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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 439/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTUZZO BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BASTIANELLO ELISA e dall'Avv. MARTELLETTO IVANA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1) accertare e dichiarare la separazione personale tra i sigg. e , Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Torri di Quartesolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune medesimo Anno 2002 Numero 27
Parte II Serie A Ufficio 1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo (VI), Via Gubbio nr. 10, al sig. , che continuerà a risiedervi insieme al figlio , maggiorenne non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, che ha intrapreso un percorso di studi presso l'Università di
Trento;
3) disporre a carico dei coniugi e l'obbligo di provvedere in via Parte_1 Controparte_1 diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente, con la corresponsione della somma mensile pari ad € 200 ciascuno (totali € 400), da versare nel conto corrente intestato al figlio medesimo, già noto alle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere. L'obbligo di mantenimento avrà durata fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.
4) I coniugi, al fine di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici intercorsi tra le parti, hanno concordato la cessione da parte della sig.ra della CP_1 propria quota del 50% pro-indiviso della casa familiare (casa, garage e posto auto) con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali, sita in Via Gubbio n. 10 (beni catastalmente censiti al
CF del Comune di Torri di Quartesolo (VI), foglio 11 mapp 1566 sub. 13 cat A/3 cl. 5 e sub. 4 cat.
C/6 cl. 3) al signor , già proprietario pro-indiviso dell'ulteriore 50% dell'immobile Parte_1 medesimo. La cessione della quota da parte della sig.ra avverrà con il pagamento, da parte CP_1 del sig. , della somma di € 97.000, attesa la natura compensativa e riequilibrativa dell'atto. Pt_1
La somma sarà versata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile. La quota di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da trascrizioni ed iscrizioni sul bene stesso. L'atto di trasferimento della quota, che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei complessivi rapporti economici tra le parti, sarà esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/87 e della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e dovrà avvenire entro 30 giorni (trenta) dalla data della sentenza di separazione, presso un Notaio di fiducia che il sig. avrà cura di scegliere comunicandolo alla Pt_1 moglie, con congruo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, oltre al luogo, alla data e all'orario della stipula. Ogni diversa incombenza e spesa attinente l'atto notarile in questione sarà a cura e spese esclusive del sig. . La somma di € 97.000,00, corrisposta alla sig.ra dal sig. Pt_1 CP_1 Pt_1 per l'acquisto della quota del 50% della casa familiare, viene corrisposta a tacitazione di tutti i rapporti economici in essere tra le parti, anche relativamente alle somme della comunione de residuo
e sempre nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. La sig.ra si CP_1 ritiene completamente soddisfatta di ogni rapporto economico pendente tra i coniugi e s'impegna a rilasciare l'immobile, oggi residenza coniugale, entro mesi 4 (quattro) dalla data di stipula dell'atto notarile per la cessione della quota di cui ai punti precedenti.
5) Sempre nell'ambito del riequilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei complessivi rapporti economici tra le parti, si precisa che l'autovettura Marca NISSAN tg EF008HZ, già intestata alla sig.ra resterà nella disponibilità della stessa mentre l'autovettura Marca CP_1
Fiat mod. PANDA tg. DW404 EA sarà intestata al sig. e resterà nella sua disponibilità così Pt_1 come il Camper tg FI868 HA già intestato al medesimo e di seguito i coniugi provvederanno a regolarizzate le polizze assicurative.
6) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti patti e delle predette condizioni con i quali hanno regolato tutti, nessun escluso, i rapporti economici tra loro pendenti anche derivanti dal regime della comunione legale e pertanto le accettano.
7) Spese legali compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 28/09/2002 in Torri di Quartesolo (VI); che dall'unione era nato il figlio Controparte_1
in data 31/03/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che la relazione Per_1 sentimentale era entrata in irreversibile crisi. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti;
che l'abitazione coniugale sita in Torri di Quartesolo via Gubbio
n. 10 di piena proprietà dei coniugi ciascuno in ragione del 50%, venisse assegnata al sig.
[...]
in considerazione del desiderio così espresso dal figlio maggiorenne ma non Pt_1 economicamente auto-sufficiente ; che venisse disposto l'obbligo della sig.ra di Per_1 CP_1 corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo, Controparte_1 tuttavia, che venisse disposto a carico dei signori e l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non Persona_2 economicamente autosufficiente, ferma la ripartizione delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse del medesimo, da ripartirsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI), Via Gubbio n. 10, alla sig.ra affinché potesse continuare ad abitarvi e a ricevere il figlio durante i periodi Controparte_1 Per_1 di permanenza presso di lei;
che venisse disposta la suddivisione dei conti correnti cointestati presso in parti uguali tra i coniugi, secondo i criteri della comunione de residuo;
che Controparte_2 venisse dato atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato rinviava la causa per l'ascolto del figlio , riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori. Persona_2
Alla successiva udienza, sentito il figlio, il Giudice delegato rinviava la causa per consentire alle parti di depositare conclusioni conformi.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Concordemente le parti hanno assunto l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la Persona_2 corresponsione della somma mensile pari ad € 200 ciascuno (totali € 400), da versare nel conto corrente intestato al figlio medesimo, già noto alle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo
(VI), Via Gubbio nr. 10, in favore di , quale genitore convivente con il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 28/09/2002 con atto trascritto al n. 27, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 439/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTUZZO BARBARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BASTIANELLO ELISA e dall'Avv. MARTELLETTO IVANA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1) accertare e dichiarare la separazione personale tra i sigg. e , Parte_1 Controparte_1 ordinando al Comune di Torri di Quartesolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune medesimo Anno 2002 Numero 27
Parte II Serie A Ufficio 1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo (VI), Via Gubbio nr. 10, al sig. , che continuerà a risiedervi insieme al figlio , maggiorenne non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, che ha intrapreso un percorso di studi presso l'Università di
Trento;
3) disporre a carico dei coniugi e l'obbligo di provvedere in via Parte_1 Controparte_1 diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente, con la corresponsione della somma mensile pari ad € 200 ciascuno (totali € 400), da versare nel conto corrente intestato al figlio medesimo, già noto alle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere. L'obbligo di mantenimento avrà durata fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.
4) I coniugi, al fine di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici intercorsi tra le parti, hanno concordato la cessione da parte della sig.ra della CP_1 propria quota del 50% pro-indiviso della casa familiare (casa, garage e posto auto) con tutti gli arredi, eccezion fatta per gli effetti personali, sita in Via Gubbio n. 10 (beni catastalmente censiti al
CF del Comune di Torri di Quartesolo (VI), foglio 11 mapp 1566 sub. 13 cat A/3 cl. 5 e sub. 4 cat.
C/6 cl. 3) al signor , già proprietario pro-indiviso dell'ulteriore 50% dell'immobile Parte_1 medesimo. La cessione della quota da parte della sig.ra avverrà con il pagamento, da parte CP_1 del sig. , della somma di € 97.000, attesa la natura compensativa e riequilibrativa dell'atto. Pt_1
La somma sarà versata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile. La quota di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da trascrizioni ed iscrizioni sul bene stesso. L'atto di trasferimento della quota, che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei complessivi rapporti economici tra le parti, sarà esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/87 e della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e dovrà avvenire entro 30 giorni (trenta) dalla data della sentenza di separazione, presso un Notaio di fiducia che il sig. avrà cura di scegliere comunicandolo alla Pt_1 moglie, con congruo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, oltre al luogo, alla data e all'orario della stipula. Ogni diversa incombenza e spesa attinente l'atto notarile in questione sarà a cura e spese esclusive del sig. . La somma di € 97.000,00, corrisposta alla sig.ra dal sig. Pt_1 CP_1 Pt_1 per l'acquisto della quota del 50% della casa familiare, viene corrisposta a tacitazione di tutti i rapporti economici in essere tra le parti, anche relativamente alle somme della comunione de residuo
e sempre nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. La sig.ra si CP_1 ritiene completamente soddisfatta di ogni rapporto economico pendente tra i coniugi e s'impegna a rilasciare l'immobile, oggi residenza coniugale, entro mesi 4 (quattro) dalla data di stipula dell'atto notarile per la cessione della quota di cui ai punti precedenti.
5) Sempre nell'ambito del riequilibrio dei rapporti patrimoniali dei coniugi e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei complessivi rapporti economici tra le parti, si precisa che l'autovettura Marca NISSAN tg EF008HZ, già intestata alla sig.ra resterà nella disponibilità della stessa mentre l'autovettura Marca CP_1
Fiat mod. PANDA tg. DW404 EA sarà intestata al sig. e resterà nella sua disponibilità così Pt_1 come il Camper tg FI868 HA già intestato al medesimo e di seguito i coniugi provvederanno a regolarizzate le polizze assicurative.
6) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti patti e delle predette condizioni con i quali hanno regolato tutti, nessun escluso, i rapporti economici tra loro pendenti anche derivanti dal regime della comunione legale e pertanto le accettano.
7) Spese legali compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/02/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 28/09/2002 in Torri di Quartesolo (VI); che dall'unione era nato il figlio Controparte_1
in data 31/03/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che la relazione Per_1 sentimentale era entrata in irreversibile crisi. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti;
che l'abitazione coniugale sita in Torri di Quartesolo via Gubbio
n. 10 di piena proprietà dei coniugi ciascuno in ragione del 50%, venisse assegnata al sig.
[...]
in considerazione del desiderio così espresso dal figlio maggiorenne ma non Pt_1 economicamente auto-sufficiente ; che venisse disposto l'obbligo della sig.ra di Per_1 CP_1 corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo, Controparte_1 tuttavia, che venisse disposto a carico dei signori e l'obbligo di Controparte_1 Parte_1 provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non Persona_2 economicamente autosufficiente, ferma la ripartizione delle spese straordinarie, affrontate nell'interesse del medesimo, da ripartirsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Torri di Quartesolo (VI), Via Gubbio n. 10, alla sig.ra affinché potesse continuare ad abitarvi e a ricevere il figlio durante i periodi Controparte_1 Per_1 di permanenza presso di lei;
che venisse disposta la suddivisione dei conti correnti cointestati presso in parti uguali tra i coniugi, secondo i criteri della comunione de residuo;
che Controparte_2 venisse dato atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato rinviava la causa per l'ascolto del figlio , riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori. Persona_2
Alla successiva udienza, sentito il figlio, il Giudice delegato rinviava la causa per consentire alle parti di depositare conclusioni conformi.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Concordemente le parti hanno assunto l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la Persona_2 corresponsione della somma mensile pari ad € 200 ciascuno (totali € 400), da versare nel conto corrente intestato al figlio medesimo, già noto alle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo
(VI), Via Gubbio nr. 10, in favore di , quale genitore convivente con il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 28/09/2002 con atto trascritto al n. 27, parte II, serie
A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello