TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2645 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Quaranta Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 27.03.2025 e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza ex art.13 L. 118/71 con decorrenza da ottobre 2021 (giusto decreto di omologa dal Tribunale di Latina emesso in data 04.10.2023 - Rg CP_ 558/2022), con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta, anche a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di CP_ lite, da distrarsi - avendo l' nelle more del giudizio proceduto al pagamento dell'intera somma richiesta, con integrale soddisfazione della domanda attorea, come dichiarato dalla difesa attorea nelle note rese all'odierna udienza.
3. Risulta dalla documentazione in atti la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L.118/71 (giusto decreto di omologa emesso dal giusto decreto di omologa dal Tribunale di Latina emesso in data
04.10.2023 - Rg 558/2022 - doc. 6 fasc. ricorr.). Ha rappresentato la parte ricorrente la mancata liquidazione dell'assegno a causa dell'asserita insussistenza del requisito reddituale, per “presente mantenimento in favore di . L'importo previsto, rivalutato sulla base degli indici Istat, determina Parte_1 il superamento della soglia del limite reddituale imposto dalla legge per il riconoscimento della prestazione” (giusto provvedimento di reiezione del CP_1
12.02.2024 doc. 7 fasc. ricorr.); rilevando, tuttavia, di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di mantenimento, come già rappresentato in sede di ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione citato (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.).
CP_
4. Nel costituirsi tardivamente in giudizio, l' ha dichiarato e provato documentalmente mediante comunicazione di liquidazione del 16.12.2024 e contestuale modello TP/150 di aver provveduto a dare seguito al decreto di omologa Rg 558/2022, liquidando in favore della ricorrente i ratei arretrati e mai corrisposti per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2024 per un importo al netto delle trattenute pari ad € 13.617,19. Ha depositato altresì stampa della validazione degli arretrati (cfr. doc. fasc. CP_
.
5. Nelle note rese per l'odierna udienza la difesa attorea ha dato atto dell'avvenuto CP_ adempimento dell' con la corresponsione dei ratei arretrati a titolo di assegno mensile di assistenza, come richiesti nel presente giudizio, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
6. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta dalla parte ricorrente e il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Rilevato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste a carico dell' il quale con CP_1
l'errata valutazione in via amministrativa, sulla quale ha provveduto in autotutela nelle more del giudizio, ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione € 5.201 - € 26.000) e dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva in cui si è di fatto svolta l'attività difensiva) e liquidate in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 2645/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2645 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Quaranta Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 27.03.2025 e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza ex art.13 L. 118/71 con decorrenza da ottobre 2021 (giusto decreto di omologa dal Tribunale di Latina emesso in data 04.10.2023 - Rg CP_ 558/2022), con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta, anche a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di CP_ lite, da distrarsi - avendo l' nelle more del giudizio proceduto al pagamento dell'intera somma richiesta, con integrale soddisfazione della domanda attorea, come dichiarato dalla difesa attorea nelle note rese all'odierna udienza.
3. Risulta dalla documentazione in atti la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 L.118/71 (giusto decreto di omologa emesso dal giusto decreto di omologa dal Tribunale di Latina emesso in data
04.10.2023 - Rg 558/2022 - doc. 6 fasc. ricorr.). Ha rappresentato la parte ricorrente la mancata liquidazione dell'assegno a causa dell'asserita insussistenza del requisito reddituale, per “presente mantenimento in favore di . L'importo previsto, rivalutato sulla base degli indici Istat, determina Parte_1 il superamento della soglia del limite reddituale imposto dalla legge per il riconoscimento della prestazione” (giusto provvedimento di reiezione del CP_1
12.02.2024 doc. 7 fasc. ricorr.); rilevando, tuttavia, di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di mantenimento, come già rappresentato in sede di ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione citato (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.).
CP_
4. Nel costituirsi tardivamente in giudizio, l' ha dichiarato e provato documentalmente mediante comunicazione di liquidazione del 16.12.2024 e contestuale modello TP/150 di aver provveduto a dare seguito al decreto di omologa Rg 558/2022, liquidando in favore della ricorrente i ratei arretrati e mai corrisposti per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2024 per un importo al netto delle trattenute pari ad € 13.617,19. Ha depositato altresì stampa della validazione degli arretrati (cfr. doc. fasc. CP_
.
5. Nelle note rese per l'odierna udienza la difesa attorea ha dato atto dell'avvenuto CP_ adempimento dell' con la corresponsione dei ratei arretrati a titolo di assegno mensile di assistenza, come richiesti nel presente giudizio, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
6. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta dalla parte ricorrente e il conseguente integrale soddisfacimento delle richieste avanzate con il presente ricorso, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). Rilevato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere poste a carico dell' il quale con CP_1
l'errata valutazione in via amministrativa, sulla quale ha provveduto in autotutela nelle more del giudizio, ha dato causa al giudizio e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione € 5.201 - € 26.000) e dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva in cui si è di fatto svolta l'attività difensiva) e liquidate in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 2645/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3