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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. IE SA AB, provvedendo all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1726/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Vincenzo La Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via Tommaso Cannizzaro 134
- RICORRENTE CONTRO
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
e
[...] [...]
in persona dei Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dai funzionari dell'USR per la Lombardia – A.T. di Bergamo - dott.sse e Giuseppina Tabone e domiciliati presso la sede del predetto Parte_2
in via Pradello 12; CP_2 CP_2
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una docente, assunta a tempo indeterminato, in data 01/09/2023, presso l'I.I.S. “Caterina Caniana” di Bergamo (BG), di essere stata assegnata in via provvisoria, per l'anno scolastico 2023/24, presso l'I.I.S. “Salvo D'Acquisto” di Bagheria (Pa) e di essere stata eletta Consigliere Comunale e Vice Presidente del Consiglio del Comune di Gangi, deduceva di aver presentato, in data 13/03/2024, in considerazione delle esigenze legate alla carica pubblica svolta, domanda di mobilità per l'anno scolastico 2024-2025, con contestuale istanza di disapplicazione del vincolo triennale di cui all'O.M. n. 30 del 23/02/2024 e che tale domanda, tuttavia, era stata rigettata dal competente Ufficio Scolastico, con nota del 24/04/2024, sulla scorta della seguente motivazione: “ricorrendo i limiti previsti dall'O.M. n. 30 del 23 febbraio 2024 – art. 1 comma 4, non ha proceduto alla relativa convalida con conseguente annullamento della domanda”.
Lamentava l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione datrice, perché contrario al sistema delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI, che prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, al fine di poter esercitare il mandato nel comune di appartenenza.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “ Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale docenti 2024/2025 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento presso il Comune di Gangi, previa disapplicazione dell'art. 1 c. 4 della ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2024 e della nota del 24/04/2024, e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l'imposizione del vincolo di permanenza per 3 anni presso la sede di titolarità ottenuta;
Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità 2024/025 e seguenti ed il consequenziale trasferimento su scuola secondaria presso il Comune di Gangi ove ricopre la carica di Vice – Presidente del Consiglio Comunale e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda;
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 1 della ordinanza ministeriale n. 30 del 23.02.2024 e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, ivi compresa la nota di
2 esclusione comunicata alla ricorrente, l'illegittimità dell'art. 1 c.4 della ordinanza ministeriale 30 del 2024 nella parte in cui prescrive l'adozione del vincolo triennale nei confronti della ricorrente a rimanere presso l'istituzione scolastica nella quale ha ottenuto l'immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, poiché in violazione con la legge n. 265/99, d.lgs. 267/00, art. 48 della Costituzione, art . 13 c. 1 n. VII, artt. 3, 97 della Cost., artt. 29 e 31 della Costituzione e della superiore direttiva CE;
In subordine condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità interprovinciale 2024/2025 personale docente ed il consequenziale trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su Scuola primaria posto comune nel comune di Gangi;
Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” (cfr. conclusioni del ricorso).
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 28 giugno 2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare formulata in corso di causa dalla ricorrente, ritenendo non sussistenti i requisiti di legge.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito di note scritte, è stata posta in decisione.
Orbene, conformemente alla richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contesa tra le parti, atteso che la ricorrente ha ottenuto il trasferimento interprovinciale, per l'anno scolastico 2025/026, presso l'IISS “E. Medi” di (cfr. note di trattazione scritta del 12.11.2025). CP_3
Quanto alle spese di lite, sia della fase cautelare che del merito, in virtù del principio della soccombenza virtuale, è necessario esaminare la fondatezza della domanda attrice.
Ebbene, alla stregua di una valutazione prognostica, la domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento, stante la legittimità dell'ordinanza Ministeriale n. 30 del 23/02/2024, in quanto perfettamente conforme al dato normativo.
Ed invero, la ricorrente, soggetta al vincolo triennale di permanenza nella stessa sede di prima assegnazione, previsto dalla legge, non ha subito alcuna discriminazione, tenuto conto che le disposizioni in esame sono volte a tutelare interessi di rilevanza costituzionale, funzionali a garantire i principi di cui all'art. 97 Cost. e che la stessa, nonostante il vincolo, poteva comunque presentare domanda di assegnazione
3 provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità o anche accettare il conferimento di supplenze per altra tipologia o classe di concorso rispetto a quelle di titolarità per l'intero anno scolastico, fermo restando il diritto di fruire di permessi retribuiti o di un periodo di aspettativa, relativamente ai periodi di assenza dal servizio, per gli impegni connessi allo svolgimento del mandato elettivo di consigliere-vicepresidente del consiglio comunale di Gangi.
Ed invero, la , al momento della presentazione della domanda, non aveva Pt_1 alcun titolo che le permettesse di partecipare alla mobilità territoriale in deroga al vincolo di permanenza in sede, ma solo un eventuale diritto di precedenza, derivante dalla carica elettiva ricoperta. Peraltro la predetta aveva ottenuto, per ragioni familiari, l'assegnazione provvisoria presso una scuola sita nel Comune di Bagheria (PA), per l'anno scolastico 2023/2024 e, dunque, non è stata ostacolata nell'espletamento del suo mandato amministrativo, potendo comunque fruire di permessi retribuiti previsti dalla legge.
Conseguentemente, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata rigettata.
La parte ricorrente va, dunque, condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare.
Contr Rilevato che il è stato assistito in giudizio dai funzionari designati, le spese di lite devono essere decurtate del 20%, e liquidate in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione Parte_3 resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Termini Imerese, il 20.11.2025
IL GIUDICE
IE SA AB
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