TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 91/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
IN PROPRIO E QUALE SOCIO ACCOMANDATATRIO Controparte_1 Cont DELLA AN LT (SOCIETA' CESSATA) RESISTENTI
EREDI DI - DECEDUTO 03.07.2022 – CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 04/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Naldi per parte ricorrente, presente personalmente e l'avv. Pifani per parte resistente.
L'avv. Naldi chiede di sentire a chiarimenti il CTU vista la documentazione prodotta dall'INAIL. Il ricorso è stato presentato per una malattia professionale. Evidenzia che il CTU si è limitato a quantificare l'infortunio e che rimane uno iato fra la malattia professionale quantificata da INAIL e la valutazione del CTU, in quanto il CTU si è limitato alla quantificazione relativa all'infortunio di Segnala che questa differenza merita un Pt_2
chiarimento e approfondimento del CTU. Evidenzia che sarebbero da chiedere chiarimenti ad
INAIL, la quale dovrebbe distinguere le quote di invalidità imputabili alla malattia professionale e invece quelle imputabili all'infortunio.
pagina 1 di 14 L'avv. Pifani rileva la tardività della richiesta di parte ricorrente di chiarimenti al CTU, visto che non sono state fatte richieste di chiarimenti in sede di esame della ctu. Non si oppone alla richiesta di chiarimenti ad INAIL sulle quote di imputabilità dell'invalidità da questa riconosciuta. Segnala che sono state prodotte due sentenze che riguardano un caso
“fotocopia” della vicenda del sig. Rende noto che il ricorrente fa un lavoro, quello Parte_1
di ambulante, che sarebbe incompatibile con la sua condizione di salute e che il CTU ha evidenziato che la malattia professionale non è conseguenza del lavoro svolto presso la parte resistente, essendo emersa anche una situazione di “malpractice” relativa ad un intervento medico a cui si è sottoposto il ricorrente. Ribadisce che il ricorrente ha agito solo per il risarcimento dei danni da malattia professionale e non da infortunio.
L'avv. Naldi rileva che è emersa una prassi aziendale in contrasto con la tutela della salute dei dipendenti. Contesta che possa esservi una volontà pianificatoria del lavoratore circa l'infortunio subito. Insiste per la richiesta di chiarimenti da parte del CTU alla luce della copiosa documentazione depositata da INAIL.
L'avv. Naldi ribadisce che la domanda è per il risarcimento della malattia professionale,
evidenziando che la malattia professionale è la conseguenza dell'infortunio professionale.
L'avv. Pifani rileva che la valutazione del CTU si riferisce solo all'infortunio e che ha evidenziato l'esistenza di “artrosi”, una malattia degenerativa indipendente dall'infortunio.
Gli avvocati riferiscono che la valutazione di INAIL si riferisce alla malattia professionale.
L'avv. Pifani evidenzia che la valutazione di INAIL è relativa a tutta la vita professionale del ricorrente.
L'avv. Naldi insiste nella richiesta di chiarimenti al CTU e, del caso, nella sua rinnovazione perché la risposta del CTU non è intellegibile.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 14 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 3 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 91/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NALDI WILMER e dell'avv. GATTI AVV. LUCA ( ) C.F._2
VIA GIORGIO REGNOLI, 78 47100 FORLI', elettivamente PELLEGRINO LAZIOSI 2 47121 FORLI' presso il difensore avv. NALDI WILMER
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PIFANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 14 47100 FORLI' presso il difensore avv. PIFANI MASSIMO MARIO FABBRI (C.F. ), C.F._4
( ) E QUALE EREDE DI Controparte_4 Controparte_5
IN PROPRIO E QUALE SOCIO Controparte_6 trocinio dell'avv. PIFANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 14 47100 FORLÌ presso il difensore avv. PIFANI MASSIMO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 4 di 14 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale ai fini della dichiarazione della responsabilità datoriale, in capo alla
[...]
dell'infortunio a lui occorso in data 11.10.2016. Controparte_7
Ha esposto di essere stato assunto a tempo determinato dalla società resistente dal
20.09.2004 con mansione di manovale comune e inquadrato come operaio comune, mansione per la quale il data 3.3.2016 era stata riconosciuta la sua idoneità specifica a seguito di visita medica.
Il ricorrente ha evidenziato che in data 11.10.2016, presso un cantiere sito in Modigliana, il datore di lavoro gli aveva chiesto di spostare una betoniera di peso Controparte_1
superiore a 50 kg così da poter poi ulteriormente scaricare il bancale e appoggiare i rotoli di guaina nell'area in cui era precedentemente posizionata la betoniera. Una volta spostata la betoniera e iniziato a movimentare i rotoli di guaina ponendoli a terra, a causa dello sforzo, il ricorrente avrebbe accusato improvvisamente un acuto dolore lombare per il quale aveva dovuto interrompere l'attività lavorativa. Il ricorrente ha precisato che il sig. si era reso conto dell'accaduto senza però intervenire e pertanto, solo Controparte_1
una volta rientrato in magazzino, il ricorrente si era recato da solo al pronto soccorso dove gli era stata diagnosticata una “lombalgia acuta e gonalgia sin”. Il ricorrente ha segnalato che a seguito di tale evento era stato sottoposto ad intervento chirurgico il
14.06.2017 ed era stato a lui riconosciuto da INAIL un danno biologico del 7%; nonostante il passare del tempo e gli interventi chirurgici a cui si era sottoposto per ernia discale, il quadro clinico era peggiorato e Inail in data 28.2.2019 gli aveva assegnato un grado di inabilità rachide lombare al 22%, riconoscendo altresì il carattere professionale pagina 5 di 14 della malattia. Il ricorrente decideva così di sottoporsi a visita legale a seguito del quale veniva valutato un danno biologico in misura non inferiore al 25% e un danno permanente in riferimento alla riduzione dell'idoneità lavorativa nella misura del 40%
(inabilità temporanea assoluta per 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% per 120 giorni;
parziale pari al 50% per 180 giorni, parziali pari al 33% per 450 giorni).
Il ricorrente, lamentando la natura professionale della malattia professionale riconosciuta e parzialmente indennizzata dall'INAIL, ha dedotto la responsabilità datoriale per quanto a lui occorso e ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale e complementare dovuti dall'inadempimento dei sig. e , titolari della società CP_3 Controparte_1
(oggi cancellata dal registro delle Controparte_7
imprese). Ha evidenziato, infatti, che nello svolgimento delle sue mansioni di “addetto coibentatore”, che prevedeva la movimentazione manuale di carichi nonché la sottoposizione a vibrazioni, rischi da posture e sollevamento di gravi, la società datrice di lavoro non avrebbe adottato tutte le misure organizzative necessarie per ridurre i rischi lavorativi, così come previsto dal d.lgs. 81/20028, e sottolineato che i pesi sollevati erano superiori a quelli stabiliti dalle norme tecniche della serie ISO 11228. Per tali motivi, ribadendo che il danno alla salute da lui subito sarebbe causalmente da ricondurre alle reiterate omissioni dei datori di lavoro, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale (danno da lesione della capacità lavorativa specifica, danno biologico, danno morale e spese mediche) e di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 168 del d.lgs.
81/2008 la responsabilità del datore di lavoro per l'insorgenza della malattia professionale da lui subita o comunque che la discopatia di cui sarebbe affetto è ascrivibile alla società
e quindi a e , Controparte_8 CP_3 Controparte_1
condannandoli in solido o ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 318.847,32 (di cui 730,60 euro per spese mediche documentate) a titolo di risarcimento del danno come quantificato in narrative. pagina 6 di 14 Si è costituto in giudizio , in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1
cessata società contestando Controparte_7 Controparte_9
quanto ex adverso dedotto e argomentato poiché infondato in fatto ed in diritto. Ha specificato che il ricorrente era stato assunto nel 2004 con la mansione di
“posizionamento di guaine bituminose, in qualità di addetto coibentatore
(impermeabilizzazione)” e che a seguito di visita medica specifica, in data 3.3.2016 era stato considerato idoneo a svolgere la mansione specifica. Quanto all'evento narrato dal ricorrente, il resistente ha segnalato che in data 11.10.2016 il sig. con altri due Parte_1
colleghi, era stato incaricato della messa in posa di guaine presso un cantiere a Modigliana ove, dunque, erano state scaricate le singole guaine. Ha dedotto che la Controparte_4
non aveva mai posseduto alcuna betoniera né tantomeno aveva mai autorizzato il ricorrente o altri dipendenti a spostare od utilizzare materiali edili di proprietà di altre imprese e presenti in cantiere;
ha quindi contestato la circostanza secondo la quale il ricorrente avrebbe spostato una betoniera e che tale operazione sarebbe rientrata nelle mansioni a lui specificamente affidate. Il resistente ha poi evidenziato che il referto del pronto soccorso non darebbe conto di alcuna ernia discale ma riporterebbe come motivo del dolore lamentato dal paziente un “malposizionamento” con una prognosi di 5 giorni.
Ha evidenziato che nessuno degli altri dipendenti presenti quel giorno in cantiere avrebbe riportato alcun danno fisico ed ha contestato il decorso della malattia asseritamente conseguente all'infortunio asserito, evidenziando che l'evento invalidante lamentato dal ricorrente non sarebbe riferibile a mancanze in capo alla e che Controparte_4
comunque il ricorrente non avrebbe provato, né tantomeno allegato, le omissioni del datore di lavoro e le violazioni della normativa antifortunistica a cui l'evento dannoso dovrebbe essere ricondotto. Ha segnalato, inoltre, che la domanda di parte ricorrente afferisce al riconoscimento della malattia professionale e non all'infortunio sul lavoro occorso in data 11.10.2016, domanda che deve dunque intendersi rinunciata. Ha esposto, pagina 7 di 14 inoltre, che qualora venisse ravvisata una responsabilità in capo alla , Controparte_4
il risarcimento del danno dovrà tenere conto del concorso del fatto colposo del ricorrente
(così come documentato dal referto del PS), contestando in ogni caso la quantificazione del danno così come formulata dal ricorrente in quanto infondata ed ha evidenziato che l'ammontare del risarcimento va commisurato all'entità del danno provato. Per tutti questi motivi, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle pretese risarcitorie ivi contenute, accertando che le lesioni subite dal sig. sono state causate da un evidente fatto/concorso Parte_1
colposo del danneggiato stesso, escludendo la responsabilità del convenuto e la relativa entità del risarcimento. In via subordinata, ha chiesto che i resistenti siano tenuti al risarcimento del solo danno “differenziale.”
Nessuno si è costituito per parte resistente che, alla luce della regolarità della CP_3
notifica, in data 21.09.2021 è stato quindi dichiarato contumace. A seguito della morte della parte dichiarata contumace, in data 26.09.2022 il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto in data 10.12.2022 nei confronti degli eredi di e CP_3
nei confronti di BR SS, già regolarmente costituito e, stante la mancata costituzione degli eredi di , questi ultimi sono stati dichiarati contumaci. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale ed all'esito stata svolta CTU medico-legale richiesta da parte ricorrente;
acquisita la documentazione
INAIL relativa alla liquidazione dell'indennità per la riconosciuta malattia professionale, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa tra le parti regolarmente costituite e trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente, si osserva che con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha diffusamente argomentato in ordine all'evento a lui asseritamente occorso sul luogo di lavoro in data 11.10.2016 e sulle conseguenze da questo derivate, non formulando però alcuna domanda in tema di riconoscimento di infortunio sul lavoro, bensì chiedendo pagina 8 di 14 l'accertamento della natura professionale della discopatia (ernia discale) da lui subita, chiedendo quindi di accertarne la responsabilità per la sua insorgenza in capo alla resistente Controparte_7
Su tale domanda deve dunque incentrarsi l'indagine, non essendo possibile estendere il giudizio a domande non specificamente proposte dalle parti, sulla base del principio cardine della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
La domanda formulata da parte ricorrente, relativa ad un danno che il sig. Pt_1
asserisce dover essere risarcito dalla datrice di lavoro, risulta sfornito di prova sull'an debeatur, non essendo stata provata tramite l'istruttoria orale la causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia asseritamente contratta.
Il sig. fonda le proprie istanze sulla particolarità delle mansioni da lui svolte in Parte_1
favore della società resistente - e precisamente sull'attività di movimentazione dei carichi – nonché sull'avvenuto riconoscimento da parte di INAIL della sussistenza di una malattia professionale.
Circa il riconoscimento INAIL, si evidenzia in questa sede che la giurisprudenza si è più volte espressa statuendo che tale riconoscimento non è sufficiente per ottenere il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro, essendo quest'ultimo un provvedimento inopponibile al datore di lavoro poiché trattasi di accertamento posto in essere in via amministrativa ed estraneo ad ogni contraddittorio con il datore di lavoro
(Cass. Lav. 7515/2021). Tale elemento, dunque, non può considerarsi di per sé solo sufficiente per ritenere fondata la pretesa azionata da parte ricorrente nell'ambito del processo dinanzi al giudice del lavoro.
Quanto alle mansioni svolte, invece, per accertare la responsabilità del datore di lavoro è onere di parte ricorrente fornire la prova della nocività dell'ambiente lavorativo nonché le omissioni specifiche del datore di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multiis, Cass. 26495/2018). pagina 9 di 14 Nel caso in esame, parte ricorrente non ha addotto elementi di prova o allegazioni tali da poter affermare la nocività dell'ambienta lavorativo, non avendo fornito alcun elemento di fatto dal quale dedurre che le mansioni svolte quotidianamente dal sig. fossero Parte_1
idonee a provocare conseguenze come quelle lamentate nel presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria orale svolta nessuno dei testi escussi ha riferito specificatamente sul mancato rispetto di limiti di peso e/o sull'utilizzo di pratiche non consone;
sul lavoro ordinariamente svolto presso la nello specifico, all'udienza del Controparte_4
14.11.2023 il teste ha dichiarato: “Caricavamo e scaricavamo la guaina Testimone_1
tutti i giorni, qualche volta la carichiamo a spalla e qualche volta invece c'è la gru. La posizioniamo anche. Facciamo anche i tetti e spostiamo i tetti e le tegole;
non si faceva sempre questo lavoro, quasi una volta al mese, facevamo qualche riparazione. La guaina invece la facevamo tutti i giorni. Io faccio solo la guaina, il ricorrente sistemava anche i tetti quando c'era da sistemare. Però non è un lavoro che facevamo completamente, intervenivamo quando c'era da sistemare.”; il teste , Testimone_2
all'udienza del 20.02.2024 ha dichiarato: “io non so dell'incidente, lavoravamo la guaina. I rotoli sono un pesanti, nelle case ne dobbiamo trasportare 7,8 0 9. Non c'è la gru e pertanto le portavamo a mano oppure le tiravamo su. I rotoli pesano;
40,44 chili quelli di 4 millimetri di spessore, quelli da 5 tra
i 50 e i 54 chili. Io l'ho fatto per 13 anni questo lavoro, ero responsabile dell'azienda. (…) quando carichiamo i rotoli li carichiamo a mano o sulla spalla. Quando c'è un bancale di rotoli (sono 23 a bancale) la ditta ci dava la gru. Altrimentii li portavamo a spalla oppure con la corda. Questo lo facevamo anche quando la gru non era possibile utilizzarla.” Tali testimonianze – evidenziato comunque che il teste non lavora più per la società convenuta dal 2011, onde Tes_2
non è a conoscenza delle modalità di lavoro impiegate nel periodo successivo e, in particolare, nel 2016, allorquando si sarebbe verificato l'infortunio denunciato dal ricorrente - risultano del tutto generiche e insufficienti per affermare la sussistenza di una nocività nell'ambiente di lavoro e per poter accertare una responsabilità in capo al datore di lavoro. pagina 10 di 14 Significativa, del resto, è la circostanza che in data 3.03.2016 il ricorrente era stato considerato idoneo alla mansione specifica (come anche confermato in udienza dal dott.
, escusso come teste all'udienza del 20.02.2024) e che i compiti Testimone_3
da lui svolti – seppur genericamente descritti – quale la movimentazione della guaina bituminosa, rientravano proprio all'interno delle sue mansioni.
Anche la specifica vicenda della movimentazione della betoniera, dalla quale parte ricorrente sembrerebbe far derivare l'evento dannoso, risulta allegata in termini generici (a pagg. 3/4 del ricorso parte ricorrente dichiara di aver movimentato la betoniera e, solo successivamente, durante la motivazione delle guaine, di aver sentito dolore: “Il ricorrente, da solo, provvedeva a spostare la betoniera del peso superiore a 50 kg. Il sig. pertanto, Parte_1
iniziava a scaricare i rotoli prendendone uno alla volta e ponendoli per terra e segnatamente laddove precedentemente si trovava la betoniera ed altrettanto faceva il collega alimach con altri rotoli. Nel compimento di tale attività, a causa dello sforzo, il ricorrente improvvisamente avvertiva un acuto dolore lombare…”) e comunque non provata. Si evidenzia, infatti, che parte resistente ha contestato specificatamente di avere a disposizione tra il proprio materiale di lavoro una betoniera ed ha altresì contestato, da un lato, che rientrasse tra le mansioni del ricorrente quella di movimentare materiali di altre imprese presenti nei cantieri, dall'altro che vi fosse stato nello specifico una richiesta da parte del datore di lavoro al sig. di Parte_1
spostare la betoniera.
In ogni caso, all'esito dell'istruttoria orale, la ricostruzione dell'evento così come delineata da parte ricorrente non può dirsi provata (interrogatorio libero del ricorrente, udienza del
16/02/2022: “Poi il mi ha detto di andare in magazzino a prendere un bancale da CP_3
portare a Modigliana. Sono andato lì e ha cominciato a piovere. Lì c'era il figlio il Controparte_1
quale mi ha detto di scaricare la guaina e metterla in un posto all'asciutto. Per fare questo ho spostato una betoniera e al suo posto ho messo la guaina. Solo quella volta ho spostato la betoniera mentre era dal
2004 che spostavo guaine. La betoniera l'ho trovata in cantiere e non so di chi fosse. Poi sono rimasto pagina 11 di 14 bloccato. Mi hanno portato al magazzino e ha guidato un altro ragazzo. Poi sono andato da solo pronto soccorso.”; udienza del 14.11.2023, teste : “…Dopo io e il ricorrente siamo Testimone_1
andati a Modigliana, guidava lui. Abbiamo iniziato a scaricare, c'eravamo solo io e il ricorrente, non
c'era nessun altro, né né Abbiamo iniziato a scaricare la guaina per terra dal camion con CP_3 Pt_3
le mani, poi non c'era più spazio e c'era una betoniera e il ricorrente è andato a spostarla ma si è fatto male alla schiena. A Modigliana non c'era nessuno ad aspettarci, la guaina l'abbiamo lasciata in un cantiere in costruzione. Può darsi fosse il cantiere di una casa, non ricordo bene. Sapevamo dove dovevamo lasciarla perché avevamo già iniziato il lavoro. Non si poteva mettere da altre parti perché pioveva e a terra era tutto bagnato e la guaina si sarebbe bagnata. non lavorava con la betoniera. Non so CP_4
di chi fosse la betoniera”; teste : “ero l'impresa edile che faceva i lavori in muratura. Testimone_4
Non so dire se l'11.10.2016 ero in cantiere. Non mi ricordo di aver visto i dipendenti di che CP_4
spostavano una betoniera. Non ho saputo di qualcuno che si è fatto male in cantiere. A me nessuno ha chiesto l'autorizzazione di spostare i materiali edili”). L'evento del 11.10.2016, pertanto, così come accertato all'esito del giudizio risulta più ascrivibile ad un evento accidentale che ad una responsabilità omissiva/commissiva del datore di lavoro.
Parte ricorrente, poi, non ha assolto all'onere probatorio che le fa capo con riferimento al secondo elemento richiesto ai fini della affermazione della sussistenza di una responsabilità ex art 2087 c.c. del datore di lavoro, ossia la mancata osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di specie;
i riferimenti indicati in ricorso circa le misure che la resistente avrebbe dovuto adottare (ridurre il carico di lavoro, dividerlo tra i lavoratori) risultano del tutto generici e pertanto non valutabili ai sensi dell'art. 2087 c.c., non emergendo dagli atti di causa quale misura organizzativa ai sensi dell'art. 168 del d.lgs.
81/2008 la datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare per evitare la malattia asserita dal ricorrente (della quale in ogni caso non è stata provata l'origine).
Si evidenzia, inoltre, che nessuna rilevanza può avere la normativa ISO 11228, essendo pagina 12 di 14 stata introdotta successivamente rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra la parti.
Tale quadro probatorio, pertanto, non appare idoneo a fornire prova dell'an debeatur della pretesa avanzata dal ricorrente, non essendo emersa la prova della condotta illecita ascrivibile al datore di lavoro, rendendosi quindi superfluo ogni accertamento in ordine alla sussistenza di una danno ingiusto causalmente riconducibile dal ricorrente ed alla sua qualificazione (laddove peraltro anche la CTU depositata dal dott. – che si Per_1
condivide – ha dato contro del fatto che il quadro clinico del ricorrente è “causalmente ascrivibile ad un quadro rachideo degenerativo rappresentato da spondiloartorsi e discopatie multiple in particolare L4-L5 con slatentizzazione di patologia discopatica con ernia dicale L4 -L5 evidenziatasi clinicamente a seguito del trauma istrattivo avvenuto in occasione di lavoro e nelle modalità sopra riportata
e con successivi trattamenti chirurgici di microdiscectomia L4- L5 ℅ NCH di Cesena del 14/06/17 e successivamente il 18/04/18 intervento di stabilizzazione vertebrale di L3-L4-L5 con tecnica mininvasiva. Tra le cause e circostanze accertate e le lesioni riscontrate sussiste nesso causaleconcausale nel senso che l'evento traumatico (trauma distorsivo-distrattivo rachideo) ha agito su un substrato patologico preesistente rappresentato da spondiloartrosi e discopatie ancorché clinicamente silenti, determinando l'iter clinico-terapeutico posttraumatico resosi necessario”, onde tale giudizio, condiviso in quanto immune da vizi, individua pertanto la causa del quadro clinico patologico presentato del ricorrente in cause preesistenti, quand'anche silenti, che non permettono di individuare in capo al datore di lavoro alcuna responsabilità ex art 2087 c.c. nella sua causazione).
Per tali motivi, non essendo stati forniti in giudizio gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di una responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., la domanda di parte ricorrente deve dirsi rigettata per difetto di prova e di allegazione, non essendo provato l'an debeatur su cui si fonda la pretesa.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata pagina 13 di 14 costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri che il presente contenzioso è stato attivato per tutelare il diritto alla salute del lavoratore a fronte del pregresso riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale da parte di INAIL.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 04/03/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 91/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
IN PROPRIO E QUALE SOCIO ACCOMANDATATRIO Controparte_1 Cont DELLA AN LT (SOCIETA' CESSATA) RESISTENTI
EREDI DI - DECEDUTO 03.07.2022 – CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 04/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Naldi per parte ricorrente, presente personalmente e l'avv. Pifani per parte resistente.
L'avv. Naldi chiede di sentire a chiarimenti il CTU vista la documentazione prodotta dall'INAIL. Il ricorso è stato presentato per una malattia professionale. Evidenzia che il CTU si è limitato a quantificare l'infortunio e che rimane uno iato fra la malattia professionale quantificata da INAIL e la valutazione del CTU, in quanto il CTU si è limitato alla quantificazione relativa all'infortunio di Segnala che questa differenza merita un Pt_2
chiarimento e approfondimento del CTU. Evidenzia che sarebbero da chiedere chiarimenti ad
INAIL, la quale dovrebbe distinguere le quote di invalidità imputabili alla malattia professionale e invece quelle imputabili all'infortunio.
pagina 1 di 14 L'avv. Pifani rileva la tardività della richiesta di parte ricorrente di chiarimenti al CTU, visto che non sono state fatte richieste di chiarimenti in sede di esame della ctu. Non si oppone alla richiesta di chiarimenti ad INAIL sulle quote di imputabilità dell'invalidità da questa riconosciuta. Segnala che sono state prodotte due sentenze che riguardano un caso
“fotocopia” della vicenda del sig. Rende noto che il ricorrente fa un lavoro, quello Parte_1
di ambulante, che sarebbe incompatibile con la sua condizione di salute e che il CTU ha evidenziato che la malattia professionale non è conseguenza del lavoro svolto presso la parte resistente, essendo emersa anche una situazione di “malpractice” relativa ad un intervento medico a cui si è sottoposto il ricorrente. Ribadisce che il ricorrente ha agito solo per il risarcimento dei danni da malattia professionale e non da infortunio.
L'avv. Naldi rileva che è emersa una prassi aziendale in contrasto con la tutela della salute dei dipendenti. Contesta che possa esservi una volontà pianificatoria del lavoratore circa l'infortunio subito. Insiste per la richiesta di chiarimenti da parte del CTU alla luce della copiosa documentazione depositata da INAIL.
L'avv. Naldi ribadisce che la domanda è per il risarcimento della malattia professionale,
evidenziando che la malattia professionale è la conseguenza dell'infortunio professionale.
L'avv. Pifani rileva che la valutazione del CTU si riferisce solo all'infortunio e che ha evidenziato l'esistenza di “artrosi”, una malattia degenerativa indipendente dall'infortunio.
Gli avvocati riferiscono che la valutazione di INAIL si riferisce alla malattia professionale.
L'avv. Pifani evidenzia che la valutazione di INAIL è relativa a tutta la vita professionale del ricorrente.
L'avv. Naldi insiste nella richiesta di chiarimenti al CTU e, del caso, nella sua rinnovazione perché la risposta del CTU non è intellegibile.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 14 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 3 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 91/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NALDI WILMER e dell'avv. GATTI AVV. LUCA ( ) C.F._2
VIA GIORGIO REGNOLI, 78 47100 FORLI', elettivamente PELLEGRINO LAZIOSI 2 47121 FORLI' presso il difensore avv. NALDI WILMER
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PIFANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO MAZZINI 14 47100 FORLI' presso il difensore avv. PIFANI MASSIMO MARIO FABBRI (C.F. ), C.F._4
( ) E QUALE EREDE DI Controparte_4 Controparte_5
IN PROPRIO E QUALE SOCIO Controparte_6 trocinio dell'avv. PIFANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 14 47100 FORLÌ presso il difensore avv. PIFANI MASSIMO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 4 di 14 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente sig. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale ai fini della dichiarazione della responsabilità datoriale, in capo alla
[...]
dell'infortunio a lui occorso in data 11.10.2016. Controparte_7
Ha esposto di essere stato assunto a tempo determinato dalla società resistente dal
20.09.2004 con mansione di manovale comune e inquadrato come operaio comune, mansione per la quale il data 3.3.2016 era stata riconosciuta la sua idoneità specifica a seguito di visita medica.
Il ricorrente ha evidenziato che in data 11.10.2016, presso un cantiere sito in Modigliana, il datore di lavoro gli aveva chiesto di spostare una betoniera di peso Controparte_1
superiore a 50 kg così da poter poi ulteriormente scaricare il bancale e appoggiare i rotoli di guaina nell'area in cui era precedentemente posizionata la betoniera. Una volta spostata la betoniera e iniziato a movimentare i rotoli di guaina ponendoli a terra, a causa dello sforzo, il ricorrente avrebbe accusato improvvisamente un acuto dolore lombare per il quale aveva dovuto interrompere l'attività lavorativa. Il ricorrente ha precisato che il sig. si era reso conto dell'accaduto senza però intervenire e pertanto, solo Controparte_1
una volta rientrato in magazzino, il ricorrente si era recato da solo al pronto soccorso dove gli era stata diagnosticata una “lombalgia acuta e gonalgia sin”. Il ricorrente ha segnalato che a seguito di tale evento era stato sottoposto ad intervento chirurgico il
14.06.2017 ed era stato a lui riconosciuto da INAIL un danno biologico del 7%; nonostante il passare del tempo e gli interventi chirurgici a cui si era sottoposto per ernia discale, il quadro clinico era peggiorato e Inail in data 28.2.2019 gli aveva assegnato un grado di inabilità rachide lombare al 22%, riconoscendo altresì il carattere professionale pagina 5 di 14 della malattia. Il ricorrente decideva così di sottoporsi a visita legale a seguito del quale veniva valutato un danno biologico in misura non inferiore al 25% e un danno permanente in riferimento alla riduzione dell'idoneità lavorativa nella misura del 40%
(inabilità temporanea assoluta per 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% per 120 giorni;
parziale pari al 50% per 180 giorni, parziali pari al 33% per 450 giorni).
Il ricorrente, lamentando la natura professionale della malattia professionale riconosciuta e parzialmente indennizzata dall'INAIL, ha dedotto la responsabilità datoriale per quanto a lui occorso e ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale e complementare dovuti dall'inadempimento dei sig. e , titolari della società CP_3 Controparte_1
(oggi cancellata dal registro delle Controparte_7
imprese). Ha evidenziato, infatti, che nello svolgimento delle sue mansioni di “addetto coibentatore”, che prevedeva la movimentazione manuale di carichi nonché la sottoposizione a vibrazioni, rischi da posture e sollevamento di gravi, la società datrice di lavoro non avrebbe adottato tutte le misure organizzative necessarie per ridurre i rischi lavorativi, così come previsto dal d.lgs. 81/20028, e sottolineato che i pesi sollevati erano superiori a quelli stabiliti dalle norme tecniche della serie ISO 11228. Per tali motivi, ribadendo che il danno alla salute da lui subito sarebbe causalmente da ricondurre alle reiterate omissioni dei datori di lavoro, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno differenziale (danno da lesione della capacità lavorativa specifica, danno biologico, danno morale e spese mediche) e di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 168 del d.lgs.
81/2008 la responsabilità del datore di lavoro per l'insorgenza della malattia professionale da lui subita o comunque che la discopatia di cui sarebbe affetto è ascrivibile alla società
e quindi a e , Controparte_8 CP_3 Controparte_1
condannandoli in solido o ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 318.847,32 (di cui 730,60 euro per spese mediche documentate) a titolo di risarcimento del danno come quantificato in narrative. pagina 6 di 14 Si è costituto in giudizio , in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1
cessata società contestando Controparte_7 Controparte_9
quanto ex adverso dedotto e argomentato poiché infondato in fatto ed in diritto. Ha specificato che il ricorrente era stato assunto nel 2004 con la mansione di
“posizionamento di guaine bituminose, in qualità di addetto coibentatore
(impermeabilizzazione)” e che a seguito di visita medica specifica, in data 3.3.2016 era stato considerato idoneo a svolgere la mansione specifica. Quanto all'evento narrato dal ricorrente, il resistente ha segnalato che in data 11.10.2016 il sig. con altri due Parte_1
colleghi, era stato incaricato della messa in posa di guaine presso un cantiere a Modigliana ove, dunque, erano state scaricate le singole guaine. Ha dedotto che la Controparte_4
non aveva mai posseduto alcuna betoniera né tantomeno aveva mai autorizzato il ricorrente o altri dipendenti a spostare od utilizzare materiali edili di proprietà di altre imprese e presenti in cantiere;
ha quindi contestato la circostanza secondo la quale il ricorrente avrebbe spostato una betoniera e che tale operazione sarebbe rientrata nelle mansioni a lui specificamente affidate. Il resistente ha poi evidenziato che il referto del pronto soccorso non darebbe conto di alcuna ernia discale ma riporterebbe come motivo del dolore lamentato dal paziente un “malposizionamento” con una prognosi di 5 giorni.
Ha evidenziato che nessuno degli altri dipendenti presenti quel giorno in cantiere avrebbe riportato alcun danno fisico ed ha contestato il decorso della malattia asseritamente conseguente all'infortunio asserito, evidenziando che l'evento invalidante lamentato dal ricorrente non sarebbe riferibile a mancanze in capo alla e che Controparte_4
comunque il ricorrente non avrebbe provato, né tantomeno allegato, le omissioni del datore di lavoro e le violazioni della normativa antifortunistica a cui l'evento dannoso dovrebbe essere ricondotto. Ha segnalato, inoltre, che la domanda di parte ricorrente afferisce al riconoscimento della malattia professionale e non all'infortunio sul lavoro occorso in data 11.10.2016, domanda che deve dunque intendersi rinunciata. Ha esposto, pagina 7 di 14 inoltre, che qualora venisse ravvisata una responsabilità in capo alla , Controparte_4
il risarcimento del danno dovrà tenere conto del concorso del fatto colposo del ricorrente
(così come documentato dal referto del PS), contestando in ogni caso la quantificazione del danno così come formulata dal ricorrente in quanto infondata ed ha evidenziato che l'ammontare del risarcimento va commisurato all'entità del danno provato. Per tutti questi motivi, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle pretese risarcitorie ivi contenute, accertando che le lesioni subite dal sig. sono state causate da un evidente fatto/concorso Parte_1
colposo del danneggiato stesso, escludendo la responsabilità del convenuto e la relativa entità del risarcimento. In via subordinata, ha chiesto che i resistenti siano tenuti al risarcimento del solo danno “differenziale.”
Nessuno si è costituito per parte resistente che, alla luce della regolarità della CP_3
notifica, in data 21.09.2021 è stato quindi dichiarato contumace. A seguito della morte della parte dichiarata contumace, in data 26.09.2022 il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto in data 10.12.2022 nei confronti degli eredi di e CP_3
nei confronti di BR SS, già regolarmente costituito e, stante la mancata costituzione degli eredi di , questi ultimi sono stati dichiarati contumaci. CP_3
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale ed all'esito stata svolta CTU medico-legale richiesta da parte ricorrente;
acquisita la documentazione
INAIL relativa alla liquidazione dell'indennità per la riconosciuta malattia professionale, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa tra le parti regolarmente costituite e trattenuta in decisione.
2.
Preliminarmente, si osserva che con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha diffusamente argomentato in ordine all'evento a lui asseritamente occorso sul luogo di lavoro in data 11.10.2016 e sulle conseguenze da questo derivate, non formulando però alcuna domanda in tema di riconoscimento di infortunio sul lavoro, bensì chiedendo pagina 8 di 14 l'accertamento della natura professionale della discopatia (ernia discale) da lui subita, chiedendo quindi di accertarne la responsabilità per la sua insorgenza in capo alla resistente Controparte_7
Su tale domanda deve dunque incentrarsi l'indagine, non essendo possibile estendere il giudizio a domande non specificamente proposte dalle parti, sulla base del principio cardine della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
La domanda formulata da parte ricorrente, relativa ad un danno che il sig. Pt_1
asserisce dover essere risarcito dalla datrice di lavoro, risulta sfornito di prova sull'an debeatur, non essendo stata provata tramite l'istruttoria orale la causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia asseritamente contratta.
Il sig. fonda le proprie istanze sulla particolarità delle mansioni da lui svolte in Parte_1
favore della società resistente - e precisamente sull'attività di movimentazione dei carichi – nonché sull'avvenuto riconoscimento da parte di INAIL della sussistenza di una malattia professionale.
Circa il riconoscimento INAIL, si evidenzia in questa sede che la giurisprudenza si è più volte espressa statuendo che tale riconoscimento non è sufficiente per ottenere il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro, essendo quest'ultimo un provvedimento inopponibile al datore di lavoro poiché trattasi di accertamento posto in essere in via amministrativa ed estraneo ad ogni contraddittorio con il datore di lavoro
(Cass. Lav. 7515/2021). Tale elemento, dunque, non può considerarsi di per sé solo sufficiente per ritenere fondata la pretesa azionata da parte ricorrente nell'ambito del processo dinanzi al giudice del lavoro.
Quanto alle mansioni svolte, invece, per accertare la responsabilità del datore di lavoro è onere di parte ricorrente fornire la prova della nocività dell'ambiente lavorativo nonché le omissioni specifiche del datore di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multiis, Cass. 26495/2018). pagina 9 di 14 Nel caso in esame, parte ricorrente non ha addotto elementi di prova o allegazioni tali da poter affermare la nocività dell'ambienta lavorativo, non avendo fornito alcun elemento di fatto dal quale dedurre che le mansioni svolte quotidianamente dal sig. fossero Parte_1
idonee a provocare conseguenze come quelle lamentate nel presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria orale svolta nessuno dei testi escussi ha riferito specificatamente sul mancato rispetto di limiti di peso e/o sull'utilizzo di pratiche non consone;
sul lavoro ordinariamente svolto presso la nello specifico, all'udienza del Controparte_4
14.11.2023 il teste ha dichiarato: “Caricavamo e scaricavamo la guaina Testimone_1
tutti i giorni, qualche volta la carichiamo a spalla e qualche volta invece c'è la gru. La posizioniamo anche. Facciamo anche i tetti e spostiamo i tetti e le tegole;
non si faceva sempre questo lavoro, quasi una volta al mese, facevamo qualche riparazione. La guaina invece la facevamo tutti i giorni. Io faccio solo la guaina, il ricorrente sistemava anche i tetti quando c'era da sistemare. Però non è un lavoro che facevamo completamente, intervenivamo quando c'era da sistemare.”; il teste , Testimone_2
all'udienza del 20.02.2024 ha dichiarato: “io non so dell'incidente, lavoravamo la guaina. I rotoli sono un pesanti, nelle case ne dobbiamo trasportare 7,8 0 9. Non c'è la gru e pertanto le portavamo a mano oppure le tiravamo su. I rotoli pesano;
40,44 chili quelli di 4 millimetri di spessore, quelli da 5 tra
i 50 e i 54 chili. Io l'ho fatto per 13 anni questo lavoro, ero responsabile dell'azienda. (…) quando carichiamo i rotoli li carichiamo a mano o sulla spalla. Quando c'è un bancale di rotoli (sono 23 a bancale) la ditta ci dava la gru. Altrimentii li portavamo a spalla oppure con la corda. Questo lo facevamo anche quando la gru non era possibile utilizzarla.” Tali testimonianze – evidenziato comunque che il teste non lavora più per la società convenuta dal 2011, onde Tes_2
non è a conoscenza delle modalità di lavoro impiegate nel periodo successivo e, in particolare, nel 2016, allorquando si sarebbe verificato l'infortunio denunciato dal ricorrente - risultano del tutto generiche e insufficienti per affermare la sussistenza di una nocività nell'ambiente di lavoro e per poter accertare una responsabilità in capo al datore di lavoro. pagina 10 di 14 Significativa, del resto, è la circostanza che in data 3.03.2016 il ricorrente era stato considerato idoneo alla mansione specifica (come anche confermato in udienza dal dott.
, escusso come teste all'udienza del 20.02.2024) e che i compiti Testimone_3
da lui svolti – seppur genericamente descritti – quale la movimentazione della guaina bituminosa, rientravano proprio all'interno delle sue mansioni.
Anche la specifica vicenda della movimentazione della betoniera, dalla quale parte ricorrente sembrerebbe far derivare l'evento dannoso, risulta allegata in termini generici (a pagg. 3/4 del ricorso parte ricorrente dichiara di aver movimentato la betoniera e, solo successivamente, durante la motivazione delle guaine, di aver sentito dolore: “Il ricorrente, da solo, provvedeva a spostare la betoniera del peso superiore a 50 kg. Il sig. pertanto, Parte_1
iniziava a scaricare i rotoli prendendone uno alla volta e ponendoli per terra e segnatamente laddove precedentemente si trovava la betoniera ed altrettanto faceva il collega alimach con altri rotoli. Nel compimento di tale attività, a causa dello sforzo, il ricorrente improvvisamente avvertiva un acuto dolore lombare…”) e comunque non provata. Si evidenzia, infatti, che parte resistente ha contestato specificatamente di avere a disposizione tra il proprio materiale di lavoro una betoniera ed ha altresì contestato, da un lato, che rientrasse tra le mansioni del ricorrente quella di movimentare materiali di altre imprese presenti nei cantieri, dall'altro che vi fosse stato nello specifico una richiesta da parte del datore di lavoro al sig. di Parte_1
spostare la betoniera.
In ogni caso, all'esito dell'istruttoria orale, la ricostruzione dell'evento così come delineata da parte ricorrente non può dirsi provata (interrogatorio libero del ricorrente, udienza del
16/02/2022: “Poi il mi ha detto di andare in magazzino a prendere un bancale da CP_3
portare a Modigliana. Sono andato lì e ha cominciato a piovere. Lì c'era il figlio il Controparte_1
quale mi ha detto di scaricare la guaina e metterla in un posto all'asciutto. Per fare questo ho spostato una betoniera e al suo posto ho messo la guaina. Solo quella volta ho spostato la betoniera mentre era dal
2004 che spostavo guaine. La betoniera l'ho trovata in cantiere e non so di chi fosse. Poi sono rimasto pagina 11 di 14 bloccato. Mi hanno portato al magazzino e ha guidato un altro ragazzo. Poi sono andato da solo pronto soccorso.”; udienza del 14.11.2023, teste : “…Dopo io e il ricorrente siamo Testimone_1
andati a Modigliana, guidava lui. Abbiamo iniziato a scaricare, c'eravamo solo io e il ricorrente, non
c'era nessun altro, né né Abbiamo iniziato a scaricare la guaina per terra dal camion con CP_3 Pt_3
le mani, poi non c'era più spazio e c'era una betoniera e il ricorrente è andato a spostarla ma si è fatto male alla schiena. A Modigliana non c'era nessuno ad aspettarci, la guaina l'abbiamo lasciata in un cantiere in costruzione. Può darsi fosse il cantiere di una casa, non ricordo bene. Sapevamo dove dovevamo lasciarla perché avevamo già iniziato il lavoro. Non si poteva mettere da altre parti perché pioveva e a terra era tutto bagnato e la guaina si sarebbe bagnata. non lavorava con la betoniera. Non so CP_4
di chi fosse la betoniera”; teste : “ero l'impresa edile che faceva i lavori in muratura. Testimone_4
Non so dire se l'11.10.2016 ero in cantiere. Non mi ricordo di aver visto i dipendenti di che CP_4
spostavano una betoniera. Non ho saputo di qualcuno che si è fatto male in cantiere. A me nessuno ha chiesto l'autorizzazione di spostare i materiali edili”). L'evento del 11.10.2016, pertanto, così come accertato all'esito del giudizio risulta più ascrivibile ad un evento accidentale che ad una responsabilità omissiva/commissiva del datore di lavoro.
Parte ricorrente, poi, non ha assolto all'onere probatorio che le fa capo con riferimento al secondo elemento richiesto ai fini della affermazione della sussistenza di una responsabilità ex art 2087 c.c. del datore di lavoro, ossia la mancata osservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di comportamento imposti dalle norme di legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di specie;
i riferimenti indicati in ricorso circa le misure che la resistente avrebbe dovuto adottare (ridurre il carico di lavoro, dividerlo tra i lavoratori) risultano del tutto generici e pertanto non valutabili ai sensi dell'art. 2087 c.c., non emergendo dagli atti di causa quale misura organizzativa ai sensi dell'art. 168 del d.lgs.
81/2008 la datrice di lavoro avrebbe dovuto adottare per evitare la malattia asserita dal ricorrente (della quale in ogni caso non è stata provata l'origine).
Si evidenzia, inoltre, che nessuna rilevanza può avere la normativa ISO 11228, essendo pagina 12 di 14 stata introdotta successivamente rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra la parti.
Tale quadro probatorio, pertanto, non appare idoneo a fornire prova dell'an debeatur della pretesa avanzata dal ricorrente, non essendo emersa la prova della condotta illecita ascrivibile al datore di lavoro, rendendosi quindi superfluo ogni accertamento in ordine alla sussistenza di una danno ingiusto causalmente riconducibile dal ricorrente ed alla sua qualificazione (laddove peraltro anche la CTU depositata dal dott. – che si Per_1
condivide – ha dato contro del fatto che il quadro clinico del ricorrente è “causalmente ascrivibile ad un quadro rachideo degenerativo rappresentato da spondiloartorsi e discopatie multiple in particolare L4-L5 con slatentizzazione di patologia discopatica con ernia dicale L4 -L5 evidenziatasi clinicamente a seguito del trauma istrattivo avvenuto in occasione di lavoro e nelle modalità sopra riportata
e con successivi trattamenti chirurgici di microdiscectomia L4- L5 ℅ NCH di Cesena del 14/06/17 e successivamente il 18/04/18 intervento di stabilizzazione vertebrale di L3-L4-L5 con tecnica mininvasiva. Tra le cause e circostanze accertate e le lesioni riscontrate sussiste nesso causaleconcausale nel senso che l'evento traumatico (trauma distorsivo-distrattivo rachideo) ha agito su un substrato patologico preesistente rappresentato da spondiloartrosi e discopatie ancorché clinicamente silenti, determinando l'iter clinico-terapeutico posttraumatico resosi necessario”, onde tale giudizio, condiviso in quanto immune da vizi, individua pertanto la causa del quadro clinico patologico presentato del ricorrente in cause preesistenti, quand'anche silenti, che non permettono di individuare in capo al datore di lavoro alcuna responsabilità ex art 2087 c.c. nella sua causazione).
Per tali motivi, non essendo stati forniti in giudizio gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di una responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., la domanda di parte ricorrente deve dirsi rigettata per difetto di prova e di allegazione, non essendo provato l'an debeatur su cui si fonda la pretesa.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata pagina 13 di 14 costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri che il presente contenzioso è stato attivato per tutelare il diritto alla salute del lavoratore a fronte del pregresso riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale da parte di INAIL.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 04/03/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 14 di 14