TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Nelle cause riunite N. R.G. 9428/2023 e 19939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 9428/2023 e 19939/2023 promosse da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCANDURRA Parte_1 P.IVA_1
GI e con elezione di domicilio in VIA GI BONANNO, 67 90143
PALERMO presso l'avvocato suddetto
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MB IG e dell'avv. ZANARDI ANDREA e con elezione di domicilio in
GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di ha emesso in data 12.4.2023 decreto Parte_2 ingiuntivo n. 6495/2023 nei confronti della società per il pagamento della somma di Parte_1 euro 81.000, al netto di euro 17.500 già pagati, a titolo di compensi e copertura spese, quanto alla somma di euro 77.500, e di penale, prevista dall'art.
2.10 del contratto, quanto a quella di euro 3.500, somme dovute in forza del contratto stipulato tra le parti in 1.1.2021.
La società , oltre a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha previamente adito il Controparte_2
Tribunale di Milano con azione di accertamento negativo dello stesso credito.
Le cause sono state riunite e la società attrice/opponente ha proposto le seguenti domande: Voglia il
Tribunale di Milano, in riferimento al decreto ingiuntivo opposto n. 6495/2023 del 12.4.2023 emesso dal Tribunale di Milano , respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere con qualsivoglia statuizione la domanda di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza evidente di requisiti del credito, per cumulo somme richieste a titolo di penale e per gli altri motivi di cui in narrativa. Revocare/dichiarare inefficace con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 6495/2023 del 12.04.2023 emesso dal Tribunale di Milano in seno al procedimento contraddistinto dal numero Rg. 9134/2023, notificato il 14.04.2023 con cui la
è stata ingiunta al pagamento della somma pari ad € 81.000,00 oltre interessi come da Parte_1 domanda oltre € 2.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre accessori di legge “ ;
“Dichiarare con qualsivoglia statuizione nulla/inefficace la clausola 2.1 del contratto sottoscritto tra le parti il 1.01.2021, per tutti motivi di cui in narrativa e per l'effetto rideterminare nella misura del
5% la percentuale su cui calcolare il compenso spettante al sig. per l'opera prestata in CP_1 favore di sugli importi effettivamente ottenuti a titolo di contributo per il bando Parte_1 denominato Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche – DPCM del 4 agosto 2017 • In subordine: rideterminare il compenso spettante al sig. per l'opera CP_1 prestata in favore di applicando la percentuale che risulterà secondo giustizia agli Parte_1 importi effettivamente ottenuti a titolo di contributo per il bando denominato Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche – DPCM del 4 agosto 2017 • Dichiarare con qualsivoglia statuizione nulla/inefficace la clausola 2.8 del contratto sottoscritto tra le parti il
1.01.2021, per tutti motivi di cui in narrativa e per l'effetto determinare che nessuna somma è dovuta da prima della conclusione delle operazioni contrattualmente previste ( rendicontazione CP_3
pagina 2 di 6 e liquidazione finale) con conseguente vigenza dello sconto previsto all'articolo 2.1 del contratto in caso di rigetto della domanda di rideterminazione dei compensi. “.
Si è costituito in giudizio resistendo all'opposizione a decreto ingiuntivo ed Parte_2 all'azione di accertamento negativo del credito e proponendo in via riconvenzionale nel giudizio
9428/2023 la stessa domanda di pagamento azionata in via monitoria. Ha rassegnato nelle cause riunite le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare Accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per l'effetto, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito In via principale Respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo opposto (n.6495/2023) emesso dal Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa
IA NO – RG 9134/2023, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc;
In via subordinata Accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti nonché il regolare adempimento da parte del convenuto delle proprie obbligazioni e il grave inadempimento di parte attrice, la quale non ha provveduto a saldare il dovuto, per l'effetto, condannare al pagamento nei confronti del Dott. della somma di: - Euro Parte_1 CP_1
77.500,00, oltre Iva e rivalsa previdenziale (4%) come per legge, oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Euro 3.500,00 a titolo di penale;
o di quelle maggiori o minore che dovessero risultare in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di spese
e competenze di lite oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente in favore degli Avvocati Andrea
DI e UI BE.”
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ha ammesso le prove.
All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
E' incontestato e risulta provato documentalmente, che la società opponente, a fronte dell'attività svolta dall'opposto in forza del mandato stipulato tra le parti in data 1.1.2021, ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 1.500.000 ( cfr doc. 3 del fascicolo monitorio ) con un anticipo di euro
4500.000 versato il 21.11.2021.
pagina 3 di 6 Il credito azionato in via monitoria, pari alla somma di euro 81.000, al netto della somma di euro
17.500, già pagata della società opponente è così composto: euro 90.000 oltre accessori corrispondenti al 20% della prima tranche di euro 450.000 del finanziamento ottenuto dalla società opponente, a norma dell'art.
2.1. del contratto ( escluso lo sconto, non dovuto in ragione del mancato regolare pagamento dei compensi, ai sensi dell'art.
2.11 del contratto ), euro 5.000,00 oltre accessori per spese, a norma dell'art.
2.3. del contratto, ed euro 3.500 a titolo di penale, a norma dell'art.
2.10 del contratto.
La società opponente ha contestato il credito per le seguenti ragioni: 1 ) nullità della clausola 2.1. del contratto relativa alla determinazione dei compensi per trattarsi di compensi fuori mercato ed eccessivamente onerosi anche in ragione del fatto che il bando non era a fondo perduto ma a rendicontazione, così da risultare incerta la misura del compenso 2 ) nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso per mancata specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. 4 ) inadempimento contrattuale per tardiva conclusione dell'incarico ( da completarsi nel periodo compreso tra il 1.1.2021 e 30.6.2022 ), per essere stata erogato solo la prima tanche del finanziamento e per essersi l'opposto avvalso di collaboratori esterni 4) difetto di prova delle prestazioni rese dall'opposto , non essendoci alcun riferimento al professionista nella domanda di presentazione del bando, 5 ) nullità della clausola n.
2.8.del contratto
Le censure non risultano fondate.
La società opponente, in fase stragiudiziale, non ha sollevato alcuna contestazione circa la debenza dei compensi all'opposto e tramite il proprio legale rappresentante ha accolto la proposta di rateizzazione dei compensi impegnandosi a provvedere ad un bonifico ( cfr mail del 4.5.2022 e
5.5.2022 sub. doc. 4 e 5 di parte opposta ).
La misura dei compensi è stata oggetto di pattuizione scritta che la società opponente ha accettato con il conferimento dell'incarico all'opposto. A norma del disposto di cui all'art. 2233 c.c. l'accordo tra le parti prevale su qualsiasi altro criterio di determinazione dei compensi, così da risultare inconferente ogni riferimento alle tariffe di mercato. La misura dei compensi, fissati in una percentuale del finanziamento ottenuto dalla società opponente, ha tenuto conto del fatto che il professionista si è accollato interamente il rischio relativo all'ottenimento del finanziamento, avendo le parti espressamente escluso la debenza del compenso in caso di rigetto della domanda di finanziamento ( art.
2.1. del contratto ).
La clausola di determinazione del compenso è perfettamente valida e non necessita di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., non trattandosi di clausola vessatoria.
pagina 4 di 6 Contrariamento all'assunto dell'opponente il finanziamento è a fondo perduto, consistendo nell'attribuzione di denaro a persone fisiche o imprese senza obbligo di restituzione del capitale né degli interessi.
L'erogazione del finanziamento è a rendicontazione delle spese sostenute, più precisamente al momento dell'attribuzione del finanziamento tramite decreto la società opponente ha maturato l'intero contributo pari ad euro 1.500.000 ( cfr doc. 1 di parte attrice ) che viene erogato con le modalità previsto dall'art.
5.3. del DPCM dove si legge “il contributo è erogato dalla DG Cinema per il 30% del suo ammontare all'atto di assegnazione del contributo medesimo;
il saldo del contributo è erogato previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema entro novanta giorni dal termine dei lavori” (cfr. doc. 3). L'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi non sull'intero finanziamento attribuito bensì sulla prima tranche del 30% già erogata alla società opponente, pertanto non viene in rilievo la clausola 2.8. del contratto, censurata di nullità dalla società opponente, che prevede il pagamento dell'intero contributo maturato entro 10 giorni dal ricevimento della prima tranche di finanziamento.
L'opposto ha regolarmente adempiuto al contratto di qui l'infondatezza della domanda di riduzione dei compensi.
Il ritardo nell'espletamento dell'incarico – l'incarico avrebbe dovuto essere portato a termine nel periodo compreso tra il 1.1.2021 ed il 30.6.2026 ( dalla presentazione della domanda fino alla rendicontazione e richiesta di liquidazione finale ) – non è imputabile all'opposto bensì al ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'opponente come dimostrato dalla comunicazione in data Part 26.10.2022 del legale rappresentante dell'opponente alla direzione cinema del di ritardo nell'inizio dei lavori oggetto del finanziamento con conseguente richiesta di posticipazione del termine di ultimazione degli stessi al mese di novembre 2023 ( cfr doc. 7 di parte opposta ).
Quanto alle modalità di esecuzione dell'incarico il contratto prevede all'art.
1.4 che “il Mandatario potrà farsi sostituire unicamente dai propri collaboratori (tra cui principale Persona_1 collaboratore del Mandatario) nell'esecuzione del Mandato”. L'affermazione per la quale l'opposto di sarebbe avvalso di tecnici esterni nella preparazione del bando non è provata. Al contrario quest'ultimo ha provveduto alla stesura e all'invio del bando personalmente e si è avvalso, come allegato dall'opposto con affermazione non specificamente contestata dall'opponente, esclusivamente di un preventivo lavori firmato dall'Ing. con assunzione dei relativi costi, in quanto Persona_2 espressamente previsto dalle regole del bando e non avendo la società opponente a disposizione un proprio tecnico per la redazione di tale preventivo. Infine l'assenza del nominativo dell'opposto nella domanda depositata dal professionista non prova che la domanda non sia stata da lui presentata, bensì pagina 5 di 6 si spiega, come precisato da parte opposta con allegazione non contestata dall'opponente, con il fatto che la sezione “ anagrafica soggetto “ della domanda ( doc. 2 del fascicolo monitorio ) viene generata in modo automatico prelevando i dati necessari dalla sezione “ anagrafica soggetto “ dell'apposita piattaforma. In sostanza ciascun soggetto che presenti la propria domanda è dotato di una propria area personale sul sito del Ministero della Cultura/Direzione Generale Cinema al cui interno sono contenuti i dati denominati “anagrafica soggetto” e “anagrafica sale”, comuni a tutte le domande che il soggetto andrà di volta in volta a presentare. Tali dati includono il nominativo del legale rappresentante di un'impresa, della sede legale ed amministrativa nonché del recapito di corrispondenza e non possono indicare il nominativo del mandatario in quanto consulente esterno e privo di alcun ruolo CP_1 societario ( cfr comparsa conclusionale opposto ).
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6495/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2023 e tutte le altre domande proposte dalla società opponente.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6495/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2023, respinge tutte le altre domande proposte dall'opponente, condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Milano, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 9428/2023 e 19939/2023 promosse da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCANDURRA Parte_1 P.IVA_1
GI e con elezione di domicilio in VIA GI BONANNO, 67 90143
PALERMO presso l'avvocato suddetto
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MB IG e dell'avv. ZANARDI ANDREA e con elezione di domicilio in
GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso di ha emesso in data 12.4.2023 decreto Parte_2 ingiuntivo n. 6495/2023 nei confronti della società per il pagamento della somma di Parte_1 euro 81.000, al netto di euro 17.500 già pagati, a titolo di compensi e copertura spese, quanto alla somma di euro 77.500, e di penale, prevista dall'art.
2.10 del contratto, quanto a quella di euro 3.500, somme dovute in forza del contratto stipulato tra le parti in 1.1.2021.
La società , oltre a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ha previamente adito il Controparte_2
Tribunale di Milano con azione di accertamento negativo dello stesso credito.
Le cause sono state riunite e la società attrice/opponente ha proposto le seguenti domande: Voglia il
Tribunale di Milano, in riferimento al decreto ingiuntivo opposto n. 6495/2023 del 12.4.2023 emesso dal Tribunale di Milano , respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere con qualsivoglia statuizione la domanda di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza evidente di requisiti del credito, per cumulo somme richieste a titolo di penale e per gli altri motivi di cui in narrativa. Revocare/dichiarare inefficace con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 6495/2023 del 12.04.2023 emesso dal Tribunale di Milano in seno al procedimento contraddistinto dal numero Rg. 9134/2023, notificato il 14.04.2023 con cui la
è stata ingiunta al pagamento della somma pari ad € 81.000,00 oltre interessi come da Parte_1 domanda oltre € 2.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre accessori di legge “ ;
“Dichiarare con qualsivoglia statuizione nulla/inefficace la clausola 2.1 del contratto sottoscritto tra le parti il 1.01.2021, per tutti motivi di cui in narrativa e per l'effetto rideterminare nella misura del
5% la percentuale su cui calcolare il compenso spettante al sig. per l'opera prestata in CP_1 favore di sugli importi effettivamente ottenuti a titolo di contributo per il bando Parte_1 denominato Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche – DPCM del 4 agosto 2017 • In subordine: rideterminare il compenso spettante al sig. per l'opera CP_1 prestata in favore di applicando la percentuale che risulterà secondo giustizia agli Parte_1 importi effettivamente ottenuti a titolo di contributo per il bando denominato Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche – DPCM del 4 agosto 2017 • Dichiarare con qualsivoglia statuizione nulla/inefficace la clausola 2.8 del contratto sottoscritto tra le parti il
1.01.2021, per tutti motivi di cui in narrativa e per l'effetto determinare che nessuna somma è dovuta da prima della conclusione delle operazioni contrattualmente previste ( rendicontazione CP_3
pagina 2 di 6 e liquidazione finale) con conseguente vigenza dello sconto previsto all'articolo 2.1 del contratto in caso di rigetto della domanda di rideterminazione dei compensi. “.
Si è costituito in giudizio resistendo all'opposizione a decreto ingiuntivo ed Parte_2 all'azione di accertamento negativo del credito e proponendo in via riconvenzionale nel giudizio
9428/2023 la stessa domanda di pagamento azionata in via monitoria. Ha rassegnato nelle cause riunite le seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare Accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per l'effetto, concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito In via principale Respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo opposto (n.6495/2023) emesso dal Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa
IA NO – RG 9134/2023, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc;
In via subordinata Accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti nonché il regolare adempimento da parte del convenuto delle proprie obbligazioni e il grave inadempimento di parte attrice, la quale non ha provveduto a saldare il dovuto, per l'effetto, condannare al pagamento nei confronti del Dott. della somma di: - Euro Parte_1 CP_1
77.500,00, oltre Iva e rivalsa previdenziale (4%) come per legge, oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Euro 3.500,00 a titolo di penale;
o di quelle maggiori o minore che dovessero risultare in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di spese
e competenze di lite oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente in favore degli Avvocati Andrea
DI e UI BE.”
Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non ha ammesso le prove.
All'udienza del 6.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
E' incontestato e risulta provato documentalmente, che la società opponente, a fronte dell'attività svolta dall'opposto in forza del mandato stipulato tra le parti in data 1.1.2021, ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 1.500.000 ( cfr doc. 3 del fascicolo monitorio ) con un anticipo di euro
4500.000 versato il 21.11.2021.
pagina 3 di 6 Il credito azionato in via monitoria, pari alla somma di euro 81.000, al netto della somma di euro
17.500, già pagata della società opponente è così composto: euro 90.000 oltre accessori corrispondenti al 20% della prima tranche di euro 450.000 del finanziamento ottenuto dalla società opponente, a norma dell'art.
2.1. del contratto ( escluso lo sconto, non dovuto in ragione del mancato regolare pagamento dei compensi, ai sensi dell'art.
2.11 del contratto ), euro 5.000,00 oltre accessori per spese, a norma dell'art.
2.3. del contratto, ed euro 3.500 a titolo di penale, a norma dell'art.
2.10 del contratto.
La società opponente ha contestato il credito per le seguenti ragioni: 1 ) nullità della clausola 2.1. del contratto relativa alla determinazione dei compensi per trattarsi di compensi fuori mercato ed eccessivamente onerosi anche in ragione del fatto che il bando non era a fondo perduto ma a rendicontazione, così da risultare incerta la misura del compenso 2 ) nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso per mancata specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. 4 ) inadempimento contrattuale per tardiva conclusione dell'incarico ( da completarsi nel periodo compreso tra il 1.1.2021 e 30.6.2022 ), per essere stata erogato solo la prima tanche del finanziamento e per essersi l'opposto avvalso di collaboratori esterni 4) difetto di prova delle prestazioni rese dall'opposto , non essendoci alcun riferimento al professionista nella domanda di presentazione del bando, 5 ) nullità della clausola n.
2.8.del contratto
Le censure non risultano fondate.
La società opponente, in fase stragiudiziale, non ha sollevato alcuna contestazione circa la debenza dei compensi all'opposto e tramite il proprio legale rappresentante ha accolto la proposta di rateizzazione dei compensi impegnandosi a provvedere ad un bonifico ( cfr mail del 4.5.2022 e
5.5.2022 sub. doc. 4 e 5 di parte opposta ).
La misura dei compensi è stata oggetto di pattuizione scritta che la società opponente ha accettato con il conferimento dell'incarico all'opposto. A norma del disposto di cui all'art. 2233 c.c. l'accordo tra le parti prevale su qualsiasi altro criterio di determinazione dei compensi, così da risultare inconferente ogni riferimento alle tariffe di mercato. La misura dei compensi, fissati in una percentuale del finanziamento ottenuto dalla società opponente, ha tenuto conto del fatto che il professionista si è accollato interamente il rischio relativo all'ottenimento del finanziamento, avendo le parti espressamente escluso la debenza del compenso in caso di rigetto della domanda di finanziamento ( art.
2.1. del contratto ).
La clausola di determinazione del compenso è perfettamente valida e non necessita di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., non trattandosi di clausola vessatoria.
pagina 4 di 6 Contrariamento all'assunto dell'opponente il finanziamento è a fondo perduto, consistendo nell'attribuzione di denaro a persone fisiche o imprese senza obbligo di restituzione del capitale né degli interessi.
L'erogazione del finanziamento è a rendicontazione delle spese sostenute, più precisamente al momento dell'attribuzione del finanziamento tramite decreto la società opponente ha maturato l'intero contributo pari ad euro 1.500.000 ( cfr doc. 1 di parte attrice ) che viene erogato con le modalità previsto dall'art.
5.3. del DPCM dove si legge “il contributo è erogato dalla DG Cinema per il 30% del suo ammontare all'atto di assegnazione del contributo medesimo;
il saldo del contributo è erogato previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema entro novanta giorni dal termine dei lavori” (cfr. doc. 3). L'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi non sull'intero finanziamento attribuito bensì sulla prima tranche del 30% già erogata alla società opponente, pertanto non viene in rilievo la clausola 2.8. del contratto, censurata di nullità dalla società opponente, che prevede il pagamento dell'intero contributo maturato entro 10 giorni dal ricevimento della prima tranche di finanziamento.
L'opposto ha regolarmente adempiuto al contratto di qui l'infondatezza della domanda di riduzione dei compensi.
Il ritardo nell'espletamento dell'incarico – l'incarico avrebbe dovuto essere portato a termine nel periodo compreso tra il 1.1.2021 ed il 30.6.2026 ( dalla presentazione della domanda fino alla rendicontazione e richiesta di liquidazione finale ) – non è imputabile all'opposto bensì al ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'opponente come dimostrato dalla comunicazione in data Part 26.10.2022 del legale rappresentante dell'opponente alla direzione cinema del di ritardo nell'inizio dei lavori oggetto del finanziamento con conseguente richiesta di posticipazione del termine di ultimazione degli stessi al mese di novembre 2023 ( cfr doc. 7 di parte opposta ).
Quanto alle modalità di esecuzione dell'incarico il contratto prevede all'art.
1.4 che “il Mandatario potrà farsi sostituire unicamente dai propri collaboratori (tra cui principale Persona_1 collaboratore del Mandatario) nell'esecuzione del Mandato”. L'affermazione per la quale l'opposto di sarebbe avvalso di tecnici esterni nella preparazione del bando non è provata. Al contrario quest'ultimo ha provveduto alla stesura e all'invio del bando personalmente e si è avvalso, come allegato dall'opposto con affermazione non specificamente contestata dall'opponente, esclusivamente di un preventivo lavori firmato dall'Ing. con assunzione dei relativi costi, in quanto Persona_2 espressamente previsto dalle regole del bando e non avendo la società opponente a disposizione un proprio tecnico per la redazione di tale preventivo. Infine l'assenza del nominativo dell'opposto nella domanda depositata dal professionista non prova che la domanda non sia stata da lui presentata, bensì pagina 5 di 6 si spiega, come precisato da parte opposta con allegazione non contestata dall'opponente, con il fatto che la sezione “ anagrafica soggetto “ della domanda ( doc. 2 del fascicolo monitorio ) viene generata in modo automatico prelevando i dati necessari dalla sezione “ anagrafica soggetto “ dell'apposita piattaforma. In sostanza ciascun soggetto che presenti la propria domanda è dotato di una propria area personale sul sito del Ministero della Cultura/Direzione Generale Cinema al cui interno sono contenuti i dati denominati “anagrafica soggetto” e “anagrafica sale”, comuni a tutte le domande che il soggetto andrà di volta in volta a presentare. Tali dati includono il nominativo del legale rappresentante di un'impresa, della sede legale ed amministrativa nonché del recapito di corrispondenza e non possono indicare il nominativo del mandatario in quanto consulente esterno e privo di alcun ruolo CP_1 societario ( cfr comparsa conclusionale opposto ).
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6495/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2023 e tutte le altre domande proposte dalla società opponente.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6495/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 12.4.2023, respinge tutte le altre domande proposte dall'opponente, condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA se dovuta con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Milano, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 6 di 6