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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11297/2024, promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Guido Marone;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere una docente di scuola secondaria di I grado con ultima sede di servizio presso l'I.C. Deledda-Coppola di;
che nell'a.s. 2024/25 – ancora in corso al CP_4 momento della proposizione del ricorso - ha stipulato un contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche;
di prestare, in particolare,
1 servizio presso l'I.C. Deledda-Coppola di in virtù di un contratto con decorrenza dal CP_4
26.9.2024 e cessazione al 30.6.2025; di non aver fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, formulando le seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale, per l'a.s. 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad €
500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_5 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_5 triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte
2 in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Controparte_1
Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31.8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244); - Accertare la violazione della norma di cui in epigrafe e fissare una nuova udienza”.
All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative
3 note di trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc.
13 parte ricorrente) è emerso che al momento della proposizione del ricorso la ricorrente era in servizio presso l'IC Deledda-Coppola di , così radicandosi la competenza in capo al CP_4
Tribunale adito.
3. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, docente attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di , sul presupposto dell'espletamento del CP_4 servizio di insegnamento nell'a.s. 2024/25 a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1 riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa ad un anno scolastico per il quale, ad oggi, non risulta ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4. Nel merito, il ricorsi è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte già espresse dall'Ufficio con sentenze rese in procedimenti aventi contenuto analogo e che interamente si condividono.
4.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
4 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
5 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Viene altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, la pronunce della Corte di Giustizia dell'UE resa nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411), con cui la Corte ha sancito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
4.3. Nel caso concreto la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo risulta confermata dalla documentazione in atti per l'anno scolastico dedotto in ricorso, in relazione al quale la ricorrente è stata destinataria di un incarico per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - rectius poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dal contratto allegato al ricorso (doc. 13 parte ricorrente) emerge che nell'a.s. 2024/25 la ricorrente ha espletato servizio presso l'IC Deledda-Coppola di in virtù di un contratto con CP_4 decorrenza dal 26.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare
6 possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'a.s. 2024/25 e, dunque, per € 500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1 fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11297/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'a.s. 2024/25 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica CP_2 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi € 257,50 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge nonché € 21,50 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Guido Marone dichiaratosi antistatario.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
RA SO
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA SO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11297/2024, promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Guido Marone;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario CP_2
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
-resistente-
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di essere una docente di scuola secondaria di I grado con ultima sede di servizio presso l'I.C. Deledda-Coppola di;
che nell'a.s. 2024/25 – ancora in corso al CP_4 momento della proposizione del ricorso - ha stipulato un contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche;
di prestare, in particolare,
1 servizio presso l'I.C. Deledda-Coppola di in virtù di un contratto con decorrenza dal CP_4
26.9.2024 e cessazione al 30.6.2025; di non aver fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, formulando le seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale, per l'a.s. 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad €
500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota CP_5 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_5 triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte
2 in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Con memoria difensiva depositata in data 30.5.2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Controparte_1
Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31.8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244); - Accertare la violazione della norma di cui in epigrafe e fissare una nuova udienza”.
All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle relative
3 note di trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione in atti (cfr. doc.
13 parte ricorrente) è emerso che al momento della proposizione del ricorso la ricorrente era in servizio presso l'IC Deledda-Coppola di , così radicandosi la competenza in capo al CP_4
Tribunale adito.
3. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla amministrazione scolastica resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, docente attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di , sul presupposto dell'espletamento del CP_4 servizio di insegnamento nell'a.s. 2024/25 a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1 riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa ad un anno scolastico per il quale, ad oggi, non risulta ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
4. Nel merito, il ricorsi è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte già espresse dall'Ufficio con sentenze rese in procedimenti aventi contenuto analogo e che interamente si condividono.
4.1. Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
4 dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
5 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Viene altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, la pronunce della Corte di Giustizia dell'UE resa nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411), con cui la Corte ha sancito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
4.3. Nel caso concreto la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo risulta confermata dalla documentazione in atti per l'anno scolastico dedotto in ricorso, in relazione al quale la ricorrente è stata destinataria di un incarico per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratto a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - rectius poco dopo l'inizio dello stesso
- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno). In particolare, dal contratto allegato al ricorso (doc. 13 parte ricorrente) emerge che nell'a.s. 2024/25 la ricorrente ha espletato servizio presso l'IC Deledda-Coppola di in virtù di un contratto con CP_4 decorrenza dal 26.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare
6 possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'a.s. 2024/25 e, dunque, per € 500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente CP_1 fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA SO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11297/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'a.s. 2024/25 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica CP_2 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi € 257,50 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge nonché € 21,50 quale rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Guido Marone dichiaratosi antistatario.
Catania, 07/11/2025
La giudice del lavoro
RA SO
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