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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 22965/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22965/2021 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
LESCA e Corrado PINNA ed elettivamente domiciliato in Torino, in via Santa Teresa n. 23
-PARTE ATTRICE -
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Maria IACONIS, Luigi DI GENNARO e Giuseppe BELMONTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, Via Avogadro n. 11
-PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
il patronato di seguito e/o ) al Controparte_2 CP_2 CP_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del rigetto, da parte dell' , della domanda di CP_3
indennità NASPI per fatto e colpa imputabili al che nel compilare la domanda ha erroneamente CP_1
indicato, come data del licenziamento, quella del 7/10/2018 in luogo di quella corretta del 7/10/2019 e, come data di inizio del periodo di disoccupazione, la data dell' 8/10/2018 in luogo di quella corretta dell' 8/10/2019.
pagina 1 di 9 costituitosi in giudizio, non ha contestato l'errore commesso ma ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda attorea imputando a l'omessa attivazione dei rimedi esperibili avverso il Parte_1 rigetto della domanda da parte dell' che avrebbero consentito, con un grado di probabilità prossimo CP_3
alla certezza, di ottenere egualmente la provvidenza richiesta.
La causa è stata istruita a mezzo testi ed interpello.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che seguono.
In punto an
Risulta documento in atti e non è contesto da parte convenuta che l'attore, assunto alle dipendenze della soc. Teskid Aluminium srl con la qualifica di operaio metalmeccanico di primo livello, in data 7 ottobre
2019 è stato licenziato;
che la lettera di licenziamento è stata ricevuta dall'attore in data 8 ottobre 2019; che in data 16 ottobre 2019, l' su manato dell'attore, ha inoltrato all'ufficio di Orbassano CP_2 CP_3 la domanda di indennità NASPI;
che l' con raccomandata del 29 ottobre 2019, inviata all'attore e CP_3 all' ha rigettato la domanda perché non presentata nei termini ovvero “entro il 14/12/2018”. CP_2
Dalla domanda NASPI presentata dal Patronato in data 16/10/2019, risulta che erroneamente è stata indicata come data di cessazione del rapporto di lavoro il 7/10/2018 in luogo di quella corretta del
07/10/2019 e come data di inizio del periodo di disoccupazione l' 8/10/2018 in lugo di quella corretta dell' 8/10/2019.
A seguito di tale “ lapsus calami” l' ha rigettato la domanda presentata in data 16/10/2019 ritenendo CP_3
scaduto il termine di 68 giorni decorrenti dal momento della conclusione del rapporto lavorativo erroneamente indicato dal Patronato nel 7/10/2018.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'attore, infatti, ha conferito al Patronato “ mandato a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 30 Marzo 2001 numero 152 e del DM 10/10/2008 numero 193” ( doc. 17 attoreo).
La sottoscrizione del mandato prodotto da parte attrice ( doc 17 ) è stata confermata dalla teste di parte convenuta all' udienza del 30-3-2023. CP_4
Agli istituti di patronato spetta in via generale l'obbligo di espletare, a norma della disciplina vigente in materia (legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), tutte le attività di assistenza, di tutela e di rappresentanza dei lavoratori (e dei loro aventi causa) per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali previste in favore degli assistiti in relazione alle condizioni da questi allegate (Cassazione civile sez. lav., 21/08/2004 n. 16523).
pagina 2 di 9 La normativa – citata nel mandato - che ha autorizzato i patronati a rappresentare e ad assistere gli utenti, ha imposto a carico di costoro uno specifico dovere di diligenza di tipo informativo e consulenziale.
Gli istituti di patronato nel riceve un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale ex art. 1176 secondo comma c.c. ( Cass. 34475/2023).
L'art. 1 della legge 152/ 2001, citata nel mandato sottoscritto dall'attore, riconosce agli istituti di patronato e di assistenza sociale la qualifica di persone giuridiche di diritto privato che svolgono un ruolo di pubblica utilità in quanto i loro servizi sono tutti volti a fornire assistenza e consulenza.
L'art. 7 della medesima legge prevede che “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”
Trattandosi di un contatto di mandato professionale la diligenza richiesta è quella qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.
Il professionista medio ossa la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa non corrisponde ad un professionista mediocre ma ad un professionista preparato, zelante e solerte.
La diligenza, inoltre, non è circoscritta al solo atto per il quale è stato conferito mandato ma è estesa a tutti gli atti che si riconnettono al primo in quanto necessari per la corretta esecuzione del mandato stesso.
Dalla natura contrattuale del rapporto instauratosi tra le parti derivano obblighi, responsabilità ed oneri probatori propri dell'ambito contrattale.
Anche nella vicenda in esame era quindi onere del Patronato dar prova di aver espletato, con la diligenza di cui al secondo comma dell' art. 1176 c.c., gli incombenti necessari alla esecuzione del mandato e che la mancata erogazione della prestazione richiesta dall'attore è dipesa da cause non imputabili ai propri operatori.
pagina 3 di 9 Ciò in applicazione del noto principio generale in forza del quale "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" e, pertanto, è quest'ultimo a dover provare che l'inadempimento non c'è stato ovvero che, pur essendoci stato, esso non è a lui imputabile" (cfr. Cass.,
Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Ritiene il Giudice che parte convenuta, a differenza di parte attrice, non abbia solto all' onere della prova su di essa gravante.
Risulta documentalmente provato -e non è contestato da parte convenuta- l'errore materiale commesso dal Patronato a seguito del quale l' ha rigettare la domanda NASPI. CP_3
A fronte dell'inadempimento di – documentato e non contestato - occorre verificare se il danno CP_2 subito dall'attore ovvero il mancato ricevimento dell'indennità mensile di disoccupazione sia conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento ex art. 1223 c.c.
Parte convenuta lo esclude invocando l'art. 1127 c.c. che prevede due ipotesi distinte ovvero, il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento di danno e i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Parte convenuta sostiene che l'attore non avrebbe colpevolmente esperito tutti i rimedi previsti avverso il rigetto della domanda NASPI da parte dell' . CP_3
In particolare, l'attore non avrebbe impugnato il provvedimento di rigetto in sede amministrativa tramite ricorso al Comitato Provinciale a seguito del quale “ il beneficio NASPI sarebbe stato CP_3 concesso ab istante” in quanto “ è del tutto evidente e non revocabile in dubbio che il provvedimento del 29/10/2019 fosse indubbiamente viziato di illegittimità e anche da eccesso di potere in quanto CP_3
aveva inteso negare ad un lavoratore dipendente l'indennità di disoccupazione di cui, per contro, aveva pieno diritto sussistendo tutti i presupposti all'uopo richiesti” ( pagg. 11 e 5 comparsa conclusione di parte convenuta).
Secondo il Patronato, pertanto, sarebbe stata tale condotta omissiva dell'attore ( omesso ricorso al
Comitato Provinciale ) “la causa esclusiva dell'evento lesivo occorsogli avendo totalmente CP_3 interrotto qualsiasi nesso eziologico tra quest'ultimo e l'errore materiale commesso ( pag. 7 comparsa conclusionale di parte convenuta).
La tesi di parte convenuta non è accoglibile.
Avverso la domanda di rigetto della domanda NASPI si sarebbe potuto procedere o con un riesame da inoltrare direttamente all' ; o con un ricorso da presentare entro 90 giorni dal rigetto della domanda CP_3
pagina 4 di 9 alla Commissione provinciale la quale si sarebbe pronunciata entro i successivi 90 giorni;
in caso CP_3 di esito negativo del ricorso si sarebbe potuto adire l' autorità giudiziaria.
Risulta documentato ed è stato confermato dalla teste di parte convenuta che per presentare CP_4 la domanda NASPI l'attore ha conferito al Patronato il mandato ai sensi dell' art. 13 della legge 30
Marzo 2001 numero 152 e del DM 10/10/2008 numero 193 ( doc. 17 attoreo)
Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 193/2008 “Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo”.
L'efficacia del mandato già conferito in una precedente fase, per esempio per la presentazione della domanda come nel caso di specie, perdura fino al completamento di tutta la fase amministrativa.
Il mandato conferito dall'attore al Patronato “ai sensi dell' art. 13 della legge 30 Marzo 2001 n. 152 e del DM 10/10/2008 numero 193” per presentare la domanda NASPI, contemplava anche il diritto/dovere del Patronato di presentare ricorso alla Commissione provinciale INPS per emendare il grossolano e grave errore materiale commesso.
Tale mandato, come dichiarato dalla teste su domanda esplicita del giudice all'udienza del CP_4
30-3-2023, non è stato revocato dall'attore.
Risulta pertanto smentita la circostanza asserita dal Patronato che l'attore “ non ha nemmeno posto l' evocato Ente nelle condizioni di agire nel suo interesse poiché non ha conferito alcun mandato a presentare il ricorso amministrativo avanti il comitato provinciale ( pag. 7 comparsa conclusionale CP_3
di parte convenuta).
In ogni caso non risulta che parte convenuta, a fronte del grossolano e grave errore commesso, abbia richiesto all'attore un mandato ad hoc per presente ricorso, lo abbia posto nelle condizioni di conoscere tutti i rimedi esperibili avverso il provvedimento di rigetto e, soprattutto, lo abbia sollecitato a promuoverli.
Non è verosimile che un Patronato, a fronte del grossolano e grave errore commesso e riconosciuto, non si sia costituito una prova documentale per dimostrare di essersi attivato, con la massima diligenza possibile, al fine di emendare l' errore informando, per iscritto, l'attore della possibilità e necessità di presentare ricorso all' conferendo un nuovo mandato al Patronato o invitando l'attore a CP_3
procedere in autonomia o con altro professionista.
Le deposizioni dei testi di parte convenuta sul punto, sono assolutamente inidonee a dimostrare l'adempimento, da parte del Patronato, di un obbligo di corretta e diligente informazione e/o consulenza.
Il teste si è infatti limitato a riferire “ confermo gli abbiano detto che l'errore si poteva Testimone_1 correggere tramite noi come del resto era scritto anche nella lettera di rigetto dell' ” “ mi è stato CP_3
pagina 5 di 9 riferito dai colleghi e dalla stessa che il più volte era stato chiamato telefonicamente CP_4 Parte_1 per conferirci il mandato al fine di fare ricorso per porre rimedio all'errore e lui non è venuto”.
Si deve pertanto concludere che la circostanza secondo cui il Patronato avrebbe invitato e consigliato l'attore a presentare ricorso al Comitato provinciale non ricevendo né ascolto né un mandato per CP_3
procedere è rimasta sfornita di prova.
Si rileva al riguardo che ai sensi dell'art. 1708 c.c., il mandatario è chiamato ad eseguire non solo gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche quelli preparatori e accessori che sono necessari al loro compimento, pur se non espressamente menzionati, in quanto, in base al principio di buona fede, ciascuna delle parti del contratto è tenuta ad eseguire non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni necessarie a salvaguardare l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbitino dall'oggetto del contratto ( Cass. 25410/2013).
Inoltre, sebbene l'art. 1710 c.1 c.c., che prevede per il mandato gratuito una valutazione della responsabilità per colpa del mandatario con minor rigore, sia ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, cui non sarebbe equo fare carico di una colpa di entità trascurabile nell'esecuzione dell'incarico prestato per amichevole favore (Cass. n. 2200/1980), il criterio del “minor rigore” non può esimerlo da responsabilità nel caso che egli abbia provocato, a carico del mandante, un onere di spesa che si sarebbe potuto evitare impiegando una diligenza da considerarsi normale in relazione alla natura dell'incarico e ad ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 11/1969).
Nel caso di specie il Patronato si è reso inadempiente non solo all'obbligo principale del mandato che era quello di presentare una domanda all' con le date corrette, ma anche agli obblighi accessori e CP_3
strumentali all'esecuzione secondo buona fede del mandato ricevuto tra cui rientrava sicuramente la presentazione del ricorso alla Commissione Provinciale e in ogni caso la puntuale e tempestiva CP_3
informazione/consulenza che doveva essere data all'attore circa la necessità di procedere con il ricorso amministrativo rivolgendosi, in caso di eventuale sfiducia e/o revoca del mandato, ad altri operatori.
Il Patronato convenuto non ha fornito la prova di avere adempiuto tale prestazione accessoria finalizzata ad emendare il grossolano e grave errore commesso.
La mancata presentazione del ricorso al Comitato provinciale è pertanto da imputarsi al CP_3
comportamento negligente del . CP_1
E la circostanza è tanto più grave tenuto conto che il Patronato ha dichiarato che “verosimilmente (vale a dire con un grado di probabilità prossima alla certezza desumibile secondo un giudizio prognostico ex ante e mediante l'utilizzo del criterio del più probabile che non) se il signor avesse Parte_1
proposto ricorso al comitato provinciale e, in caso di peraltro improbabile diniego dello stesso, CP_3
pagina 6 di 9 alla competente autorità giudiziaria avrebbe ugualmente ottenuto la provvidenza richiesta” ( pag. 4 comparsa conclusionale di parte convenuta).
Nemmeno può dirsi fondata la tesi di parte convenuta che addebita all'attore la colpa di non aver presentato ricorso all'autorità giudiziale nonostante, alla data dell'invio della negoziazione assistita da parte del suo avvocato, i termini per proporlo non fossero ancora spirati.
È vero che il creditore che non riceve la prestazione dovuta ha l'obbligo giuridico di attivarsi in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. per ridurre o eliderne le conseguenze dannose ma tale obbligo viene certamente meno dinanzi ad attività gravose che comportano notevoli rischi o rilevanti sacrifici tra cui ricade l'avvio di un'azione giudiziale ( Cass. 21-8-2004 n. 16530) tanto più che il Patronato non risulta essersi reso disponibile a fornire sostegno economico in tal senso all'attore e/o a tenerlo indenne delle spese necessarie per affrontare una causa in Tribunale.
In punto quantum
Parte attrice quantifica il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'inadempimento di parte convenuta nell'importo pari alla indennità che avrebbe percepito se la domanda presentata dal Patronato in data CP_ 16/10/2019 fosse stata accettata anziché respinta dall'
L'importo richiesto da parte attrice è pari ad euro 25.428,07 sulla base del conteggio redatto dall'ufficio
Vertenze della prodotto in allegato all'atto di citazione ( doc. 10 ). Pt_2
Parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio, si è limitata a contestare la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'ufficio vertenze della sostenendo che detto calcolo non prevedeva la Pt_2
riduzione in percentuale dell'indennità come prevista dalla legge, pari al 3% per ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di ipotetica fruizione dell'indennità in poi.
Solo in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc, parte convenuta ha contestato che l'attore non avrebbe fornito la prova che la condizione di disoccupato sarebbe stata mantenuta ininterrottamente per tutto il periodo di possibile fruizione della NASPI, ovvero, 24 mesi.
Parte attrice ha ritenuto tardiva tale contestazione e, in sede di memoria di replica ex art. 183 VI c.p.c., ha prodotto, ad integrazione all'estratto contributivo allegato all'atto introduttivo, un estratto contributivo da cui si evince che il mancato versamento dei contributi da lavoro si è prolungato CP_3
dalla data del licenziamento (ottobre 2019) fino al mese di ottobre 2021 ovvero nei 24 mesi successivi al licenziamento stesso.
A fronte della produzione di parte attrice in sede di memoria di replica, il giudice ritiene superata l'eccezione di tardività sollevata con riferimento alla contestazione di omessa prova dello stato di disoccupazione per 24 mesi da parte di nella propria seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc. CP_2
pagina 7 di 9 Il conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della per quantificare il danno subito dall'attore a Pt_2
causa della mancata fruizione della NASPI nei 24 mesi successivi al licenziamento, in assenza di differenti conteggi che era onere di parte convenuta produrre, viene considerato dal giudice fonte attendibile idonea a convincerlo che la somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell' inadempimento del Patronato convenuto è pari ad euro 25.428,07.
Parte attrice inoltre, a fronte delle contestazioni di circa l'omessa riduzione in percentuale dell' CP_2
indennità di disoccupazione, ha documentato ( doc. 16 attoreo ) che gli importi mensili lordi sono stati soggetti dall' a progressiva riduzione del 3% mensile a partire dalla Controparte_5
quinta mensilità.
Detto documento di cui parte convenuta ha contestato la provenienza da parte della è stato Pt_2
riprodotto da parte attrice in sede di memoria di replica su carta intestata e sottoscritto da Pt_2
funzionario all'uopo delegato ( doc 21 attoreo) e pertanto viene utilizzato dal Giudice ai fini del proprio convincimento.
Sulla somma di euro 25.428,07 dovuta a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore sottratto al principio nominalistico, sono dovuti la rivalutazione monetaria a prescindere dalla prova della svalutazione da parte del danneggiato e gli interessi quale ristoro per il nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento della somma dovuta.
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate, ex D.M. 55/2014, in euro 1615,00 per le fasi studio ed introduttiva, ex D.M. 147/2022 applicabile dal 23 ottobre 2022 ( Cass. ordinanza n. 33482 del
14 novembre 2022) in euro 3381,00 per le fasi istruttoria e decisionale ed in euro 441,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 5437,00 oltre 15% spese generali oltre Iva e CpA come per legge sono poste a carico di parte convenuta in favore di parte attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 25.428,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
[...]
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese di causa che liquida in euro 5437,00 oltre 15% spese Parte_1
generali, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria.
Così deciso in Torino, 7 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il giudice dott.ssa Daniela Guerra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22965/2021 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
LESCA e Corrado PINNA ed elettivamente domiciliato in Torino, in via Santa Teresa n. 23
-PARTE ATTRICE -
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Maria IACONIS, Luigi DI GENNARO e Giuseppe BELMONTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, Via Avogadro n. 11
-PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
il patronato di seguito e/o ) al Controparte_2 CP_2 CP_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del rigetto, da parte dell' , della domanda di CP_3
indennità NASPI per fatto e colpa imputabili al che nel compilare la domanda ha erroneamente CP_1
indicato, come data del licenziamento, quella del 7/10/2018 in luogo di quella corretta del 7/10/2019 e, come data di inizio del periodo di disoccupazione, la data dell' 8/10/2018 in luogo di quella corretta dell' 8/10/2019.
pagina 1 di 9 costituitosi in giudizio, non ha contestato l'errore commesso ma ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda attorea imputando a l'omessa attivazione dei rimedi esperibili avverso il Parte_1 rigetto della domanda da parte dell' che avrebbero consentito, con un grado di probabilità prossimo CP_3
alla certezza, di ottenere egualmente la provvidenza richiesta.
La causa è stata istruita a mezzo testi ed interpello.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che seguono.
In punto an
Risulta documento in atti e non è contesto da parte convenuta che l'attore, assunto alle dipendenze della soc. Teskid Aluminium srl con la qualifica di operaio metalmeccanico di primo livello, in data 7 ottobre
2019 è stato licenziato;
che la lettera di licenziamento è stata ricevuta dall'attore in data 8 ottobre 2019; che in data 16 ottobre 2019, l' su manato dell'attore, ha inoltrato all'ufficio di Orbassano CP_2 CP_3 la domanda di indennità NASPI;
che l' con raccomandata del 29 ottobre 2019, inviata all'attore e CP_3 all' ha rigettato la domanda perché non presentata nei termini ovvero “entro il 14/12/2018”. CP_2
Dalla domanda NASPI presentata dal Patronato in data 16/10/2019, risulta che erroneamente è stata indicata come data di cessazione del rapporto di lavoro il 7/10/2018 in luogo di quella corretta del
07/10/2019 e come data di inizio del periodo di disoccupazione l' 8/10/2018 in lugo di quella corretta dell' 8/10/2019.
A seguito di tale “ lapsus calami” l' ha rigettato la domanda presentata in data 16/10/2019 ritenendo CP_3
scaduto il termine di 68 giorni decorrenti dal momento della conclusione del rapporto lavorativo erroneamente indicato dal Patronato nel 7/10/2018.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'attore, infatti, ha conferito al Patronato “ mandato a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 30 Marzo 2001 numero 152 e del DM 10/10/2008 numero 193” ( doc. 17 attoreo).
La sottoscrizione del mandato prodotto da parte attrice ( doc 17 ) è stata confermata dalla teste di parte convenuta all' udienza del 30-3-2023. CP_4
Agli istituti di patronato spetta in via generale l'obbligo di espletare, a norma della disciplina vigente in materia (legge 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), tutte le attività di assistenza, di tutela e di rappresentanza dei lavoratori (e dei loro aventi causa) per il conseguimento e la liquidazione in sede amministrativa delle prestazioni previdenziali previste in favore degli assistiti in relazione alle condizioni da questi allegate (Cassazione civile sez. lav., 21/08/2004 n. 16523).
pagina 2 di 9 La normativa – citata nel mandato - che ha autorizzato i patronati a rappresentare e ad assistere gli utenti, ha imposto a carico di costoro uno specifico dovere di diligenza di tipo informativo e consulenziale.
Gli istituti di patronato nel riceve un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale ex art. 1176 secondo comma c.c. ( Cass. 34475/2023).
L'art. 1 della legge 152/ 2001, citata nel mandato sottoscritto dall'attore, riconosce agli istituti di patronato e di assistenza sociale la qualifica di persone giuridiche di diritto privato che svolgono un ruolo di pubblica utilità in quanto i loro servizi sono tutti volti a fornire assistenza e consulenza.
L'art. 7 della medesima legge prevede che “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”
Trattandosi di un contatto di mandato professionale la diligenza richiesta è quella qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.
Il professionista medio ossa la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa non corrisponde ad un professionista mediocre ma ad un professionista preparato, zelante e solerte.
La diligenza, inoltre, non è circoscritta al solo atto per il quale è stato conferito mandato ma è estesa a tutti gli atti che si riconnettono al primo in quanto necessari per la corretta esecuzione del mandato stesso.
Dalla natura contrattuale del rapporto instauratosi tra le parti derivano obblighi, responsabilità ed oneri probatori propri dell'ambito contrattale.
Anche nella vicenda in esame era quindi onere del Patronato dar prova di aver espletato, con la diligenza di cui al secondo comma dell' art. 1176 c.c., gli incombenti necessari alla esecuzione del mandato e che la mancata erogazione della prestazione richiesta dall'attore è dipesa da cause non imputabili ai propri operatori.
pagina 3 di 9 Ciò in applicazione del noto principio generale in forza del quale "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" e, pertanto, è quest'ultimo a dover provare che l'inadempimento non c'è stato ovvero che, pur essendoci stato, esso non è a lui imputabile" (cfr. Cass.,
Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
Ritiene il Giudice che parte convenuta, a differenza di parte attrice, non abbia solto all' onere della prova su di essa gravante.
Risulta documentalmente provato -e non è contestato da parte convenuta- l'errore materiale commesso dal Patronato a seguito del quale l' ha rigettare la domanda NASPI. CP_3
A fronte dell'inadempimento di – documentato e non contestato - occorre verificare se il danno CP_2 subito dall'attore ovvero il mancato ricevimento dell'indennità mensile di disoccupazione sia conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento ex art. 1223 c.c.
Parte convenuta lo esclude invocando l'art. 1127 c.c. che prevede due ipotesi distinte ovvero, il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento di danno e i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Parte convenuta sostiene che l'attore non avrebbe colpevolmente esperito tutti i rimedi previsti avverso il rigetto della domanda NASPI da parte dell' . CP_3
In particolare, l'attore non avrebbe impugnato il provvedimento di rigetto in sede amministrativa tramite ricorso al Comitato Provinciale a seguito del quale “ il beneficio NASPI sarebbe stato CP_3 concesso ab istante” in quanto “ è del tutto evidente e non revocabile in dubbio che il provvedimento del 29/10/2019 fosse indubbiamente viziato di illegittimità e anche da eccesso di potere in quanto CP_3
aveva inteso negare ad un lavoratore dipendente l'indennità di disoccupazione di cui, per contro, aveva pieno diritto sussistendo tutti i presupposti all'uopo richiesti” ( pagg. 11 e 5 comparsa conclusione di parte convenuta).
Secondo il Patronato, pertanto, sarebbe stata tale condotta omissiva dell'attore ( omesso ricorso al
Comitato Provinciale ) “la causa esclusiva dell'evento lesivo occorsogli avendo totalmente CP_3 interrotto qualsiasi nesso eziologico tra quest'ultimo e l'errore materiale commesso ( pag. 7 comparsa conclusionale di parte convenuta).
La tesi di parte convenuta non è accoglibile.
Avverso la domanda di rigetto della domanda NASPI si sarebbe potuto procedere o con un riesame da inoltrare direttamente all' ; o con un ricorso da presentare entro 90 giorni dal rigetto della domanda CP_3
pagina 4 di 9 alla Commissione provinciale la quale si sarebbe pronunciata entro i successivi 90 giorni;
in caso CP_3 di esito negativo del ricorso si sarebbe potuto adire l' autorità giudiziaria.
Risulta documentato ed è stato confermato dalla teste di parte convenuta che per presentare CP_4 la domanda NASPI l'attore ha conferito al Patronato il mandato ai sensi dell' art. 13 della legge 30
Marzo 2001 numero 152 e del DM 10/10/2008 numero 193 ( doc. 17 attoreo)
Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 193/2008 “Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo”.
L'efficacia del mandato già conferito in una precedente fase, per esempio per la presentazione della domanda come nel caso di specie, perdura fino al completamento di tutta la fase amministrativa.
Il mandato conferito dall'attore al Patronato “ai sensi dell' art. 13 della legge 30 Marzo 2001 n. 152 e del DM 10/10/2008 numero 193” per presentare la domanda NASPI, contemplava anche il diritto/dovere del Patronato di presentare ricorso alla Commissione provinciale INPS per emendare il grossolano e grave errore materiale commesso.
Tale mandato, come dichiarato dalla teste su domanda esplicita del giudice all'udienza del CP_4
30-3-2023, non è stato revocato dall'attore.
Risulta pertanto smentita la circostanza asserita dal Patronato che l'attore “ non ha nemmeno posto l' evocato Ente nelle condizioni di agire nel suo interesse poiché non ha conferito alcun mandato a presentare il ricorso amministrativo avanti il comitato provinciale ( pag. 7 comparsa conclusionale CP_3
di parte convenuta).
In ogni caso non risulta che parte convenuta, a fronte del grossolano e grave errore commesso, abbia richiesto all'attore un mandato ad hoc per presente ricorso, lo abbia posto nelle condizioni di conoscere tutti i rimedi esperibili avverso il provvedimento di rigetto e, soprattutto, lo abbia sollecitato a promuoverli.
Non è verosimile che un Patronato, a fronte del grossolano e grave errore commesso e riconosciuto, non si sia costituito una prova documentale per dimostrare di essersi attivato, con la massima diligenza possibile, al fine di emendare l' errore informando, per iscritto, l'attore della possibilità e necessità di presentare ricorso all' conferendo un nuovo mandato al Patronato o invitando l'attore a CP_3
procedere in autonomia o con altro professionista.
Le deposizioni dei testi di parte convenuta sul punto, sono assolutamente inidonee a dimostrare l'adempimento, da parte del Patronato, di un obbligo di corretta e diligente informazione e/o consulenza.
Il teste si è infatti limitato a riferire “ confermo gli abbiano detto che l'errore si poteva Testimone_1 correggere tramite noi come del resto era scritto anche nella lettera di rigetto dell' ” “ mi è stato CP_3
pagina 5 di 9 riferito dai colleghi e dalla stessa che il più volte era stato chiamato telefonicamente CP_4 Parte_1 per conferirci il mandato al fine di fare ricorso per porre rimedio all'errore e lui non è venuto”.
Si deve pertanto concludere che la circostanza secondo cui il Patronato avrebbe invitato e consigliato l'attore a presentare ricorso al Comitato provinciale non ricevendo né ascolto né un mandato per CP_3
procedere è rimasta sfornita di prova.
Si rileva al riguardo che ai sensi dell'art. 1708 c.c., il mandatario è chiamato ad eseguire non solo gli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche quelli preparatori e accessori che sono necessari al loro compimento, pur se non espressamente menzionati, in quanto, in base al principio di buona fede, ciascuna delle parti del contratto è tenuta ad eseguire non solo quanto espressamente previsto da esso, ma anche tutte le prestazioni necessarie a salvaguardare l'utilità del negozio per la controparte, sempre che non esorbitino dall'oggetto del contratto ( Cass. 25410/2013).
Inoltre, sebbene l'art. 1710 c.1 c.c., che prevede per il mandato gratuito una valutazione della responsabilità per colpa del mandatario con minor rigore, sia ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, cui non sarebbe equo fare carico di una colpa di entità trascurabile nell'esecuzione dell'incarico prestato per amichevole favore (Cass. n. 2200/1980), il criterio del “minor rigore” non può esimerlo da responsabilità nel caso che egli abbia provocato, a carico del mandante, un onere di spesa che si sarebbe potuto evitare impiegando una diligenza da considerarsi normale in relazione alla natura dell'incarico e ad ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 11/1969).
Nel caso di specie il Patronato si è reso inadempiente non solo all'obbligo principale del mandato che era quello di presentare una domanda all' con le date corrette, ma anche agli obblighi accessori e CP_3
strumentali all'esecuzione secondo buona fede del mandato ricevuto tra cui rientrava sicuramente la presentazione del ricorso alla Commissione Provinciale e in ogni caso la puntuale e tempestiva CP_3
informazione/consulenza che doveva essere data all'attore circa la necessità di procedere con il ricorso amministrativo rivolgendosi, in caso di eventuale sfiducia e/o revoca del mandato, ad altri operatori.
Il Patronato convenuto non ha fornito la prova di avere adempiuto tale prestazione accessoria finalizzata ad emendare il grossolano e grave errore commesso.
La mancata presentazione del ricorso al Comitato provinciale è pertanto da imputarsi al CP_3
comportamento negligente del . CP_1
E la circostanza è tanto più grave tenuto conto che il Patronato ha dichiarato che “verosimilmente (vale a dire con un grado di probabilità prossima alla certezza desumibile secondo un giudizio prognostico ex ante e mediante l'utilizzo del criterio del più probabile che non) se il signor avesse Parte_1
proposto ricorso al comitato provinciale e, in caso di peraltro improbabile diniego dello stesso, CP_3
pagina 6 di 9 alla competente autorità giudiziaria avrebbe ugualmente ottenuto la provvidenza richiesta” ( pag. 4 comparsa conclusionale di parte convenuta).
Nemmeno può dirsi fondata la tesi di parte convenuta che addebita all'attore la colpa di non aver presentato ricorso all'autorità giudiziale nonostante, alla data dell'invio della negoziazione assistita da parte del suo avvocato, i termini per proporlo non fossero ancora spirati.
È vero che il creditore che non riceve la prestazione dovuta ha l'obbligo giuridico di attivarsi in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. per ridurre o eliderne le conseguenze dannose ma tale obbligo viene certamente meno dinanzi ad attività gravose che comportano notevoli rischi o rilevanti sacrifici tra cui ricade l'avvio di un'azione giudiziale ( Cass. 21-8-2004 n. 16530) tanto più che il Patronato non risulta essersi reso disponibile a fornire sostegno economico in tal senso all'attore e/o a tenerlo indenne delle spese necessarie per affrontare una causa in Tribunale.
In punto quantum
Parte attrice quantifica il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'inadempimento di parte convenuta nell'importo pari alla indennità che avrebbe percepito se la domanda presentata dal Patronato in data CP_ 16/10/2019 fosse stata accettata anziché respinta dall'
L'importo richiesto da parte attrice è pari ad euro 25.428,07 sulla base del conteggio redatto dall'ufficio
Vertenze della prodotto in allegato all'atto di citazione ( doc. 10 ). Pt_2
Parte convenuta, in sede di costituzione in giudizio, si è limitata a contestare la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'ufficio vertenze della sostenendo che detto calcolo non prevedeva la Pt_2
riduzione in percentuale dell'indennità come prevista dalla legge, pari al 3% per ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di ipotetica fruizione dell'indennità in poi.
Solo in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc, parte convenuta ha contestato che l'attore non avrebbe fornito la prova che la condizione di disoccupato sarebbe stata mantenuta ininterrottamente per tutto il periodo di possibile fruizione della NASPI, ovvero, 24 mesi.
Parte attrice ha ritenuto tardiva tale contestazione e, in sede di memoria di replica ex art. 183 VI c.p.c., ha prodotto, ad integrazione all'estratto contributivo allegato all'atto introduttivo, un estratto contributivo da cui si evince che il mancato versamento dei contributi da lavoro si è prolungato CP_3
dalla data del licenziamento (ottobre 2019) fino al mese di ottobre 2021 ovvero nei 24 mesi successivi al licenziamento stesso.
A fronte della produzione di parte attrice in sede di memoria di replica, il giudice ritiene superata l'eccezione di tardività sollevata con riferimento alla contestazione di omessa prova dello stato di disoccupazione per 24 mesi da parte di nella propria seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc. CP_2
pagina 7 di 9 Il conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della per quantificare il danno subito dall'attore a Pt_2
causa della mancata fruizione della NASPI nei 24 mesi successivi al licenziamento, in assenza di differenti conteggi che era onere di parte convenuta produrre, viene considerato dal giudice fonte attendibile idonea a convincerlo che la somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell' inadempimento del Patronato convenuto è pari ad euro 25.428,07.
Parte attrice inoltre, a fronte delle contestazioni di circa l'omessa riduzione in percentuale dell' CP_2
indennità di disoccupazione, ha documentato ( doc. 16 attoreo ) che gli importi mensili lordi sono stati soggetti dall' a progressiva riduzione del 3% mensile a partire dalla Controparte_5
quinta mensilità.
Detto documento di cui parte convenuta ha contestato la provenienza da parte della è stato Pt_2
riprodotto da parte attrice in sede di memoria di replica su carta intestata e sottoscritto da Pt_2
funzionario all'uopo delegato ( doc 21 attoreo) e pertanto viene utilizzato dal Giudice ai fini del proprio convincimento.
Sulla somma di euro 25.428,07 dovuta a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore sottratto al principio nominalistico, sono dovuti la rivalutazione monetaria a prescindere dalla prova della svalutazione da parte del danneggiato e gli interessi quale ristoro per il nocumento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento della somma dovuta.
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate, ex D.M. 55/2014, in euro 1615,00 per le fasi studio ed introduttiva, ex D.M. 147/2022 applicabile dal 23 ottobre 2022 ( Cass. ordinanza n. 33482 del
14 novembre 2022) in euro 3381,00 per le fasi istruttoria e decisionale ed in euro 441,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 5437,00 oltre 15% spese generali oltre Iva e CpA come per legge sono poste a carico di parte convenuta in favore di parte attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 25.428,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
[...]
-condanna parte convenuta al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle spese di causa che liquida in euro 5437,00 oltre 15% spese Parte_1
generali, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria.
Così deciso in Torino, 7 marzo 2025
pagina 8 di 9 Il giudice dott.ssa Daniela Guerra
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