Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 119/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
C.F. , nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(RA), via Laghi n. 9 (avv. Elena Fenati)
e
, C.F. , nata in [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Faenza (RA), via Laghi n. 9 (avv. Patrizia Bortoletto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
15/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Albania il 17.08.2017, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Faenza (RA) in data 01.02.2024 al n. 46, Parte II, serie C, anno
2024;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Albania in data 17.08.2017 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Faenza in data
01.02.2024, con atto di matrimonio n. 46 – parte 2 – serie C).
3) Assegnare la casa familiare, in comproprietà dei coniugi, sita in Faenza (RA), via Laghi n. 9 alla sig.ra , con ogni arredo e pertinenza. Il sig. ha necessità di reperire un Parte_2 Pt_1
alloggio in locazione prima di potersi trasferire altrove. In ragione di ciò, il sig. si impegna Pt_1
a lasciare la casa familiare di via Laghi n. 9 non appena avrà trovato un alloggio e comunque entro il mese di Gennaio 2025.
4) Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Faenza (RA) in via Laghi n. 9, unitamente alla madre. La potestà relativa alle questioni di vita ordinaria sarà esercitata dal genitore col quale di volta in volta i bambini conviveranno.
5) Con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario i genitori concordano che i bambini potranno stare con il padre liberamente quando vorranno, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici nonchè con gli impegni lavorativi dei genitori. Viene altresì riconosciuta la possibilità per gli stessi di pernottare presso il padre, una volta che si sarà trasferito altrove, il quale si impegnerà a condurli a scuola il giorno successivo qualora non festivo. Per quanto concerne le vacanze, il padre potrà trascorrere con i propri figli almeno una settimana continuativa durante le vacanze estive, da concordare entro il 1 giugno di ciascun anno, ed almeno tre giorni continuativi durante le vacanze natalizie, alternando con la madre annualmente i giorni di Natale e di Capodanno, le vacanze pasquali verranno equamente divise tra
Per i genitori in modo che e trascorrano ogni anno Pasqua e Pasquetta alternate con ciascun Per_1
genitore, salvo esigenze lavorative. Il tutto, salvo diverso accordo tra i coniugi, da richiedere e confermarsi per iscritto.
6) Disporre che l'assegno unico (attualmente di € 467,00 mensili – doc. 7) venga percepito al 100% dalla sig.ra , senza il versamento di alcuna somma a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento dei figli minori a carico del sig. vista l'assegnazione della casa coniugale Pt_1
alla madre e provvedendo entrambi i coniugi al mantenimento diretto dei figli.
7) Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole.
La somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi