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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 rispettivamente il primo dall'avv. Spada Giuseppe e la seconda dall'avv. Catapano
Giuseppe giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in AL ( FR ) il 21/6/86; che dalla loro unione coniugale è nato in data [...] il figlio ( siffatto dato non è indicato nel ricorso Persona_1 divorzile ma comunque si desume dal ricorso delle parti per la loro separazione consensuale ); che con decreto del Tribunale di Frosinone dell'11/7/94 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “a) i coniugi si impegnano a vivere con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. c) Il sig.
si impegna a volturare prima possibile tutte le utenze relative all'immobile sito in Via Parte_3
Adige n,59 in Frosinone a proprio nome, così come si obbliga a pagare le spese condominiali mensili per le spese ordinarie anche se formalmente intestate alla proprietaria d) Tutti i beni mobili Parte_2 del sig. eventualmente ancora in possesso o nella disponibilità della sig.ra Parte_3 Parte_2 saranno conservati a dovere e comunque non saranno dismessi prima di trovare una soluzione di
[...] conservazione confacente a tali beni, soluzione non attuabile attualmente nell'immediato. In ogni caso tali beni potranno essere dismessi solamente su disposizioni scritte del sig. , e comunque entro e Parte_3 non oltre tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo. e) La sig.ra con il presente Parte_2 atto, conferma la titolarità del contratto di comodato esistente in favore del sig. Parte_1 sull'immobile sito in Frosinone, via Adige, n. 59, Scala B, secondo piano, distinto in NCEU del Comune di
Frosinone con il numero interno 6 (sei), confinante con via Adige, Piazza Fiume, eredi , al Per_2 CP_1 piano sottostante, eredi Merry Weather al piano superiore, salvo altri e diversi confini, Foglio 60, Particella 297
Sub 21, categoria catastale A3, sino a quando il sig. vorrà utilizzare tale contratto. Parte_3
Questa possibilità di utilizzazione non potrà essere modificata da alcun elemento derivante dalla volontà della sig.ra . f) Qualora il Sig. decidesse di andare a vivere altrove Parte_2 Parte_1 provvederà a restituire l'immobile sito in Frosinone, Via Adige n. 59, alla legittima proprietaria Sig.ra Parte_2
. g) Nel caso in cui il Sig. decidesse di andare a convivere o convolare a
[...] Parte_1 nuove nozze la Sig.ra potrà richiedere la restituzione dell'immobile. h) Il sig. Parte_2 Parte_1
riconosce che in questi ultimi tempi la sig.ra ha anticipato delle spese a
[...] Parte_2 carico del medesimo (assicurazione auto, condominio, acqua, ecc.) e si impegna a restituirle nel Parte_3 termine massimo di anni tre.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 17/5/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso: “1) sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )” e fissava alle parti termine perentorio fino al 30/6/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 12/6/25 le parti sanavano le predette criticità e insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento. Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 29/6/94, e visto il cit. decreto del
Tribunale di Frosinone dell'11/7/94 ( cfr. le produzioni documentali dei ricorrenti ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL
( FR ) il 21/6/86 da e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL dell'anno 1986, Atto n. 48, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25. Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 rispettivamente il primo dall'avv. Spada Giuseppe e la seconda dall'avv. Catapano
Giuseppe giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in AL ( FR ) il 21/6/86; che dalla loro unione coniugale è nato in data [...] il figlio ( siffatto dato non è indicato nel ricorso Persona_1 divorzile ma comunque si desume dal ricorso delle parti per la loro separazione consensuale ); che con decreto del Tribunale di Frosinone dell'11/7/94 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “a) i coniugi si impegnano a vivere con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. c) Il sig.
si impegna a volturare prima possibile tutte le utenze relative all'immobile sito in Via Parte_3
Adige n,59 in Frosinone a proprio nome, così come si obbliga a pagare le spese condominiali mensili per le spese ordinarie anche se formalmente intestate alla proprietaria d) Tutti i beni mobili Parte_2 del sig. eventualmente ancora in possesso o nella disponibilità della sig.ra Parte_3 Parte_2 saranno conservati a dovere e comunque non saranno dismessi prima di trovare una soluzione di
[...] conservazione confacente a tali beni, soluzione non attuabile attualmente nell'immediato. In ogni caso tali beni potranno essere dismessi solamente su disposizioni scritte del sig. , e comunque entro e Parte_3 non oltre tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo. e) La sig.ra con il presente Parte_2 atto, conferma la titolarità del contratto di comodato esistente in favore del sig. Parte_1 sull'immobile sito in Frosinone, via Adige, n. 59, Scala B, secondo piano, distinto in NCEU del Comune di
Frosinone con il numero interno 6 (sei), confinante con via Adige, Piazza Fiume, eredi , al Per_2 CP_1 piano sottostante, eredi Merry Weather al piano superiore, salvo altri e diversi confini, Foglio 60, Particella 297
Sub 21, categoria catastale A3, sino a quando il sig. vorrà utilizzare tale contratto. Parte_3
Questa possibilità di utilizzazione non potrà essere modificata da alcun elemento derivante dalla volontà della sig.ra . f) Qualora il Sig. decidesse di andare a vivere altrove Parte_2 Parte_1 provvederà a restituire l'immobile sito in Frosinone, Via Adige n. 59, alla legittima proprietaria Sig.ra Parte_2
. g) Nel caso in cui il Sig. decidesse di andare a convivere o convolare a
[...] Parte_1 nuove nozze la Sig.ra potrà richiedere la restituzione dell'immobile. h) Il sig. Parte_2 Parte_1
riconosce che in questi ultimi tempi la sig.ra ha anticipato delle spese a
[...] Parte_2 carico del medesimo (assicurazione auto, condominio, acqua, ecc.) e si impegna a restituirle nel Parte_3 termine massimo di anni tre.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 17/5/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso: “1) sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )” e fissava alle parti termine perentorio fino al 30/6/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 12/6/25 le parti sanavano le predette criticità e insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento. Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 29/6/94, e visto il cit. decreto del
Tribunale di Frosinone dell'11/7/94 ( cfr. le produzioni documentali dei ricorrenti ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL
( FR ) il 21/6/86 da e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL dell'anno 1986, Atto n. 48, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25. Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )