TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13237/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GIRANDOLI Parte_1
MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. DI SALVO LOREDANA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL FANTE
n. 58/D
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
decreto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: CP_1
“L'odierno ricorrente, titolare di impresa presso l'azienda Tuzzolino Giuseppe Autofficina
Gomme Auto (doc. 1), a seguito di infortunio in itinere, del 14 aprile 2021, avvenuto durante il normale tragitto tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, a causa di un'incidente stradale, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, è stato investito da un'automobile, motivo per il quale ha accusato immediatamente un forte dolore alla gamba destra. Dunque, ha presentato denuncia di infortunio all' (rif. 517644401), il quale, a seguito di revisione del 9 marzo CP_1 CP_1
2023 (doc. 2), ha riconosciuto un danno biologico del 14% (doc. 3). In data 10 luglio 2023, il ricorrente ha presentato opposizione amministrativa, allegando certificato medico a firma del Dott.
con richiesta del 17% e con la seguente diagnosi: “postumi di frattura tibiale e Persona_1
peroneale gamba destra trattata chirurgicamente”. (doc. 4) In particolare, l'esito dell'infortunio a carico del Sig. si è tradotto in una grave limitazione permanente delle sue Parte_1
capacità funzionali e lavorative. In data 17 luglio 2023, l resistente ha comunicato CP_2
all'infortunato il rigetto dell'opposizione, ed in particolare: “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”. (doc. 5) La valutazione del danno operata dall deve, CP_1
pertanto, ritenersi erronea e non congrua e comunque non idonea ad assicurare la tutela del lavoratore, giacché l'istituto opposto ha, come si è detto, ritenuto di attribuire alla menomazione accertata un grado complessivo pari al 14%, pervenendo ad una simile determinazione senza alcuna fondata motivazione. Tenuto conto del mancato accoglimento dell'opposizione da parte dell' , l'odierno ricorrente è costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di far valere CP_2
il proprio diritto, ovvero l'accertamento di un danno biologico residuato in misura pari al 20%, come si evince dalla relazione del medico di parte, Dott. e comunque non Persona_2
inferiore al 14% così come richiesto in sede di opposizione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha è affetto da patologie che ne compromettono la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio del 14.04.2021; accertare e dichiarare errata la valutazione dei medici effettuata dall'istituto in sede di revisione del 09.03.2023, comunicata con provvedimento del 22.06.2023, che con il presente atto si impugna unitamente ad ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio patito, presentava sin dalla domanda di revisione, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 20 %, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al
16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale
Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta ribadendo l'esattezza della percentuale di i.p.p. già concessa e contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Chiedeva, altresi, “In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierno ricorso si rileva che la chiesta prestazione sarà dovuta come per legge, con decorrenza di legge e detratto quanto già erogato allo stesso titolo (14%)”.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che il ricorrente – affetto da “Esiti di pregressa frattura frammentaria biossea al terzo distale della gamba destra da infortunio in itinere, trattata chirurgicamente e con persistenza in sede di frammento di vite metallica” - dall'infortunio del
14 aprile 2021 è residuata una percentuale di i.p.p. del 14%.
Aggiungeva: “Con riferimento alla valutazione nella misura complessiva del 20%, effettuata dal consulente tecnico di parte ricorrente occorre esporre alcune considerazioni. Preliminarmente si rileva che la lesione secondaria al trauma riportato nell'infortunio del 14/04/2021, consisteva in una “frattura biossea della gamba destra”, frattura che interessava l'estremità distale della tibia e del perone di destra, che sono elementi costituenti della caviglia insieme all'astragalo ed al calcagno. Gli esiti della suddetta frattura biossea della gamba destra sono stati valutati con il massimo punteggio consentito (8%), applicando la voce 292 della tabella degli indennizzi del danno biologico, approvata con D.M.12/07/2000 (esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi del circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 8).
Con riferimento al danno funzionale del ginocchio, questo è stato valutato dallo scrivente nella misura del 2% (per criterio analogico con la voce 275: deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°: 0-7), considerata la connotazione di maggiore gravità del danno anatomico su quello funzionale (come viene specificato nei criteri applicativi della tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/07/2000) e considerata l'evidenza clinica emersa durante le operazioni peritali. A tale proposito si rileva che l'articolarità del ginocchio in flesso-estensione
è limitata e dolente solo ai massimi gradi di escursione;
ciò è emerso dall'esame obiettivo e dall'osservazione del periziato che deambula autonomamente senza la necessità di ausili durante la marcia e con passo regolare (ciò non sarebbe possibile con una limitazione funzionale “di circa la metà” dell'articolarità del ginocchio, come diversamente asserito dal ctp); ad ulteriore conferma di quanto sopra asserito, l'esame obiettivo peritale evidenzia che il ricorrente riesce ad effettuare anche la marcia sui talloni, scaricando il peso (ben 148 Kg di peso corporeo) sulle caviglie senza appoggio ad ausili. Anche la contestazione riguardante la mancata valutazione del danno funzionale della caviglia destra non trova giustificazione nell'obiettività clinica, considerato che la modesta limitazione funzionale consente una regolare deambulazione. Pertanto, il deficit funzionale lieve della caviglia rientra nella sopra citata voce tabellare 292 (esiti di frattura biossea…) in mancanza di altre voci tabellari applicabili anche per criterio analogico. Il danno funzionale residuo della caviglia risulterebbe, secondo il ctp, valutabile nella misura del 4%, ma tale punteggio non trova giustificazione per la mancanza di qualsiasi riferimento tabellare sia nelle osservazioni sia nella relazione in atti del consulente di parte, datata 6/10/2023. Con riferimento al minimo danno estetico da cicatrici, appare più che congrua la valutazione dello scrivente nella misura del 2% (voce 36: cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5).
In conclusione, la richiesta di valutazione del danno biologico nella misura del 20% non è condivisibile per le considerazioni sopra esposte mentre si conferma la valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 14%, riportata nella relazione peritale”.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate ed alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi già formulata dall' . CP_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura delle patologie e la possibile difformità di giudizio in ordine alla loro collocazione nelle tabelle di legge;
per la stessa ragione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13237/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GIRANDOLI Parte_1
MICHELANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. DI SALVO LOREDANA ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail con sede in PALERMO, VIALE DEL FANTE
n. 58/D
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
decreto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: CP_1
“L'odierno ricorrente, titolare di impresa presso l'azienda Tuzzolino Giuseppe Autofficina
Gomme Auto (doc. 1), a seguito di infortunio in itinere, del 14 aprile 2021, avvenuto durante il normale tragitto tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, a causa di un'incidente stradale, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, è stato investito da un'automobile, motivo per il quale ha accusato immediatamente un forte dolore alla gamba destra. Dunque, ha presentato denuncia di infortunio all' (rif. 517644401), il quale, a seguito di revisione del 9 marzo CP_1 CP_1
2023 (doc. 2), ha riconosciuto un danno biologico del 14% (doc. 3). In data 10 luglio 2023, il ricorrente ha presentato opposizione amministrativa, allegando certificato medico a firma del Dott.
con richiesta del 17% e con la seguente diagnosi: “postumi di frattura tibiale e Persona_1
peroneale gamba destra trattata chirurgicamente”. (doc. 4) In particolare, l'esito dell'infortunio a carico del Sig. si è tradotto in una grave limitazione permanente delle sue Parte_1
capacità funzionali e lavorative. In data 17 luglio 2023, l resistente ha comunicato CP_2
all'infortunato il rigetto dell'opposizione, ed in particolare: “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”. (doc. 5) La valutazione del danno operata dall deve, CP_1
pertanto, ritenersi erronea e non congrua e comunque non idonea ad assicurare la tutela del lavoratore, giacché l'istituto opposto ha, come si è detto, ritenuto di attribuire alla menomazione accertata un grado complessivo pari al 14%, pervenendo ad una simile determinazione senza alcuna fondata motivazione. Tenuto conto del mancato accoglimento dell'opposizione da parte dell' , l'odierno ricorrente è costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di far valere CP_2
il proprio diritto, ovvero l'accertamento di un danno biologico residuato in misura pari al 20%, come si evince dalla relazione del medico di parte, Dott. e comunque non Persona_2
inferiore al 14% così come richiesto in sede di opposizione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha è affetto da patologie che ne compromettono la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio del 14.04.2021; accertare e dichiarare errata la valutazione dei medici effettuata dall'istituto in sede di revisione del 09.03.2023, comunicata con provvedimento del 22.06.2023, che con il presente atto si impugna unitamente ad ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio patito, presentava sin dalla domanda di revisione, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 20 %, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al
16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale
Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta ribadendo l'esattezza della percentuale di i.p.p. già concessa e contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Chiedeva, altresi, “In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierno ricorso si rileva che la chiesta prestazione sarà dovuta come per legge, con decorrenza di legge e detratto quanto già erogato allo stesso titolo (14%)”.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che il ricorrente – affetto da “Esiti di pregressa frattura frammentaria biossea al terzo distale della gamba destra da infortunio in itinere, trattata chirurgicamente e con persistenza in sede di frammento di vite metallica” - dall'infortunio del
14 aprile 2021 è residuata una percentuale di i.p.p. del 14%.
Aggiungeva: “Con riferimento alla valutazione nella misura complessiva del 20%, effettuata dal consulente tecnico di parte ricorrente occorre esporre alcune considerazioni. Preliminarmente si rileva che la lesione secondaria al trauma riportato nell'infortunio del 14/04/2021, consisteva in una “frattura biossea della gamba destra”, frattura che interessava l'estremità distale della tibia e del perone di destra, che sono elementi costituenti della caviglia insieme all'astragalo ed al calcagno. Gli esiti della suddetta frattura biossea della gamba destra sono stati valutati con il massimo punteggio consentito (8%), applicando la voce 292 della tabella degli indennizzi del danno biologico, approvata con D.M.12/07/2000 (esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi del circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 8).
Con riferimento al danno funzionale del ginocchio, questo è stato valutato dallo scrivente nella misura del 2% (per criterio analogico con la voce 275: deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°: 0-7), considerata la connotazione di maggiore gravità del danno anatomico su quello funzionale (come viene specificato nei criteri applicativi della tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/07/2000) e considerata l'evidenza clinica emersa durante le operazioni peritali. A tale proposito si rileva che l'articolarità del ginocchio in flesso-estensione
è limitata e dolente solo ai massimi gradi di escursione;
ciò è emerso dall'esame obiettivo e dall'osservazione del periziato che deambula autonomamente senza la necessità di ausili durante la marcia e con passo regolare (ciò non sarebbe possibile con una limitazione funzionale “di circa la metà” dell'articolarità del ginocchio, come diversamente asserito dal ctp); ad ulteriore conferma di quanto sopra asserito, l'esame obiettivo peritale evidenzia che il ricorrente riesce ad effettuare anche la marcia sui talloni, scaricando il peso (ben 148 Kg di peso corporeo) sulle caviglie senza appoggio ad ausili. Anche la contestazione riguardante la mancata valutazione del danno funzionale della caviglia destra non trova giustificazione nell'obiettività clinica, considerato che la modesta limitazione funzionale consente una regolare deambulazione. Pertanto, il deficit funzionale lieve della caviglia rientra nella sopra citata voce tabellare 292 (esiti di frattura biossea…) in mancanza di altre voci tabellari applicabili anche per criterio analogico. Il danno funzionale residuo della caviglia risulterebbe, secondo il ctp, valutabile nella misura del 4%, ma tale punteggio non trova giustificazione per la mancanza di qualsiasi riferimento tabellare sia nelle osservazioni sia nella relazione in atti del consulente di parte, datata 6/10/2023. Con riferimento al minimo danno estetico da cicatrici, appare più che congrua la valutazione dello scrivente nella misura del 2% (voce 36: cicatrici cutanee, non interessanti il volto e il collo, distrofiche, discromiche: fino a 5).
In conclusione, la richiesta di valutazione del danno biologico nella misura del 20% non è condivisibile per le considerazioni sopra esposte mentre si conferma la valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 14%, riportata nella relazione peritale”.
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, con particolare riferimento alle voci tabellari utilizzate ed alle percentuali riconosciute alle singole infermità, così come al calcolo della percentuale complessiva, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione dei postumi già formulata dall' . CP_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura delle patologie e la possibile difformità di giudizio in ordine alla loro collocazione nelle tabelle di legge;
per la stessa ragione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 04/06/2025.
La Giudice
Paola Marino