Art. 10. Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 1. All'articolo 1, ((comma 1)) , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
((1-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , sono apportate le seguenti modificazioni:
f) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: "16-septies.
Sono denominate:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento")) 2. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020 .
(( 3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 , nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all' articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 , in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
"Commercio al dettaglio di mobili per la casa"))
((1-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , sono apportate le seguenti modificazioni:
f) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: "16-septies.
Sono denominate:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento")) 2. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020 .
(( 3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 , nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all' articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 , in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
"Commercio al dettaglio di mobili per la casa"))