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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 539 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 539/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BINELLO CARLOTTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione e fissazione della residenza stabile presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé a settimane alterne dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica nonché un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 oltre che in giorni ed ore diverse, previo accordo con l'altro genitore e secondo gli impegni scolastici o sportivi dei figli. Durante le vacanze natalizie i genitori si alterneranno i due periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli passeranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, comprensivi delle festività (Pasqua e Pasquetta) alternate di anno in anno fra i genitori. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori per due settimane consecutive preferibilmente nel mese di agosto. Analogamente la madre trascorrerà con i figli minori due settimane consecutive in località di vacanza nel periodo estivo. Con obbligo per i genitori di comunicarsi vicendevolmente il periodo da trascorrere in vacanza con i figli entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni dei figli minori ovvero ad improrogabili esigenze lavorative dei genitori stessi sempre avendo cura di salvaguardare una stabile consuetudine di vita;
2) La casa familiare sita a Mombercelli viene assegnata alla madre: il padre in accordo con la moglie si è già allontanato dalla casa coniugale, prelevando i propri effetti personali. Per l'unità abitativa i signori e si sono avvalsi degli incentivi fiscali (detrazione dall'IRPEF) di cui all'art. 1 CP_1 Pt_1 legge 449/1997 e successive modificazioni: poiché non è ancora trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione le detrazioni non utilizzate resteranno in favore della OR
[...]
come da atto Notaio Rep. 6890 Racc. 5735 del 17.04.2024; Pt_1 Persona_3
3) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata sul conto corrente n. 24291 presso Banca di Asti – Agenzia di Mombercelli - anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita L'assegno unico in favore dei figli minori verrà percepito interamente dalla OR;
Parte_1 4) Le parti suddivideranno in misura del 50% ciascuna tutte le documentate spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, attività sportive, visite mediche, feste di compleanno) occorrenti per la prole in conformità alle indicazioni dettate dal sopra richiamato
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti;
5) Gli autoveicoli resteranno assegnati al relativo proprietario”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 CP_1
il 20/01/1987, celebrato in MOMBERCELLI in data 6/04/2015, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 539/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BINELLO CARLOTTA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione e fissazione della residenza stabile presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé a settimane alterne dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica nonché un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 oltre che in giorni ed ore diverse, previo accordo con l'altro genitore e secondo gli impegni scolastici o sportivi dei figli. Durante le vacanze natalizie i genitori si alterneranno i due periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali i figli passeranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, comprensivi delle festività (Pasqua e Pasquetta) alternate di anno in anno fra i genitori. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori per due settimane consecutive preferibilmente nel mese di agosto. Analogamente la madre trascorrerà con i figli minori due settimane consecutive in località di vacanza nel periodo estivo. Con obbligo per i genitori di comunicarsi vicendevolmente il periodo da trascorrere in vacanza con i figli entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni dei figli minori ovvero ad improrogabili esigenze lavorative dei genitori stessi sempre avendo cura di salvaguardare una stabile consuetudine di vita;
2) La casa familiare sita a Mombercelli viene assegnata alla madre: il padre in accordo con la moglie si è già allontanato dalla casa coniugale, prelevando i propri effetti personali. Per l'unità abitativa i signori e si sono avvalsi degli incentivi fiscali (detrazione dall'IRPEF) di cui all'art. 1 CP_1 Pt_1 legge 449/1997 e successive modificazioni: poiché non è ancora trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione le detrazioni non utilizzate resteranno in favore della OR
[...]
come da atto Notaio Rep. 6890 Racc. 5735 del 17.04.2024; Pt_1 Persona_3
3) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata sul conto corrente n. 24291 presso Banca di Asti – Agenzia di Mombercelli - anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita L'assegno unico in favore dei figli minori verrà percepito interamente dalla OR;
Parte_1 4) Le parti suddivideranno in misura del 50% ciascuna tutte le documentate spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese scolastiche, attività sportive, visite mediche, feste di compleanno) occorrenti per la prole in conformità alle indicazioni dettate dal sopra richiamato
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti;
5) Gli autoveicoli resteranno assegnati al relativo proprietario”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 CP_1
il 20/01/1987, celebrato in MOMBERCELLI in data 6/04/2015, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.