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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 15/07/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31019 /2024 R.G. promossa
Da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv.to ARCANGELI JACOPO ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 20.8.24 e ritualmente notificato, gli istanti e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di
[...]
frequenza per il minore , di avere notificato il decreto di omologa e di avere comunicato il Pt_3
CP_ modello AP70 in data 17.4.24, lamentano che l' non ha dato seguito alla procedura di pagamento;
chiedono al Tribunale di dichiarare il diritto del minore a detta prestazione CP_ previdenziale e di condannare l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo da ottobre 2022.
CP_ L' si è costituito, eccependo che il minore non risulta avere residenza in Italia ma solo un domicilio, e chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'erogazione della prestazione in oggetto è condizionata, con riferimento ai cittadini stranieri comunitari, alla iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, con riferimento ai cittadini stranieri extracomunitari, al permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), oltre che alla prova di avere residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
CP_ Nel caso di specie, all'eccezione dell' , che ha motivato il rigetto dell'istituto, parte ricorrente non ha dato alcun seguito, non depositando note sostitutive di udienza e dimostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudio.
Stante l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 15.7.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 15/07/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31019 /2024 R.G. promossa
Da
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv.to ARCANGELI JACOPO ,
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 20.8.24 e ritualmente notificato, gli istanti e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di
[...]
frequenza per il minore , di avere notificato il decreto di omologa e di avere comunicato il Pt_3
CP_ modello AP70 in data 17.4.24, lamentano che l' non ha dato seguito alla procedura di pagamento;
chiedono al Tribunale di dichiarare il diritto del minore a detta prestazione CP_ previdenziale e di condannare l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo da ottobre 2022.
CP_ L' si è costituito, eccependo che il minore non risulta avere residenza in Italia ma solo un domicilio, e chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'erogazione della prestazione in oggetto è condizionata, con riferimento ai cittadini stranieri comunitari, alla iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, con riferimento ai cittadini stranieri extracomunitari, al permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), oltre che alla prova di avere residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
CP_ Nel caso di specie, all'eccezione dell' , che ha motivato il rigetto dell'istituto, parte ricorrente non ha dato alcun seguito, non depositando note sostitutive di udienza e dimostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudio.
Stante l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma 15.7.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi