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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 482/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pelizzoni e dall'avv. Francesca
Pelizzoni (entrambi del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'avviso di addebito CP_1
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 2 marzo 2023
in proprio e quale amministratore unico della società Parte_1
“Immobiliare Z s.r.l.”, si opponeva all'avviso di addebito n. 322 2022
00046630 59 000 notificatole il 24 gennaio 2023, con cui l' le CP_1 intimava il pagamento della somma di euro 1.413,17 a titolo “contributi gestione commercianti”, relativi al periodo giugno - dicembre 2021.
Più precisamente, deduceva che: Pt_1
1) era amministratore unico della società “Immobiliare Z s.r.l.” (partita I.V.A.
, costituita il 3 dicembre 2015, avente a oggetto l'attività di P.IVA_1 acquisto, locazione e alienazione di beni immobili e mobili connessi (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente);
2) non aveva mai partecipato al lavoro aziendale della società, né in modo abituale, né prevalente;
3) la società era proprietaria solo di due edifici e di un terreno. In particolare, si trattava di:
• un immobile con autorimessa, gravato dal diritto di abitazione in favore della stessa e di suo marito sito a Travagliato (BS), nel Parte_1 Persona_1 quale aveva sede la società stessa (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente);
• un altro immobile, sito sempre a Travagliato, affittato a “Cospec s.r.l.”, di cui erano soci, per la quota del 50% ciascuno, i due figli di , ossia Parte_1
e , con contratto di locazione a uso commerciale (cfr. Per_2 Persona_3 doc. 4, 5 e 6 fasc. ricorrente);
• annessa area di 110 m.², locata a “Cospec s.r.l.” (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), utilizzata gratuitamente come parcheggio dal Comune, secondo un accordo preso con l'ente pubblico locale stesso al momento della concessione edilizia;
4) aveva affidato l'intera gestione contabile, fiscale e amministrativa di Pt_1
“Immobiliare Z s.r.l.” allo , dr. Carrozzo Controparte_2
in quanto la figlia era disabile grave e Controparte_3 Per_4
2 richiedeva assistenza continua (cfr. documentazione medica, all. 7 fasc. ricorrente);
5) non sussisteva alcun obbligo per la ricorrente di iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' e al versamento della relativa contribuzione, alla CP_1 luce del combinato disposto degli artt. 1, comma 202, l. 662/1996 e 49, comma
1 l. 88/1989, per cui i soggetti esercenti attività commerciali sono obbligati all'iscrizione alla gestione assicurativa presso l' a condizione che CP_1 partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, elementi assenti nel caso di specie;
6) l'assunto era cristallizzato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito citata (tra cui, in particolare, un precedente del Tribunale di Brescia -
Sezione Lavoro, sent. 48/2021);
7) era carente, dunque, il presupposto legalmente previsto per consentire all'ente previdenziale l'imposizione dell'onere contributivo in questione.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto e, nel merito, rassegnava le seguenti conclusioni:
Ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, accertare che parte ricorrente difetta dei requisiti per l'iscrizione nella gestione contributiva commercianti;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell' per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 322 CP_1
2022 00046630 59 000, formato dall' in data 24 dicembre 2022 e CP_1 notificato il 24 gennaio 2023. Spese rifuse>.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle il
25 settembre 2023 l' sede di Brescia, la quale contestava la fondatezza CP_1 dell'opposizione in fatto e in diritto ed esponeva quanto segue:
a) la ricorrente era socia unica di “Immobiliare Z s.r.l.” dal 5 maggio 2020 e amministratore unico della medesima società dal 7 marzo 2020;
3 b) presentava domanda di iscrizione alla Gestione Speciale Parte_1 degli esercenti attività commerciali il 14 giugno 2021 dichiarando “di CP_1 essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2021”. Con nota 17 giugno 202 l' comunicava l'avvenuta iscrizione (cfr. doc. 1 e 2 CP_1 fasc. resistente);
c) la ricorrente si iscriveva presso la Gestione Separata dell' in qualità CP_1 di amministratore unico dall'1 dicembre 2022 (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
d) la società non disponeva di altri lavoratori dipendenti, né di collaboratori.
Ciò nonostante, era attiva in quanto operava regolarmente sul mercato e produceva reddito;
e) la dichiarazione resa in fase di richiesta di iscrizione costituiva riconoscimento di debito. Parte resistente citava a sostegno giurisprudenza di legittimità, con onere di prova contraria gravante sulla ricorrente;
f) trattandosi di giudizio avente a oggetto l'obbligo di iscrizione presso la
“Gestione Commercianti”, gli elementi costitutivi della fattispecie da considerare erano quelli di cui all'art. 1 l. 1397/1960, come modificato dall'art. 1, comma 203 l. 662/1996 (richiamato anche nel ricorso), relativamente alla titolarità o gestione in proprio di impresa diretta prevalentemente in modo personale o con l'ausilio familiare;
all'assunzione della responsabilità dell'impresa con relativi rischi e oneri;
alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
all'iscrizione ad albi, registri o ruoli, al possesso di licenze e autorizzazioni, ove previste dalla legge.
Non rilevavano, invece, la natura commerciale o meno dell'impresa e, dunque, il suo inquadramento previdenziale;
g) l'art. 49 della l. 88/1989 rilevava esclusivamente ai fini del regime previdenziale applicabile ai datori di lavoro con riferimento ai loro dipendenti e non poteva trovare applicazione per fattispecie aventi a oggetto l'obbligo autonomo dei soci di iscrizione assicurativa obbligatoria presso la “Gestione
Commercianti”;
4 h) poiché era l'unica socia, l'attività commerciale le era necessariamente Pt_1 imputabile, così come il carattere di prevalenza dell'attività era implicito nel criterio di imprenditorialità che attendeva al raggiungimento dello scopo sociale per cui la società era stata costituita.
Era citata sul punto giurisprudenza di merito;
i) la stipula di contratti con professionisti (come lo studio di consulenza rappresentava, a tutti gli effetti, uno strumento di esercizio CP_2 dell'attività di impresa e non una delega in bianco delle scelte gestionali e decisionali;
l) l'iscrizione della ricorrente presso la Gestione Separata in qualità di amministratore di “Immobiliare Z s.r.l.” non escludeva l'obbligo concorrente di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' così come CP_1 evincibile dall'art. 12, comma 11, d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. 662/1996 e dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17076/2011.
Alla luce di quanto sopra, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: previa immediata revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione
o della riscossione del ruolo e/o dell'esecutività provvisoria dell'avviso, adottato con decreto inaudita altera parte illegittimo, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'opposto avviso di addebito oltre accessori;
in subordine, condannare la parte ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre accessori di legge, comunque, con il favore delle spese di causa>.
4. Per l'udienza del 6 novembre 2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi;
parte ricorrente, inoltre, specificava che il doc. 2 prodotto dall' non rappresentava una CP_1
5 ricognizione di debito in merito al fatto che esercitasse attività Parte_1 commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto non riferibile alla stessa. Allegava, altresì, visura camerale aggiornata di “Immobiliare Z
s.r.l.”, da cui risultava la messa in liquidazione il 23 luglio 2023, con atto registrato l'1 agosto 2023.
5. Il Giudice, con ordinanza 6 novembre 2023, ammetteva parte ricorrente alla prova per testi, confermava la sospensione dell'esecutività dell'avviso di debito opposto e disponeva l'acquisizione del documento.
All'udienza del 21 febbraio 2024 era escusso il teste , Controparte_2 commercialista che aveva seguito l'attività contabile, amministrativa e fiscale di “Immobiliare Z s.r.l.”.
Su richiesta di parte ricorrente, era autorizzato deposito su Consolle di visura camerale della società, da cui risultava la sua cancellazione da gennaio 2024.
6. In vista dell'udienza del 10 aprile 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Parte ricorrente compiegava visura C.C.I.A.A. aggiornata relativa alla società
“Immobiliare Z s.r.l. in liquidazione”, da cui risultava che era Parte_1 liquidatrice;
l' versava estratto contributivo previdenziale aggiornato CP_1 della medesima.
La Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione.
7. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
8. Un primo rilievo: presupposto fondamentale per la iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' è lo svolgimento, da parte dell'interessato, di CP_1 attività commerciale.
6 Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23 dicembre 1996,
n. 662, la quale all'art. 1, comma 203 - che sostituisce la l. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1 - così testualmente prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>.
Quindi, il legislatore ha disposto che solo quando si verifichi il concorso di due requisiti sorga l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti”.
Il primo ha natura oggettiva, poiché deve sussistere un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società; in particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d) l. 9 marzo
1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dall'1 gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202 l. n. 662, cit., a iscriversi nella c.d. “Gestione Commercianti”.
7 La norma in questione, infatti, recita: A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti>.
Il secondo requisito ha natura soggettiva, giacché è necessario che il partecipante all'impresa fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, per partecipazione personale al lavoro aziendale si intende lo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo.
Infatti, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la l. n. 160 del 1975, art. 29, la qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dal momento che si esige anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che perché sorga l'obbligo di iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore> (così si legge in Cass. n. 23360/2016).
Ciò che rileva, infatti, non è la mera qualità di socio, bensì lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
Inoltre, costante è l'orientamento ermeneutico di legittimità, sia pure espresso con riferimento alle società di persone, che esclude che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società
8 di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione> [così è massimata Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 (Rv. 648912 - 01); nello stesso senso si vedano, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. Lav. 28 febbraio 2017, n. 5210, 20 dicembre 2016, n. 27588 e
26 febbraio 2016, n. 3835, secondo cui la qualità di socio illimitatamente responsabile ed amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore].
9. Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull' non può CP_1 ritenersi assolto.
Dal punto di vista oggettivo, non è stato dimostrato l'aspetto imprescindibile del reale svolgimento di un'attività commerciale.
Si sottolinea che non è stato dimostrato che la società “Immobiliare Z s.r.l.”, di cui la ricorrente era amministratrice unica, svolgesse alcuna attività diretta all'acquisto e alla gestione di beni immobili.
Al contrario, è acclarato per tabulas, per un verso, l'esiguo patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente, costituito unicamente da un primo edificio
(in cui risiede la famiglia di , titolare con il marito del diritto di Parte_1 abitazione sul medesimo, pure adibito a sede legale della società “Immobiliare
Z s.r.l.”) e da un secondo stabile (locato a società, tale “Cospec s.r.l.”, di cui sono soci al 50% i due figli della ricorrente), mentre un'area adiacente a quest'ultimo e locata alla medesima “Cospec s.r.l.” era ceduta in uso al
Comune di Travagliato a titolo gratuito come parcheggio, in base a un accordo preso con l'ente locale al momento del rilascio della concessione edilizia (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6 fasc. ricorrente).
Si rimarca, per altro verso, che questo compendio rimaneva inalterato nel tempo, giacché non subìva incrementi.
9 Nemmeno constano movimentazioni ulteriori.
L'unica operazione giuridica ed economica messa in atto dalla società “Z
Immobiliare s.r.l.” consisteva nella sottoscrizione del contratto di affitto del secondo fabbricato, risoltosi in ambito familiare.
Quindi, la società traeva reddito in modo esclusivo dal canone di locazione corrisposto da “Cospec s.r.l.” per il secondo immobile considerato (pari a
10.000 euro annui, cfr. doc. 6 fasc. ricorrente), riscosso e gestito sul piano burocratico dallo studio di commercialisti CP_2
Si rammenta che “Z Immobiliare s.r.l.” aveva quale oggetto sociale l'attività di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili e mobili di natura connessa, ma è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva l'astratta previsione del contenuto dell'oggetto sociale.
Sotto il profilo soggettivo, nel caso che occupa non è emerso il compimento di attività materiale o amministrativa da parte della ricorrente, in relazione alla quale l'ente previdenziale si limitava a formulare una presunzione circa la sussistenza dell'indefettibile profilo soggettivo.
Invero, desumeva che svolgesse abituale attività lavorativa in favore Pt_1 della società sulla base del semplice fatto che fosse socia unica e legale rappresentante.
In merito a questo aspetto, la presunzione risulta in ogni caso superata dalla prova per testi espletata nel corso del giudizio, con cui la ricorrente dimostrava di non aver svolto alcuna attività a favore dell'impresa o nell'ambito della compagine sociale.
Nel dettaglio, sovviene la deposizione del teste , Controparte_2 commercialista incaricato da di gestire la contabilità della Parte_1 società “Immobiliare Z s.r.l.”. Egli asseriva: era amministratore unico Pt_1 della società che aveva come oggetto la locazione di immobili di proprietà della società stessa. Gli immobili erano composti da: un immobile ad uso abitativo con autorimessa su cui c'era il diritto di abitazione della con Pt_1 il marito e un altro comparto immobiliare composto da un ufficio e
10 un'autorimessa e una striscia di terreno locati ad una società che si chiama
Cospec srl i cui soci erano i figli della con regolare contratto di Pt_1 locazione. Confermo che si tratta di quelli descritti al punto 3 del ricorso. Lo studio faceva tutto con riferimento alla gestione della società (contratti, fatture, contabilità) e degli immobili, l'unica cosa che la faceva era Pt_1 inviare l'estratto conto bancario della società a mezzo email. Confermo che la
ha una figlia non vedente che richiedeva la sua assistenza Pt_1 Per_4 continua>.
Queste propalazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confortano circa l'assenza di un contributo fattivo della ricorrente alla vita sociale e all'attività d'impresa, risoltasi in mero godimento di (pochi) immobili.
A suffragio dell'estraneità sostanziale di da una reale Parte_1 dimensione operativa merita di essere valorizzato il carteggio a fascicolo inerente la grave patologia da cui è affetta la figlia della donna, che è disabile certificata (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).
È allora plausibile la discolpa della ricorrente di essere stata sempre impegnata, in via quotidiana e assorbente, dai compiti di cura della giovane, non vedente e bisognosa di continua assistenza.
Allora, da un lato è persuasivo che questi compiti faticosi fossero incompatibili con un ruolo attivo di nel mercato del lavoro;
dall'altro lato, è verosimile Pt_1 la delega completa al commercialista, per la mera e burocratica gestione formale dell'ente.
Né sono stati enucleati ulteriori elementi che inficino la veridicità di tali dichiarazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' il fatto che la società CP_1
“Immobiliare Z s.r.l.” traesse dei redditi dalla locazione di un proprio bene non
è indice dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nella stessa da parte di . Pt_1
Essendo pacifico che ai fini dell'iscrizione alla “Gestione Commercianti” sia necessaria la compresenza sia del requisito oggettivo, sia di quello soggettivo
11 previsti dalla legge e che, nel caso di specie, difettino entrambi, la ricorrente non avrebbe dovuto essere iscritta alla “Gestione Commercianti”.
In conclusione, deve essere mandata esente dal pagamento dei Parte_1 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, con conseguente annullamento dello stesso.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, va dichiarata soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime tre fasi (studio, introduttiva e istruttoria), atteso che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 213,00 per la fase di studio, 213,00 euro per quella introduttiva ed euro 426,00 per la fase istruttoria, così, complessivamente, euro 852,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 852,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
12 C.P.A. come per legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'11 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pelizzoni e dall'avv. Francesca
Pelizzoni (entrambi del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di
Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'avviso di addebito CP_1
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 2 marzo 2023
in proprio e quale amministratore unico della società Parte_1
“Immobiliare Z s.r.l.”, si opponeva all'avviso di addebito n. 322 2022
00046630 59 000 notificatole il 24 gennaio 2023, con cui l' le CP_1 intimava il pagamento della somma di euro 1.413,17 a titolo “contributi gestione commercianti”, relativi al periodo giugno - dicembre 2021.
Più precisamente, deduceva che: Pt_1
1) era amministratore unico della società “Immobiliare Z s.r.l.” (partita I.V.A.
, costituita il 3 dicembre 2015, avente a oggetto l'attività di P.IVA_1 acquisto, locazione e alienazione di beni immobili e mobili connessi (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente);
2) non aveva mai partecipato al lavoro aziendale della società, né in modo abituale, né prevalente;
3) la società era proprietaria solo di due edifici e di un terreno. In particolare, si trattava di:
• un immobile con autorimessa, gravato dal diritto di abitazione in favore della stessa e di suo marito sito a Travagliato (BS), nel Parte_1 Persona_1 quale aveva sede la società stessa (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente);
• un altro immobile, sito sempre a Travagliato, affittato a “Cospec s.r.l.”, di cui erano soci, per la quota del 50% ciascuno, i due figli di , ossia Parte_1
e , con contratto di locazione a uso commerciale (cfr. Per_2 Persona_3 doc. 4, 5 e 6 fasc. ricorrente);
• annessa area di 110 m.², locata a “Cospec s.r.l.” (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), utilizzata gratuitamente come parcheggio dal Comune, secondo un accordo preso con l'ente pubblico locale stesso al momento della concessione edilizia;
4) aveva affidato l'intera gestione contabile, fiscale e amministrativa di Pt_1
“Immobiliare Z s.r.l.” allo , dr. Carrozzo Controparte_2
in quanto la figlia era disabile grave e Controparte_3 Per_4
2 richiedeva assistenza continua (cfr. documentazione medica, all. 7 fasc. ricorrente);
5) non sussisteva alcun obbligo per la ricorrente di iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' e al versamento della relativa contribuzione, alla CP_1 luce del combinato disposto degli artt. 1, comma 202, l. 662/1996 e 49, comma
1 l. 88/1989, per cui i soggetti esercenti attività commerciali sono obbligati all'iscrizione alla gestione assicurativa presso l' a condizione che CP_1 partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, elementi assenti nel caso di specie;
6) l'assunto era cristallizzato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito citata (tra cui, in particolare, un precedente del Tribunale di Brescia -
Sezione Lavoro, sent. 48/2021);
7) era carente, dunque, il presupposto legalmente previsto per consentire all'ente previdenziale l'imposizione dell'onere contributivo in questione.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto e, nel merito, rassegnava le seguenti conclusioni:
Ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, accertare che parte ricorrente difetta dei requisiti per l'iscrizione nella gestione contributiva commercianti;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell' per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 322 CP_1
2022 00046630 59 000, formato dall' in data 24 dicembre 2022 e CP_1 notificato il 24 gennaio 2023. Spese rifuse>.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio con memoria ritualmente depositata su Consolle il
25 settembre 2023 l' sede di Brescia, la quale contestava la fondatezza CP_1 dell'opposizione in fatto e in diritto ed esponeva quanto segue:
a) la ricorrente era socia unica di “Immobiliare Z s.r.l.” dal 5 maggio 2020 e amministratore unico della medesima società dal 7 marzo 2020;
3 b) presentava domanda di iscrizione alla Gestione Speciale Parte_1 degli esercenti attività commerciali il 14 giugno 2021 dichiarando “di CP_1 essere tenuta all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività CP_1 commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.06.2021”. Con nota 17 giugno 202 l' comunicava l'avvenuta iscrizione (cfr. doc. 1 e 2 CP_1 fasc. resistente);
c) la ricorrente si iscriveva presso la Gestione Separata dell' in qualità CP_1 di amministratore unico dall'1 dicembre 2022 (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
d) la società non disponeva di altri lavoratori dipendenti, né di collaboratori.
Ciò nonostante, era attiva in quanto operava regolarmente sul mercato e produceva reddito;
e) la dichiarazione resa in fase di richiesta di iscrizione costituiva riconoscimento di debito. Parte resistente citava a sostegno giurisprudenza di legittimità, con onere di prova contraria gravante sulla ricorrente;
f) trattandosi di giudizio avente a oggetto l'obbligo di iscrizione presso la
“Gestione Commercianti”, gli elementi costitutivi della fattispecie da considerare erano quelli di cui all'art. 1 l. 1397/1960, come modificato dall'art. 1, comma 203 l. 662/1996 (richiamato anche nel ricorso), relativamente alla titolarità o gestione in proprio di impresa diretta prevalentemente in modo personale o con l'ausilio familiare;
all'assunzione della responsabilità dell'impresa con relativi rischi e oneri;
alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
all'iscrizione ad albi, registri o ruoli, al possesso di licenze e autorizzazioni, ove previste dalla legge.
Non rilevavano, invece, la natura commerciale o meno dell'impresa e, dunque, il suo inquadramento previdenziale;
g) l'art. 49 della l. 88/1989 rilevava esclusivamente ai fini del regime previdenziale applicabile ai datori di lavoro con riferimento ai loro dipendenti e non poteva trovare applicazione per fattispecie aventi a oggetto l'obbligo autonomo dei soci di iscrizione assicurativa obbligatoria presso la “Gestione
Commercianti”;
4 h) poiché era l'unica socia, l'attività commerciale le era necessariamente Pt_1 imputabile, così come il carattere di prevalenza dell'attività era implicito nel criterio di imprenditorialità che attendeva al raggiungimento dello scopo sociale per cui la società era stata costituita.
Era citata sul punto giurisprudenza di merito;
i) la stipula di contratti con professionisti (come lo studio di consulenza rappresentava, a tutti gli effetti, uno strumento di esercizio CP_2 dell'attività di impresa e non una delega in bianco delle scelte gestionali e decisionali;
l) l'iscrizione della ricorrente presso la Gestione Separata in qualità di amministratore di “Immobiliare Z s.r.l.” non escludeva l'obbligo concorrente di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' così come CP_1 evincibile dall'art. 12, comma 11, d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. 662/1996 e dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17076/2011.
Alla luce di quanto sopra, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: previa immediata revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione
o della riscossione del ruolo e/o dell'esecutività provvisoria dell'avviso, adottato con decreto inaudita altera parte illegittimo, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'opposto avviso di addebito oltre accessori;
in subordine, condannare la parte ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre accessori di legge, comunque, con il favore delle spese di causa>.
4. Per l'udienza del 6 novembre 2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., le parti compiegavano note scritte in cui si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi;
parte ricorrente, inoltre, specificava che il doc. 2 prodotto dall' non rappresentava una CP_1
5 ricognizione di debito in merito al fatto che esercitasse attività Parte_1 commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto non riferibile alla stessa. Allegava, altresì, visura camerale aggiornata di “Immobiliare Z
s.r.l.”, da cui risultava la messa in liquidazione il 23 luglio 2023, con atto registrato l'1 agosto 2023.
5. Il Giudice, con ordinanza 6 novembre 2023, ammetteva parte ricorrente alla prova per testi, confermava la sospensione dell'esecutività dell'avviso di debito opposto e disponeva l'acquisizione del documento.
All'udienza del 21 febbraio 2024 era escusso il teste , Controparte_2 commercialista che aveva seguito l'attività contabile, amministrativa e fiscale di “Immobiliare Z s.r.l.”.
Su richiesta di parte ricorrente, era autorizzato deposito su Consolle di visura camerale della società, da cui risultava la sua cancellazione da gennaio 2024.
6. In vista dell'udienza del 10 aprile 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni esposte negli atti introduttivi.
Parte ricorrente compiegava visura C.C.I.A.A. aggiornata relativa alla società
“Immobiliare Z s.r.l. in liquidazione”, da cui risultava che era Parte_1 liquidatrice;
l' versava estratto contributivo previdenziale aggiornato CP_1 della medesima.
La Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva in decisione.
7. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
8. Un primo rilievo: presupposto fondamentale per la iscrizione alla “Gestione
Commercianti” dell' è lo svolgimento, da parte dell'interessato, di CP_1 attività commerciale.
6 Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla l. 23 dicembre 1996,
n. 662, la quale all'art. 1, comma 203 - che sostituisce la l. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1 - così testualmente prevede:
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli>.
Quindi, il legislatore ha disposto che solo quando si verifichi il concorso di due requisiti sorga l'obbligo di iscrizione alla “Gestione Commercianti”.
Il primo ha natura oggettiva, poiché deve sussistere un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società; in particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d) l. 9 marzo
1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dall'1 gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202 l. n. 662, cit., a iscriversi nella c.d. “Gestione Commercianti”.
7 La norma in questione, infatti, recita: A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti>.
Il secondo requisito ha natura soggettiva, giacché è necessario che il partecipante all'impresa fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, per partecipazione personale al lavoro aziendale si intende lo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo.
Infatti, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la l. n. 160 del 1975, art. 29, la qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, dal momento che si esige anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che perché sorga l'obbligo di iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore> (così si legge in Cass. n. 23360/2016).
Ciò che rileva, infatti, non è la mera qualità di socio, bensì lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
Inoltre, costante è l'orientamento ermeneutico di legittimità, sia pure espresso con riferimento alle società di persone, che esclude che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società
8 di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione> [così è massimata Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 12981 del 24/05/2018 (Rv. 648912 - 01); nello stesso senso si vedano, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. Lav. 28 febbraio 2017, n. 5210, 20 dicembre 2016, n. 27588 e
26 febbraio 2016, n. 3835, secondo cui la qualità di socio illimitatamente responsabile ed amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore].
9. Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull' non può CP_1 ritenersi assolto.
Dal punto di vista oggettivo, non è stato dimostrato l'aspetto imprescindibile del reale svolgimento di un'attività commerciale.
Si sottolinea che non è stato dimostrato che la società “Immobiliare Z s.r.l.”, di cui la ricorrente era amministratrice unica, svolgesse alcuna attività diretta all'acquisto e alla gestione di beni immobili.
Al contrario, è acclarato per tabulas, per un verso, l'esiguo patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente, costituito unicamente da un primo edificio
(in cui risiede la famiglia di , titolare con il marito del diritto di Parte_1 abitazione sul medesimo, pure adibito a sede legale della società “Immobiliare
Z s.r.l.”) e da un secondo stabile (locato a società, tale “Cospec s.r.l.”, di cui sono soci al 50% i due figli della ricorrente), mentre un'area adiacente a quest'ultimo e locata alla medesima “Cospec s.r.l.” era ceduta in uso al
Comune di Travagliato a titolo gratuito come parcheggio, in base a un accordo preso con l'ente locale al momento del rilascio della concessione edilizia (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6 fasc. ricorrente).
Si rimarca, per altro verso, che questo compendio rimaneva inalterato nel tempo, giacché non subìva incrementi.
9 Nemmeno constano movimentazioni ulteriori.
L'unica operazione giuridica ed economica messa in atto dalla società “Z
Immobiliare s.r.l.” consisteva nella sottoscrizione del contratto di affitto del secondo fabbricato, risoltosi in ambito familiare.
Quindi, la società traeva reddito in modo esclusivo dal canone di locazione corrisposto da “Cospec s.r.l.” per il secondo immobile considerato (pari a
10.000 euro annui, cfr. doc. 6 fasc. ricorrente), riscosso e gestito sul piano burocratico dallo studio di commercialisti CP_2
Si rammenta che “Z Immobiliare s.r.l.” aveva quale oggetto sociale l'attività di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili e mobili di natura connessa, ma è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva l'astratta previsione del contenuto dell'oggetto sociale.
Sotto il profilo soggettivo, nel caso che occupa non è emerso il compimento di attività materiale o amministrativa da parte della ricorrente, in relazione alla quale l'ente previdenziale si limitava a formulare una presunzione circa la sussistenza dell'indefettibile profilo soggettivo.
Invero, desumeva che svolgesse abituale attività lavorativa in favore Pt_1 della società sulla base del semplice fatto che fosse socia unica e legale rappresentante.
In merito a questo aspetto, la presunzione risulta in ogni caso superata dalla prova per testi espletata nel corso del giudizio, con cui la ricorrente dimostrava di non aver svolto alcuna attività a favore dell'impresa o nell'ambito della compagine sociale.
Nel dettaglio, sovviene la deposizione del teste , Controparte_2 commercialista incaricato da di gestire la contabilità della Parte_1 società “Immobiliare Z s.r.l.”. Egli asseriva: era amministratore unico Pt_1 della società che aveva come oggetto la locazione di immobili di proprietà della società stessa. Gli immobili erano composti da: un immobile ad uso abitativo con autorimessa su cui c'era il diritto di abitazione della con Pt_1 il marito e un altro comparto immobiliare composto da un ufficio e
10 un'autorimessa e una striscia di terreno locati ad una società che si chiama
Cospec srl i cui soci erano i figli della con regolare contratto di Pt_1 locazione. Confermo che si tratta di quelli descritti al punto 3 del ricorso. Lo studio faceva tutto con riferimento alla gestione della società (contratti, fatture, contabilità) e degli immobili, l'unica cosa che la faceva era Pt_1 inviare l'estratto conto bancario della società a mezzo email. Confermo che la
ha una figlia non vedente che richiedeva la sua assistenza Pt_1 Per_4 continua>.
Queste propalazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, confortano circa l'assenza di un contributo fattivo della ricorrente alla vita sociale e all'attività d'impresa, risoltasi in mero godimento di (pochi) immobili.
A suffragio dell'estraneità sostanziale di da una reale Parte_1 dimensione operativa merita di essere valorizzato il carteggio a fascicolo inerente la grave patologia da cui è affetta la figlia della donna, che è disabile certificata (cfr. doc. 7 fasc. ricorrente).
È allora plausibile la discolpa della ricorrente di essere stata sempre impegnata, in via quotidiana e assorbente, dai compiti di cura della giovane, non vedente e bisognosa di continua assistenza.
Allora, da un lato è persuasivo che questi compiti faticosi fossero incompatibili con un ruolo attivo di nel mercato del lavoro;
dall'altro lato, è verosimile Pt_1 la delega completa al commercialista, per la mera e burocratica gestione formale dell'ente.
Né sono stati enucleati ulteriori elementi che inficino la veridicità di tali dichiarazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' il fatto che la società CP_1
“Immobiliare Z s.r.l.” traesse dei redditi dalla locazione di un proprio bene non
è indice dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente nella stessa da parte di . Pt_1
Essendo pacifico che ai fini dell'iscrizione alla “Gestione Commercianti” sia necessaria la compresenza sia del requisito oggettivo, sia di quello soggettivo
11 previsti dalla legge e che, nel caso di specie, difettino entrambi, la ricorrente non avrebbe dovuto essere iscritta alla “Gestione Commercianti”.
In conclusione, deve essere mandata esente dal pagamento dei Parte_1 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto, con conseguente annullamento dello stesso.
10. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, va dichiarata soccombente parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime tre fasi (studio, introduttiva e istruttoria), atteso che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 213,00 per la fase di studio, 213,00 euro per quella introduttiva ed euro 426,00 per la fase istruttoria, così, complessivamente, euro 852,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 852,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
12 C.P.A. come per legge, nonché rimborso del Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, l'11 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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