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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Domenico Pellegrini Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 18.7.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. 927/2024 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Paolo Canepa
Domicilio eletto: Genova via I. Frugoni presso lo studio del difensore
E
Parte_2
( c.f. ) C.F._2
Difensore: Giuseppe Piccini
Domicilio eletto: Genova via C. Roccatagliata Ceccardi 4/35 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._3
Come rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Giuliana Vestrelli anche quale amministratore di sostegno
1 Domicilio eletto: Chiavari via Rivarola 68/5 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: il ricorrente: come da note depositate in data 1.7.2025
: come da note depositate in data 3.7.2025 Parte_2
: come da note depositate in data 3.7.2025 Controparte_1
Il Pubblico Ministero: come da atto di intervento depositato in data 7.2.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o l'ex marito ) Parte_1 allegava in estrema sintesi le seguenti cirostanze:
- Di essere divorziato da in forza di sentenza n. 10237 del Parte_2 Tribunale di Genova confermata con sentenza 80/2016 della Corte di Appello di Genova;
- Di dovere corrispondere in virtù di detta sentenza euro 1000, 00 a titolo di assegno divorzile ed euro 1300, 00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP
;
[...]
- Che la propria situazione si è modificata in peggio rispetto alla data della sentenza dato che “ a seguito del riconoscimento da parte dell'Inps di un assegno sociale, attualmente percepisce un trattamento pensionistico mensile di euro 704, 72 “;
- Di vivere in comodato gratuito all'interno di una camera con annessi servizi
- Che la figlia durante la settimana è ospitata presso struttura residenziale
- Di avere subito un infarto miocardico ed essere stato sottoposto a intervento chirurgico al cuore.
Sulla base di questi presupposti chiedeva
La riduzione ad euro 450, 00 complessivi della misura del contributo al mantenimento dell'ex coniuge e della figlia.
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente o la ex moglie ) si costituiva mediante Parte_2 comparsa mediante la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- rilevava che la situazione di attuale formale impossidenza era già presente al
2 momento della sentenza di divorzio e la mancata corrispondenza di quanto formalmente risultante alla reale condizione economica del marito era già stata evidenziata nella motivazione della sentenza della Corte di Appello, che aveva chiuso il procedimento di divorzio.
- Allegava che l'immobile in cui il marito abita risulta concesso in comodato dalla società i cui riveste la carica di amministratore unico, Controparte_2 Pt_1 società il cui capitale sociale è interamente partecipato da società di CP_3 diritto svizzero;
risulta proprietaria di numerosi immobili a Controparte_2
Genova;
- Allegava che il marito è altresì amministratore unico di Unigarage srl anch'essa interamente partecipata da ocietà semplice. CP_4
Su tali presupposti chiedeva il rigetto della domanda
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente o la figlia ) si costituiva con la Controparte_1 rappresentanza dell'avv. Giuliana Vestrelli suo amministratore di sostegno e per quanto di rilevanza:
- Allegava di essere affetta da handicap grave certificata dalla nascita
- Di essere ricoverata dal 2020 in struttura ma di continuare a frequentare l'abitazione della madre in occasione dei fine settimana
- Di percepire la pensione di invalidità totale e l'indennità di accompagnamento per complessivi euro 1100, 00/1200, 00 mensili
- Che i costi del trasporto casa struttura sono a carico del Comune di Rapallo
- Che i costi della struttura “ sono in parte a carico del servizio disabili ASL4, in parte a carico del ( un ente regionale che, in base all'Isee, integra – fino ad CP_5 esaurimento fondi – le rette di degenza dei disabili privi di risorse economiche ), in parte con l'indennità di accompagnamento percepita da che CP mensilmente viene versata dal sottoscritto ads alla struttura “.
- Che il padre è quasi sempre stato moroso nei pagamenti dovuti e al momento si limita a pagare il canone di locazione dell'abitazione dell'ex coniuge.
- Che per tali motivi è stato più volte condannato in sede penale attraverso sentenze che hanno evidenziato la non corrispondenza al vero della formale situazione di impossidenza.
- Che, in ogni caso, tale situazione precede la sentenza di divorzio: l'assegno sociale è stato riconosciuto al già nel 2014 e già dal 2010 egli vivrebbe nell'immobile Pt_1 oggi gestito in regime di comodato, come dal medesimo ricorrente dichiarato in sede penale.
Sulla base di tali premesse chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
All'udienza di comparizione delle parti le stesse confermavano le originarie allegazioni rendendo le dichiarazioni meglio verbalizzate;
l'ads della figlia meglio dettagliava le relative condizioni economiche precisando che l'indennità di accompagnamento della figlia è trattenuta integralmente per il pagamento della struttura e che la parte può
3 fruire, senza il contributo del padre, della sola pensione di invalidità, pari ad euro 600, 00 mensili, con cui deve provvedere al pagamento, per circa 300, 00 euro al mese, di medicinali non pagati dal servizio sanitario nazionale.
Con ordinanza in data 23.9.2024 il giudice disponeva la integrazione della documentazione.
Con successiva ordinanza 9.12.2024 veniva ordinata la esibizione di documentazione contabile anche relativa alle società Unigarage srl e CP_2 CP_4
Con successiva ordinanza in data 11.2.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc;
In sede di precisazione delle conclusioni, mentre le resistenti confermavano le originarie, il ricorrente chiedeva la riduzione ad euro 1000, 00 complessivi in accettazione della proposta di conciliazione formulata dal giudice delegato all'udienza del 15.4.2024 ( euro 600, 00 per la moglie ed euro 400, 00 per la figlia ).
Ciò premesso,
O S S E R V A
Come noto, l'art. 473 bis. 29 cpc prevede la possibilità di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici qualora sopravvengano “ giustificati motivi “.
Con la sentenza n. 10237/2014 del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza 80/2016, era stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno divorzile di euro 1000, 00 e alla figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, assegno di euro 1300, 00.
Con il ricorso nell'ambito di questo procedimento l'ex marito chiedeva la riduzione della misura del contributo ad euro 450, 00 complessivi ( poi aumentati ad euro 1000, 00 complessivi in sede di precisazione delle conclusioni ) allegando quali giustificati motivi a fondamento della richiesta:
- Il peggioramento delle proprie condizioni economiche conseguito al pensionamento e tenuto conto del modesto trattamento pensionistico percepito, pari ad euro 704, 72 mensili;
peggioramento che sarebbe altresì dimostrato dal fatto di vivere in comodato.
- Il fatto che la figlia, invalida, è ospitata durante la settimana all'interno di struttura sanitaria;
- Il peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Quanto al primo aspetto va evidenziato che il pensionamento del risale al primo Pt_1 giugno 2014 ( doc. 4 di parte ricorrente ), data successiva alla decisione della sentenza di divorzio ( la decisione risulta essere stata adottata nella camera di consiglio del 27.2.2014
), anche se antecedente alla data di pubblicazione della sentenza ( 8.9.2014 ).
Tra i motivi di appello, però, il difensore del ha fatto valere ( cfr. motivazione Pt_1
4 sentenza di appello ), quale fatto sopravvenuto, l'intervenuto pensionamento della parte;
e ciò del tutto correttamente atteso che con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio la giurisprudenza è consolidata nel ritenere ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14182/2024; Cass. Civ. n. 34728/2023; Cass. Civ. n. 29290/2021 ) che i fatti sopravvenuti siano sempre deducibili in sede di appello e che, più specificamente, il giudicato copra tutto quanto dedotto e deducibile fino alla data della sentenza.
Il pensionamento del è dunque circostanza già considerata da parte dei giudici di Pt_1 appello della sentenza di divorzio, la rilevanza di tale fatto è stata esclusa già con la sentenza n. 80/2016 della Corte di Appello di Genova e, dunque, tale fatto, sulla cui rilevanza ( rectius: irrilevanza ) si è già formato il giudicato, non può oggi essere fatto valere quale giustificato motivo per modificare le statuizioni in punto di assegno divorzile e contributo al mantenimento della figlia.
Più specificamente, il Tribunale, con la motivazione della sentenza di divorzio aveva ritenuto che le allegate, già in allora, condizioni di impossidenza del non potessero Pt_1 essere tenute in considerazione alla luce delle palesi manovre effettuate dall'uomo in previsione della separazione finalizzate all'occultamento del patrimonio. Così scrivono i giudici della sentenza di primo grado:
“ La situazione economico reddituale del signor , per la sua complessità nonché
Pt_1 opacità è stata oggetto di consulenza contabile nel corso del giudizio di separazione…tale consulenza, datata 22.2.1999 ha, fin da tale momento, evidenziato come il signor
Pt_1 fosse titolare di un notevolissimo patrimonio costituito da partecipazioni societarie di rilievo in svariate società di capitali, a loro volta concessionarie d'auto a Genova e Torino…nonché come lo stesso fosse titolare di un altrettanto rilevante patrimonio immobiliare. Da tale ctu è poi inequivocabilmente emerso come il , dopo
Pt_1 l'introduzione del giudizio di separazione, si sia disfatto di tutte le partecipazioni societarie senza che sia stato possibile ricostruire l'impiego dei fondi ricavati da tali cessioni. Risulta che tale condotta sia stata anche sanzionata con una pronuncia di questo Tribunale il quale ha revocato ex art. 2901 c.c. l'atto con cui il aveva disposto in favore di terzi
Pt_1 di una rilevante quota della Autocorsica spa. La ctu ha inoltre e più volte sottolineato la totale inattendibilità della contabilità delle varie aziende, la cui tenuta è stata definita “ sconcertante “…ed “ inconcepibile “.
Considerazioni che ( cfr. la motivazione ) sono state condivise dalla Corte di Appello con la sentenza n. 80/2016 che, come già è stato osservato, ha altresì ritenuto la irrilevanza, alla luce di tali gravi manovre di occultamento/distrazione di beni e capitali, dell'intervenuto formale pensionamento del ricorrente.
Quanto al fatto di vivere in comodato esso non è di per sé dimostrativo di un peggioramento delle condizioni economiche della parte e, in ogni caso, trattandosi di contratto stipulato nel 2015 anche tale circostanza avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di appello.
Del resto, proprio tale contratto è significativo della persistente tendenza del a Pt_1 schermare la realtà; egli infatti è amministratore unico della società comodante, società titolare di numerose proprietà immobiliari nella città di Genova ed interamente partecipata da società anonima di diritto svizzero ( situazione analoga riguarda la Unigarage srl altra società di cui egli risulta amministratore unico e interamente partecipata da una società semplice ).
In ogni caso il ricorrente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, che la sua situazione economico patrimoniale è peggiorata rispetto alla data della sentenza di divorzio;
né le problematiche di salute allegate sono di per sé sole idonee a dimostrare
5 l'effettivo impoverimento della parte.
Va quindi rigettata la domanda di riduzione della misura dell'assegno divorzile.
Quanto al contributo al mantenimento in favore della figlia ( trattandosi di CP persona portatrice di handicap grave opera la medesima tutela prevista per i figli minori di età – art. 337 septies comma secondo c.c. ) va osservato come dall'anno 2020 la parte sia ricoverata in struttura e trascorra con la madre esclusivamente i fine settimana;
se, dunque, gli oneri di mantenimento della madre si sono attenuati, nondimeno il ricovero in struttura comporta costi ulteriori a carico della , che solo in parte possono essere Pt_1 riversati sul pubblico;
in particolare il pagamento della struttura comporta la mancata erogazione dell'indennità di accompagnamento, talchè residua quale unico reddito della beneficiaria la pensione di invalidità dell'importo di euro 600, 00 mensili.
E' evidente che la sola somma di euro 600, 00, tenuto conto delle spese gravanti sulla figlia anche a cagione delle sue particolari condizioni sanitarie e personali, non è idonea ad assicurarne, senza l'aiuto di terzi, un decorso mantenimento;
a ciò si aggiunga che la contribuzione relativa ai figli non autosufficienti non è limitata al solo aspetto alimentare ma deve tendere alla conservazione di un tenore di vita in linea con quello goduto durante la convivenza tra i genitori.
Da ciò consegue il rigetto anche della domanda relativa alla figlia.
Poiché, però, come si è osservato, gli oneri a carico della madre si sono effettivamente ridotti, l'intera somma dovrà essere versata all'amministratore di sostegno che ne rendiconterà l'utilizzo a beneficio della amministrata e provvederà a tenere indenne la madre per le spese sostenute a beneficio della figlia.
La condanna alle spese segue la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando in parziale revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 10237/2014 del Tribunale di Genova
RIGETTA la domanda
DISPONE che il contributo di mantenimento in favore di sia versato Controparte_1 direttamente all'amministratore di sostegno che ne rendiconterà l'utilizzo a beneficio della amministrata e provvederà a tenere indenne la madre per le spese sostenute a beneficio della figlia.
il resto CP_6
CONDANNA a rifondere a e a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 come assistita e rappresentata le spese relative al presente procedimento, che liquida a favore di ciascuna delle parti in complessivi euro 4150, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 18.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Domenico Pellegrini
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