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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1812/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martinello Elisa e Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Santhià rappresentata e difesa dagli Avv.ti Martinello Elisa e Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il
13/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 13/10/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie e , ormai maggiorenni ma non autosufficienti in quanto Per_1 Per_2 studentesse universitarie, restino ad abitare nella casa familiare (sita in Santhià, Via
Mucrone n. 11, di proprietà della Signora al 75% e del Signor al CP_1 Parte_1
25%) unitamente alla madre, con possibilità di trascorrere con il padre, anche presso l'abitazione del medesimo, tutto il tempo che riterranno, decidendo autonomamente le visite e concordandole con il padre;
2. DISPONE che il Signor corrisponda alla Sig.ra l'importo mensile Parte_1 CP_1 di € 100,00 per ciascuna figlia (euro 200,00 mensili complessive) da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche quali rette universitarie, costi di trasporto e di locazione di appartamento presso la sede universitaria, sportive) oltre alla somma di € 100,00 per ciascuna figlia, che egli corrisponderà ogni mese direttamente ad e per far fronte alle loro spese Per_1 Per_2 personali;
3. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco assenso e consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del rimborso del mutuo ipotecario relativo all'acquisto della casa coniugale, sino ad estinzione dello stesso, nonché del rimborso del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura
SUZUKI SCross sino ad estinzione dello stesso e del versamento del canone di locazione relativo all'appartamento di Torino ove dimora attualmente per ragioni di studio. I Per_1 coniugi si impegnano pertanto a versare mensilmente gli importi di cui sopra sul conto corrente cointestato in essere presso Banca Sella – Agenzia di Santhià, ove viene accreditato anche l'Assegno Unico percepito per;
Per_2
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1812/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martinello Elisa e Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Santhià rappresentata e difesa dagli Avv.ti Martinello Elisa e Carecchio Stefano del Foro di Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il
13/10/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
Dall'unione sono nate le figlie e , oggi entrambe maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 13/10/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 13, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che le figlie e , ormai maggiorenni ma non autosufficienti in quanto Per_1 Per_2 studentesse universitarie, restino ad abitare nella casa familiare (sita in Santhià, Via
Mucrone n. 11, di proprietà della Signora al 75% e del Signor al CP_1 Parte_1
25%) unitamente alla madre, con possibilità di trascorrere con il padre, anche presso l'abitazione del medesimo, tutto il tempo che riterranno, decidendo autonomamente le visite e concordandole con il padre;
2. DISPONE che il Signor corrisponda alla Sig.ra l'importo mensile Parte_1 CP_1 di € 100,00 per ciascuna figlia (euro 200,00 mensili complessive) da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche quali rette universitarie, costi di trasporto e di locazione di appartamento presso la sede universitaria, sportive) oltre alla somma di € 100,00 per ciascuna figlia, che egli corrisponderà ogni mese direttamente ad e per far fronte alle loro spese Per_1 Per_2 personali;
3. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco assenso e consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del rimborso del mutuo ipotecario relativo all'acquisto della casa coniugale, sino ad estinzione dello stesso, nonché del rimborso del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura
SUZUKI SCross sino ad estinzione dello stesso e del versamento del canone di locazione relativo all'appartamento di Torino ove dimora attualmente per ragioni di studio. I Per_1 coniugi si impegnano pertanto a versare mensilmente gli importi di cui sopra sul conto corrente cointestato in essere presso Banca Sella – Agenzia di Santhià, ove viene accreditato anche l'Assegno Unico percepito per;
Per_2
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3