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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1412/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso Mazzini n, 74, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Elena Mancuso (PEC: che Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simona Riga (PEC:
lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-000180904 e Oi-000180196, notificate rispettivamente il 31.5.2022 e il 27.5.2022, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2010, in ragione della inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000180904 e dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-000180196 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un' eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 2) Nel merito accertare e dichiarare l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000180904, dell'ordinanza – Ingiunzione n. OI000180196 e degli atti prodromici in essi richiamati per tutti i motivi indicati in premessa e per intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Dalla documentazione versata in atti si evince come parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della sanzione (rimodulata) ingiunta.
4. Da ciò discende il venir meno dell'oggetto controverso, a cui consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Catanzaro, Corso Mazzini n, 74, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Elena Mancuso (PEC: che Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Simona Riga (PEC:
lo rappresentano e difendono giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_3
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-000180904 e Oi-000180196, notificate rispettivamente il 31.5.2022 e il 27.5.2022, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2010, in ragione della inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000180904 e dell'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-000180196 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un' eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 2) Nel merito accertare e dichiarare l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000180904, dell'ordinanza – Ingiunzione n. OI000180196 e degli atti prodromici in essi richiamati per tutti i motivi indicati in premessa e per intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Dalla documentazione versata in atti si evince come parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della sanzione (rimodulata) ingiunta.
4. Da ciò discende il venir meno dell'oggetto controverso, a cui consegue la dichiarazione di cessata materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani