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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3150/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Renna;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Gianluca Renna;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 3150/2024
29/01/2019, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato
(09/03/1988). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 16/07/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi e vivranno separatamente Controparte_1 Parte_1 senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro;
3) Il SI. lascerà la casa coniugale, non appena si troverà Parte_1 nelle condizioni di poter reperire altra abitazione, mentre la SI.ra
continuerà a vivere presso la residenza di via XXV Controparte_1
Luglio n. 8 in Squinzano;
4) I coniugi in quanto autosufficienti convengono di rinunciare vicendevolmente all'assegno di mantenimento;
5) I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6) I coniugi convengono che sino alla pubblicazione dell'omologa della presente separazione provvederanno in maniera equamente ripartita alla gestione delle spese e necessità familiari.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 12/11/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo la seguente condizione: ‣ i coniugi, in quanto autosufficienti, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11/03/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle
2 R.G.V.G. 3150/2024
condizioni di divorzio così come modificate in occasione dell'udienza del
12/11/2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
In occasione dell'udienza dell'11/03/2025, inoltre, le parti hanno chiarito che, a far data dalla separazione, non hanno più convissuto, pur avendo mantenuto formalmente la residenza presso la casa Pt_1 familiare. , inoltre, ha documentato di aver richiesto il trasferimento Pt_1 della propria residenza presso l'immobile recentemente concessogli in comodato.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3150/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Squinzano in data 20/07/1989 tra (San Pietro Parte_1
Vernotico, 11/05/1970) e (San Pietro Vernotico, Controparte_1
06/09/1970) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, anno 1989;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 12/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3 R.G.V.G. 3150/2024
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3150/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Renna;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Gianluca Renna;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 3150/2024
29/01/2019, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato
(09/03/1988). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 16/07/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi e vivranno separatamente Controparte_1 Parte_1 senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro;
3) Il SI. lascerà la casa coniugale, non appena si troverà Parte_1 nelle condizioni di poter reperire altra abitazione, mentre la SI.ra
continuerà a vivere presso la residenza di via XXV Controparte_1
Luglio n. 8 in Squinzano;
4) I coniugi in quanto autosufficienti convengono di rinunciare vicendevolmente all'assegno di mantenimento;
5) I coniugi dichiarano di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6) I coniugi convengono che sino alla pubblicazione dell'omologa della presente separazione provvederanno in maniera equamente ripartita alla gestione delle spese e necessità familiari.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 12/11/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo la seguente condizione: ‣ i coniugi, in quanto autosufficienti, rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11/03/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle
2 R.G.V.G. 3150/2024
condizioni di divorzio così come modificate in occasione dell'udienza del
12/11/2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
In occasione dell'udienza dell'11/03/2025, inoltre, le parti hanno chiarito che, a far data dalla separazione, non hanno più convissuto, pur avendo mantenuto formalmente la residenza presso la casa Pt_1 familiare. , inoltre, ha documentato di aver richiesto il trasferimento Pt_1 della propria residenza presso l'immobile recentemente concessogli in comodato.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3150/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Squinzano in data 20/07/1989 tra (San Pietro Parte_1
Vernotico, 11/05/1970) e (San Pietro Vernotico, Controparte_1
06/09/1970) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, anno 1989;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 12/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3 R.G.V.G. 3150/2024
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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