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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 23495/2024 di R.G. promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NE OS PARTE ATTRICE
contro
P.IVA .F. ), in persona della Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Totti CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“chiede che la S.V. Ill.ma previa riqualificazione dell'opposizione in opposizione ex art. 650 c.p.c. Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2611/2023, emesso dal Tribunale di Torino, su cui si fonda il precetto notificato in data 16.12.2024, per i motivi sopra esposti;
Nel merito Revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2611/2023, emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare che la
[...] non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per nullità della notificazione del CP_1 titolo esecutivo, eseguita sulla casella PEC dell'impresa individuale Parte_2
per contenzioso estraneo all'esercizio dell'attività economica.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e competenza di giudizio” Per parte convenuta: “In via preliminare: Si chiede il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato nei confronti del Sig. , in quanto infondata e comunque non sussistendo Parte_1
i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito: Si chiede il rigetto dell'opposizione avversaria, data l'evidente nullità/inammissibilità/infondatezza della stessa. Con vittoria di spese e funzioni di lite. Con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art 615 comma 1 c.p.c. notificato in data 23.12.2024, parte attrice proponeva formale opposizione al precetto notificatogli in data 16.12.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 9137,03 in forza del decreto ingiuntivo n. 2611/2023 concesso dal Tribunale di Torino in data 03.04.2023.
A tal fine l'opponente contestava il diritto del convenuto ad agire in via esecutiva, eccependo la mancata notifica del provvedimento monitorio. In particolare, sosteneva l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta all'indirizzo PEC della ditta individuale di cui l'attore è titolare, e non alla persona fisica del sig. presso la Email_1 Pt_1 propria residenza, essendo il credito azionato in via monitoria afferente a fatture relative a fornitura di gas della abitazione del medesimo e, pertanto, estranee all'attività economica esercitata dalla sua impresa.
Riteneva, dunque, che, attesa la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita presso la casella PEC dell' per crediti estranei Parte_3 all'esercizio dell'attività, la non avesse diritto a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto, l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità CP_1 CP_1 dell'opposizione, stante l'impossibilità per l'opponente di far valere i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 cpc davanti a giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo
(Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 29729/19). Nel merito, contestava l'eccezione di nullità della notifica del titolo esecutivo, sostenendo la possibilità di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata, istituito per una specifica attività professionale, anche per la notificazione di atti a essa estranei (Cass. Civ., ordinanza n. 1615/2025), precisando, inoltre, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico (ivi compreso INIPEC) richiamato dall'art. 16-ter del DL 179/2012, può avvenire per tutte le notificazioni effettuate ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito
“proprio” per il quale questo o quell'indirizzario PEC è stato istituito.
Riteneva, infine, che essendo stato il decreto ingiuntivo notificato all'opponente alla casella PEC ad esso riconducibile, il titolo era giunto nella sua sfera di conoscibilità raggiungendo lo scopo a cui era destinato (art 156 cpc), sicchè l'atto non poteva ritenersi nullo.
Considerava altresì inammissibili, in quanto generiche e non provate, le doglianze avversarie relative agli importi azionati con il precetto opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione, rassegnando le conclusioni in epigrafe.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Tribunale rilevava d'ufficio l'incompetenza per valore ai sensi dell'art 7 cpc e fissava udienza di comparizione al 12.06.2025, invitando le parti a prendere posizione sulla questione nelle rispettive memorie istruttorie. Sul punto, parte attrice, richiamava il criterio della competenza funzionale ed inderogabile in capo all'autorità emittente il provvedimento monitorio a sostegno della corretta instaurazione del giudizio e modificava la domanda principale, riqualificandola quale opposizione tardiva ex art 650 cpc e chiedendo, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2611/2023; parte convenuta aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata d'ufficio e si opponeva alla domanda avversaria così come riqualificata in quanto tardiva e inammissibile, insistendo nel rigetto dell'opposizione.
All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive deduzioni in punto competenza del
Giudice adìto e riqualificazione della domanda principale e la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 24.10.2025.
All'udienza di discussione le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.
2. L'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c. è inammissibile per le ragioni che seguono.
Parte attrice contesta il diritto dell'odierna convenuta ad agire in via esecutiva nei suoi confronti, eccependo, quale motivo principale, la nullità della notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 2611/2023) posto a fondamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione. L'eccezione di nullità, sollevata con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 cpc., riguarderebbe l'invalidità della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa individuale di cui l'opponente è titolare, Email_1 in luogo della residenza della persona fisica del sig. . Secondo la tesi attorea, essendo il Pt_1 credito azionato relativo a rapporti giuridici estranei all'impresa (fornitura di gas per uso domestico), la notifica del decreto ingiuntivo doveva essere eseguita al sig. personalmente Pt_1
e non al domicilio digitale della ditta individuale di cui egli è titolare. Tale irregolarità che egli stesso qualifica come nullità, dunque, avrebbe impedito all'opponente di conoscere tempestivamente l'esistenza del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Torino nei suoi confronti ed eventualmente proporre opposizione, rendendo di conseguenza illegittima l'azione esecutiva della convenuta intrapresa con l'atto di precetto opposto.
Sul punto si osserva che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 - 01). Innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente (Così ex multis Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 29729/19, depositata il 15 novembre). La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, non determina in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645
c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729).
Per tale ragione, dunque, l'opposizione di parte attrice proposta nelle forme di cui art 615 comma 1 cpc è inammissibile, restando assorbita ogni altra questione sulla competenza per valore di questo
Tribunale.
3. L'opposizione ex art 615 c.p.c. può convertirsi in opposizione tardiva quando siano provati i presupposti dell'art. 650 co 3 c.p.c. (vd Cass. n. 18847/2008).
La riqualificazione è possibile solo se l'opponente abbia avuto contezza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti con la notifica del precetto.
L'allegazione dell'attore nell'atto introduttivo è in questo senso perché, sostiene, la notifica alla
PEC dell'impresa individuale non ha consentito alla persona fisica di aver tempestiva Pt_1 notizia del decreto ingiuntivo n. 2611/2023 della cui esistenza è venuto a conoscenza solo con la notifica a mezzo posta del precetto.
Nel caso in esame non può trovare accoglimento, all'esito della riqualificazione dell'azione quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art 650 cpc, la domanda di opposizione formulata dall'opponente con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c. Il presupposto per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, infatti, risiede nella prova, che grava sull'intimato, di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore e, pertanto, di non essere stato in grado di proporre opposizione in tempo utile (Cass. Civ. n. 13365/2023). Ai fini dell'azione, inoltre, l'opponente è tenuto a contestare l'esistenza del credito ingiunto, non potendosi limitare a censurare l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio.
Nel caso in esame, il sig. non ha fornito prova dell'irregolarità della notifica del titolo Pt_1 esecutivo, ma si è limitato a contestare la presunta erroneità del destinatario della notifica (ditta individuale in luogo della persona fisica). La censura si risolve, al più, in un motivo di nullità e non di inesistenza della notifica all'indirizzo PEC del destinatario. Infatti “l'inesistenza è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (vd Cass n. 21865/2016).
Nel caso in esame, è provato con il doc 2 di parte opposta che la notifica del decreto si sia perfezionata il 4.4.2023 alla PEC estratto dall'elenco pubblico INIPEC Email_1 casella di posta elettronica della ditta individuale riconducibile al sig. . Pt_1
L'intestazione della ditta individuale e della PEC all'attore non è contestata con l'opposizione ma si discute esclusivamente della validità della notifica del decreto ingiuntivo relativo alle fatture per la fornitura di gas per uso domestico alla PEC della ditta individuale a lui intestata.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'indirizzo risultante dal registro
INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. n. 12134/2024 e Cass. n. 1615/2025).
Si consideri, inoltre, che l'asserita irritualità della notificazione del decreto ingiuntivo per un contenzioso estraneo all'attività dell'impresa individuale, che è soggetto non distinto dalla persona fisica non avendo autonoma soggettività giuridica (vd Cass n. 20650/2021) anche dopo la sua cancellazione (Cass n. 28658/2020) non ne comporta la nullità, dal momento che l'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario determina, al pari di una lettera raccomandata, una presunzione di conoscenza che può essere vinta solo a patto che si dimostri l'incolpevole impossibilità di averne notizia, circostanza che, nel caso in esame, non
è stata provata da parte attrice.
Si consideri, inoltre, che l'eccezione di irregolarità della notifica del titolo esecutivo, anche se accolta, non sarebbe sufficiente a sorreggere una valida opposizione tardiva a decreto ingiuntivo posto che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa ai sensi dell'art 156 co 3
c.p.c. (Cass. n. 1038/1995 e n. 5907/1980).
Nella fattispecie in esame, l'opponente nel contestare il diritto della convenuta ad agire in via esecutiva in forza di un decreto ingiuntivo invalidamente notificato, non ha dedotto ulteriori motivi di merito di opposizione rispetto al credito azionato con il provvedimento monitorio, limitandosi a formulare generiche, e non provate, contestazioni sul quantum della pretesa creditoria.
L'opposizione tardiva, pertanto, è infondata e non merita accoglimento.
4. Lite temeraria.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente deve essere respinta in quanto non risulta raggiunta la prova della colpa grave dell'opponente. Inoltre, la parte che chiede il risarcimento del danno deve provare la concreta ed effettiva esistenza del pregiudizio causato dal comportamento processuale della controparte, onere che nel caso di specie, non è stato assolto dalla convenuta (vd. sul punto Cass. n.9080/2013).
5. Le spese sono poste a carico della parte attrice e sono liquidate, come da dispositivo, secondo il
DM 147/22, scaglione da 5.200,00 a 26.000,00 euro, nei valori prossimi al minimo, per tutte e quattro le fasi, stante la concreta attività difensiva svolta, la non esperita istruttoria e l'assenza di memorie conclusive.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.;
Rigetta la domanda di opposizione tardiva ex art 650 cpc e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2611/2023;
Condanna parte opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 2.600,00 per compensi professionali (di cui euro 500,00 per fase studio, euro 400,00 fase introduttiva, 850,00 fase trattazione, euro 850,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris