Articolo 21 della Legge 29 maggio 1982, n. 308
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 giugno 1982
Art. 21. Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617 , e' sostituito dai seguenti:
"Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 e' conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi . Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.
Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ".
Entrata in vigore il 22 giugno 1982
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