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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3207/23 Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 14.5.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res. a Villaromagnano (AL), elett.te dom.to in Voghera Parte_1
(PV) presso lo studio degli Avvocati Enrico Bettaglio e Arcangelo Costarella del Foro di Pavia, che lo rappresentano e difendono per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione
Attore opponente
Contro
in atti gen.to, res. in Tortona (AL), rappresentato e difeso dall' Avv.to Gian Guido CP_1
Caratti del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Convenuto opposto
OGGETTO: Contratto d'appalto – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1058/23 del 18 ottobre 2023
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi note depositate rispettivamente in data 14 e 12 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo 3.10.2023 l'impresa edile - premesso di avere CP_1
eseguito lavori edili presso l'abitazione di sita in Villaromagnano ( AL) e di Parte_1
essere ancora creditore di complessivi € 14.245,00 come da fattura n. 21 del 13 settembre 2023, di cui € 8.650 quale saldo lavori previsti dalla CILA indicata ed € 4.300 per opere extracontratto, oltre IVA al 10% - agiva per ottenere la condanna del committente al pagamento di tale importo.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso il 18 ottobre 2023.
Avverso lo stesso proponeva opposizione esponendo di avere in effetti Parte_1
affidato all'impresa dei lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione di una CP_1
villetta di sua proprietà sita in Villaromagnano.
Di questi lavori una buona parte era rientrata nella CILA Superbonus del 24 febbraio 2022 prot. N.
1009 ed erano stati pagati all'impresa dal committente con finanziamenti bancari ottenuti sul credito d'imposta; un'altra parte invece, di cui alla per ristrutturazioni prot. N. 0932, non Pt_2
finanziabile a mezzo il Superbonus 110% , erano stati pagati dal committente all'impresa per un corrispettivo complessivo di € 40.000 + IVA al 10% , come da fatture emesse dal fra il 23 CP_1
febbraio e il 6 dicembre 2022 (doc. 19) e relative contabili dei bonifici di pagamento effettuati
(doc. 20):
Ciò premesso evidenziava l'opponente che tutti i lavori svolti e fatturati fino a dicembre 2022 dall'impresa edile del erano stati tempestivamente pagati e che il committente era rimasto CP_1
alquanto sorpreso quando il 31 agosto 2023, molti mesi dopo, il gli aveva inviato un'ultima CP_2
fattura, quella poi azionata col ricorso monitorio, in cui pretendeva il pagamento di un asserito
“saldo” , mentre tutti i lavori erano già stati saldati, e di asseriti “ Lavori fuori preventivo”, atteso che nessuna opera oltre a quelle già pagate era stata eseguita. Oltre a ciò, si evidenziava come in nessuna parte del ricorso per ingiunzione e tantomeno nella fattura azionata fossero descritte le opere extra contratto di cui si chiedeva il pagamento, con evidente nullità della relativa domanda.
Chiedeva quindi l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 In via riconvenzionale evidenziava da un lato che le opere eseguite presentavano vizi e difetti per almeno € 21.127, come da perizia di parte che produceva, sicché concludeva chiedendo che, accertati i vizi, l'impresa edile opposta fosse condannata a rimborsare alla committenza “la parte eccedente la somma di € 40.000 oltre Iva già pagata”. Inoltre evidenziava come, a causa del ritardo da parte dell'impresa, nella consegna dei lavori Superbonus, il committente avesse perso un credito di imposta pari a € 5.449,54, di cui dunque chiedeva la rifusione alla controparte a titolo di risarcimento del danno.
La causa, dopo lo scambio delle memorie integrative, risultava già documentalmente istruita;
pertanto, dopo la formulazione di una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla parte opposta, veniva avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La domanda dell'attore sostanziale deve essere rigettata.
L'impresa edile non ha mai infatti neppure allegato – se non tardivamente e quindi CP_1
inammissibilmente in seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e con riferimento alle sole opere extra - quali fossero gli accordi contrattuali fra le parti ed in particolare quali opere fossero oggetto dell'appalto, e quali, di conseguenza, fossero invece al di fuori del contratto stesso, e ciò a dispetto del fatto che nella fattura azionata col ricorso monitorio una parte della somma pretesa, pari a € 8.650, fosse richiesta quale saldo dei lavori di cui alla CILA indicata prot. N. 0932, ed altra parte, pari a € 4.300, per opere extra contratto.
In tale situazione, di totale mancanza delle allegazioni poste a base della domanda, parte opponente ha invece effettuato le sue, affermando che le opere comprese nel bonus ristrutturazione oggetto di causa (escluse quindi quelle relative al Superbonus 110%) su cui le parti si erano contrattualmente accordate erano quelle di cui ai numeri 4,7,8,9,10,11, 12,13,16,17,19,20
( escluso il cappotto termico del piano terra seminterrato) del preventivo firmato dalle parti il 9 febbraio 2002 e prodotto sub doc. n. 13 di parte opponente;
queste allegazioni non sono mai state contestate dalla parte opposta e devono quindi ritenersi pacifiche e provate.
Ebbene il totale dei prezzi di quelle voci esposte in preventivo raggiunge a malapena i 38.000 Euro oltre Iva;
inoltre è pacifico, e risulta dalle contabili dei bonifici prodotte dal Pt_1
corrispondenti alle fatture emesse dal nel corso del 2022 (vedi doc. ti sub 19 e 20), che CP_1
per le stesse opere ha già pagato 40.000 Euro oltre Iva al 10%; sicché non si comprende Pt_1
3 quali altri corrispettivi a saldo dei lavori pattuiti richieda la ditta che, oltre a non avere CP_1
allegato precisamente a quali lavori si riferisca, non ha mai neppure esposto una propria ( ipotesi di) contabilità.
Ancora peggiore la situazione che riguarda le opere extracontratto: in disparte la considerazione che se non si conoscono le opere contrattuali è complesso capire quali non lo sarebbero, in ogni caso solo con la II memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. - e quindi troppo tardi per potersi instaurare sul punto un contraddittorio effettivo – la difesa ha indicato di quali opere si CP_1
sarebbe trattato.
In tale situazione la domanda attorea deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto totalmente revocato.
Passando ora alle riconvenzionali del committente convenuto si osserva quanto segue.
La prima domanda, di accertamento dei vizi e condanna della controparte a rimborsare alla committenza “la parte eccedente la somma di € 40.000 oltre Iva già pagata” è incomprensibile, in quanto la stessa parte opponente allega di aver pagato, con riferimento alle opere comprese nel bonus ristrutturazione, proprio € 40.000 oltre Iva, sicché non risultano somme in eccedenza che potrebbero essere rimborsate.
La seconda, relativa alla consegna dei lavori fuori termine, va rigettata poiché è pacifico che fra le parti non fu stipulato alcun accordo scritto che contenesse un termine di consegna dei lavori. Né tale termine potrebbe essere provato attraverso il capitolo di prova articolato sul punto da parte attrice che ha ad oggetto solo promesse vaghe che il - che sul punto contesta integralmente CP_1
tale versione - avrebbe effettuato in sede di stipula del contratto. Inoltre la stessa parte opponente allega che il primo asserito termine, stabilito ad agosto 2022, sarebbe stato prorogato ad ottobre e poi dicembre 2022; senza contare che non è chiaro, in quanto non allegato, quando i lavori sarebbero stati effettivamente terminati essendosi limitato l'opponente ad affermare che sarebbero stati consegnati “molto dopo il 31 dicembre 2022”, asserzione questa che contrasta sia con la data di emissione dell'ultima fattura del pagata dal , la n. 56 del 6 dicembre CP_1 Pt_1
2022, sia col fatto che non risulta agli atti alcun sollecito all'impresa ad affrettare l'ultimazione dei lavori, e neppure alcuna lamentela successiva circa il mancato rispetto del termine, a riprova del fatto che, ammesso che un termine fosse stato davvero stabilito, era stato rispettato oppure ulteriormente prorogato.
4 In conclusione tutte le domande vanno rigettate e le spese, in considerazione della reciproca soccombenza, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1058/23 del 18 ottobre 2023, rigettando la domanda dell'attore sostanziale CP_1
2) Rigetta le domande riconvenzionali di;
Parte_1
3) Compensa le spese di lite;
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 30 maggio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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