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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2370 anno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa AV ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ME SP ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico attore contro
(CF: ) E Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF: ), rappresentati e difesi dall'avv. Fernando
[...] C.F._3
Dell'Estate ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico convenuti
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
e , per sentir condannare Controparte_1 Controparte_2 questi ultimi a recidere gli alberi che si trovano sulla sede dello stradone in comune, che permette di raggiungere le sue proprietà esclusive, oltre che, in ragione dell'accertata illegittimità del cancello apposto, condannare i convenuti a rimuovere il cancello apposto, ed infine condannare gli stessi, ognuno per quanto di ragione, alle spese e competenze del presente giudizio come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto:
- di essere comproprietario con il germano e la cognata delle CP_1 Controparte_2
particelle n° 112 e n° 114 del foglio mappale n° 13 del Comune di Riardo;
- che dette particelle gli consentono il transito per accedere ad altra sua proprietà esclusiva – particelle n° 5055 e n° 107 del foglio mappale n° 13 del Comune di Riardo
(CE);
- che sul lato nord della particella n° 112, a confine con la particella n° 109, sono presenti grossi alberi di noci che limitano la transitabilità;
- che i convenuti hanno apposto un cancello sul confine est della particella n° 114 limitando la fruibilità del passaggio e il pieno godimento dei fondi di sua proprietà esclusiva;
- che i convenuti hanno, poi, realizzato, all'interno del cancello scorrevole, un ulteriore cancello, più piccolo, in violazione delle norme sulla sicurezza, da destinarsi ad accesso pedonale, senza consegnare la relativa chiave.
Ha concluso, pertanto, come in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto rigettarsi la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto. Hanno, inoltre, chiesto in via riconvenzionale, accertarsi l'avvenuta usucapione del diritto a tenere le piante di noci presenti sulla particella n° 112 del foglio mappale n° 13 del Comune di
Riardo (CE) a distanza dal confine inferiore a quella legale, nonché condannarsi il sig.
al pagamento della somma di € 830,00 pari alla metà delle spese Parte_1 sostenute dai convenuti per l'apposizione e messa in sicurezza del cancello di cui è causa.
Vinte le spese con attribuzione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, successivamente, all'esito dell'espletata prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del
24.10.2025 è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data del
12.12.2025.
***************
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Nella fattispecie, non appare rilevante, ai fini della decisione sulla sussistenza o meno del diritto di servitù rivendicato dall'attore, la circostanza che questi transiti anche su terreno di cui è comproprietario, posto che il transito può costituire uno dei modi con cui si
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esercita il diritto dominicale sul bene;
necessario appare, dunque, svolgere alcune premesse di ordine teorico.
Ai fini di ipotizzare la costituzione di un diritto reale di servitù a favore del fondo di proprietà esclusiva ed a carico di quello in proprietà comune, infatti, occorre la manifestazione, in concreto, di una signoria di fatto tale da alterare la naturale destinazione del secondo, per asservirlo, in tutto o in parte, a vantaggio del primo. Si è infatti affermato, in materia di condominio, che "... ove ciascun condomino utilizzi le cose, gli impianti ed i servizi comuni nel rispetto della loro destinazione, egli ne gode in virtù e per effetto del proprio diritto di condominio, ma, se delle cose stesse gode secondo una destinazione diversa, è nella facoltà degli altri partecipanti alla comunione impedire tale forma abusiva di godimento, ovvero consentirla espressamente, con la ulteriore conseguenza che, riconosciuto al condomino, con carattere definitivo, il diritto di godere delle cose degli impianti e dei servizi comuni in modo diverso da quello consentito dalla loro specifica destinazione, e qualora tale godimento si risolva in un peso imposto su di esse a vantaggio di un piano o di una porzione di piano di proprietà esclusiva, tale diritto deve qualificarsi come vera e propria servitù prediale costituita su di una cosa comune a vantaggio di un piano o di una porzione di piano dell'edificio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3749 del 15/04/1999). Se quindi da un lato, e in linea generale, non può applicarsi il principio per cui nemini res sua servit al rapporto tra bene in proprietà comune e bene in proprietà esclusiva, poiché l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso degli altri titolari del fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6994 del 17/07/1998); conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13106 del 03/10/2000,
e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21020 del 06/08/2019; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26807 del 21/10/2019), occorre sempre, dall'altro lato, una indagine in concreto al fine di verificare se effettivamente l'utilizzazione del bene comune che venga fatta dal comproprietario di esso rientri, o meno, nei limiti del libero esercizio del diritto di comproprietà, potendosi ritenere costituito solo nella seconda ipotesi un diritto di servitù
a carico del fondo in comune e a favore di quello in proprietà esclusiva (Cass. Civile, Sez.
2, Ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 21858).
Occorre, dunque, una preventiva indagine circa il contenuto del diritto esercitato dall'attore e la sua riconducibilità, o meno, nell'ambito delle prerogative del comproprietario.
Ebbene, nel caso di specie il passaggio esercitato dall'attore sullo stradone in proprietà comune con il convenuto, altro non è che estrinsecazione del diritto riconosciuto a
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ciascun comproprietario di servirsi della cosa comune, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1100 e segg. cod. civ.
A questo punto, resta da analizzare se la realizzazione dei cancelli ad opera del convenuto abbia impedito e/o limitato il pari uso della cosa comune da parte dell'attore.
In linea generale, principio cardine della comunione è che il diritto di ciascun partecipante sulla cosa comune è pieno e deve essere sempre garantito. Qualsiasi atto che miri a escludere gli altri dal godimento del bene, anche se solo potenziale, è illegittimo.
Secondo l'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune), l'apposizione di un cancello da parte di un comproprietario è generalmente illegittima se impedisce o limita il pari uso della cosa comune agli altri, trasformandosi in una vera e propria appropriazione. È lecita solo se garantisce l'accesso agli altri comunisti (con consegna delle chiavi), permettendo un uso più intenso ma non escludente, rispettando la destinazione del bene e senza alterarla.
Dunque, se, per un verso, l'uso più intenso o anche esclusivo della cosa comune da parte di un comunista non è di per sé necessariamente illegittimo, ex art. 1102 cod. civ. tale uso non può però alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti valutato in relazione all'uso potenziale spettante agli altri comunisti.
A tal uopo, la Suprema Corte ha precisato che in tema di comunione, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. Ordinanza n.
9278/2018; Cass. Ordinanza n. 4879/2025). E, dunque, rientra tra le facoltà del comproprietario installare un cancello su un passaggio comune se ciò serve a migliorarne l'uso (art. 1102 c.c.), a condizione che non ne impedisca il pari uso agli altri e che vengano fornite le chiavi, garantendo l'accesso e l'ordinaria fruibilità a tutti;
è un atto lecito di modifica, non una turbativa, purché non si limiti il diritto degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, dei cancelli realizzati dal convenuto ne ha sicuramente, nei fatti, beneficiato anche l'attore, avendo gli stessi anche la funzione di impedire l'ingresso di estranei nei rispettivi fondi e, comunque, parte convenuta rendendo disponibili all'attore
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le chiavi di accesso, sia del cancello elettrico, prima dell'inizio del presente giudizio, sia di quello pedonale, pur in corso di causa, (vedi verbale di consegna delle chiavi redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 21.09.2015 nonché verbale di udienza del 16.09.2021), non ha limitato l'uso della cosa comune all'attore-comproprietario (“Rientra tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l'altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell'esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può considerarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari” Cass. n. 8394/2000).
La domanda di rimozione del cancello avanzata dall'attore va, pertanto, rigettata.
Parimenti non merita accoglimento la domanda di rimozione degli alberi di noci, in quanto la domanda così come posta è stata formulata non in termini di un pregiudizio attuale, quanto piuttosto di un pregiudizio che probabilmente si materializzerà in futuro quando gli alberi cresceranno (cfr. atto di citazione). Inoltre, nessuno dei testi escussi di parte attrice (Sigg. , e ) ha Controparte_3 Testimone_1 Controparte_4 affermato che la presenza degli alberi di noce crea un pregiudizio nel transito, riferendo meramente di circostanze riconducili alla piantumazione e potatura degli alberi.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
Relativamente alla richiesta di pagamento della metà delle spese sostenute dai convenuti per l'apposizione e messa in sicurezza del cancello, la stessa non può essere accolta in quanto è principio consolidato che “per le spese che il comproprietario ha sostenuto per le modificazioni del bene comune (ossia non necessarie alla conservazione del bene ma sostenute per renderlo più godibile), il rimborso è disciplinato dall'art. 1102 cod. civ., il quale stabilisce che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa” (Cass. n. 7763/2017). Tali spese, restano, dunque a carico di chi le ha sostenute, ossia degli odierni convenuti.
Sfornita di prova è rimasta, infine, la domanda di usucapione del diritto di tenere le piante di noce a distanza non legale dal confine, tramite possesso continuato e pacifico per venti anni. Ora, se è vero, come è vero, che “... il diritto di mantenere una siepe a distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale può essere usucapito nel termine previsto per i beni immobili” (Cass. n.
13640/2017) e che, ancor più specificamente, “ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi a
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distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione" (Cass. n. 26418/2014 e 21855/2007), è altrettanto vero che spetta a colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto dello stesso.
I convenuti, infatti, nulla hanno prodotto a sostegno della invocata usucapione, né mediante produzione documentale, né con istruttoria testimoniale.
Segue la compensazione delle spese tra le parti in causa, tra le quali si configura soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda principale;
b) RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti;
c) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 23/12/2025
Il giudice
AV ON
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