Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06144/2025REG.PROV.COLL.
N. 09396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9396 del 2023, proposto da NN IO in proprio e quale legittimo erede del Sig. NN TR, AN OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Marialuisa D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Salatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4665/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata, dopo averli riuniti, ha rigettato i ricorsi, proposti individualmente da ciascuno degli odierni appellanti, per l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, ai sensi del R.D. n.639 del 1910, aventi ad oggetto i costi sostenuti per l’abbattimento degli immobili da loro abusivamente realizzati in via Rannola I, comune di Giugliano.
La parte espone le seguenti circostanze a supporto del gravame:
con atti del 10 e del 15 novembre del 2010 e del 25 gennaio del 2011 il comune di Giugliano in Campania notificava a NN IO, NN TR ed OR AN ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. n.639 del 1910, ascrivendo ai medesimi, quali responsabili della realizzazione di manufatti abusivi alla via Rannola I, i costi sostenuti per l’abbattimento d’ufficio dei suddetti manufatti;
gli intimati proponevano separati ricorsi innanzi al giudice civile, eccependo le illegittimità con cui erano stati conferiti i poteri di abbattimento alle società che avevano eseguito le demolizioni, le non chiare modalità esecutive con le quali le stesse erano state effettuate, e la non intellegibilità della composizione delle pretese al rimborso vantato dalla amministrazione;
in particolare deducevano che il comune non aveva seguito la procedura dettata dagli artt.31 e ss. del D.P.R. 380 del 2001, e difatti: non era indicato nell’ingiunzione di pagamento né il piano di demolizione, né tanto meno la zona dove sarebbe avvenuta la demolizione, essendo stata indicata genericamente la “località Rannola”, che rappresentava un riferimento non sufficiente; tanto meno venivano indicati i manufatti e le singole particelle sulle quali essi insistevano; l’intervento non era stato preceduto dall’approvazione della spesa da parte del Consiglio comunale, che peraltro ha la facoltà di scegliere se disporre la demolizione o decidere la conservazione dell’immobile e che dunque gli era stata interdetta;
l’unica delibera che conteneva la minuziosa descrizione degli immobili era invece quella di G.M. n.262 del 2008 con la quale si conferiva incarico alla ditta A.T.I. DEM.PER Capogruppo ITALRECUPERI con sede in Battipaglia, ma detto conferimento non poteva estendersi agli immobili in proprietà dell’OR che erano invece oggetto della Determina Dirigenziale n.628 del 17 luglio del 2009, e dunque non erano contemplati dalla Delibera di giunta, come invece prescritto, con cui era stata affidata alla Società ARDEA s.r.l. la demolizione delle opere abusive;
inoltre l’ingiunzione era altresì carente, in quanto non conteneva il titolo che autorizzava l’occupazione dell’area, non menzionando l’atto di dissequestro che consentiva l’accesso al sito, con conseguente illegittimità dell’operato della ditta;
anche la determinazione del debito era illegittima perché effettuata in modo arbitrario, applicando un importo complessivo che comunque non contemplava i costi occorsi per l’abbattimento di ciascun edificio, e faceva genericamente riferimento ai certificati di pagamento degli edifici individuati solo con le lettere (A-B-C-E-G-I);
dunque non consentiva di riferire ai singoli proprietari responsabili l’importo richiesto, non individuando per di più la cubatura di ciascun manufatto, né specificando i costi di smaltimento dei rifiuti e relative giornate di lavoro;
NN IO, poi, in particolare, eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva in quanto nudo proprietario che aveva subìto la violazione dell’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene incombente sui due usufruttuari, ossia NN TR e RI ER, che, in violazione di esso, avevano realizzato il manufatto e che, non a caso, erano stati destinatari esclusivi del decreto di sequestro dell’immobile abusivo;
contraddittoriamente, invece, il comune pretendeva la somma dovuta a titolo di smaltimento dei detriti derivanti dall’abbattimento al solo NN IO, omettendo di considerare gli usufruttuari ossia i responsabili dell’abuso;
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dinanzi al giudice civile, veniva disposta una CTU, affidata all’ing. Giulio MA, che accertava che vi era un errore nella contabilizzazione delle spese addebitate ai ricorrenti;
infine, con sentenza n.10607/2019 il giudice civile del Tribunale ordinario di Napoli, dichiarava il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che i motivi a supporto del ricorso non riguardavano unicamente la quantificazione del credito azionato, ma si estendevano in realtà a tutte le fasi di esercizio del potere di demolizione di ufficio, coinvolgendo anche atti prodromici all’esecuzione delle opere e criticavano, dunque, l’esercizio del potere autoritativo volto alla demolizione del manufatti abusivi;
pertanto gli odierni appellanti riassumevano, nei termini, il giudizio innanzi al TAR Campania, sede di Napoli chiedendo l’annullamento delle ricordate ingiunzioni di pagamento, emesse, nei loro confronti, ai sensi del R.D. 639/1910.
La sentenza gravata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 R.D. 639/1910. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DE PRINCIPI CHE REGOLANO LA TRASLATIO JUDICII.
2. Si è costituito in giudizio il comune di Giugliano in Campania, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell’appello opposte dalla parte appellata per genericità dei motivi dedotti e per omessa indicazione delle parti di sentenza che si intendono specificamente gravare.
Infatti, dal complessivo tenore dell’atto di impugnazione sono evincibili le doglianze che la parte intende muovere alla sentenza di primo grado, così come le singole parti di quella decisione, che, nella sua prospettazione, sono erronee, illegittime, e/o comunque frutto di travisamento.
Dunque risultano rispettati i canoni prescritti dall’art.101 del c.p.a. .
4. Venendo al merito del gravame, il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato che il calcolo delle somme corrispondenti al costo delle demolizioni, che poi sono state oggetto della successiva rivalsa esercitata nei confronti degli appellanti, era stato effettuato in modo arbitrario, senza corredarlo con gli adeguati riferimenti tecnici che avrebbero potuto e dovuto dare contezza dei criteri di determinazione, così come di quelli di riparto.
Specificamente la parte appellante, dopo aver contestato che i lavori non furono preceduti dalla redazione di un apposito progetto di consistenza (e di successiva) demolizione, come prescritto dalla legge, evidenzia che gli edifici demoliti non erano stati identificati, né con i dati catastali, né con riferimento alle cubature di ciascuno di essi. Tanto meno risultavano precisamente indicati i costi sostenuti dalla ditta incaricata della demolizione conseguenti all’attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli abbattimenti, né le giornate di lavoro che erano occorse per realizzare l’intervento.
In definitiva, la rivalsa si riferirebbe ad un ammontare impreciso, verosimilmente ascrivibile all’intero intervento di demolizione, che riguardava anche edifici diversi da quelli in proprietà della parte appellante, malgrado l’art.2 R.D. 639/2010 – norma invocata dalla stessa parte appellata a fondamento del potere esercitato – prevedesse che l’azione di recupero del credito è possibile a condizione che esso sia certo, liquido ed esigibile. Caratteristiche che il credito portato in rivalsa ed oggetto dell’ingiunzione impugnata in primo grado, per le segnalate criticità, certamente non possedeva.
In ogni caso, aggiunge la doglianza in esame, la Consulenza tecnica disposta dal giudice civile nel processo originariamente avviato dinanzi al tribunale ordinario di Napoli, poi dichiaratosi privo di giurisdizione, avrebbe dimostrato che in nessuno degli atti del comune vi era un inequivoco riferimento ai costi delle demolizioni dei singoli immobili, tanto che il consulente nominato, l’ing. MA, fu costretto a ricostruire, in modo astratto, i costi sostenuti e la riferibilità di essi a debiti incombenti sugli odierni appellanti, proprio per la mancanza di valutazioni più attendibili, giungendo comunque a determinare dei valori significativamente più bassi rispetto a quelli asseritamente pagati dal comune all’impresa di demolizione incaricata dell’intervento.
Anche sotto questo profilo, la parte solleva una doglianza specifica, ritenendo che il primo giudice non avrebbe compiutamente valutato, così come avrebbe dovuto, gli esiti della suddetta consulenza d’ufficio, sebbene, in virtù della traslatio iudicii intervenuta, si trattasse di un documento in atti e pienamente utilizzabile.
4.1. Il motivo è complessivamente infondato.
4.1.1. Innanzitutto era stato elaborato un progetto di demolizione che risulta approvato dalla delibera di Giunta Comunale n.242 del 16 luglio del 2009, progetto che era, a sua volta, frutto di un’elaborazione redatta all’esito della riunione del Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza tenutosi in Prefettura il 17 febbraio del 2009.
4.1.2. Detto piano, valendosi sia di una planimetria – sulla quale risultavano ben identificati gli immobili da demolire, tramite le lettere dell’alfabeto – che di documentazione fotografica allegata, aveva compiutamente identificato gli edifici abusivi, ripartendoli fra i soggetti che risultavano esserne rispettivamente i proprietari. Anche nella consistenza volumetrica e di superficie gli edifici risultano correttamente individuati.
Si può pacificamente escludere che vi siano stati errori nell’individuazione dei singoli immobili, così come nella successiva attribuzione dei relativi costi; infatti, la carta topografica utilizzata dall’amministrazione contiene elementi di riferimento, evidenziati graficamente, che consentono di orientarsi; ad esempio è raffigurato l’ingresso di via Rannola, individuato nella sua precisa estensione, è altresì identificato il prato, collocato di fronte all’edificio A, e il frutteto, che è invece collocato dal lato opposto, accanto all’edificio I e di fronte all’edificio E. Dunque non vi era possibilità di equivoci quanto all’individuazione degli immobili, né sono contestate, specificamente, le proprietà di ciascuno degli immobili così individuati
4.1.3. Oltre alla ridetta documentazione che, già di per sé, sarebbe esaustiva, risultano acquisiti in atti i brogliacci, datati, timbrati e firmati dai tecnici della Regione che indicano i fabbricati da demolire, messi in corrispondenza con le lettere indicate nella planimetria e che poi sono stati riportati nei documenti contabili, ossia il libretto delle misure, il registro di contabilità ed il sommario registro di contabilità, anch’essi resi disponibili dal comune e posti egualmente a supporto della pretesa esercitata in rivalsa.
Elementi documentali ulteriori che vieppiù confermano che gli immobili, nella loro consistenza volumetrica e quindi nella correlativa determinazione dei costi necessari ad abbatterli, così come con riferimento ai titolari dei relativi diritti, e quindi obbligati a sostenere i relativi oneri economici, erano stati compiutamente identificati.
4.2. Quanto ai provvedimenti che rappresentano il presupposto giuridico per l’esercizio della rivalsa, oltre alla menzionata ricordata delibera di Giunta comunale n.242 del 16 luglio del 2009 che, dopo aver approvato il piano di demolizione, ha individuato appunto negli immobili “Rannola 1”, come descritti da detto piano, è stata emessa la Determina n.866 del 26 ottobre del 2009, con la quale il Dirigente del Settore, attuando quel deliberato, ha approvato il 2° stato avanzamento lavori per un importo di euro 574.004,00, determinando i costi da recuperare con riferimento ai tre odierni appellanti e cioè euro 75.586,99 addebitati ad ORSELLI GAETANO; euro 60.292,63 addebitati a PENNACCHIO CASTRESE; euro 125.093,61 per NN IO ). Costi che sono stati ricavati dalle fatture rilasciate dalla ditta e dai relativi certificati di pagamento emessi dal comune.
4.3. Venendo alla censura relativa all’omessa valutazione delle risultanze della CTU, conferita dal giudice civile all’ing. MA, anch’essa si rivela infondata.
4.3.1. In disparte il fatto che il primo giudice ha valutato i detti esiti, ritenendoli non decisivi nel senso preteso dalla parte appellante, dunque non è vero che ne ha totalmente trascurato gli esiti, le considerazioni che precedono dimostrano che vi erano, in atti, sufficienti elementi per attribuire le poste passive, con i relativi debiti, derivanti dai costi occorsi per le demolizioni degli immobili abusivi, agli odierni appellanti.
Il che già dequota l’obiezione in esame.
4.3.2. In ogni caso l’assunto difensivo – che ritiene di poter trarre dall’elaborato peritale elementi decisivi di conferma della sua prospettazione difensiva - non trova riscontro nelle conclusioni rassegnate, in quell’atto, dal nominato ing. MA.
Quest’ultimo, infatti, anche nella relazione integrativa richiestagli, conferma che i documenti tecnici prodotti dal comune erano sufficienti a descrivere le opere realizzate ed a supportare i costi occorsi per il loro abbattimento, così come che gli stessi consentivano di riferire i costi di demolizione ad ogni singolo abbattimento e quest’ultimo a ciascuno degli odierni appellanti quali proprietari dei singoli cespiti abbattuti.
Il Consulente, a tal proposito, oltre ai dati tecnici documentati di cui sopra, indicava che altri elementi utili per la suddetta ricostruzione potevano trarsi, dagli stati di avanzamento dei lavori, dalla ricordata determina n.866 del 26 ottobre del 2009 di approvazione e liquidazione del secondo SAL e dalle fatture emesse dalla Società Ardea s.r.l. e dalla ITALRECUPERI s.r.l. , ossia dalle due società componenti l’ATI che si era aggiudicata l’appalto dei lavori di demolizione, dalle quali anche si potevano trarre elementi utili per associare i proprietari degli immobili alle opere abusive realizzate, oggetto di demolizione, con conseguente possibilità di addebitarli i relativi costi.
4.3. Nonostante dalla CTU, come appena osservato, emerga più di un elemento idoneo a validare l’operato del comune, la parte appellante - estraendo i relativi argomenti dalla CTU, che in alcune parti, ha criticato l’operato di quest’ultimo- appunta le sue censure specificamente su due rilievi che l’ing. MA ha mosso ai lavori di demolizione disposti dal comune di Giugliano.
4.3.1. Il primo di essi è che l’associazione tra gli immobili in proprietà degli odierni appellanti e i costi sostenuti per la loro demolizione, sarebbe ufficialmente avvenuta, dunque in modo improprio, solo il 22 luglio del 2009, dopo che il RUP, con un’apposita PEC, aveva formalizzato la detta corrispondenza, ossia dopo che erano stati avviati i lavori per l’abbattimento degli immobili che risultano iniziati il precedente 20 luglio.
Questo abbinamento postumo, criticato dal CTU, sarebbe illegittimo secondo la parte appellante, perché l’accoppiamento, così come la precisa corrispondenza tra immobili, proprietari e costi di demolizione, avrebbe dovuto semmai precedere, e giammai seguire, l’intervento.
4.3.2. Parimenti ricavandola da osservazioni contenute nella CTU, la parte appellante articola un’altra specifica censura avverso gli atti impugnati, in questo caso nei confronti dei costi sostenuti dal comune per le demolizioni; per determinare gli stessi, infatti, la ditta incaricata della demolizione non si sarebbe avvalsa del prezziario ufficiale dei Lavori Pubblici in Campania, indicando valori ben più alti, ed inoltre avrebbe ricompreso, tra i costi sostenuti, anche quelli collegati agli oneri di discarica (che non sono documentati) connessi allo smaltimento rifiuti ed alla rimozione delle fondamenta, peraltro neppure correttamente individuate quanto alla loro consistenza, che invece, a detta del CTU, non avrebbero potuto essere oggetto di rivalsa.
4.4. Entrambe le obiezioni, di natura, ripetesi, prettamente tecnica, non trovano riscontro in atti.
4.4.1. Quanto alla prima, converrà osservare che non corrisponde al vero che il compiuto abbinamento tra immobili da demolire, proprietà e relativi costi, si ebbe solo il 22 luglio del 2009 con la PEC a firma del RUP. Al contrario, come sopra osservato, il piano di consistenza ed il progetto di demolizione – con tutti i dati necessari per ricostruire i debiti in ragione degli immobili – erano già stati redatti il 16 luglio precedente, ossia in una data anteriore all’avvio dei lavori di demolizione.
4.4.2. In ogni caso, a tutto concedere, anche un abbinamento postumo – beninteso, se correttamente eseguito – non impedirebbe il successivo esercizio della rivalsa, dal momento che ciò che importa, a tal fine, è il pagamento eseguito dal comune per demolire un immobile abusivamente realizzato da un terzo, responsabile identificato. Che è esattamente quello che è accaduto nel caso di specie.
4.4.3. Quanto alla seconda doglianza – che peraltro, come si vede, si articola in più sub-critiche, tutte di natura tecnica – va premesso che le osservazioni del Consulente, da cui la parte appellante ha tratto gli elementi di censura, si presentano, in parte, come un giudizio critico, appunto da un punto di vista tecnico, delle determinazioni amministrative adottate dal comune di Giugliano quale Stazione appaltante, nel momento in cui ha indetto la gara per l’abbattimento degli immobili abusivi.
Come tali, il vaglio al quale esse possono essere sottoposte, è limitato dai confini imposti al sindacato di legittimità.
4.4.4.1. Ciò premesso, quanto alla censura del non avere, la ditta esecutrice, rispettato i valori contenuti nel prezziario ufficiale dei LL.PP. della regione Campania, e, di converso, nel non aver rilevato, la S.A., nei S.A.L. la suddetta difformità, si osserva innanzitutto, che il CT, nella relazione integrativa, afferma che tale disallineamento si osserva solo in alcune parti delle fatture validate dalla stazione appaltante e non in tutte, il che già dimensiona, riducendola, la doglianza difensiva.
4.4.4.2. Inoltre, il dedotto disallineamento si sarebbe verificato, secondo l’ing. MA, fondamentalmente nei criteri adottati per determinare i quantitativi demoliti e la consistenza di essi; cioè, come si accennava, la censura del perito sembra appuntarsi soprattutto sul metodo prescelto per giungere alla determinazione dei costi, materia, quest’ultima, pacificamente devoluta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità perché è appunto un proprium della discrezionalità tecnica, la scelta del metodo da adottare per giungere alla determinazione di una grandezza.
4.4.4.3. Analoghe considerazioni vanno rassegnate con riferimento alla censura, pure estratta dalla CTU, che contesta le modalità con le quali sono stati valutati i volumi, corrispondenti alle fondamenta degli immobili demoliti.
4.4.4.4. Infine, quanto agli oneri di discarica, che pure la ditta ha fatturato al comune, il Consulente tecnico non ha reperito i relativi certificati in atti e pertanto li ritiene non dovuti. Tuttavia, sul punto, fanno fede fino a querela di falso gli atti approvativi dei SAL e dei documenti allegati, che non risultano essere stati impugnati con l’apposito rimedio. Dunque anche quest’ulteriore doglianza va disattesa.
4.5. Più in generale, ad ogni modo, si osserva che l’obiezione in esame omette di considerare il modo di funzionamento dell’azione di ripetizione dell’indebito che, sotto forma di rivalsa, è stata esercitata dal comune nell’occorso.
Questa fattispecie presuppone infatti che il solvens , a favore del quale sorge il diritto di ripetizione - in questo caso il comune, che ha agito in sostituzione dei privati inadempienti all’ordine di demolizione che gli era già stato ingiunto - può pretendere la restituzione dell’intera somma pagata, all’unica condizione che dimostri l’avvenuto pagamento.
Dunque l’eventuale non corretta individuazione, a monte, del debito oggetto di soluzione, non potrebbe, in tesi, essere addotta quale eccezione dall’obbligato in ripetizione/rivalsa, il quale, eventualmente, potrebbe contestare il plus-valore pagato, all’originario accipiens, in questo caso l’ATI che ha effettuato le demolizioni, e nei limiti dell’indebito arricchimento di quest’ultimo.
Per contro, è discutibile che, nei rapporti con il comune, risultando dimostrati i pagamenti da questo eseguiti in favore dell’impresa che ha eseguito i lavori, l’odierna parte appellante possa previamente pretendere alcunché, essendo tenuta a corrispondere quanto il primo ha provato di aver corrisposto all’esecutore dei lavori.
5. Con ulteriore eccezione, sempre contenuta nell’unico motivo d’appello, si contesta che, vertendosi in tema di traslatio iudicii, la parte appellata non avrebbe potuto, come invece ha fatto, produrre nuovi elementi di prova, che appunto sarebbero rappresentati dalla documentazione tecnica sopra-indicata, che ha permesso di abbinare gli immobili, nella loro compiuta identificazione, ai costi per la loro demolizione ed ai rispettivi proprietari.
La parte appellante sostiene che il giudice amministrativo, dinanzi al quale era stato riassunto per la prosecuzione l’originario processo civile, avrebbe dovuto fondare la sua decisione solo sulle acquisizioni istruttorie disposte nel giudizio civile, non potendosi consentire, in forza della previsione del comma 2 dell’art.11 del c.p.a. che non consente alla traslatio di sanare preclusioni o decadenze già verificatesi, alla parte intimata di depositare ulteriori elementi di prova.
5.1.1. L’assunto è, per più versi, infondato.
5.1.1.1. Innanzitutto lo è in fatto perché nella sentenza del giudice civile n.10607/2019 del Tribunale ordinario di Napoli - che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo – si dà atto, nella parte in fatto, che il comune di Giugliano, costituendosi in giudizio, ha depositato alcuni dei documenti a supporto del proprio operato, e che poi ha successivamente versato in atti gli altri, a corredo delle note istruttorie ex art. 183 comma VI del c.p.c.
Dunque a tutto concedere, ammesso che fosse previsto, in sede di traslatio, questo prospettato divieto di ius novorum , nel caso di specie non sarebbe stato violato.
5.1.1.2. In ogni caso e più in generale, si osserva che l’interpretazione del comma 2 dell’art.11 del c.p.a. proposta dalla censura in esame è comunque discutibile.
La previsione che impedisce alla riassunzione ( rectius : prosieguo del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione) di aggirare eventuali preclusioni e decadenze nel frattempo intervenute, sembra infatti riferibile esclusivamente alla parte che, riassumendo la causa, intende valersi degli effetti sostanziali e processuali già ottenuti con l’originaria domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione.
Tanto si opina perché il detto limite alla traslatio è stato imposto dal legislatore con l’intuibile intento di consentire a questo rimedio di svolgere la funzione conservativa (e di economia dei mezzi processuali) che le è propria, ma al contempo di evitare che la sua adozione si risolva in un’impropria rimessione in termini di colui che se ne avvale che sarebbe contraria ai principi di certezza e di durata ragionevole del processo.
In quest’ottica, pertanto, estendere la portata del divieto, (o, il che è lo stesso, ridurre l’effetto devolutivo della traslatio ) estendendo/opponendo le preclusioni e le decadenze di cui al comma 2 dell’art.11 c.p.a. anche alla parte nei confronti della quale l’azione e/o il ricorso sono riassunti, si risolverebbe solo in una indebita compressione delle facoltà defensionali di costei, che, non avendo dato impulso al secondo processo, rimarrebbe astretta (e dunque) limitata dalla originaria strategia difensiva adottata nel primo processo, senza poterla più modificare.
5.1.1.3. Che tale estensione sia idonea a produrre effetti impropri se non palesemente ingiusti lo dimostra proprio il caso, che qui viene in evidenza, ossia quello del passaggio di giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo.
E’ noto infatti che in quest’ultimo processo vige, in tema di riparto dell’onere probatorio, il principio dispositivo corretto dal metodo acquisitivo.
In occasione del cambio di regime, è altamente probabile di conseguenza che la strategia difensiva della parte, e soprattutto, della pubblica amministrazione - che è di norma l’intimata - debba necessariamente mutare perché, mentre nel giudizio civile la mancata prova di un fatto è addebitata senz’altro a colui che lo introduce nel giudizio, per le diverse regole del processo amministrativo il giudice ben potrebbe ritenere provato un fatto dedotto dal privato, laddove l’amministrazione, che ha maggiori capacità e disponibilità di prova, non produca elementi idonei a confutarne l’accadimento.
E questo accade proprio in ragione dell’operatività del suddetto principio dispositivo con metodo acquisitivo.
Or bene, se si ritenesse che, nel passaggio dal giudizio civile al giudizio amministrativo sia radicalmente precluso, in forza delle decadenze maturate nella precedente fase, alla P.A. di produrre documenti ed elementi di prova precedentemente non prodotti, ciò equivarrebbe ad impedirle di elaborare un’adeguata strategia defensionale, in contrasto col diritto di difesa costituzionalmente garantito, così come col principio di buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione.
In questo senso, anche valendosi di un’interpretazione costituzionalmente conforme, andrebbe ridimensionata la portata dell’insanabilità delle preclusioni e decadenze, contemplata dal comma 2 dell’art.11 del c.p.a.. nel senso di riferirle, di regola, alla sola parte processuale che riassume.
5.1.2. In disparte l’ulteriore considerazione che i regimi di preclusione, in termini di produzione di documenti ed elementi di prova, sono diversi nei due processi, perché nel processo civile le prove possono essere prodotte, nei termini di cui all’art.183 c.p.c. ossia nella prima udienza di comparizione, salvo successive integrazioni a corredo delle repliche che si sono rese necessarie, mentre nel processo amministrativo le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione ai sensi dell’art.73 c.p.a. .
Il che evidentemente, potrebbe comportare disorientamento e dunque un’ulteriore lesione delle prerogative di difesa dell’intimato che non saprebbe a quale delle due previsioni riferirsi per verificare se sia o meno incorso in decadenze.
6. In definitiva questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO