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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 5094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5094/2023 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1607/2023 del 27.02.2022 e pubblicata in data
03.04.2023, vertente tra
con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
Andrea Rescigno (C.F. e indirizzo PEC C.F._1
, giusta procura alle liti già in atti Email_1
appellante
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
15/10/1953 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Gragnano (NA) alla via Roma 85 presso lo studio dell'avv. Francesco Guarino (C.F.
) che lo rappresenta e difende per procura in atti. PEC C.F._3
appellato Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I. in via preliminare,
1 accogliere l'appello con il presente atto proposto da e per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II. in via subordinata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la Sentenza nelle parti del dispositivo e della motivazione indicati al paragrafo 3 e per l'effetto accertata la legittimità dei tassi di interesse e la correttezza dell'operato di nell'indicazione del TAEG, rigettare tutte le domande ex adverso Pt_1 formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa; III. per effetto dell'accoglimento dell'appello: (a) in considerazione della totale soccombenza del Sig. CP_1
, riformare la Sentenza nella parte motiva e dispositiva nelle parti relative alla condanna
[...] alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese, delle spese di CTU, di mediazione
e di CTP e per l'effetto; (b) condannare il Sig. alla restituzione e/o alla rifusione Controparte_1 in favore di degli importi corrisposti a lui e al CTU da in esecuzione della Sentenza di Pt_1 Pt_1 primo grado, nonché al rimborso delle spese legali per la difesa di nel primo grado di giudizio;
Pt_1
(c) condannare l'avvocato Francesco Guarino alla restituzione delle spese legali distratte in suo favore. IV. in ogni caso, Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio di appello, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva parzialmente la domanda proposta da adottando il seguente dispositivo: “rigetta la sollevata Controparte_1 eccezione della convenuta di incompetenza per valore e dichiara la propria competenza per valore per decidere;
* dichiara procedibile la domanda attorea;
* accoglie la domanda attrice e di conseguenza condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 473,12 oltre interessi come motivazione;
* condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 650 di cui 150 per spese oltre rimborso iva
ECPA se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili con attribuzione al procuratore costituito;
* pone a carico della convenuta tutte le spese di CTU”.
L'impugnazione è affidata a due motivi di appello:1) nullità della sentenza ex articolo 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione;
2) errato accertamento della divergenza tra
TAEG pubblicizzato in contratto e TAEG ricalcolato ed illogicità della condanna di Pt_1
Con entrambi i motivi di appello lamenta l'errata decisione di primo grado in Parte_1 relazione all'unica domanda che ha trovato parziale accoglimento, ovvero l'accertamento da parte del
Consulente d'ufficio della divergenza tra il TAEG pubblicizzato in contratto (nel valore 9,75%) e quello effettivamente applicato al finanziamento calcolato dal C.t.u. (14,31%). L'appellante lamenta
2 la insussistenza di detta divergenza posto che, nel calcolo del TAEG, il Consulente d'ufficio avrebbe illegittimamente considerato anche il costo dell'assicurazione sottoscritta da Controparte_1 sebbene la stessa non avesse natura obbligatoria ma facoltativa.
Il giudizio, recante numero di ruolo generale 5094/2023, è stato originariamente assegnato a magistrato di altra sezione e, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 27.03.2024, rimesso alla scrivente.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'appellato deducendo la correttezza della sentenza impugnata in relazione alla non rispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato al finanziamento. L'appellato deduce in sintesi che il C.t.u. abbia legittimamente conteggiato nella determinazione del TAEG anche il costo della polizza poiché avente natura obbligatoria. Rassegna le seguenti conclusioni: 1). Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società , per quanto Parte_1 delucidato e dedotto in narrativa. 2). Confermare, per l'effetto ed in toto, la sentenza n 1607/2023 resa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della dott.ssa Cira di Somma il 27/02/22, pubblicata in data 03/04/23 e tutte le statuizioni in essa contenute, oggi oggetto di gravame che è integralmente infondato per ogni suo dire. 3). Condannare la società alle spese e Parte_1 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa, nonché spese successive debende, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza di discussione del 10.01.2025 la causa è stata rinviata per le medesime incombenze all'udienza del 16.06.2025 e a seguito di discussione trattenuta in decisione.
Sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la critica la sentenza impugnata poiché affetta da Parte_1 vizio di omessa o meramente apparente motivazione, sia in relazione all'errato richiamo alla disposizione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. (che disciplina quali sono i costi da restituire al cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento, domanda non oggetto di causa), sia in relazione al mero richiamo alla relazione del Consulente d'ufficio del 13/01/2022, ritenuta carente ed apodittica considerato che in essa non veniva fornita alcuna risposta alle censure formulate dall'appellante in primo grado: il che ha reso non chiaro il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure nella formazione del proprio convincimento.
Vale osservare sul punto che effettivamente dalla motivazione della sentenza di primo grado non è dato evincere argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento;
non tanto per l'improprio richiamo all'art. 125 sexies
T.U.B. (fattispecie che in relazione alla domanda era ed è inconferente al caso da essa contemplato),
3 ma soprattutto in ragione dell'adesione alle risultanze della consulenza tecnica, puntualmente contestata dall'appellante in punto di non obbligatorietà della polizza assicurativa.
Si osserva, infatti, che in linea generale se il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza. Nell'ipotesi in cui, però, le conclusioni del CTU siano state contestate dalle parti o anche solo da una di esse, il Giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza: in tali situazioni in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il Giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU rinviando per relationem alla relazione peritale;
b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del CTU in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il CTU abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente (situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal CTU nella sua relazione o in supplementi di essa); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del CTU dopo il deposito della relazione, il Giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (sul punto cfr. Cass. 19 luglio 2005 n. 15164, 21 febbraio 2001 n. 2486, 13 settembre 2000 n. 12080, 9 maggio 1986 n. 3085, 25 agosto 2005 n. 17324, 3 aprile 2007 n. 8355, 9 gennaio 2009 n. 282, 25 giugno 2014 n. 14471, 2 febbraio 2015 n. 1815, 21 novembre 2016 n. 23637,
25 marzo 1987 n. 2900, 11 giugno 2018 n. 15147, 22 ottobre 2018 n. 25526 e 6 maggio 2021 n.
11917).
Posti tali principi, va osservato che nella sentenza di primo grado con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'appellante in relazione alle assunte divergenze tra TAEG esposto in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto di finanziamento, il giudicante si è acriticamente rimesso alle risultanze della consulenza ed ha accolto la domanda ritenendo doversi computare: “Nell'importo del capitale finanziato va aggiunta la somma di euro 1.675, 41 a titolo di spese assicurazione euro
255,00 come spese di istruttoria e 126,29 € come altri oneri di gestione punto alla luce di quanto riscritto dalla lettura dei piani di ammortamento che tengono contro dell'estinzione anticipata del debito a far data dal mese di giugno del 2012 tra parentesi 9 mensilità si vince che il ricorrente ha
4 corrisposto al l'AGOS in occasione dell'estinzione anticipata del debito maggiori interessi per euro
473,12 quale differenza tra il Tiger ricalcolato 14,31 e il TAEG 9,75 come da contratto stipulato che risultano essere stati calcolati comunque ad un superiore a quello sottoscritto dall'attore in sede di stipula del contratto di finanziamento (cfr. sentenza impugnata pagina 3)”.
Dall'esame dei fascicoli di parte, tuttavia, è emerso che le risultanze della consulenza sul punto sono state oggetto di critica avendo il consulente di parte dell' , già in sede peritale, dedotto Parte_1 che poichè: “Il costo della polizza assicurativa CPI, in considerazione del fatto che la polizza assicurativa era chiaramente qualificata come facoltativa e come tale è stata sottoscritta liberamente dal signor , detto costo non doveva e non deve essere considerato nel conteggio del TAEG CP_1 proprio nel rispetto del citato DM del 08/07/1992 che impone l'inclusione nel calcolo del TAEG soltanto per quelle polizze “impost[e] dal creditore”, circostanza che non risulta dimostrata dal sig.
nel corso del giudizio. (cfr. doc. 2 pag. 8). CP_1
Tale doglianza, reiterata nel giudizio di primo grado anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, non risulta compiutamente esaminata dal Consulente d'ufficio, né nella sentenza appellata si fornisce compiuta motivazione sul punto.
Ne conviene quindi la nullità della pronuncia impugnata in ragione della circostanza che l'accertamento in relazione alla valutazione della facoltatività o meno della polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, era demandata al giudice e non certo al consulente d'ufficio. Tale valutazione non risulta compiuta dalla sentenza di primo grado, sebbene dirimente e preliminare in relazione all'accertamento del calcolo del TAEG effettivamente applicato ed alla conseguente condanna alla restituzione della somma di €. 473,12.
La nullità della pronuncia di primo grado, sotto tale profilo, non rientra tra le ipotesi di rimessione al primo giudice, dovendo il Tribunale in sede di appello esaminare comunque il merito della controversia.
Errato accertamento della divergenza tra TAEG pubblicizzato in contratto e TAEG ricalcolato.
Con questo specifico motivo di appello ribadisce le difese già svolte in primo Parte_1 grado, in particolare contesta l'errore in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio laddove nel calcolo del TAEG effettivo, determinato nella misura del 14,31%, è stata erroneamente “aggiunta la somma di €. 1.675,41 a titolo di spese per coperture assicurative”.
Va ribadito che la valutazione sul se la polizza assicurativa sia da ritenersi obbligatoria o facoltativa
è compito demandato al giudice e non al consulente d'ufficio; ragion per cui vanno esaminate in questo grado le prove offerte sul punto e ragioni dell'appellante, già esposte in primo grado e ribadite nell'atto di appello.
5 In riferimento alla normativa applicabile al contratto di finanziamento per cui è causa l'appellante richiama: (i) l'articolo 3 lettera g) della direttiva 2008/48 CE, che stabilisce che nel TAEG sono inclusi “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; (ii)
l'articolo 121 del TUB secondo cui solo i costi per “servizi accessori connessi con il contratto di credito” che rappresentano “un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” debbono essere inclusi nel TAEG indicato in contratto;
(iii) il paragrafo 4.2.4 del provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come aggiornato in data 9 febbraio del 2011
(prodotto in atti), che nelle definizioni del paragrafo 2 della Sezione VII, alla voce “servizio accessorio connesso con il contratto di credito” stabilisce che “ il servizio si intende obbligatorio quando- anche sulla base delle disposizioni di legge- il consumatore non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio Cont accessorio” dunque, contesta fermamente che l'adesione all'assicurazione cui aveva Pt_1 aderito il al momento della stipula del contratto, fosse imposta o obbligatoria per ottenere il CP_1 credito a quelle condizioni.
In punto di prova sulla non obbligatorietà della polizza, poi, lamenta l'omessa Parte_1 valutazione delle pattuizioni sottoscritte dalle parti e rinvenibili: 1) dal contenuto dell'informativa sul credito ai consumatori (doc. 1 fascicolo primo grado appellante), con la quale era chiaramente prevista la non obbligatorietà della polizza assicurativa;
b) dal modulo sottoscritto per adesione alla polizza, nel quale il dichiarava di aderire all'assicurazione facoltativa (doc. 1 pag. 5); 3) dal CP_1 diritto di recesso riconosciuto al nelle condizioni generali allegate alla polizza sottoscritta CP_1 contestualmente al contratto di finanziamento, da esercitarsi eventualmente entro 60 giorni dalla sottoscrizione;
4) da altri contratti di finanziamento concessi ad altri soggetti ed alle medesime condizioni pur senza sottoscrizione di polizza alcuna (doc. 17 produzione di primo grado).
L'appellato sul punto osserva, invece, che la polizza fosse comunque da intendersi obbligatoria per la concessione del credito sia perché sottoscritta contestualmente al finanziamento e su moduli prestampati, sia perché la sua qualità di consumatore pensionato non avrebbe altrimenti consentito la positiva valutazione del merito creditorio.
In relazione al tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa, stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, la Cassazione si è più volte pronunciata sebbene solo ai fini della valutazione della natura usuraria del finanziamento concesso. Recentemente ancora è intervenuta con la sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025 ribadendo il seguente principio:
“Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi,
6 nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito
(ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
La Corte ricorda preliminarmente che, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 comma quarto c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova e viene presunto nel caso di contestualità tra la stipula di un contratto di assicurazione e l'erogazione di un credito. Nel caso all'esame della Corte, infatti, era stata accertata la contestualità fra i due differenti negozi, ancorché si trattasse di polizza non obbligatoria ma facoltativa;
quindi, doveva presumersi che il suddetto costo, in assenza di elementi di prova contrari, fosse collegato alla concessione del credito. L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria richiamato dalla Corte ha evidenziato dunque la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., alla quale si devono necessariamente uniformare le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Nel caso di specie però non è in contestazione l'usurarietà del finanziamento ma, piuttosto, la divergenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento in quanto nel TAEG esposto in contratto non è stato considerato il costo della polizza assicurativa, sottoscritta dall'appellato contestualmente al contratto.
Pur partendo quindi dai principi affermati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, la valutazione va compiuta in relazione ai mezzi istruttori offerti dalle parti al fine di valutare l'obbligatorietà o meno della polizza assicurativa. A mente dell'art. 121, secondo comma, del TUB “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Da ciò si desume che il legame, o collegamento, come connessione tra la polizza ed il finanziamento richiesto si riscontra solo allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento e/o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o accedervi a determinate condizioni (cfr. tra le altre Trib.
Potenza sent. n. 220/2025). Pur in presenza di indici presuntivi, quale quello della contestualità tra la sottoscrizione della polizza e il contratto di finanziamento e/o di mutuo, tale presunzione può essere vinta da circostanze di segno contrario evincibili dai contratti medesimi.
Nel caso in esame, come sopra detto ed analizzando le prove fornite dall'appellante, nello stesso contratto di finanziamento era esclusa l'obbligatorietà della polizza. Inoltre, nelle condizioni generali
7 di polizza vi è l'espressa previsione negoziale sul diritto di recesso dalla polizza assicurativa nel termine di 60 giorni dalla sua sottoscrizione. Deve ancora osservarsi che nel contratto di finanziamento è stata espressamente prevista l'erogazione della somma nel termine di 20 giorni dal perfezionamento del contratto: dunque, anche analizzando il profilo temporale tra la data convenuta per l'erogazione del finanziamento e quella stabilita per esercitare il diritto di recesso dalla polizza assicurativa, non può evincersi che i due contratti fossero avvinti da un collegamento negoziale e causale, né tanto meno che l'uno abbia costituito condizione per la stipulazione e per la successiva tenuta in piedi dell'altro.
Dall'esame della citata documentazione risulta dunque provata la facoltatività della polizza assicurativa e, conseguentemente, l'errata determinazione dell'indice di costo TAEG rilevata dal
CTU nominato in primo grado, che invece ha considerato il relativo costo obbligatorio. La sentenza impugnata va pertanto riformata e l'appello accolto.
Ne conviene anche l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme erogate in forza della sentenza di primo grado qui riformata, in favore sia dell'appellato che del suo procuratore, come documentate in atti (cfr. doc. 4, 5 e 6 produzione appellante). La Suprema Corte, in relazione alle spese e competenze di lite in ipotesi di attribuzione ha così statuito: In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280)
Quanto alle spese e competenze di lite, in ragione della obiettiva difficoltà della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione tra le parti per entrambi i gradi di giudizio ad eccezione di quelle di CTU, che vanno invece poste interamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta la domanda di Parte_1 CP_1
per le motivazioni sopra esposte;
[...]
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
487,18 liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di sorta capitale ed interessi legali;
- condanna alla restituzione a favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
312,00 quale acconto e saldo al C.t.u.
- condanna l'avv. Guarino Francesco alla restituzione a favore di attributario in Parte_1 primo grado delle spese e competenze di lite liquidate, della restante somma di € 1.348,00 corrisposte
8 dalla società appellante a titolo di liquidazione di spese e competenze per il primo grado del giudizio;
- compensa, quanto al resto, le spese e competenze di lite per entrambi i gradi.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5094/2023 R.G., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1607/2023 del 27.02.2022 e pubblicata in data
03.04.2023, vertente tra
con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
Andrea Rescigno (C.F. e indirizzo PEC C.F._1
, giusta procura alle liti già in atti Email_1
appellante
e
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
15/10/1953 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Gragnano (NA) alla via Roma 85 presso lo studio dell'avv. Francesco Guarino (C.F.
) che lo rappresenta e difende per procura in atti. PEC C.F._3
appellato Email_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: I. in via preliminare,
1 accogliere l'appello con il presente atto proposto da e per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
II. in via subordinata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la Sentenza nelle parti del dispositivo e della motivazione indicati al paragrafo 3 e per l'effetto accertata la legittimità dei tassi di interesse e la correttezza dell'operato di nell'indicazione del TAEG, rigettare tutte le domande ex adverso Pt_1 formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa; III. per effetto dell'accoglimento dell'appello: (a) in considerazione della totale soccombenza del Sig. CP_1
, riformare la Sentenza nella parte motiva e dispositiva nelle parti relative alla condanna
[...] alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese, delle spese di CTU, di mediazione
e di CTP e per l'effetto; (b) condannare il Sig. alla restituzione e/o alla rifusione Controparte_1 in favore di degli importi corrisposti a lui e al CTU da in esecuzione della Sentenza di Pt_1 Pt_1 primo grado, nonché al rimborso delle spese legali per la difesa di nel primo grado di giudizio;
Pt_1
(c) condannare l'avvocato Francesco Guarino alla restituzione delle spese legali distratte in suo favore. IV. in ogni caso, Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio di appello, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva parzialmente la domanda proposta da adottando il seguente dispositivo: “rigetta la sollevata Controparte_1 eccezione della convenuta di incompetenza per valore e dichiara la propria competenza per valore per decidere;
* dichiara procedibile la domanda attorea;
* accoglie la domanda attrice e di conseguenza condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 473,12 oltre interessi come motivazione;
* condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 650 di cui 150 per spese oltre rimborso iva
ECPA se dovuti come per legge e non altrimenti detraibili con attribuzione al procuratore costituito;
* pone a carico della convenuta tutte le spese di CTU”.
L'impugnazione è affidata a due motivi di appello:1) nullità della sentenza ex articolo 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione;
2) errato accertamento della divergenza tra
TAEG pubblicizzato in contratto e TAEG ricalcolato ed illogicità della condanna di Pt_1
Con entrambi i motivi di appello lamenta l'errata decisione di primo grado in Parte_1 relazione all'unica domanda che ha trovato parziale accoglimento, ovvero l'accertamento da parte del
Consulente d'ufficio della divergenza tra il TAEG pubblicizzato in contratto (nel valore 9,75%) e quello effettivamente applicato al finanziamento calcolato dal C.t.u. (14,31%). L'appellante lamenta
2 la insussistenza di detta divergenza posto che, nel calcolo del TAEG, il Consulente d'ufficio avrebbe illegittimamente considerato anche il costo dell'assicurazione sottoscritta da Controparte_1 sebbene la stessa non avesse natura obbligatoria ma facoltativa.
Il giudizio, recante numero di ruolo generale 5094/2023, è stato originariamente assegnato a magistrato di altra sezione e, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 27.03.2024, rimesso alla scrivente.
Si è regolarmente costituito in giudizio l'appellato deducendo la correttezza della sentenza impugnata in relazione alla non rispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato al finanziamento. L'appellato deduce in sintesi che il C.t.u. abbia legittimamente conteggiato nella determinazione del TAEG anche il costo della polizza poiché avente natura obbligatoria. Rassegna le seguenti conclusioni: 1). Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società , per quanto Parte_1 delucidato e dedotto in narrativa. 2). Confermare, per l'effetto ed in toto, la sentenza n 1607/2023 resa dal Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della dott.ssa Cira di Somma il 27/02/22, pubblicata in data 03/04/23 e tutte le statuizioni in essa contenute, oggi oggetto di gravame che è integralmente infondato per ogni suo dire. 3). Condannare la società alle spese e Parte_1 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa, nonché spese successive debende, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza di discussione del 10.01.2025 la causa è stata rinviata per le medesime incombenze all'udienza del 16.06.2025 e a seguito di discussione trattenuta in decisione.
Sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello la critica la sentenza impugnata poiché affetta da Parte_1 vizio di omessa o meramente apparente motivazione, sia in relazione all'errato richiamo alla disposizione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. (che disciplina quali sono i costi da restituire al cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento, domanda non oggetto di causa), sia in relazione al mero richiamo alla relazione del Consulente d'ufficio del 13/01/2022, ritenuta carente ed apodittica considerato che in essa non veniva fornita alcuna risposta alle censure formulate dall'appellante in primo grado: il che ha reso non chiaro il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure nella formazione del proprio convincimento.
Vale osservare sul punto che effettivamente dalla motivazione della sentenza di primo grado non è dato evincere argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento;
non tanto per l'improprio richiamo all'art. 125 sexies
T.U.B. (fattispecie che in relazione alla domanda era ed è inconferente al caso da essa contemplato),
3 ma soprattutto in ragione dell'adesione alle risultanze della consulenza tecnica, puntualmente contestata dall'appellante in punto di non obbligatorietà della polizza assicurativa.
Si osserva, infatti, che in linea generale se il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza. Nell'ipotesi in cui, però, le conclusioni del CTU siano state contestate dalle parti o anche solo da una di esse, il Giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza: in tali situazioni in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il Giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU rinviando per relationem alla relazione peritale;
b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del CTU in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il CTU abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente (situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal CTU nella sua relazione o in supplementi di essa); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del CTU dopo il deposito della relazione, il Giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (sul punto cfr. Cass. 19 luglio 2005 n. 15164, 21 febbraio 2001 n. 2486, 13 settembre 2000 n. 12080, 9 maggio 1986 n. 3085, 25 agosto 2005 n. 17324, 3 aprile 2007 n. 8355, 9 gennaio 2009 n. 282, 25 giugno 2014 n. 14471, 2 febbraio 2015 n. 1815, 21 novembre 2016 n. 23637,
25 marzo 1987 n. 2900, 11 giugno 2018 n. 15147, 22 ottobre 2018 n. 25526 e 6 maggio 2021 n.
11917).
Posti tali principi, va osservato che nella sentenza di primo grado con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'appellante in relazione alle assunte divergenze tra TAEG esposto in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto di finanziamento, il giudicante si è acriticamente rimesso alle risultanze della consulenza ed ha accolto la domanda ritenendo doversi computare: “Nell'importo del capitale finanziato va aggiunta la somma di euro 1.675, 41 a titolo di spese assicurazione euro
255,00 come spese di istruttoria e 126,29 € come altri oneri di gestione punto alla luce di quanto riscritto dalla lettura dei piani di ammortamento che tengono contro dell'estinzione anticipata del debito a far data dal mese di giugno del 2012 tra parentesi 9 mensilità si vince che il ricorrente ha
4 corrisposto al l'AGOS in occasione dell'estinzione anticipata del debito maggiori interessi per euro
473,12 quale differenza tra il Tiger ricalcolato 14,31 e il TAEG 9,75 come da contratto stipulato che risultano essere stati calcolati comunque ad un superiore a quello sottoscritto dall'attore in sede di stipula del contratto di finanziamento (cfr. sentenza impugnata pagina 3)”.
Dall'esame dei fascicoli di parte, tuttavia, è emerso che le risultanze della consulenza sul punto sono state oggetto di critica avendo il consulente di parte dell' , già in sede peritale, dedotto Parte_1 che poichè: “Il costo della polizza assicurativa CPI, in considerazione del fatto che la polizza assicurativa era chiaramente qualificata come facoltativa e come tale è stata sottoscritta liberamente dal signor , detto costo non doveva e non deve essere considerato nel conteggio del TAEG CP_1 proprio nel rispetto del citato DM del 08/07/1992 che impone l'inclusione nel calcolo del TAEG soltanto per quelle polizze “impost[e] dal creditore”, circostanza che non risulta dimostrata dal sig.
nel corso del giudizio. (cfr. doc. 2 pag. 8). CP_1
Tale doglianza, reiterata nel giudizio di primo grado anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, non risulta compiutamente esaminata dal Consulente d'ufficio, né nella sentenza appellata si fornisce compiuta motivazione sul punto.
Ne conviene quindi la nullità della pronuncia impugnata in ragione della circostanza che l'accertamento in relazione alla valutazione della facoltatività o meno della polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, era demandata al giudice e non certo al consulente d'ufficio. Tale valutazione non risulta compiuta dalla sentenza di primo grado, sebbene dirimente e preliminare in relazione all'accertamento del calcolo del TAEG effettivamente applicato ed alla conseguente condanna alla restituzione della somma di €. 473,12.
La nullità della pronuncia di primo grado, sotto tale profilo, non rientra tra le ipotesi di rimessione al primo giudice, dovendo il Tribunale in sede di appello esaminare comunque il merito della controversia.
Errato accertamento della divergenza tra TAEG pubblicizzato in contratto e TAEG ricalcolato.
Con questo specifico motivo di appello ribadisce le difese già svolte in primo Parte_1 grado, in particolare contesta l'errore in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio laddove nel calcolo del TAEG effettivo, determinato nella misura del 14,31%, è stata erroneamente “aggiunta la somma di €. 1.675,41 a titolo di spese per coperture assicurative”.
Va ribadito che la valutazione sul se la polizza assicurativa sia da ritenersi obbligatoria o facoltativa
è compito demandato al giudice e non al consulente d'ufficio; ragion per cui vanno esaminate in questo grado le prove offerte sul punto e ragioni dell'appellante, già esposte in primo grado e ribadite nell'atto di appello.
5 In riferimento alla normativa applicabile al contratto di finanziamento per cui è causa l'appellante richiama: (i) l'articolo 3 lettera g) della direttiva 2008/48 CE, che stabilisce che nel TAEG sono inclusi “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; (ii)
l'articolo 121 del TUB secondo cui solo i costi per “servizi accessori connessi con il contratto di credito” che rappresentano “un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” debbono essere inclusi nel TAEG indicato in contratto;
(iii) il paragrafo 4.2.4 del provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come aggiornato in data 9 febbraio del 2011
(prodotto in atti), che nelle definizioni del paragrafo 2 della Sezione VII, alla voce “servizio accessorio connesso con il contratto di credito” stabilisce che “ il servizio si intende obbligatorio quando- anche sulla base delle disposizioni di legge- il consumatore non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio Cont accessorio” dunque, contesta fermamente che l'adesione all'assicurazione cui aveva Pt_1 aderito il al momento della stipula del contratto, fosse imposta o obbligatoria per ottenere il CP_1 credito a quelle condizioni.
In punto di prova sulla non obbligatorietà della polizza, poi, lamenta l'omessa Parte_1 valutazione delle pattuizioni sottoscritte dalle parti e rinvenibili: 1) dal contenuto dell'informativa sul credito ai consumatori (doc. 1 fascicolo primo grado appellante), con la quale era chiaramente prevista la non obbligatorietà della polizza assicurativa;
b) dal modulo sottoscritto per adesione alla polizza, nel quale il dichiarava di aderire all'assicurazione facoltativa (doc. 1 pag. 5); 3) dal CP_1 diritto di recesso riconosciuto al nelle condizioni generali allegate alla polizza sottoscritta CP_1 contestualmente al contratto di finanziamento, da esercitarsi eventualmente entro 60 giorni dalla sottoscrizione;
4) da altri contratti di finanziamento concessi ad altri soggetti ed alle medesime condizioni pur senza sottoscrizione di polizza alcuna (doc. 17 produzione di primo grado).
L'appellato sul punto osserva, invece, che la polizza fosse comunque da intendersi obbligatoria per la concessione del credito sia perché sottoscritta contestualmente al finanziamento e su moduli prestampati, sia perché la sua qualità di consumatore pensionato non avrebbe altrimenti consentito la positiva valutazione del merito creditorio.
In relazione al tema dell'inclusione del costo della polizza assicurativa facoltativa, stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nel calcolo del TAEG, la Cassazione si è più volte pronunciata sebbene solo ai fini della valutazione della natura usuraria del finanziamento concesso. Recentemente ancora è intervenuta con la sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025 ribadendo il seguente principio:
“Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi,
6 nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito
(ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza”.
La Corte ricorda preliminarmente che, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 comma quarto c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova e viene presunto nel caso di contestualità tra la stipula di un contratto di assicurazione e l'erogazione di un credito. Nel caso all'esame della Corte, infatti, era stata accertata la contestualità fra i due differenti negozi, ancorché si trattasse di polizza non obbligatoria ma facoltativa;
quindi, doveva presumersi che il suddetto costo, in assenza di elementi di prova contrari, fosse collegato alla concessione del credito. L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria richiamato dalla Corte ha evidenziato dunque la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., alla quale si devono necessariamente uniformare le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Nel caso di specie però non è in contestazione l'usurarietà del finanziamento ma, piuttosto, la divergenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento in quanto nel TAEG esposto in contratto non è stato considerato il costo della polizza assicurativa, sottoscritta dall'appellato contestualmente al contratto.
Pur partendo quindi dai principi affermati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, la valutazione va compiuta in relazione ai mezzi istruttori offerti dalle parti al fine di valutare l'obbligatorietà o meno della polizza assicurativa. A mente dell'art. 121, secondo comma, del TUB “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Da ciò si desume che il legame, o collegamento, come connessione tra la polizza ed il finanziamento richiesto si riscontra solo allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento e/o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilità di concludere il contratto o accedervi a determinate condizioni (cfr. tra le altre Trib.
Potenza sent. n. 220/2025). Pur in presenza di indici presuntivi, quale quello della contestualità tra la sottoscrizione della polizza e il contratto di finanziamento e/o di mutuo, tale presunzione può essere vinta da circostanze di segno contrario evincibili dai contratti medesimi.
Nel caso in esame, come sopra detto ed analizzando le prove fornite dall'appellante, nello stesso contratto di finanziamento era esclusa l'obbligatorietà della polizza. Inoltre, nelle condizioni generali
7 di polizza vi è l'espressa previsione negoziale sul diritto di recesso dalla polizza assicurativa nel termine di 60 giorni dalla sua sottoscrizione. Deve ancora osservarsi che nel contratto di finanziamento è stata espressamente prevista l'erogazione della somma nel termine di 20 giorni dal perfezionamento del contratto: dunque, anche analizzando il profilo temporale tra la data convenuta per l'erogazione del finanziamento e quella stabilita per esercitare il diritto di recesso dalla polizza assicurativa, non può evincersi che i due contratti fossero avvinti da un collegamento negoziale e causale, né tanto meno che l'uno abbia costituito condizione per la stipulazione e per la successiva tenuta in piedi dell'altro.
Dall'esame della citata documentazione risulta dunque provata la facoltatività della polizza assicurativa e, conseguentemente, l'errata determinazione dell'indice di costo TAEG rilevata dal
CTU nominato in primo grado, che invece ha considerato il relativo costo obbligatorio. La sentenza impugnata va pertanto riformata e l'appello accolto.
Ne conviene anche l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme erogate in forza della sentenza di primo grado qui riformata, in favore sia dell'appellato che del suo procuratore, come documentate in atti (cfr. doc. 4, 5 e 6 produzione appellante). La Suprema Corte, in relazione alle spese e competenze di lite in ipotesi di attribuzione ha così statuito: In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280)
Quanto alle spese e competenze di lite, in ragione della obiettiva difficoltà della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione tra le parti per entrambi i gradi di giudizio ad eccezione di quelle di CTU, che vanno invece poste interamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza impugnata così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta la domanda di Parte_1 CP_1
per le motivazioni sopra esposte;
[...]
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
487,18 liquidate nella sentenza di primo grado a titolo di sorta capitale ed interessi legali;
- condanna alla restituzione a favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
312,00 quale acconto e saldo al C.t.u.
- condanna l'avv. Guarino Francesco alla restituzione a favore di attributario in Parte_1 primo grado delle spese e competenze di lite liquidate, della restante somma di € 1.348,00 corrisposte
8 dalla società appellante a titolo di liquidazione di spese e competenze per il primo grado del giudizio;
- compensa, quanto al resto, le spese e competenze di lite per entrambi i gradi.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 30 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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