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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MISSIAGGIA MARIA LUISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BEDOGNI ELENA
CONVENUTO/A
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla ricorrente in data 30.4.2025 e dal convenuto in data 30.4.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
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1. Il presente procedimento ha per oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minorenne nata il [...] Persona_1
a Carpi, figlia delle parti, contenute nel decreto 5474/2015 del 23.9.2015 del Tribunale di Modena, così come parzialmente modificato dal successivo decreto 7921 del 20.11.2020 del Tribunale di
Modena.
Tali condizioni, per quanto qui rileva, prevedono:
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
la frequentazione della minore con il padre il martedì dalle ore 16.30 sino alla mattina successiva, al rientro a scuola e a fine settimana alterni dal venerdì ore 16 alla domenica ore 19,30 con trasferimenti a carico del padre;
nel weekend non di spettanza del padre, la bambina starà presso il padre anche dalle ore 16 del giovedì alle ore 9 del venerdì, quando egli riaccompagnerà la figlia a scuola;
un contributo paterno al mantenimento della figlia stabilito in € 200,00 mensili dal mese di settembre
2015 fino al perdurare della situazione di disoccupazione del padre;
dal mese di ripresa dell'attività lavorativa del padre, l'assegno sarà automatica-mente aumentato sino ad € 350,00 mensili;
nonché la concorrenza nelle spese straordinarie in ragione del 50%, come da prospetto di ripartizione delle stesse in uso presso il Tribunale di Modena.
2. Con ricorso del 6.9.2023, ha chiesto, anche a modifica di tale assetto: Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
l'ammonimento del padre inadempiente;
l'individuazione di una somma ex art 614 bis cpc dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
la condanna del padre inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
la condanna del padre inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore e del minore.
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con memoria ex art 473 bis .17 la parte ricorrente ha precisato e modificato le sue domande confermando la richiesta dei provvedimenti ex art 473 bis .39 e chiedendo:
L'affidamento esclusivo rafforzato della minore con richiesta di assumere anche i Per_1 provvedimenti idonei ivi inclusi quello della sospensione della responsabilità genitoriale per violenza economica;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia in euro 350,00 al mese,
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con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. si è costituito chiedendo di: Controparte_1 rigettare la domanda della ricorrente di modifica del regime di affidamento della figlia minore attesa l'insussistenza dei presupposti di legge;
Per_1 rigettare, siccome infondate, le ulteriori domande promosse dalla ricorrente ex art.473 bis n.39 c.p.c.;
a parziale modifica del decreto n. cronol. 5474/2015 del 02/10/2015 del Tribunale di Modena, disporre il mantenimento ordinario diretto della minore da parte di ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena e attribuzione alla madre del diritto di percepire l'assegno unico universale al 100%.
4. A sostegno delle richieste la ricorrente ha riferito che a seguito del Controparte_1 provvedimento emesso dal Tribunale di Modena il 02/10/2015, si è reso ripetutamente inadempiente all'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, tanto da essersi reso debitore della cifra di 14.328,00 euro. Tale reiterato inadempimento, che la aveva già una volta costretta nel 2019 a ricorrere al Tribunale di Modena ex artt. 709 ter cpc e 337 quinquies c.c., realizza una vera e propria violenza economica verso la figlia, facendole mancare il sostegno economico, è volutamente diretto a mettere in difficoltà la ricorrente e denota una totale mancanza di responsabilità genitoriale paterna a tal punto da dover comportare l'affido esclusivo della minore in capo alla madre e da dover disporre i provvedimenti ex art. 473 bis .39 nei confronti del resistente.
5. Nel merito il resistente ha riferito che ha sempre provveduto alle esigenze della minore, non le ha mai arrecato pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, non ha mai avuto un atteggiamenti ostruzionistici con riferimento alle decisioni riguardanti la figlia, né ha contribuito ad una conflittualità tra i genitori, inesistente ed infatti neppure allegata, sulle modalità di esercizio dell'affidamento, con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo della minore.
Con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente di mancato pagamento delle spese, il resistente ha ammesso la discontinuità nel versamento del contributo al mantenimento per la figlia, che ha legato alla sua disoccupazione. Ha dichiarato che, dopo periodi saltuari e discontinui in cui aveva svolto attività lavorativa, dal 2020 è disoccupato e privo di reddito e che la crisi del mercato del lavoro, l'assenza di particolari titoli di studio e di esperienze spendibili nel mondo del lavoro e la sua età di 54 anni costituiscono fattori ostativi al reperimento di un'occupazione adeguata. Egli ha tuttavia corrisposto il contributo al mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno
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periodico alla madre nei periodi in cui ha potuto contare contare su entrate economiche da prestazioni di lavoro occasionale ed in maniera diretta quando ha con sé la figlia, grazie al sostegno dei suoi genitori.
Per quanto concerne poi la domanda riconvenzionale di modifica del contributo di mantenimento previsto nel decreto del Tribunale di Modena sopra citato, egli ha allegato che, a fronte di tempi quasi paritetici di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e sussistendo una significativa disparità economica tra le parti determinata dalla sua disoccupazione, non sarebbe più giustificato il contributo paterno al mantenimento della figlia disposto a favore della ricorrente da questo Tribunale con decreto del 02/10/2015.
6. Con decreto ex art 473 bis .15 c.p.c., il 6.1.2024, ritenuto che l'allegato mancato mantenimento da parte del padre sia condotta sintomatica dell'inidoneità dello stesso ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta ed alle quali sono tenuti in egual misura entrambi i genitori, il g.i. ha affidato la figlia minore in via super esclusiva alla madre ed obbligato il Per_1 padre a versare mensilmente alla madre a titolo di mantenimento della figlia la cifra mensile di euro
350,00
7. All'Udienza del 26.3.2024 è stata sentita la minore che ha dichiarato di frequentare Persona_1 il padre secondo il calendario vigente e di andare d'accordo con entrambi i genitori.
8. Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., in data 3.6.2024, il g.i. ha revocato il provvedimento emesso inaudita altera parte il 6.1.2024 e ripristinato le statuizioni del decreto collegiale n. 5474 del
2.10.2015, innalzando il contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre ivi stabilito in euro 200,00 ad euro 300,00 mensili, anche incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di svolgere un monitoraggio sul nucleo;
9. All'udienza del 7.10.2025, dopo discussione orale dei Difensori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi il 23.10.2025
In via preliminare occorre evidenziare che la competenza a pronunciare i provvedimenti in esame è del Tribunale ordinario laddove, come nel caso di specie, le controversie sorgano tra i genitori nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, figli nati fuori dal matrimonio.
Sul regime di affidamento della minore
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Tanto premesso, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, ad avviso di questo Collegio non vi sono i presupposti per la previsione di un affidamento esclusivo del minore alla madre.
A tal fine giova rimarcare che la normativa di cui alla L. 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti la prole.
Il legislatore, tuttavia, non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, rimettendo così la loro individuazione al giudice di merito, che adotterà la relativa decisione tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (Cfr. Corte di Cass. Civ. Sez.
1. sentenza n.26587/2009).
Ne consegue che, in aderenza alla interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (“come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”, Cfr. Corte di Cass. Civ.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 24526 del 2.12.2010).
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso.
La scelta del regime di affidamento concerne infatti la valutazione dell'idoneità dei genitori a compiere scelte nell'interesse della prole, in primis relativamente a salute, istruzione ed educazione e, sotto tale aspetto, non sono emerse – e, invero, ancor prima, nemmeno allegate – specifiche criticità del padre che consiglino l'affidamento di alla sola madre. Per_1
Innanzitutto, l'approfondito ascolto della figlia minore della coppia nata il [...], Per_1 effettuato nel corso dell'udienza del 26.3.2024, ha evidenziato come la ragazzina frequenti il padre in sostanza secondo il calendario vigente, contenuto nel decreto collegiale di questo Tribunale n. 5474 del 2.10.2015, e che abbia con lui buon rapporto, addirittura in miglioramento negli ultimi tempi
(“Papà mi sta un po' conoscendo adesso … Prima di quest'ultimo periodo papà non mi conosceva abbastanza e adesso invece ci stiamo confrontando anche sui libri”). La minore si è dichiarata soddisfatta della propria routine e, come sovente accade, ha espresso il solo desiderio di un clima familiare complessivamente più sereno (“Mi va bene così la settimana per ora il mio desiderio più
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grande sarebbe trascorrere una domenica a pranzo tutta la famiglia insieme mamma, papà nonni materni e nonni paterni e gli zii”).
In secondo luogo, dalla relazione del Servizio Sociale incaricato di monitorare il nucleo entrambi i genitori sono stati descritti come capaci di integrare i rispettivi contributi nella cura della figlia, dimostrando un'attenzione costante ai suoi bisogni;
entrambi preoccupati e consapevoli dei problemi di salute della figlia e molto uniti su questo fronte, accompagnando prevalentemente insieme la minore alle visite ed ai controlli;
entrambi disponibili all'aiuto reciproco e flessibili nel calendario di frequentazione della minore, oltre che “in grado di condividere le informazioni riguardanti la scuola, la salute oltre che essere partecipi all'interno della reciproca famiglia allargata nell'interesse della figlia”. L'unico elemento di tensione rappresentato dalla madre al Servizio è apparso dunque quello relativo al contributo paterno al mantenimento figlia, laddove detto tema economico è sembrato
“diventare quasi un pretesto per rinfacciarsi le reciproche inadeguatezze”. (Relazione del Servizio
Sociale Unione Terre d'Argine del 18.3.2025)
Concludendo, non sono emersi profili di inidoneità educativa o manifeste carenze paterne e le inadempienze all'obbligo di corrispondere regolarmente ed esattamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia non è apparso sintomatico del suo disinteresse nei confronti delle complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione della minore e della sua conseguente inidoneità ad affrontare le responsabilità connesse all'affidamento condiviso.
Per tutto quanto esposto il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Sul contributo al mantenimento della minore
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto, mentre va parzialmente accolta – nei termini che seguono – la domanda di modifica dell'importo del contributo paterno al mantenimento della minore formulata dalla ricorrente.
Il diritto dei genitori di ottenere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni concernenti i figli (sia l'affidamento quanto il mantenimento) previsto dall'art. 337 quinquies c.c., presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente, per il mutamento di circostanze di fatto;
in altri termini, occorre la presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, l'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente.
Nel caso di specie, l'unica circostanza di fatto mutata rispetto a quelle poste a fondamento delle statuizioni del decreto collegiale n. 5474 del 2.10.2015 è l'età anagrafica della minore, evidentemente
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cresciuta, insieme ai costi necessari a fronteggiare il parallelo aumento delle sue esigenze di vita, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla pronuncia del suddetto provvedimento.
Come noto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. (ex multis, Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382).
A fronte degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra riportati, questo Collegio ritiene quindi equo che il contributo paterno al mantenimento della minore stabilito con decreto collegiale n
5474 del 2.10.2015 in euro 200,00 mensili (stante la sua perdurante disoccupazione) sia innalzato ad euro 300,00 mensili, a far data dalla domanda (6 settembre 2023).
Viceversa, il mancato riscontro di effettive sopravvenienze – salvo la crescita anagrafica della minore di cui si è detto - impedisce di accogliere le richieste di modifica avanzate dal convenuto, ossia di mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori nei rispettivi tempi di frequentazione.
Né la condizione di disoccupazione del resistente può essere valorizzata al fine di comprimere l'ammontare del contributo paterno al mantenimento dovuto.
La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli impone infatti il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa dello stesso. Pertanto, la disagiata condizione economica dell'obbligato e, in particolare, lo stato di disoccupazione in cui versa il medesimo, non lo esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, in assenza di concrete ed adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa.
Nel caso in esame, non sono state offerte prove concrete a dimostrazione di una limitazione della capacità lavorativa del resistente, che è invece uomo giovane ed in salute, potenzialmente idoneo a
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lavorare e dispone di più che adeguati tempi e possibilità per dedicarsi seriamente alla ricerca di occupazione con cui far fronte agli obblighi economici di mantenimento della figlia minore.
Sull'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis .39 cpc.
In ordine alle richieste della ricorrente ai sensi dell'articolo 473 bis.39 cpc, occorre preliminarmente precisare che l'art. 473 bis n. 39 c.p.c. invocato disciplina i poteri di intervento del giudice in relazione ai comportamenti che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o che creano comunque pregiudizio al minore, anche in caso di gravi inadempienze a provvedimenti di natura economica. Il legislatore ha quindi fatto confluire nel nuovo contenitore applicativo di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c. tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Ritiene questo Collegio che, con riferimento alle condotte allegate di mancato pagamento del contributo al mantenimento ordinario della minore, il padre della minore debba essere ammonito.
Egli ha ammesso di non aver adempiuto correttamente all'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, anche omettendo di versare quanto dovuto per interi anni nel 2021 e nel 2023, giustificando detti inadempimenti con la mancanza di redditi derivante dal suo stato di disoccupazione.
Detta giustificazione, tuttavia, non può essere accolta.
Pacificamente, la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto
è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, la disagiata condizione economica dell'obbligato e, in particolare, lo stato di disoccupazione in cui versa il medesimo, non lo esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, che, in assenza di concrete ed adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità "generica", ossia della potenzialità a lavorare. (Tribunale
Bergamo sez. I, 20/11/2018, n.2437; Tribunale Roma sez. I, 07/07/2017; ma si veda anche Cass. pen.
24 agosto 2017 n. 39411, ovi si ribadisce che la prova del solo stato di disoccupazione è irrilevante e non sufficiente al fine di evitare la condanna penale per omesso mantenimento dei figli, in mancanza della prova della «assoluta impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione» a cercare un posto di lavoro)
L'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per la prole può dunque essere giustificato solo in presenza di un'incapacità economica assoluta dell'obbligato, integrante una situazione di
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persistente, oggettiva e soprattutto incolpevole indisponibilità di introiti, non dimostrabile con la mera documentazione dello stato di disoccupazione o la generica allegazione di difficoltà.
Il resistente, invece, dopo avere allegato la sua disoccupazione e difficoltà economica, non ha fornito prova specifica di avere effettivamente cercato una stabile attività lavorativa grazie a cui ottemperare ai doveri economici nei confronti di Per_1
Egli è uomo giovane ed in salute, in possesso di capacità lavorativa quantomeno generica, dispone ed ha disposto di più che adeguati tempi e possibilità per dedicarsi seriamente alla ricerca di occupazione e per procurarsi contestualmente eventuali titoli di studio o diplomi specializzanti che lo aiutino nel reperire occupazioni adatte;
il suo stato di inoccupazione, che appare durare da molti anni, non può dunque essere ritenuto incolpevole.
In altre parole, il convenuto non ha dato prova di essersi realmente attivato su ogni possibile fronte per reperire una effettiva e stabile attività lavorativa grazie a cui ottemperare agli obblighi economici nei confronti della figlia e ritiene questo Collegio che vada perciò ammonito ad adempiere correttamente all'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia.
Viceversa, ritiene questo Collegio che non debbano essere adottate nei confronti del convenuto le altre misure sanzionatorie previste dall'articolo 473 bis .39 ovvero l'individuazione di una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore.
Se è vero che il signor si è reso colpevole nel non cercare seriamente un'occupazione stabile Per_1
e idonea a permettergli di adempiere ai suoi obblighi economici, va parimenti rilevato come le sue inadempienze di natura economica non si siano tradotte in condotte strumentali, finalizzate ad arrecare pregiudizio alla minore od ostacolare il corretto svolgimento delle sue modalità di affidamento.
Egli ha dimostrato di avere contribuito, seppure con discontinuità, al mantenimento della figlia, nei periodi in cui ha reperito una qualche occasionale occupazione (nel 2022 ha versato 2.222 euro;
1250 euro nel 2024), ha contribuito in parte alle esigenze della figlia anche grazie all'aiuto dei suoi genitori ed ha ottemperato al calendario di visite della minore, provvedendo alla stessa ed accudendola nei suoi tempi di frequentazione. L'inadempimento non è stato quindi caratterizzato da ostinazione, non
è stato frutto di comportamenti denotati da dolo, né è stato tale da ripercuotersi sulla minore in termini di gravi pregiudizi.
Non sussistono dunque i presupposti per condannare il convenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende o di una somma di denaro per ogni
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giorno di ritardo nel pagamento del mantenimento della figlia: la funzione di coercizione indiretta ed insieme punitiva di detti rimedi, ricondotta a quei “punitive damages” diffusi nei paesi di Common law e previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) mal si adatta ad una situazione, quale quella in esame, in cui l'inadempimento deriva da una condotta colposa del genitore e che, peraltro, avendo natura squisitamente economica, gode già di un suo pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.
E' noto al Collegio come l'articolo 473 bis .39 faccia oggi riferimento esplicito anche alle gravi inadempienze di natura economica;
tuttavia, nel caso in esame, non vi sono comportamenti omissivi dolosi da punire e coercire indirettamente (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso del doloso, ostinato e reiterato omesso pagamento delle spese straordinarie da parte del genitore capiente) e l'indicazione di una somma da pagare per ogni giorno di ritardo si andrebbe esclusivamente a sovrapporre al sistema di garanzie che l'ordinamento già prevede a fronte dell'inadempimento anche solo colposo dell'obbligazione.
Con riferimento, infine, alla condanna al risarcimento dei danni a favore della ricorrente e del minore, la richiesta è generica e come tale da respingere, nulla essendo stato provato e prima ancora allegato con riferimento al danno conseguenza, ossia alle specifiche soggettive conseguenze pregiudizievoli patite dai danneggiati (la ricorrente e la figlia minore), di cui neppure viene specificato se abbiano avuto natura patrimoniale o non patrimoniale.
La richiesta, insomma, si configura alla stregua di risarcimento di danno in re ipsa, da respingere, potendo, come noto, nel nostro sistema essere ristorati solamente i danni conseguenza debitamente allegati e provati.
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale del ricorso determina la soccombenza del resistente per metà (½) delle spese di lite, compensandosi tra le parti la restante metà (½).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisione e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
a) a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 5474/2015 del Tribunale di Modena del 23.09.2015, obbliga il resistente signor a versare Controparte_1 alla ricorrente euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 settembre
2023), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Persona_1 nata il [...] a [...], importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
b) ammonisce ad adempiere correttamente all'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
c) rigetta ogni altra domanda d) condanna alla refusione in favore della ricorrente di metà delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per l'intero in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5154 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MISSIAGGIA MARIA LUISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato BEDOGNI ELENA
CONVENUTO/A
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla ricorrente in data 30.4.2025 e dal convenuto in data 30.4.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
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1. Il presente procedimento ha per oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minorenne nata il [...] Persona_1
a Carpi, figlia delle parti, contenute nel decreto 5474/2015 del 23.9.2015 del Tribunale di Modena, così come parzialmente modificato dal successivo decreto 7921 del 20.11.2020 del Tribunale di
Modena.
Tali condizioni, per quanto qui rileva, prevedono:
l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
la frequentazione della minore con il padre il martedì dalle ore 16.30 sino alla mattina successiva, al rientro a scuola e a fine settimana alterni dal venerdì ore 16 alla domenica ore 19,30 con trasferimenti a carico del padre;
nel weekend non di spettanza del padre, la bambina starà presso il padre anche dalle ore 16 del giovedì alle ore 9 del venerdì, quando egli riaccompagnerà la figlia a scuola;
un contributo paterno al mantenimento della figlia stabilito in € 200,00 mensili dal mese di settembre
2015 fino al perdurare della situazione di disoccupazione del padre;
dal mese di ripresa dell'attività lavorativa del padre, l'assegno sarà automatica-mente aumentato sino ad € 350,00 mensili;
nonché la concorrenza nelle spese straordinarie in ragione del 50%, come da prospetto di ripartizione delle stesse in uso presso il Tribunale di Modena.
2. Con ricorso del 6.9.2023, ha chiesto, anche a modifica di tale assetto: Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
l'ammonimento del padre inadempiente;
l'individuazione di una somma ex art 614 bis cpc dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
la condanna del padre inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
la condanna del padre inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore e del minore.
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con memoria ex art 473 bis .17 la parte ricorrente ha precisato e modificato le sue domande confermando la richiesta dei provvedimenti ex art 473 bis .39 e chiedendo:
L'affidamento esclusivo rafforzato della minore con richiesta di assumere anche i Per_1 provvedimenti idonei ivi inclusi quello della sospensione della responsabilità genitoriale per violenza economica;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia in euro 350,00 al mese,
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con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. si è costituito chiedendo di: Controparte_1 rigettare la domanda della ricorrente di modifica del regime di affidamento della figlia minore attesa l'insussistenza dei presupposti di legge;
Per_1 rigettare, siccome infondate, le ulteriori domande promosse dalla ricorrente ex art.473 bis n.39 c.p.c.;
a parziale modifica del decreto n. cronol. 5474/2015 del 02/10/2015 del Tribunale di Modena, disporre il mantenimento ordinario diretto della minore da parte di ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena e attribuzione alla madre del diritto di percepire l'assegno unico universale al 100%.
4. A sostegno delle richieste la ricorrente ha riferito che a seguito del Controparte_1 provvedimento emesso dal Tribunale di Modena il 02/10/2015, si è reso ripetutamente inadempiente all'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, tanto da essersi reso debitore della cifra di 14.328,00 euro. Tale reiterato inadempimento, che la aveva già una volta costretta nel 2019 a ricorrere al Tribunale di Modena ex artt. 709 ter cpc e 337 quinquies c.c., realizza una vera e propria violenza economica verso la figlia, facendole mancare il sostegno economico, è volutamente diretto a mettere in difficoltà la ricorrente e denota una totale mancanza di responsabilità genitoriale paterna a tal punto da dover comportare l'affido esclusivo della minore in capo alla madre e da dover disporre i provvedimenti ex art. 473 bis .39 nei confronti del resistente.
5. Nel merito il resistente ha riferito che ha sempre provveduto alle esigenze della minore, non le ha mai arrecato pregiudizio ostacolando il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, non ha mai avuto un atteggiamenti ostruzionistici con riferimento alle decisioni riguardanti la figlia, né ha contribuito ad una conflittualità tra i genitori, inesistente ed infatti neppure allegata, sulle modalità di esercizio dell'affidamento, con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre un affidamento esclusivo della minore.
Con riguardo alle specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente di mancato pagamento delle spese, il resistente ha ammesso la discontinuità nel versamento del contributo al mantenimento per la figlia, che ha legato alla sua disoccupazione. Ha dichiarato che, dopo periodi saltuari e discontinui in cui aveva svolto attività lavorativa, dal 2020 è disoccupato e privo di reddito e che la crisi del mercato del lavoro, l'assenza di particolari titoli di studio e di esperienze spendibili nel mondo del lavoro e la sua età di 54 anni costituiscono fattori ostativi al reperimento di un'occupazione adeguata. Egli ha tuttavia corrisposto il contributo al mantenimento della figlia mediante versamento dell'assegno
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periodico alla madre nei periodi in cui ha potuto contare contare su entrate economiche da prestazioni di lavoro occasionale ed in maniera diretta quando ha con sé la figlia, grazie al sostegno dei suoi genitori.
Per quanto concerne poi la domanda riconvenzionale di modifica del contributo di mantenimento previsto nel decreto del Tribunale di Modena sopra citato, egli ha allegato che, a fronte di tempi quasi paritetici di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e sussistendo una significativa disparità economica tra le parti determinata dalla sua disoccupazione, non sarebbe più giustificato il contributo paterno al mantenimento della figlia disposto a favore della ricorrente da questo Tribunale con decreto del 02/10/2015.
6. Con decreto ex art 473 bis .15 c.p.c., il 6.1.2024, ritenuto che l'allegato mancato mantenimento da parte del padre sia condotta sintomatica dell'inidoneità dello stesso ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta ed alle quali sono tenuti in egual misura entrambi i genitori, il g.i. ha affidato la figlia minore in via super esclusiva alla madre ed obbligato il Per_1 padre a versare mensilmente alla madre a titolo di mantenimento della figlia la cifra mensile di euro
350,00
7. All'Udienza del 26.3.2024 è stata sentita la minore che ha dichiarato di frequentare Persona_1 il padre secondo il calendario vigente e di andare d'accordo con entrambi i genitori.
8. Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., in data 3.6.2024, il g.i. ha revocato il provvedimento emesso inaudita altera parte il 6.1.2024 e ripristinato le statuizioni del decreto collegiale n. 5474 del
2.10.2015, innalzando il contributo per il mantenimento ordinario della prole a carico del padre ivi stabilito in euro 200,00 ad euro 300,00 mensili, anche incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di svolgere un monitoraggio sul nucleo;
9. All'udienza del 7.10.2025, dopo discussione orale dei Difensori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi il 23.10.2025
In via preliminare occorre evidenziare che la competenza a pronunciare i provvedimenti in esame è del Tribunale ordinario laddove, come nel caso di specie, le controversie sorgano tra i genitori nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, figli nati fuori dal matrimonio.
Sul regime di affidamento della minore
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Tanto premesso, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, ad avviso di questo Collegio non vi sono i presupposti per la previsione di un affidamento esclusivo del minore alla madre.
A tal fine giova rimarcare che la normativa di cui alla L. 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti la prole.
Il legislatore, tuttavia, non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, rimettendo così la loro individuazione al giudice di merito, che adotterà la relativa decisione tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (Cfr. Corte di Cass. Civ. Sez.
1. sentenza n.26587/2009).
Ne consegue che, in aderenza alla interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (“come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”, Cfr. Corte di Cass. Civ.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 24526 del 2.12.2010).
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso.
La scelta del regime di affidamento concerne infatti la valutazione dell'idoneità dei genitori a compiere scelte nell'interesse della prole, in primis relativamente a salute, istruzione ed educazione e, sotto tale aspetto, non sono emerse – e, invero, ancor prima, nemmeno allegate – specifiche criticità del padre che consiglino l'affidamento di alla sola madre. Per_1
Innanzitutto, l'approfondito ascolto della figlia minore della coppia nata il [...], Per_1 effettuato nel corso dell'udienza del 26.3.2024, ha evidenziato come la ragazzina frequenti il padre in sostanza secondo il calendario vigente, contenuto nel decreto collegiale di questo Tribunale n. 5474 del 2.10.2015, e che abbia con lui buon rapporto, addirittura in miglioramento negli ultimi tempi
(“Papà mi sta un po' conoscendo adesso … Prima di quest'ultimo periodo papà non mi conosceva abbastanza e adesso invece ci stiamo confrontando anche sui libri”). La minore si è dichiarata soddisfatta della propria routine e, come sovente accade, ha espresso il solo desiderio di un clima familiare complessivamente più sereno (“Mi va bene così la settimana per ora il mio desiderio più
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grande sarebbe trascorrere una domenica a pranzo tutta la famiglia insieme mamma, papà nonni materni e nonni paterni e gli zii”).
In secondo luogo, dalla relazione del Servizio Sociale incaricato di monitorare il nucleo entrambi i genitori sono stati descritti come capaci di integrare i rispettivi contributi nella cura della figlia, dimostrando un'attenzione costante ai suoi bisogni;
entrambi preoccupati e consapevoli dei problemi di salute della figlia e molto uniti su questo fronte, accompagnando prevalentemente insieme la minore alle visite ed ai controlli;
entrambi disponibili all'aiuto reciproco e flessibili nel calendario di frequentazione della minore, oltre che “in grado di condividere le informazioni riguardanti la scuola, la salute oltre che essere partecipi all'interno della reciproca famiglia allargata nell'interesse della figlia”. L'unico elemento di tensione rappresentato dalla madre al Servizio è apparso dunque quello relativo al contributo paterno al mantenimento figlia, laddove detto tema economico è sembrato
“diventare quasi un pretesto per rinfacciarsi le reciproche inadeguatezze”. (Relazione del Servizio
Sociale Unione Terre d'Argine del 18.3.2025)
Concludendo, non sono emersi profili di inidoneità educativa o manifeste carenze paterne e le inadempienze all'obbligo di corrispondere regolarmente ed esattamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia non è apparso sintomatico del suo disinteresse nei confronti delle complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione della minore e della sua conseguente inidoneità ad affrontare le responsabilità connesse all'affidamento condiviso.
Per tutto quanto esposto il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Sul contributo al mantenimento della minore
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto, mentre va parzialmente accolta – nei termini che seguono – la domanda di modifica dell'importo del contributo paterno al mantenimento della minore formulata dalla ricorrente.
Il diritto dei genitori di ottenere, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni concernenti i figli (sia l'affidamento quanto il mantenimento) previsto dall'art. 337 quinquies c.c., presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente, per il mutamento di circostanze di fatto;
in altri termini, occorre la presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, l'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente.
Nel caso di specie, l'unica circostanza di fatto mutata rispetto a quelle poste a fondamento delle statuizioni del decreto collegiale n. 5474 del 2.10.2015 è l'età anagrafica della minore, evidentemente
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cresciuta, insieme ai costi necessari a fronteggiare il parallelo aumento delle sue esigenze di vita, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla pronuncia del suddetto provvedimento.
Come noto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. (ex multis, Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382).
A fronte degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra riportati, questo Collegio ritiene quindi equo che il contributo paterno al mantenimento della minore stabilito con decreto collegiale n
5474 del 2.10.2015 in euro 200,00 mensili (stante la sua perdurante disoccupazione) sia innalzato ad euro 300,00 mensili, a far data dalla domanda (6 settembre 2023).
Viceversa, il mancato riscontro di effettive sopravvenienze – salvo la crescita anagrafica della minore di cui si è detto - impedisce di accogliere le richieste di modifica avanzate dal convenuto, ossia di mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori nei rispettivi tempi di frequentazione.
Né la condizione di disoccupazione del resistente può essere valorizzata al fine di comprimere l'ammontare del contributo paterno al mantenimento dovuto.
La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli impone infatti il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa dello stesso. Pertanto, la disagiata condizione economica dell'obbligato e, in particolare, lo stato di disoccupazione in cui versa il medesimo, non lo esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, in assenza di concrete ed adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa.
Nel caso in esame, non sono state offerte prove concrete a dimostrazione di una limitazione della capacità lavorativa del resistente, che è invece uomo giovane ed in salute, potenzialmente idoneo a
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lavorare e dispone di più che adeguati tempi e possibilità per dedicarsi seriamente alla ricerca di occupazione con cui far fronte agli obblighi economici di mantenimento della figlia minore.
Sull'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis .39 cpc.
In ordine alle richieste della ricorrente ai sensi dell'articolo 473 bis.39 cpc, occorre preliminarmente precisare che l'art. 473 bis n. 39 c.p.c. invocato disciplina i poteri di intervento del giudice in relazione ai comportamenti che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o che creano comunque pregiudizio al minore, anche in caso di gravi inadempienze a provvedimenti di natura economica. Il legislatore ha quindi fatto confluire nel nuovo contenitore applicativo di cui all'art. 473 bis n. 39 c.p.c. tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
Ritiene questo Collegio che, con riferimento alle condotte allegate di mancato pagamento del contributo al mantenimento ordinario della minore, il padre della minore debba essere ammonito.
Egli ha ammesso di non aver adempiuto correttamente all'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, anche omettendo di versare quanto dovuto per interi anni nel 2021 e nel 2023, giustificando detti inadempimenti con la mancanza di redditi derivante dal suo stato di disoccupazione.
Detta giustificazione, tuttavia, non può essere accolta.
Pacificamente, la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto
è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, la disagiata condizione economica dell'obbligato e, in particolare, lo stato di disoccupazione in cui versa il medesimo, non lo esonera dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, che, in assenza di concrete ed adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità "generica", ossia della potenzialità a lavorare. (Tribunale
Bergamo sez. I, 20/11/2018, n.2437; Tribunale Roma sez. I, 07/07/2017; ma si veda anche Cass. pen.
24 agosto 2017 n. 39411, ovi si ribadisce che la prova del solo stato di disoccupazione è irrilevante e non sufficiente al fine di evitare la condanna penale per omesso mantenimento dei figli, in mancanza della prova della «assoluta impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione» a cercare un posto di lavoro)
L'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per la prole può dunque essere giustificato solo in presenza di un'incapacità economica assoluta dell'obbligato, integrante una situazione di
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persistente, oggettiva e soprattutto incolpevole indisponibilità di introiti, non dimostrabile con la mera documentazione dello stato di disoccupazione o la generica allegazione di difficoltà.
Il resistente, invece, dopo avere allegato la sua disoccupazione e difficoltà economica, non ha fornito prova specifica di avere effettivamente cercato una stabile attività lavorativa grazie a cui ottemperare ai doveri economici nei confronti di Per_1
Egli è uomo giovane ed in salute, in possesso di capacità lavorativa quantomeno generica, dispone ed ha disposto di più che adeguati tempi e possibilità per dedicarsi seriamente alla ricerca di occupazione e per procurarsi contestualmente eventuali titoli di studio o diplomi specializzanti che lo aiutino nel reperire occupazioni adatte;
il suo stato di inoccupazione, che appare durare da molti anni, non può dunque essere ritenuto incolpevole.
In altre parole, il convenuto non ha dato prova di essersi realmente attivato su ogni possibile fronte per reperire una effettiva e stabile attività lavorativa grazie a cui ottemperare agli obblighi economici nei confronti della figlia e ritiene questo Collegio che vada perciò ammonito ad adempiere correttamente all'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia.
Viceversa, ritiene questo Collegio che non debbano essere adottate nei confronti del convenuto le altre misure sanzionatorie previste dall'articolo 473 bis .39 ovvero l'individuazione di una somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore.
Se è vero che il signor si è reso colpevole nel non cercare seriamente un'occupazione stabile Per_1
e idonea a permettergli di adempiere ai suoi obblighi economici, va parimenti rilevato come le sue inadempienze di natura economica non si siano tradotte in condotte strumentali, finalizzate ad arrecare pregiudizio alla minore od ostacolare il corretto svolgimento delle sue modalità di affidamento.
Egli ha dimostrato di avere contribuito, seppure con discontinuità, al mantenimento della figlia, nei periodi in cui ha reperito una qualche occasionale occupazione (nel 2022 ha versato 2.222 euro;
1250 euro nel 2024), ha contribuito in parte alle esigenze della figlia anche grazie all'aiuto dei suoi genitori ed ha ottemperato al calendario di visite della minore, provvedendo alla stessa ed accudendola nei suoi tempi di frequentazione. L'inadempimento non è stato quindi caratterizzato da ostinazione, non
è stato frutto di comportamenti denotati da dolo, né è stato tale da ripercuotersi sulla minore in termini di gravi pregiudizi.
Non sussistono dunque i presupposti per condannare il convenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende o di una somma di denaro per ogni
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giorno di ritardo nel pagamento del mantenimento della figlia: la funzione di coercizione indiretta ed insieme punitiva di detti rimedi, ricondotta a quei “punitive damages” diffusi nei paesi di Common law e previsti in relazione a comportamenti denotati dalla cd “malice” (assimilabile al dolo del nostro ordinamento) mal si adatta ad una situazione, quale quella in esame, in cui l'inadempimento deriva da una condotta colposa del genitore e che, peraltro, avendo natura squisitamente economica, gode già di un suo pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.
E' noto al Collegio come l'articolo 473 bis .39 faccia oggi riferimento esplicito anche alle gravi inadempienze di natura economica;
tuttavia, nel caso in esame, non vi sono comportamenti omissivi dolosi da punire e coercire indirettamente (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso del doloso, ostinato e reiterato omesso pagamento delle spese straordinarie da parte del genitore capiente) e l'indicazione di una somma da pagare per ogni giorno di ritardo si andrebbe esclusivamente a sovrapporre al sistema di garanzie che l'ordinamento già prevede a fronte dell'inadempimento anche solo colposo dell'obbligazione.
Con riferimento, infine, alla condanna al risarcimento dei danni a favore della ricorrente e del minore, la richiesta è generica e come tale da respingere, nulla essendo stato provato e prima ancora allegato con riferimento al danno conseguenza, ossia alle specifiche soggettive conseguenze pregiudizievoli patite dai danneggiati (la ricorrente e la figlia minore), di cui neppure viene specificato se abbiano avuto natura patrimoniale o non patrimoniale.
La richiesta, insomma, si configura alla stregua di risarcimento di danno in re ipsa, da respingere, potendo, come noto, nel nostro sistema essere ristorati solamente i danni conseguenza debitamente allegati e provati.
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale del ricorso determina la soccombenza del resistente per metà (½) delle spese di lite, compensandosi tra le parti la restante metà (½).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisione e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
a) a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 5474/2015 del Tribunale di Modena del 23.09.2015, obbliga il resistente signor a versare Controparte_1 alla ricorrente euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (6 settembre
2023), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Persona_1 nata il [...] a [...], importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
b) ammonisce ad adempiere correttamente all'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento ordinario della figlia Persona_1
c) rigetta ogni altra domanda d) condanna alla refusione in favore della ricorrente di metà delle Controparte_1 spese di lite, che liquida per l'intero in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 23.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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