Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REFY BELIGA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3158 2023
TRA
Parte 1 con l'avv. NATALE ANTONIO e METRANGOLO MARCO;
Ricorrente
E
CP 1
con l'avv. BONETTI PAOLO e MATTIA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 ha adito l'intestato TribunaleCon ricorso depositato in data 30.08.2023 chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'importo di € 7.053,24 - rilevato dall' CP_1 come non dovuto con provvedimento del 29.03.2023 e preteso in restituzione, in pari data, con la stessa comunicazione di rideterminazione della prestazione - quale indebito assistenziale formatosi sul trattamento pensionistico in godimento (Cat. INVCIV n. 07000577) e pari a tutto quanto ricevuto a titolo di invalidità civile dal 1.7.2020 al 30.4.2023, con la seguente motivazione: "la informo che la pensione n. 07000577 categ. Inv. Civ. a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 01/01/2019; il ricalcolo comprenderà: la revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L:448/2001, finanziaria 2002 (aumento a un milione)".
-
illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, irripetibilità delle somme ai sensi dell'art 13 L.. n. 412/1991, buona fede e assenza di dolo da parte della ricorrente che ha sempre inviato regolarmente le comunicazioni reddituali.
Allegava giurisprudenza a supporto e rassegnava le seguenti conclusioni: "1. accertare e dichiarare fondato il presente ricorso e, per l'effetto 2. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato e di ogni altro atto conseguente, connesso e/o presupposto;
3. accertare e dichiarare la restituzione delle eventuali somme trattenute dall CP 2, nonchè il diritto della ricorrente alla irripetibilità dell'asserito credito erariale di € 7.053,24 sulla pensione n. INVCIV n.
07000577; Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari." CP Si costituiva contestando, in fatto e in diritto, le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Esponeva, l'ente convenuto, che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'indebito de quo fosse scaturito non dal superamento dei limiti reddituali, ma dall'esito di ben tre visite mediche di revisione del 09.10.2019, 09.03.2021 e 08.09.2022 secondo la seguente ricostruzione in fatto:
"L'indebito oggetto del contendere (n. 17652163), di importo pari a € 7.053,24, è scaturito da una ricostituzione d'ufficio del 29.3.2023 (doc. 1) con cui si accertava l'indebita corresponsione della prestazione di invalidità civile n. 07000577 per il periodo dal 1.7/2020 al 30.4.2023 a favore della ricorrente. L'indebito era conseguente alla revoca della maggiorazione sociale e della prestazione di invalidità civile dovuta a una ricostituzione d'ufficio (domus n. 2029958400046 - Ricostituzione per cambio di fascia INVCIV) in cui si è provveduto ad aggiornare la fascia di invalidità (passaggio dalla FASCIA 30 alla FASCIA 34) a seguito di revisione sanitaria effettuata nel 2019. Infatti, sulla base dei giudizi sanitari espressi in seguito alla decorrenza della pensione (ottobre 2017), a seguito della revisione sanitaria effettuata nel mese di ottobre 2019, alla Sig.ra Pt 1 sono state attribuite le seguenti fasce di invalidità:
• FASCIA 34: a seguito di revisione sanitaria (domus n. 6029828100164) effettuata nel mese di ottobre 2019 dichiarando la Sig.ra Parte 2 con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% (doc. 2);
• CONFERMA FASCIA 34: a seguito di nuova revisione sanitaria (domus n. 6029883400148) nel mese di marzo 2021, è stato confermato il giudizio espresso al punto precedente (doc. 3). • FASCIA 90: a seguito di domanda di aggravamento presentata da controparte in data 26.5.2022, la sig.ra Pt 1 è stata dichiarata NON INVALIDA (doc. 4) perdendo di conseguenza il diritto al pagamento della pensione di invalidità dal giugno 2022 (domus n. 3930927707462).
In sintesi, l'indebito contestato è scaturito da due cause:
1) modifica della fascia di invalidità conseguente al giudizio sanitario espresso nel 2019 (da invalido totale a invalido parziale); tale modifica ha determinato la revoca della maggiorazione sociale per gli anni 2020 e 2021, trattandosi di soggetto dichiarato invalido parziale.
Con riferimento all'anno 2021, a seguito di lavorazione domus n. 2029922900047 "Ricostituzione per cambio fascia" (definizione domus 08/04/2022) effettuata antecedentemente alla ricostituzione da cui è scaturito l'indebito contestato (definizione domus 29/03/2023), era stata già effettuata la revoca della maggiorazione sociale da 04/2021 per la lavorazione del domus n. 6029883400148
(conferma percentuale di invalidità al 75% a seguito di revisione sanitaria). Si allega a tal proposito la relativa ricostituzione del 8.4.2022 comunicata alla ricorrente (doc. 5)
2) dichiarazione di soggetto NON INVALIDO dal giugno 2022; tale giudizio ha determinato la revoca della prestazione da tale mensilità, generando l'indebito per il 2022 (da giugno) e 2023, come analiticamente descritto nella ricostituzione del 29.3.2023 (doc. 1)."
Deduceva ancora il convenuto CP_2 "la sig.ra Pt_1 ha ricevuto con raccomandata la comunicazione e la contestazione dell'indebito per la mancata spettanza della maggiorazione sociale già nell'aprile 2022 (docc. 6 e 7) e inoltre ha avuto notizia dell'esito della visita di revisione del
8.9.2023 in cui le è stata revocata l'indennità assistenziale (docc. 8 e 9).
In entrambi i casi, sia la ricostituzione che il verbale di revisione sono stati regolarmente notificati a mezzo a/r alla ricorrente.
E lo stesso vale per le precedenti visite medico legali, anch'esse comunicate a controparte, sia quella del 9.10.2019 (docc. 10 e 11), sia quella del 9.3.2021 (docc. 12 e 13)."
Tanto per escludere la mancata conoscenza dell'esito delle visite mediche e del venir meno del requisito sanitario da parte della ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'acquisizione dei soli documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
*****
Il ricorso è infondato e deve esser respinto per quanto di ragione.
In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa è scaturito – siccome puntualmente CP ricostruito da - dall'esito delle visite di revisione effettuate in data 09.10.2019, 09.03.2021 e
08.09.2022, in occasione delle quali la ricorrente - già beneficiaria di prestazione di invalidità civile n. 07080384 - è stata ritenuta invalida civile, ma nei primi due casi con la percentuale del 75%, perdendo il diritto alla maggiorazione sociale e poi, dal settembre 2022, con una percentuale inferiore al 74% (ovvero nella misura solo del 60%) senza più diritto nemmeno all'assegno di invalidità civile, di cui aveva precedentemente goduto.
Ebbene, per una maggiore comprensione della controversia, si impone anzitutto, in punto di diritto, un breve excursus sulla disciplina dell'indebito pensionistico assistenziale.
L'orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare sull'argomento, nell'escludere l'applicabilità, a questa tipologia di indebiti, della normativa relativa agli indebiti pensionistici, è nel senso che si debba restare ed operare nell'ambito dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente applicabilità del principio generale del dovere alla restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti.
In realtà dalla legislazione in merito (molto dispersiva e stratificata) si evincono alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua, principi leggermente differenti a seconda che si tratti di indebiti per inv. civ. dipendenti da carenza di requisiti extrasanitari, ovvero del requisito sanitario come nel caso che ci occupa. Ebbene, nel primo caso, dalla specifica legislazione di settore (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988; L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L.
n. 323 del 1996; D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) si evince che l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile, formatosi per motivi extrasanitari, può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ciò d'altronde è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale: illuminanti ed esemplari, a tal proposito, sono Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08, secondo cui tutte le norme dettate in materia di indebito assistenziale non dovuto a questioni sanitarie prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
e Corte Costituzionale n. 448 del 27/10/00, secondo cui è legittima la diversità di trattamento previsto per indebito previdenziale e assistenziale, solo in quanto le norme che riguardano quest'ultimo, limitando la ripetibilità alle somme indebitamente erogate successivamente al provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, apprestano una tutela idonea, e come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., al percettore in buona fede.
Per ciò che attiene, invece, all'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile per carenza del requisito sanitario, come nella fattispecie, trova applicazione un principio quasi identico a quello precedente, ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4, comma 3 ter D.L. 20/6/1996 n. 323, convertito con L. 425/1996; all'art. 5, comma 5, D.P.R. 21/9/1994 n. 698; all'art. 52 L. 27/12/1997 n. 449; all'art. 37, comma 8, L. 23/12/1998 n. 448; all'art. 42 D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con L. 24/11/2003
n. 326: secondo tale principio, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data.
Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cass. civ.,
Sez. VI lav. 23/12/2010, n. 26096).
-
Tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente ben conosceva l'esito delle diverse visite mediche del 09.10.2019, 09.03.2021 e 08.09.2022 cui era stata sottoposta essendole stati tempestivamente CP comunicati tutti i singoli verbali come da ricevute racc. a.r all.te al fascicolo telematico
Orbene, per effetto dell'accertamento sanitario si è determinato il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162) che, nella fattispecie, è comunque stata tempestiva
(in atti la prima comunicazione di riliquidazione dell'08.04.2022 con accertamento e richiesta di restituzione del relativo indebito).
Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali coincide con la data dell'accertamento dell'inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla prima visita del 09.10.2019.
Con quel verbale la Commissione Medica dà atto dell'accertato venir meno del requisito sanitario per la prestazione economica collegata all'invalidità civile.
Sul punto viene in rilievo la recente pronuncia della Suprema Corte: "In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della 1. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34013).
Ebbene, nel caso de quo, lo si ripete, l'esito negativo delle tre visite di verifica è stato tempestivamente comunicato (come da ricevute racc. a.r in atti) e portato a conoscenza della ricorrente (ricevute del
19.10.2019, 26.04.2022, 19.09.2022), circostanza questa non contestata all'esito della costituzione dell' CP_2 e che risulta in ogni caso comprovata dalla documentazione prodotta da CP_1 (cfr. lettere con allegati verbali di visita medica e relativi avvisi di ricevimento recapitati presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e sottoscritti
CP dalla stessa in occasione della notifica delle diverse comunicazioni
Non è pertanto ravvisabile, nel caso che occupa, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che era stata posta nelle condizioni sia di apprendere della revoca della prestazione economica per il venir meno del requisito sanitario, sia di agire in via amministrativa o giurisdizionale avverso l'esito dell'accertamento sanitario per far attestare il proprio stato di salute.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), le somme non spettanti erogate dal 1.7.2020 al 30.4.2023 (come richiesto nella nota impugnata), sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' CP_1.
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, è legittima la CP ripetizione ad opera dell' CP 1 dell'indebito assistenziale, così come determinato da (e non contestato nel quantum) pari ad €. 7.053,24.
Per le esposte ragioni, di carattere assorbente, la domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
P.T.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-a) rigetta il ricorso;
b) spese di lite irripetibili.
Brindisi, 08.04.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)