 14.6.2017 e 15.6.2017.
Il tribunale ha altresì respinto la domanda di accertamento della mancanza di dolo o colpa ai sensi dell'art. 3 l 689/81 rilevando che l'eccezione era stata anche tardiva perché sollevata in sede di difese conclusive e, comunque, confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito depenalizzato, in quanto la parte ricorrente non ha inteso regolarizzare i versamenti neppure a seguito della notifica degli atti di accertamento.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con la formulazione di due motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione alla eccezione di prescrizione dei contributi omessi, giacché secondo l'appellante la sentenza non ha motivato in merito all'applicazione del principio espresso da Cass. 19897/2018 sul dies a quo della prescrizione sul diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e la sua applicazione al dies a quo di riscossione dei contributi omessi.
In sostanza l'appellante ribadisce che la prescrizione dei contributi era maturata alla data di notifica degli avvisi di accertamento ed in tanto da tale eccepita prescrizione – non accolta dal primo giudice – deriverebbe la non debenza delle sanzioni amministrative ad esse correlate, dato che anche a volersi concedere che l'appellante avesse avuto la volontà di sanare la posizione contributiva a seguito della notificazione degli pagina 4 di 7 accertamenti, questi non avrebbe potuto provvedervi per l'irrinunciabilità della prescrizione previdenziale siccome a suo dire già maturata.
Ove il primo giudice avesse correttamente applicato l'art. 3 l. 335/1995 avrebbe accolto la domanda di nullità delle OI, in quanto una volta intervenuta la prescrizione del contributo previdenziale omesso, la sanzione verrebbe meno in quanto diversamente vi sarebbe una violazione dell'art. 3 cost. per disparità di trattamento verso i soggetti debitori per i quali ancora il debito contributivo non è prescritto e, dunque, sanabile nel termine di tre mesi.
Si è costituito in giudizio ripercorrendo in fatto gli atti di interruzione della CP_1
prescrizione dei crediti e così chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la prescrizione dei contributi omessi alla data di notifica degli avvisi di accertamento da parte di , CP_1
per i quali è pacifico in atti essere stati notificati all'appellante in data 14.6.2017 e
15.6.2017.
A tale proposito si rileva che la domanda proposta in primo grado riguarda l'opposizione alle OI notificate in data 26.9.2022 e 4.10.2022: dunque, l'oggetto della controversia riguarda la richiesta nullità delle ordinane ingiunzione opposte per effetto della richiesta di accertamento della prescrizione dei debiti contributivi di cui agli avvisi di accertamento notificati in data 14.6.2017 e 15.6.2017.
Va chiarito quanto alla domanda di accertamento della prescrizione dei contributi come formulata in giudizio e ribadita in appello, che la stessa risulta inammissibile in quanto l'impugnazione della pretesa contributiva di cui agli avvisi notificati ed al fine di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati deve essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/1999. pagina 5 di 7 Pertanto, non è possibile esaminare la domanda di accertamento della prescrizione anteriormente maturata alla data di notifica degli avvisi di addebito, presupposti delle OI di irrogazione delle sanzioni amministrative qui opposte.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto il debito contributivo è divenuto irretrattabile, potendosi sollevare opposizione solo per la prescrizione successiva ed a seguito di notifica di un qualsiasi atto con cui dimostra la volontà CP_1
di voler procedere alla riscossione del credito.
La motivazione della sentenza impugnata va modificata in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello risulta del tutto infondato da un lato perché il credito contributivo era certamente esistente alla data di notifica delle OI per le sanzioni amministrative applicate, dall'altro in quanto l'appellante nulla oppone quanto al passo della sentenza in cui in maniera limpida si esclude la prescrizione del diritto alle sanzioni amministrative con termine di decorrenza dagli avvisi di addebito (non opposti nei termini di legge) e in applicazione delle sospensioni del corso della prescrizione come specificate dalla sentenza impugnata.
Sul secondo motivo, a prescindere dal tempo della eccezione, va detto che già alla data di notifica degli avvisi di addebito l'appellante ben avrebbe potuto sanare la posizione nel termine di tre mesi dalla notifica, tanto più nella consapevolezza dello stesso della esistenza del debito contributivo per omesso versamento delle trattenute operate ai lavoratori a suo tempo, stante la mancata contestazione degli accertamenti nel termine di cui all'art. 24 D. lgs 46/1999 (40 giorni).
Sussiste pertanto l'elemento soggettivo doloso o colposo di omesso versamento di tale somma all' nei termini di legge, né sorregge la tesi di parte l'infondata eccezione di CP_1
prescrizione dei contributi, non maturata come già chiarito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di cui al dispositivo per il presente grado, importo ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 44/2025 del Tribunale di Monza;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre oneri di legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 23.10.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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