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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio, proposta da
nata in [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via Teatro n. 20, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Francesco
Leandro Alberghina;
-Ricorrente- contro
nato ad [...] il [...], C.F.: , ivi residente in [...] C.F._2
Don Luigi Sturzo n. 20, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Cristina Elia;
-Resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. all'esito dell'udienza del
12.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di recepire le condizioni pagina 1 di 3 di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 22.04.2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26.04.2024.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/01/2024, premesso che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con è nata la figlia (nata ad [...] il [...]) e dato atto Controparte_1 Persona_1 dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo
Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la stessa e l'obbligo di corrispondere da parte del resistente di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, mentre si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 200,00, non opponendosi all'integrale devoluzione dell'assegno unico alla madre.
All'udienza del 22/05/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente dalle stesse in data 22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26/04/2024, alle seguenti condizioni:
“1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre in Piazza Armerina, Via Teatro n. 20;
2) stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento della figlia , una somma CP_1 Per_1 mensile pari ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, previamente comunicate, salvi i casi in cui le stesse dovranno essere previamente concordate e comunque con esclusione delle spese voluttuarie;
3) stabilire che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
ed a tal proposito con il presente atto il sig. rilascia alla stessa autorizzazione;
Pt_1 Controparte_1
4) stabilire quale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia due volte a Per_1
settimana nel weekend con annesso pernottamento. La minore trascorrerà le maggiori festività di calendario ( Vigilia di Capodanno, Capodanno, Natale, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc. …) seguendo la regola dell'alternanza; trascorrerà con il padre due settimane nel periodo estivo anche non consecutive oltre al giorno del compleanno dello stesso.
La minore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, secondo loro accordi.
pagina 2 di 3 Resta inteso che le parti potranno concordemente apporre modifiche alla regolamentazione suddetta con consequenziale onere di tenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti che riguardano la vita della minore”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore, , e Persona_1
ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo sottoscritto in data
22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26/04/2024, le cui condizioni sono state confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio del 12/11/2024.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accordo raggiunto e ha espresso parere favorevole in data
12/12/2024.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto le condizioni di cui al predetto accordo regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Avendo le parti trovato un accordo nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1. Prende atto delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti in data 22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il
26/04/2024 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione e da intendersi qui trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 22/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio, proposta da
nata in [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina in Via Teatro n. 20, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Francesco
Leandro Alberghina;
-Ricorrente- contro
nato ad [...] il [...], C.F.: , ivi residente in [...] C.F._2
Don Luigi Sturzo n. 20, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Cristina Elia;
-Resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. all'esito dell'udienza del
12.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di recepire le condizioni pagina 1 di 3 di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 22.04.2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26.04.2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/01/2024, premesso che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con è nata la figlia (nata ad [...] il [...]) e dato atto Controparte_1 Persona_1 dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo
Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
La ricorrente, nello specifico, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso la stessa e l'obbligo di corrispondere da parte del resistente di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, mentre si è reso disponibile al versamento di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 200,00, non opponendosi all'integrale devoluzione dell'assegno unico alla madre.
All'udienza del 22/05/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente dalle stesse in data 22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26/04/2024, alle seguenti condizioni:
“1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
madre in Piazza Armerina, Via Teatro n. 20;
2) stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento della figlia , una somma CP_1 Per_1 mensile pari ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, previamente comunicate, salvi i casi in cui le stesse dovranno essere previamente concordate e comunque con esclusione delle spese voluttuarie;
3) stabilire che l'assegno unico per la figlia minore venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
ed a tal proposito con il presente atto il sig. rilascia alla stessa autorizzazione;
Pt_1 Controparte_1
4) stabilire quale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia due volte a Per_1
settimana nel weekend con annesso pernottamento. La minore trascorrerà le maggiori festività di calendario ( Vigilia di Capodanno, Capodanno, Natale, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc. …) seguendo la regola dell'alternanza; trascorrerà con il padre due settimane nel periodo estivo anche non consecutive oltre al giorno del compleanno dello stesso.
La minore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, secondo loro accordi.
pagina 2 di 3 Resta inteso che le parti potranno concordemente apporre modifiche alla regolamentazione suddetta con consequenziale onere di tenersi reciprocamente informati su tutti gli aspetti che riguardano la vita della minore”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore, , e Persona_1
ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo sottoscritto in data
22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il 26/04/2024, le cui condizioni sono state confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio del 12/11/2024.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accordo raggiunto e ha espresso parere favorevole in data
12/12/2024.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto le condizioni di cui al predetto accordo regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Avendo le parti trovato un accordo nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1. Prende atto delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti in data 22/04/2024 e depositato nel fascicolo telematico il
26/04/2024 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione e da intendersi qui trascritte;
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 22/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3