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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IA ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
c.f. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Enrico Matarazzo
ATTRICE
E
(P.I ), in persona del legale rapp.te. p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata dall'avv. Fiorita Lombardi
CONVENUTI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società sulla premessa di Parte_1
essere titolare del fondo facente parte della zona PIP, sito nel Comune di Torre le Nocelle, in catasto al foglio n. 4, particella nn. 485 confinante con la proprietà della “OV OB OC. OP.”, sita nel
Comune di Torre Le Nocelle, ed in particolare con il complesso industriale ed annessa corte, riportati in catasto al foglio 4, p.lla 31, sub. n.1 e 2, acquisito giusto decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Avellino in data 11.05.2005, ha chiesto:
“a) condannare la società convenuta alla rimozione, con contestuale ripristino dello stato dei
luoghi, della tettoia in ferro, annessa all'opificio industriale sito in Torre Le Nocelle, in proprietà alla società OV OB OC. OP. e facente parte, tutt'una, del complesso industriale identificato
in catasto del Comune di Torre Le Nocelle al foglio 4 p.lla 31 sub. n.2;
b) Accertare, in ogni caso, che la presenza della stessa insiste sul fondo in proprietà alla
società attrice e riportato in catasto al foglio n. 4, particella n. 485, e comunque che la stessa arreca
fastidio e/o danno alla società e, per l'effetto, condannare la Parte_1
OV OB OC. OP. al risarcimento di tutti i danni, come saranno provati in corso di causa,
ovvero da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque entro al somma di
euro 5.000,00, cagionati alla società in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo”.
Ha, infatti, esposto che la tettoia de qua era foriera di danni meglio specificati in citazione e che la stessa, in virtù del decreto di trasferimento citato, “qualora arrechi danno o fastidio sia a terzi
che a privati, dovrà essere rimossa senza alcuna pretesa di risarcimento danni”.
Si è costituita OV OB che ha resistito alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
la preesistenza della tettoia che non poteva essere comunque considerata una costruzione;
l'utilità della stessa che serviva a convogliare le acque piovane provenienti dal fondo della parte attrice.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e in riconvenzionale ha chiesto che la società
attrice fosse condannata a svolgere lavori di pulizia e di taglio delle erbacce e dei rovi nonché a svolgere interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché le necessarie opere di canalizzazione delle acque e di consolidamento del terreno.
Con ordinanza del 30 maggio 2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.
La domanda va parzialmente accolta secondo i motivi che si vanno ad esporre.
Come da consulenza in atti, redatta in maniera argomentata e documentata, si evince che il capannone in contestazione, ovvero la tettoia in ferro a confine con la proprietà Parte_1 risulta autorizzato, successivamente alla costruzione dello stabilimento industriale, come struttura mobile con autorizzazione prot. n. 828 del 01.04.1993 riportata nella perizia di stima del compendio immobiliare posto in vendita nella esecuzione immobiliare per CTU arch. Le prescrizioni Per_1
riportate in detta autorizzazione, allegata alla CTU di stima del compendio immobiliare posto in vendita dal notaio delegato, sono esplicitamente riportate in CTU, come rilevabile in atti di causa: “
In riferimento al corpo "C" di cui al punto 1.3 e cioè tettoia per deposito della materia prima, questa
risulta autorizzata dal Comune di Torre Le Nocelle con prot. 828 del 01.04.1993 quale struttura
metallica mobile nella zona Sud-Est e con la prescrizione che detta struttura qualora arrechi danno
o fastidio sia a terzi che privati dovrà essere rimossa”. Detta prescrizione risulta menzionata nel decreto di trasferimento dell'undici maggio 2005.
Tanto premesso, i manufatti precari e amovibili (mobili) sono strutture che hanno lo scopo di soddisfare esigenze temporanee e che non modificano in modo sostanziale il territorio in cui si collocano e che possono essere rimossi facilmente e in poco tempo. Le autorizzazioni per strutture precarie ed amovibili sono rilasciate, normalmente, per un tempo stabilito, salvo proroga;
nel caso di specie, l'autorizzazione prevede un termine non definito ma subordinato a semplice richiesta di terzi.
Detta autorizzazione ha consentito la costruzione della tettoia caratterizzandola come struttura precaria e amovibile, con chiara prescrizione espressa in merito alle condizioni per la sua rimozione.
La costruzione della tettoia addossata al capannone industriale ha avuto come conseguenza che le pluviali esistenti sono state interrotte lungo la facciata, e quindi, scollegate dalla loro sede di recapito originaria. L'acqua piovana proveniente dalla copertura del capannone viene convogliata sulla tettoia addossata e poi riversata, insieme a quella che raccoglie la tettoia, per il tramite di nuove discese pluviali in un canale in terra posto alla fine della piattaforma di base della tettoia.
La costruzione della tettoia “mobile”, qui definito capannone in contestazione, è avvenuta con autorizzazione del 1993, in vigenza del PRG approvato nel 1985.
La tettoia edificata con autorizzazione del 1993, così come costruita, destinata ed utilizzata,
non può essere più considerata struttura precaria e amovibile (mobile) avendo di fatto modificato da 30 anni in modo significativo il contesto in cui si colloca, e pertanto dovendo sottostare ai principi urbanistici di una costruzione rilevante non rispetta le distanze legali in vigore all'atto della autorizzazione.
Oggi il comune di Torre Le Nocelle ha approvato il PUC con nuove norme di attuazione.
La domanda relativa alla rimozione della tettoia va quindi certamente accolta sia perché essa non è più una costruzione amovibile -ma è diventata una costruzione fissa, con ciò obliterando le originarie prescrizioni- sia perché non rispetta le distanze legali.
E' onere, pertanto, della parte convenuta procedere a detta rimozione, i cui costi sono stati anche indicati dal consulente nella misura di euro 15.445,19 ma che non devono essere considerati parti integranti della consulenza;
la domanda appare infatti rispettata nel momento in cui vieni accolta la stessa e il giudice impartisce l'onere e l'obbligo di demolizione, non potendosi rielaborare la consulenza perché non esaustivamente dettagliata nel procedimento di rimozione della tettoia in questione.
L'obbligo di rimozione della struttura impone, quale accertamento strettamente collegato, di verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale.
La richiesta di pulizia e manutenzione del fondo della società attrice va posta, infatti, in stretta correlazione non solo con le esigenze di evitare proliferazione di germi e batteri in conseguenza di una cattiva manutenzione del fondo ma con la possibilità che si generino dei danni al fondo della parte convenuta -per la verità solamente ipotizzati ma assolutamente non comprovati-, venendo meno la naturale funzione di sviamento delle acque piovane svolta dalla tettoia.
In tal senso, il consulente ha ribadito che il fondo di proprietà di Parte_1 Pt_1
individuato dalla particella n. 485 del foglio 4 del comune di Torre Le Nocelle, è un fondo
[...]
incolto con andamento acclive, che supera altimetricamente il fondo della OV OB OC. OP .
Sono presenti a ridosso del piazzale sottostante la tettoia della opere Controparte_2
provvisionali di contenimento atte ad impedire che il terreno invada la piattaforma in cemento. Pur essendo presenti arbusti e piccole alberature spontanee, che certamente stabilizzano il terreno da smottamenti, è possibile che movimenti franosi superficiali possano interessare il confine tra le due proprietà stante il dislivello esistente. La necessità della costruzione di opere di contenimento del terreno era già nota in fase di progettazione;
tanto è vero che nella planimetria generale della variante è riportato a confine con la particella 485 la costruzione di un muro di contenimento, mai realizzato.
Il consulente ha dichiarato non essere noto con che frequenza il fondo venga pulito dalle sterpaglie per evitare che venga colonizzato da insetti o animali. In occasione dei sopralluoghi il fondo non era stato pulito.
In ogni caso, “data la particolare orografia dei fondi, individuato il posizionamento del
confine tra i fondi, è opportuno provvedere alla costruzione di un muro di idonea altezza, già previsto
in progetto, che funga da contenimento per le porzioni di terra che possono in caso di forti piogge
traslare verso il fondo sottostante, prevedendo una idonea regimentazione delle acque superficiali;
in alternativa si può prevedere il contenimento del terreno mediante opere di ingegneria
naturalistica”, oltre ad una pulizia periodica delle sterpaglie.
Diverso discorso invece va fatto per la richiesta risarcitoria che il consulente -sulla base dell'ordine impartito dal Tribunale- ha proceduto a quantificare sulla base del valutazione del valore locativo mensile medio del terreno occupato.
In realtà, la scrivente ritiene di doversi discostare dalla determinazione del precedente istruttore, intendendo valorizzare il dato contenuto nel decreto di acquisizione che consente la rimozione del manufatto a semplice domanda del soggetto confinante senza che sia necessaria la dimostrazione di particolari danni subiti. Questo comporta -come corollario- che i danni non potranno essere nemmeno liquidati. Alla pagina 4 del citato decreto si legge, infatti, chiaramente che la struttura metallica mobile viene trasferita con la prescrizione che “qualora arrechi danno o fastidio sia a terzi
che a privati dovrà essere rimossa senza alcuna pretesa di risarcimento danni”. La previsione, infatti, della costituzione di una servitù rimovibile a semplice richiesta del titolare del fondo confinante ha come contrappeso la previsione di un sostanziale azzeramento dei danni sia da dimostrare che da risarcire.
Vanno, infine, rigettate tutte le richieste di abusività dei manufatti di causa, non essendovi giurisdizione sulle materie, dovendosi limitare il giudice civile all'accertamento delle lesioni privatistiche.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a- in parziale accoglimento della domanda attrice, ordina l'immediata rimozione della tettoia in ferro, annessa all'opificio industriale sito in Torre Le Nocelle, in proprietà alla società OV
OB OC. OP. e facente parte, tutt'una, del complesso industriale identificato in catasto del
Comune di Torre Le Nocelle al foglio 4, p.lla 31 sub. n. 2;
ordina alla società attrice la costruzione del muro di contenimento così come specificato dal
CTU alle pagine 14 ss. della relazione che fanno parte integrante della presente sentenza;
rigetta ogni altra domanda:
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Avellino, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA IA ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
c.f. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Enrico Matarazzo
ATTRICE
E
(P.I ), in persona del legale rapp.te. p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata dall'avv. Fiorita Lombardi
CONVENUTI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società sulla premessa di Parte_1
essere titolare del fondo facente parte della zona PIP, sito nel Comune di Torre le Nocelle, in catasto al foglio n. 4, particella nn. 485 confinante con la proprietà della “OV OB OC. OP.”, sita nel
Comune di Torre Le Nocelle, ed in particolare con il complesso industriale ed annessa corte, riportati in catasto al foglio 4, p.lla 31, sub. n.1 e 2, acquisito giusto decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Avellino in data 11.05.2005, ha chiesto:
“a) condannare la società convenuta alla rimozione, con contestuale ripristino dello stato dei
luoghi, della tettoia in ferro, annessa all'opificio industriale sito in Torre Le Nocelle, in proprietà alla società OV OB OC. OP. e facente parte, tutt'una, del complesso industriale identificato
in catasto del Comune di Torre Le Nocelle al foglio 4 p.lla 31 sub. n.2;
b) Accertare, in ogni caso, che la presenza della stessa insiste sul fondo in proprietà alla
società attrice e riportato in catasto al foglio n. 4, particella n. 485, e comunque che la stessa arreca
fastidio e/o danno alla società e, per l'effetto, condannare la Parte_1
OV OB OC. OP. al risarcimento di tutti i danni, come saranno provati in corso di causa,
ovvero da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque entro al somma di
euro 5.000,00, cagionati alla società in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo”.
Ha, infatti, esposto che la tettoia de qua era foriera di danni meglio specificati in citazione e che la stessa, in virtù del decreto di trasferimento citato, “qualora arrechi danno o fastidio sia a terzi
che a privati, dovrà essere rimossa senza alcuna pretesa di risarcimento danni”.
Si è costituita OV OB che ha resistito alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
la preesistenza della tettoia che non poteva essere comunque considerata una costruzione;
l'utilità della stessa che serviva a convogliare le acque piovane provenienti dal fondo della parte attrice.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e in riconvenzionale ha chiesto che la società
attrice fosse condannata a svolgere lavori di pulizia e di taglio delle erbacce e dei rovi nonché a svolgere interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché le necessarie opere di canalizzazione delle acque e di consolidamento del terreno.
Con ordinanza del 30 maggio 2023 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata riservata in decisione.
La domanda va parzialmente accolta secondo i motivi che si vanno ad esporre.
Come da consulenza in atti, redatta in maniera argomentata e documentata, si evince che il capannone in contestazione, ovvero la tettoia in ferro a confine con la proprietà Parte_1 risulta autorizzato, successivamente alla costruzione dello stabilimento industriale, come struttura mobile con autorizzazione prot. n. 828 del 01.04.1993 riportata nella perizia di stima del compendio immobiliare posto in vendita nella esecuzione immobiliare per CTU arch. Le prescrizioni Per_1
riportate in detta autorizzazione, allegata alla CTU di stima del compendio immobiliare posto in vendita dal notaio delegato, sono esplicitamente riportate in CTU, come rilevabile in atti di causa: “
In riferimento al corpo "C" di cui al punto 1.3 e cioè tettoia per deposito della materia prima, questa
risulta autorizzata dal Comune di Torre Le Nocelle con prot. 828 del 01.04.1993 quale struttura
metallica mobile nella zona Sud-Est e con la prescrizione che detta struttura qualora arrechi danno
o fastidio sia a terzi che privati dovrà essere rimossa”. Detta prescrizione risulta menzionata nel decreto di trasferimento dell'undici maggio 2005.
Tanto premesso, i manufatti precari e amovibili (mobili) sono strutture che hanno lo scopo di soddisfare esigenze temporanee e che non modificano in modo sostanziale il territorio in cui si collocano e che possono essere rimossi facilmente e in poco tempo. Le autorizzazioni per strutture precarie ed amovibili sono rilasciate, normalmente, per un tempo stabilito, salvo proroga;
nel caso di specie, l'autorizzazione prevede un termine non definito ma subordinato a semplice richiesta di terzi.
Detta autorizzazione ha consentito la costruzione della tettoia caratterizzandola come struttura precaria e amovibile, con chiara prescrizione espressa in merito alle condizioni per la sua rimozione.
La costruzione della tettoia addossata al capannone industriale ha avuto come conseguenza che le pluviali esistenti sono state interrotte lungo la facciata, e quindi, scollegate dalla loro sede di recapito originaria. L'acqua piovana proveniente dalla copertura del capannone viene convogliata sulla tettoia addossata e poi riversata, insieme a quella che raccoglie la tettoia, per il tramite di nuove discese pluviali in un canale in terra posto alla fine della piattaforma di base della tettoia.
La costruzione della tettoia “mobile”, qui definito capannone in contestazione, è avvenuta con autorizzazione del 1993, in vigenza del PRG approvato nel 1985.
La tettoia edificata con autorizzazione del 1993, così come costruita, destinata ed utilizzata,
non può essere più considerata struttura precaria e amovibile (mobile) avendo di fatto modificato da 30 anni in modo significativo il contesto in cui si colloca, e pertanto dovendo sottostare ai principi urbanistici di una costruzione rilevante non rispetta le distanze legali in vigore all'atto della autorizzazione.
Oggi il comune di Torre Le Nocelle ha approvato il PUC con nuove norme di attuazione.
La domanda relativa alla rimozione della tettoia va quindi certamente accolta sia perché essa non è più una costruzione amovibile -ma è diventata una costruzione fissa, con ciò obliterando le originarie prescrizioni- sia perché non rispetta le distanze legali.
E' onere, pertanto, della parte convenuta procedere a detta rimozione, i cui costi sono stati anche indicati dal consulente nella misura di euro 15.445,19 ma che non devono essere considerati parti integranti della consulenza;
la domanda appare infatti rispettata nel momento in cui vieni accolta la stessa e il giudice impartisce l'onere e l'obbligo di demolizione, non potendosi rielaborare la consulenza perché non esaustivamente dettagliata nel procedimento di rimozione della tettoia in questione.
L'obbligo di rimozione della struttura impone, quale accertamento strettamente collegato, di verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale.
La richiesta di pulizia e manutenzione del fondo della società attrice va posta, infatti, in stretta correlazione non solo con le esigenze di evitare proliferazione di germi e batteri in conseguenza di una cattiva manutenzione del fondo ma con la possibilità che si generino dei danni al fondo della parte convenuta -per la verità solamente ipotizzati ma assolutamente non comprovati-, venendo meno la naturale funzione di sviamento delle acque piovane svolta dalla tettoia.
In tal senso, il consulente ha ribadito che il fondo di proprietà di Parte_1 Pt_1
individuato dalla particella n. 485 del foglio 4 del comune di Torre Le Nocelle, è un fondo
[...]
incolto con andamento acclive, che supera altimetricamente il fondo della OV OB OC. OP .
Sono presenti a ridosso del piazzale sottostante la tettoia della opere Controparte_2
provvisionali di contenimento atte ad impedire che il terreno invada la piattaforma in cemento. Pur essendo presenti arbusti e piccole alberature spontanee, che certamente stabilizzano il terreno da smottamenti, è possibile che movimenti franosi superficiali possano interessare il confine tra le due proprietà stante il dislivello esistente. La necessità della costruzione di opere di contenimento del terreno era già nota in fase di progettazione;
tanto è vero che nella planimetria generale della variante è riportato a confine con la particella 485 la costruzione di un muro di contenimento, mai realizzato.
Il consulente ha dichiarato non essere noto con che frequenza il fondo venga pulito dalle sterpaglie per evitare che venga colonizzato da insetti o animali. In occasione dei sopralluoghi il fondo non era stato pulito.
In ogni caso, “data la particolare orografia dei fondi, individuato il posizionamento del
confine tra i fondi, è opportuno provvedere alla costruzione di un muro di idonea altezza, già previsto
in progetto, che funga da contenimento per le porzioni di terra che possono in caso di forti piogge
traslare verso il fondo sottostante, prevedendo una idonea regimentazione delle acque superficiali;
in alternativa si può prevedere il contenimento del terreno mediante opere di ingegneria
naturalistica”, oltre ad una pulizia periodica delle sterpaglie.
Diverso discorso invece va fatto per la richiesta risarcitoria che il consulente -sulla base dell'ordine impartito dal Tribunale- ha proceduto a quantificare sulla base del valutazione del valore locativo mensile medio del terreno occupato.
In realtà, la scrivente ritiene di doversi discostare dalla determinazione del precedente istruttore, intendendo valorizzare il dato contenuto nel decreto di acquisizione che consente la rimozione del manufatto a semplice domanda del soggetto confinante senza che sia necessaria la dimostrazione di particolari danni subiti. Questo comporta -come corollario- che i danni non potranno essere nemmeno liquidati. Alla pagina 4 del citato decreto si legge, infatti, chiaramente che la struttura metallica mobile viene trasferita con la prescrizione che “qualora arrechi danno o fastidio sia a terzi
che a privati dovrà essere rimossa senza alcuna pretesa di risarcimento danni”. La previsione, infatti, della costituzione di una servitù rimovibile a semplice richiesta del titolare del fondo confinante ha come contrappeso la previsione di un sostanziale azzeramento dei danni sia da dimostrare che da risarcire.
Vanno, infine, rigettate tutte le richieste di abusività dei manufatti di causa, non essendovi giurisdizione sulle materie, dovendosi limitare il giudice civile all'accertamento delle lesioni privatistiche.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a- in parziale accoglimento della domanda attrice, ordina l'immediata rimozione della tettoia in ferro, annessa all'opificio industriale sito in Torre Le Nocelle, in proprietà alla società OV
OB OC. OP. e facente parte, tutt'una, del complesso industriale identificato in catasto del
Comune di Torre Le Nocelle al foglio 4, p.lla 31 sub. n. 2;
ordina alla società attrice la costruzione del muro di contenimento così come specificato dal
CTU alle pagine 14 ss. della relazione che fanno parte integrante della presente sentenza;
rigetta ogni altra domanda:
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Avellino, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA IA