Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.